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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 14/03/2025, n. 730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 730 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4687/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
Sezione III CIVILE
Il Tribunale, nella persona del G.O.P. dott.ssa Maddalena Vaglio Bernè ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4687/2022 promossa da:
(C.F. ), in persona del titolare , elettivamente domiciliato in c.so Torino Parte_1 P.IVA_1
3\4 , presso lo studio dell'avv. BOERO STEFANO , che lo rappresenta e difende come da mandato in atti
ATTORE contro
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_2 dell'amministratore pro tempore, corrente in ed ivi elettivamente domiciliato in VIA ALLA CP_1
PORTA DEGLI ARCHI 10/17 16121 , presso lo studio dell'avv. IVALDI ENRICO , che lo CP_1
rappresenta e difende come da mandato in atti
CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice:
“Piaccia all'ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, previo e/o conseguente ogni piu' opportuno pronunciamento anche in rito, dichiarare ed accertare la nullità e/o annullabilità e/o illegittimità e/o illiceità e/o inefficacia delle delibere assunte dal ,nell'assemblea del 28/2/2022, Controparte_1 richiamate nell'espositiva che precede, per tutti imotivi ut supra indicati;
condannare la parte convenuta al pagamento delle spese e dei compensi di giudizio. Salvis iuribus”. per parte convenuta:
Voglia l'Ill.mo Tribunale, previe le pronunce e le declaratorie tutte del caso, pagina 1 di 7 a) In via preliminare, disporre la riunione del presente procedimento con quello rubricato al n. n. 10462/2021 R.G. e precedentemente introdotto, in virtù della integrale identità e sovrapponibilità di parti e oggetto;
b) Nel merito, dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'opposizione avversaria, e/o comunque rigettarla integralmente, in quanto infondata in fatto e in diritto, per i motivi e le ragioni di cui in narrativa.
Vinte spese e competenze di lite, oltre al rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, in persona del titolare, conveniva in giudizio il Parte_1
, in persona dell'amministratore pro tempore, al fine di sentire Controparte_1 dichiarare nulle e\o annullabili le delibere assunte dall'assemblea del convenuto in data CP_1
28\2\2022.
A sostegno dell'impugnativa parte attrice assumeva che:
-dal verbale della seduta si evinceva che erano presenti personalmente due soli condomini, muniti di due deleghe, per un totale di 4 degli 11 di cui si compone il caseggiato, rappresentanti complessivamente 23 mm sui 54 totali;
-
-in relazione al primo punto dell'odg, avente ad oggetto il “bilancio consuntivo 2021e relativo riparto”, veniva approvato all'unanimità il rendiconto, con il relativo riparto, ove veniva addebitato alla Pt_1
quale saldo relativo ad esercizi precedenti, l'erroneo importo di € 1.939,06, anzichè quello corretto
[...]
€ 1.582,90, con un aggravio, quindi, di euro 356,16 non dovuti;
-in relazione al terzo punto all'Odg (“Bilancio preventivo ordinario 2022 e relativo riparto. Delibera di approvazione”), approvato all'unanimità, il predetto erroneo dato contabile veniva confermato;
- in relazione al punto 5 (“Correzione e ratifica del riparto spese relativo al fondo cassa straordinario
€ 30.000 già deliberato in data 16.09.2021 dall'assemblea con odg ad hoc. Delibere conseguenti”), senza precisare quale sarebbe l'impegno di spesa dei singoli condomini, l'assemblea all'unanimità approvava e ratificava il fondo pari a € 30.000”; Parte_2
-in relazione al sesto punto all'Odg (“Ratifica del conferimento di mandato in via urgente allo studio legale Avv. Cesare Bruzzone per resistere alla citazione ricevuta da in data 16.11.2021, Parte_1 relativa al proc. n.10462/2021 R.G. del Tribunale di Genova. Delibere eventuali e conseguenti”),si deliberava all'unanimità dei presenti di conferire incarico ad un legale e di resistere in giudizio, in assenza del quorum deliberativo.
