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Sentenza 28 agosto 2025
Sentenza 28 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 28/08/2025, n. 712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 712 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Como
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Agostino Abate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3733/2024
promossa da
Parte_1
Avv. SURINI ALESSANDRO attore/i nei confronti di convenuto/i Controparte_1
Avv. TOLU ILVO
Oggetto: locazioni
Conclusioni
Ricorrente nel merito: Voglia il Tribunale adito, previe le opportune declaratorie, condannare la di CP_1
con sede in 22100 Como, CP_1
Via Asiago n. 25, C.F. a pagare alla ricorrente l'importo di € 108.000,00, oltre IVA, o P.IVA_1 quello maggiore o minore che risulterà a seguito dell'eventuale istruttoria, oltre a interessi dal 30 settembre 2023 al saldo.
Spese competenze ed onorari di causa rifusi.
pagina 1 di 5 Resistente
Piaccia al Giudice adito reiectis contrariis dichiarare la disdetta trasmessa il 15/9/24 priva di qualsiasi valore ed inefficacia respingere tutte le domande attoree perché infondate sia in fatto che in diritto col favore delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Per sintesi si intendono qui riportate le descrizioni dei fatti e le argomentazioni delle parti esposte in atti.
L'azione è stata promossa per il pagamento dell'indennità per la perdita dell'avviamento ai sensi dell'art. 34, 1° e 2° comma, della L. 27 luglio 1978, n. 392.
La tesi della ricorrente è che sia stata di fatto estromessa dal possesso dell'immobile da azioni materiali poste in essere dal locatore, quali il cambio della serratura, per poi concederlo in locazione a terzi per la medesima attività.
Parte resistente replicava come in costituzione.
L'istruttoria svolta ha permesso di ricostruire i fatti con l'esame informale delle stesse parti e con quello dei testi.
Si riportano le dichiarazioni significative:
Parte resistente:
La titolare della ditta l'ho visto solo una volta, la titolare di fatto era l'odierna procuratrice che si fa chiamare , con lei ho stipulato gli accordi e con lei avevo contatti, per esigere il contratto Per_1 tutti gli accordi li presi con , la titolare della ditta si limitò a firmare il contratto . Per_1 Per_2 il 30 agosto 2023 mi consegnò le chiavi per conto di .
[...] Per_1
Ad aprile 2023 dalla Banca seppi che la ricorrente aveva subito un pignoramento per oltre 200.000 euro per tributi non versati e a settembre 2023 la Polizia Locale chiuse il locale per mancanza dei requisiti
pagina 2 di 5 Parte ricorrente:
Dopo il pignoramento abbiamo rateizzato nel mese di giugno 2023, la Polizia locale chiuse il locale ma era già subentrata la nuova gestione
Non è vero che sono l'amministratrice di fatto della società. Non ho preso io gli accordi per il contratto.
Per i tributi so che sono state pagate forse due rate oltre non so.
Si procede all'esame del teste ammesso
Tes_1
Che palesa difficoltà nel comprendere la lingua italiana, Il G procede a porre alcune domande per saggiarne la comprensione della lingua e lo informa anche della responsabilità che discende dalla testimonianza.
Il teste dimostra di non aver compreso il significato della frase “ responsabiltà della testimonianza” e ciò impone di non procedere allo stato nell'assumere la testimonianza con riserva di ricitarlo previa presenza di interprete.
Il G procede alla lettura del passo che precede del verbale e a questo punto il teste, afferma che per quanto conosce l'italiano lui è in grado di rispondere alle domande,
il G gli chiede come fa a prevedere ciò non conoscendo le domande, il teste afferma: “so quali saranno le domande e che devo dire che ero io a organizzare il lavoro”. Il G chiede di sapere chi lo ha informato di tutto ciò, e il teste cerca di ritrattare affermando solo di aver saputo da “ ” che Per_1 doveva presentarsi quale teste.