Inoltre l'attrice assumeva la nullità e/o annullabilità per eccesso di potere di quanto deliberato nell'assemblea del 28/2/2022, in quanto l'assemblea si era limitata a reiterare quanto deciso nelle precedenti deliberazioni dall'assemblea del 16/9/2021, in relazione ai punti 1, 2 3 e 4 all'O.d.g. e dall'assemblea del 18/10/2021, in relazione al punto 1 all'O.d.g., gia' impugnate dalla ex Parte_1 art. 1137 c.c., in quanto volto solo ad eludere la definizione del giudizio R.G.10462/2021 gia' pendente. Su detti rilievi l'attore chiedeva che la deliberazione impugnata fosse dichiarata nulla e\o annullabile con il favore delle spese di lite.
Si costituiva il convenuto contestando nel merito la domanda attorea e chiedendone la CP_1
reiezione.
Più specificamente parte convenuta rilevava che:
pagina 2 di 7 -l'Amministratore attualmente in carica era subentrato nella gestione del Condominio esponente in data
6 agosto 2021, ricevendo, al momento del passaggio delle consegne, una situazione documentale, finanziaria e contabile disastrosa;
-la precedente Amministrazione, infatti, non era stata in grado di fornire una quadratura contabile dei conti, né di attribuire compiutamente le voci di spesa e quelle di incasso nel corso della sua gestione ai relativi giustificativi, con ciò rendendo di fatto impossibile per l'amministratore subentrante ricostruire lo storico della contabilità condominiale;
-per ovviare a tali problematiche, in sede assembleare era stato proposto a a fronte delle Parte_1 sue eccezioni, di approvare comunque il consuntivo, al fine di liberare il Condominio dalla situazione di stallo in cui si trova dal 2019, congelando gli importi che la società contestava, senza richiederne il pagamento ed in attesa di poterli verificare;
l'odierna attrice, tramite il proprio legale rappresentante
IG. aveva rifiutato questa proposta conciliativa. Pt_3
In ordine alle censure sollevate da parte attrice avverso la deliberazione impugnata il condominio osservava che:
-in ordine all'aggravio ingiustificato di € 356,16 risulta dal consuntivo, approvato in occasione dell' assemblea del 15\3\2019 8 (doc 2 di parte convenuta) e mai impugnato relativo all'esercizio 2018 , che l'importo attribuito a carico della condomina soc. ammonta proprio a € 1.939,06; Pt_1
- in ordine agli importi di € 1.611,81 (punto 2) e di € 587,18 che parte attrice assume che siano stati erroneamente attribuiti, riguardano spese deliberate nell' anno 2021 e pertanto di spettanza dell'attrice che aveva assunto la qualità di condomina in data 26/10/2017 subentrando al precedente proprietario.
- in ordine all'attribuzione dell'importo di € 3.061,22 (punto 5 dell'Odg). sottolineava che l'importo complessivamente dovuto dai singoli condòmini era stato anch'esso determinato riportando le voci ulteriori di spesa ereditate dalla precedente contabilità ed inoltre che non si era provveduto a costituire un Fondo Cassa Straordinario, bensì solo a ripartirlo tra i condomini;
-ed in ogni caso essendovi nel l'urgenza di reperire somme, necessarie all'adempimento CP_1 delle obbligazioni comuni, secondo la giurisprudenza (Cass n. 13631 /2001) era perfettamente consentita una deliberazione a maggioranza di costituzione di un fondo — cassa ad hoc, tendente ad evitare danni ben più gravi nei confronti dei condomini tutti, esposti dal vincolo di solidarietà passiva;
Su detti rilievi la difesa del chiedeva il rigetto della domanda attorea. CP_1
Dopo alcuni rinvii richiesti dalle parti al fine di transigere la controversia i difensori delle parti davano atto che le trattative non erano andate a buon fine e chiedevano rinvio per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 29\11\2024 trattata in modalità cartolare, le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe ed il Giudice tratteneva la causa in decisione, su dette conclusioni, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e di note di replica.
Ai fini della decisione vanno esaminate singolarmente le censure poste da parte attrice a fondamento dell'impugnativa.
In ordine alla censura di parte attrice su quanto deliberato dall'assemblea del 28/2/2022, in relazione ai punti 1) e 3) all'O.d.g., laddove viene, secondo la prospettazione attorea, indebitamente posto a carico della società semplice Scalpo l'importo di € 356,16 devono farsi le osservazioni di cui in appresso.
Secondo l'assunto dell'attrice la delibera in questione sarebbe nulla nella parte in cui imputa all'odierna attrice importi maggiori rispetto a quelli risultanti dalla contabilità condominiale. L'attore rileva che la contabilità curata sino ai primi mesi del 2021 da altro studio di amministrazione rispetto a quello pagina 3 di 7 attuale, avrebbe evidenziato un debito per spese condominiali dell'attrice per complessivi euro
1.582,90 (già saldati dall'impugnante) mentre nel rendiconto e nel relativo riparto del 2019, questo dato non viene riportato, ponendosi a carico dell'odierna opponente la somma di € 1.939,06, con un aggravio ingiustificato di € 356,16.
Il rilievo non può essere condiviso.
In realtà, come correttamente evidenziato dalla difesa del che ha prodotto sub doc. 4 il CP_1 consuntivo 2018 (consegnato all'attuale amministratore in occasione del passaggio di consegne),
l'importo attribuito a carico della condomina soc. risulta ammontare proprio a € 1.939,06 e Parte_1
tale consuntivo è definitivo, in quanto approvato in occasione dell'assemblea condominiale del
15/3/2019 (doc. 2, di parte convenuta) e non oggetto di impugnazione.
In proposito va inoltre osservato che la difesa del evidenzia che nella suddetta riunione CP_1
assembleare a svolgere il ruolo di Presidente dell'assemblea dei condòmini era proprio l'attuale amministratore di , Parte_1 Controparte_2
In ordine alla deliberazione assunta dall'assemblea del Condominio sub doc 5 con la quale è stata approvata la costituzione di un fondo straordinario va osservato che mentre gli attori ritengono che la deliberazione in questione sia nulla in quanto si tratta di decisione che avrebbe dovuto essere assunta all'unanimità dei partecipanti al , la difesa del osserva che essendovi nel CP_1 CP_1 condominio l'urgenza di reperire somme, necessarie all'adempimento delle obbligazioni comuni, secondo la giurisprudenza (Cass n. 13631 /2001) sarebbe legittima una deliberazione a maggioranza di costituzione di un fondo — cassa ad hoc, tendente ad evitare danni ben più gravi nei confronti dei condomini tutti, esposti dal vincolo di solidarietà passiva.
Il rilievo di parte convenuta non può essere condiviso.
In proposito deve rilevarsi che la Suprema Corte, già prima dell'entrata in vigore della Novella di
Riforma del Condominio di cui alla L. 220 /2012, aveva in effetti ritenuto valida l'approvazione assembleare con la maggioranza del 1136 comma 2 c.c., del c.d. fondo cassa morosi, ma solo in ipotesi di effettiva e improrogabile urgenza di trarre aliunde le somme necessarie, come nel caso
d'aggressione in executivis da parte di creditori del , e ciò, similmente a quanto avviene in CP_1
un rapporto di mutuo, per sopperire all'inadempimento del condomino moroso con la costituzione d'un fondo cassa ad hoc tendente ad evitare danni ben più gravi nei confronti dei condomini tutti, esposti, dal vincolo di solidarietà passiva operante ab externo, alle azioni dei terzi” (Cass. 13631/2001).