Il G alla luce di quanto sopra, ritenendo il teste anche indotto e prevenuto, con riserva su ogni altra considerazione sulla valenza di quanto accaduto, revoca la precedente ordinanza di ammissione di detto teste.
Si procede all'esame del teste ammesso che, avvertito delle responsabilità di legge che assume con la sua deposizione, si impegna a dire la verità e dichiara: sono: nato a [...] [...] res Cernobbio via Fausto Baragiola 8A Persona_2
pagina 3 di 5 Sono stata dipendente del resistente quale cameriera al ristorante fino al maggio 2021, poi quale estetista alle dipendenze di fino alle mie dimissioni nell'agosto- settembre del 23; da allora Per_1 lavoro quale estetista alle dipendenze di altra ditta che non è connessa alle parti in causa.
Dico che lavoravo alle dipendenze di perché la stessa mi aveva detto che era la titolare e che Per_1 per qualunque cosa dovevo rivolgermi a Lei. A giugno 2023 mi avvisò che stava per Per_1 chiudere il negozio a Tavernola e poi mi chiese di dare le dimissioni, quando lo feci mi offrì di lavorare sempre alle sue dipendenze a Grandate, ma non accettai e passai a lavorare presso altra ditta dove sono tutt'ora. Non so perché abbia chiuso, quando glielo chiesi disse che aveva troppi debiti con lo Stato.
È vero che ho consegnato io le chiavi del negozio al resistente. Test Le chiavi mi furono consegnate da e da “ ” che è la persona che era qui per testimoniare Per_1
Test prima di me. Sapevano che conoscevo il resistente. lo conoscevo quale nipote di e Per_1 nell'attività aveva la funzione di controllo della qualità del lavoro.
Dalle suddette dichiarazioni, non contestate dai documenti in atti, devono dichiararsi accertati i seguenti fatti:
- la società ricorrente aveva un'amministratrice di fatto, tale Controparte_1 CP_1 signora ” coadiuvata da;
Per_1 Tes_1
- tale società venne raggiunta dalla contestazione di illeciti tributari e successivamente da un provvedimento di chiusura notificato dalla Polizia Locale;
- la signora ” incaricò la dipendente di riconsegnare le chiavi Per_1 Persona_2 dell'immobile al locatore, informando i dipendenti e i clienti che avrebbe ripreso la sua attività in una sede diversa.
Questi fatti accertati smentiscono l'assunto portante dell'azione, in quanto è provato che il contratto di locazione fu interrotto dalla conduttrice, con l'azione specifica e inequivoca della riconsegna delle chiavi e interruzione dell'attività.
pagina 4 di 5 Tale comportamento è facilmente deducibile come determinato dalla ripresa tributaria e dalla necessità di costituire una nuova società con esercizio in sede diversa, nella speranza di rendere vano ogni tentativo di pignoramento.
Particolarmente sleale risulta il tentativo di introdurre in atti una testimonianza indotta quale quella di
, come desumibile dalla mera lettura del verbale di udienza. Tes_1
L'azione è stata intrapresa prospettando fatti completamente differenti da quelli reali e di ciò la ricorrente ne era perfettamente a conoscenza e ne deve rispondere in sede di quantificazione delle spese di lite.
Non sussiste alcun elemento di fatto o di diritto che giustifichi la domanda di indennità, avendo la ricorrente lasciato di sua volontà l'immobile per sfuggire alle richieste dell'erario per una rilevante evasione contestata.
Il ricorso deve essere respinto con condanna alla rifusione delle spese, come da dispositivo e tenendo conto delle suddette motivazioni sul comportamento processuale.
Per questi motivi
Rigetta il ricorso, condanna parte ricorrente al pagamento a favore della parte resistente a titolo di rifusione delle spese di lite della somma di euro 5.500 per onorario maggiorato del 15% per spese forfettarie, oltre spese documentate ed oneri di legge
Como, 7 maggio 2025
Il Giudice dott. Agostino Abate
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Como
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Agostino Abate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3733/2024
promossa da
Parte_1
Avv. SURINI ALESSANDRO attore/i nei confronti di convenuto/i Controparte_1
Avv. TOLU ILVO
Oggetto: locazioni
Conclusioni
Ricorrente nel merito: Voglia il Tribunale adito, previe le opportune declaratorie, condannare la di CP_1
con sede in 22100 Como, CP_1
Via Asiago n. 25, C.F. a pagare alla ricorrente l'importo di € 108.000,00, oltre IVA, o P.IVA_1 quello maggiore o minore che risulterà a seguito dell'eventuale istruttoria, oltre a interessi dal 30 settembre 2023 al saldo.
Spese competenze ed onorari di causa rifusi.
pagina 1 di 5 Resistente
Piaccia al Giudice adito reiectis contrariis dichiarare la disdetta trasmessa il 15/9/24 priva di qualsiasi valore ed inefficacia respingere tutte le domande attoree perché infondate sia in fatto che in diritto col favore delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Per sintesi si intendono qui riportate le descrizioni dei fatti e le argomentazioni delle parti esposte in atti.
L'azione è stata promossa per il pagamento dell'indennità per la perdita dell'avviamento ai sensi dell'art. 34, 1° e 2° comma, della L. 27 luglio 1978, n. 392.
La tesi della ricorrente è che sia stata di fatto estromessa dal possesso dell'immobile da azioni materiali poste in essere dal locatore, quali il cambio della serratura, per poi concederlo in locazione a terzi per la medesima attività.
Parte resistente replicava come in costituzione.
L'istruttoria svolta ha permesso di ricostruire i fatti con l'esame informale delle stesse parti e con quello dei testi.
Si riportano le dichiarazioni significative:
Parte resistente:
La titolare della ditta l'ho visto solo una volta, la titolare di fatto era l'odierna procuratrice che si fa chiamare , con lei ho stipulato gli accordi e con lei avevo contatti, per esigere il contratto Per_1 tutti gli accordi li presi con , la titolare della ditta si limitò a firmare il contratto . Per_1 Per_2 il 30 agosto 2023 mi consegnò le chiavi per conto di .
[...] Per_1
Ad aprile 2023 dalla Banca seppi che la ricorrente aveva subito un pignoramento per oltre 200.000 euro per tributi non versati e a settembre 2023 la Polizia Locale chiuse il locale per mancanza dei requisiti
pagina 2 di 5 Parte ricorrente:
Dopo il pignoramento abbiamo rateizzato nel mese di giugno 2023, la Polizia locale chiuse il locale ma era già subentrata la nuova gestione
Non è vero che sono l'amministratrice di fatto della società. Non ho preso io gli accordi per il contratto.
Per i tributi so che sono state pagate forse due rate oltre non so.
Si procede all'esame del teste ammesso
Tes_1
Che palesa difficoltà nel comprendere la lingua italiana, Il G procede a porre alcune domande per saggiarne la comprensione della lingua e lo informa anche della responsabilità che discende dalla testimonianza.
Il teste dimostra di non aver compreso il significato della frase “ responsabiltà della testimonianza” e ciò impone di non procedere allo stato nell'assumere la testimonianza con riserva di ricitarlo previa presenza di interprete.
Il G procede alla lettura del passo che precede del verbale e a questo punto il teste, afferma che per quanto conosce l'italiano lui è in grado di rispondere alle domande,
il G gli chiede come fa a prevedere ciò non conoscendo le domande, il teste afferma: “so quali saranno le domande e che devo dire che ero io a organizzare il lavoro”. Il G chiede di sapere chi lo ha informato di tutto ciò, e il teste cerca di ritrattare affermando solo di aver saputo da “ ” che Per_1 doveva presentarsi quale teste.
Il G alla luce di quanto sopra, ritenendo il teste anche indotto e prevenuto, con riserva su ogni altra considerazione sulla valenza di quanto accaduto, revoca la precedente ordinanza di ammissione di detto teste.
Si procede all'esame del teste ammesso che, avvertito delle responsabilità di legge che assume con la sua deposizione, si impegna a dire la verità e dichiara: sono: nato a [...] [...] res Cernobbio via Fausto Baragiola 8A Persona_2
pagina 3 di 5 Sono stata dipendente del resistente quale cameriera al ristorante fino al maggio 2021, poi quale estetista alle dipendenze di fino alle mie dimissioni nell'agosto- settembre del 23; da allora Per_1 lavoro quale estetista alle dipendenze di altra ditta che non è connessa alle parti in causa.
Dico che lavoravo alle dipendenze di perché la stessa mi aveva detto che era la titolare e che Per_1 per qualunque cosa dovevo rivolgermi a Lei. A giugno 2023 mi avvisò che stava per Per_1 chiudere il negozio a Tavernola e poi mi chiese di dare le dimissioni, quando lo feci mi offrì di lavorare sempre alle sue dipendenze a Grandate, ma non accettai e passai a lavorare presso altra ditta dove sono tutt'ora. Non so perché abbia chiuso, quando glielo chiesi disse che aveva troppi debiti con lo Stato.
È vero che ho consegnato io le chiavi del negozio al resistente. Test Le chiavi mi furono consegnate da e da “ ” che è la persona che era qui per testimoniare Per_1
Test prima di me. Sapevano che conoscevo il resistente. lo conoscevo quale nipote di e Per_1 nell'attività aveva la funzione di controllo della qualità del lavoro.
Dalle suddette dichiarazioni, non contestate dai documenti in atti, devono dichiararsi accertati i seguenti fatti:
- la società ricorrente aveva un'amministratrice di fatto, tale Controparte_1 CP_1 signora ” coadiuvata da;
Per_1 Tes_1
- tale società venne raggiunta dalla contestazione di illeciti tributari e successivamente da un provvedimento di chiusura notificato dalla Polizia Locale;
- la signora ” incaricò la dipendente di riconsegnare le chiavi Per_1 Persona_2 dell'immobile al locatore, informando i dipendenti e i clienti che avrebbe ripreso la sua attività in una sede diversa.
Questi fatti accertati smentiscono l'assunto portante dell'azione, in quanto è provato che il contratto di locazione fu interrotto dalla conduttrice, con l'azione specifica e inequivoca della riconsegna delle chiavi e interruzione dell'attività.
pagina 4 di 5 Tale comportamento è facilmente deducibile come determinato dalla ripresa tributaria e dalla necessità di costituire una nuova società con esercizio in sede diversa, nella speranza di rendere vano ogni tentativo di pignoramento.
Particolarmente sleale risulta il tentativo di introdurre in atti una testimonianza indotta quale quella di
, come desumibile dalla mera lettura del verbale di udienza. Tes_1
L'azione è stata intrapresa prospettando fatti completamente differenti da quelli reali e di ciò la ricorrente ne era perfettamente a conoscenza e ne deve rispondere in sede di quantificazione delle spese di lite.
Non sussiste alcun elemento di fatto o di diritto che giustifichi la domanda di indennità, avendo la ricorrente lasciato di sua volontà l'immobile per sfuggire alle richieste dell'erario per una rilevante evasione contestata.
Il ricorso deve essere respinto con condanna alla rifusione delle spese, come da dispositivo e tenendo conto delle suddette motivazioni sul comportamento processuale.
Per questi motivi
Rigetta il ricorso, condanna parte ricorrente al pagamento a favore della parte resistente a titolo di rifusione delle spese di lite della somma di euro 5.500 per onorario maggiorato del 15% per spese forfettarie, oltre spese documentate ed oneri di legge
Como, 7 maggio 2025
Il Giudice dott. Agostino Abate
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