Con successiva pronuncia si era ribadito che “L'unanimità è, allo stesso modo, richiesta per la delibera istitutiva del fondo morosità, fatta eccezione per il caso di effettiva e dimostrabile urgenza derivante da eventuali azioni esecutive esercitate dai creditori in danno delle parti comuni dell'edificio o di singoli
pagina 4 di 7 condòmini solventi, perché allora può ritenersi legittima la relativa delibera assunta con il voto della sola maggioranza” (Cass. 9083/2014). È ciò in ragione della circostanza che la ripartizione delle spese condominiali deve necessariamente avvenire secondo i criteri di proporzionalità, fissati dagli artt.1123 .e ss c.c.
In ogni caso, dopo la riforma del condominio, il diritto delle relazioni obbligatorie tra condomini e terzi creditori è cambiato, per cui una deliberazione, presa a maggioranza, che abbia l'effetto di istituire un fondo cassa ad hoc e di far insorgere in capo ai condomini, in regola con i pagamenti delle spese,
l'obbligo ex novo di sopperire all'inadempimento dei morosi, ampliandone la responsabilità patrimoniale sussidiaria, rispetto al meccanismo di garanzia e preventiva escussione stabilito dall'art 63
c 2 disp att c.c., è nulla per estraneità alle attribuzioni dell'assemblea, giacchè modifica i criteri generali di ripartizione delle spese previsti dalla legge.
In altri termini quantomeno dal 18.6.2013 non esiste normativamente in capo ai condomini, in regola con i versamenti delle quote di rispettiva pertinenza alcun vincolo di solidarietà passiva in senso proprio nei confronti del terzo creditore e non può perciò prefigurarsi alcuna urgenza derivante dalla possibile esecuzione individuale, la quale è subordinata all'infruttuosa esecuzione nei confronti degli inadempienti (cfr C. App Genova . 986/2023).
Tanto premesso la scrivente ritiene di aderire all'orientamento giurisprudenziale di merito secondo cui la delibera assembleare adottata a maggioranza qualificata che istituisce un fondo morosi potrebbe essere legittima solo a condizione che il fondo sia destinato a risolvere effettive ed urgenti esigenze di cassa onde evitare danni ai condòmini derivanti, ad esempio, dalla sospensione dei servizi come l'illuminazione, l'ascensore, il riscaldamento, la pulizia delle scale.(in tale senso Tribunale di Roma n.
7695/2023)
Nella specie deve rilevarsi che con tale decisione l'assemblea ha nuovamente approvato il citato
[...]
già deliberato in data 16\09\2021 all'unanimità dei presenti ma che non risultano Parte_4
specificamente dedotte a verbale la ragioni specifiche che hanno reso imprescindibile la costituzione di detto fondo., limitandosi il convenuto a dedurre genericamente l'esistenza di una serie di esposizioni debitorie del , ma senza provare adeguatamente l'esistenza di situazione di effettiva e CP_1
dimostrabile improrogabile urgenza derivante dalla sussistenza di azioni esecutive esercitate dai creditori in danno delle parti comuni dell'edificio o di singoli condòmini solventi e non essendo risultate le prove orali esperite idonee a confermare detta ricostruzione.
Alla luce delle considerazioni che precedono la censura di parte attrice si appalesa fondata e tale da invalidare in parte qua la deliberazione impugnata.
Infine per quanto concerne infine la dedotta nullità e/o annullabilità per eccesso di potere di quanto deliberato nell'assemblea del 28/2/2022, in quanto l'assemblea si è limitata a reiterare quanto deciso pagina 5 di 7 nelle precedenti deliberazioni dall'assemblea del 16/9/2021,in relazione ai punti 1, 2 3 e 4 all'O.d.g. e dall'assemblea del 18/10/2021, in relazione al punto 1 all'O.d.g., gia' impugnate dalla ex Parte_1
art. 1137c.c., in quanto volto solo ad eludere la definizione del giudizio R.G.10462/2021 gia' pendente devono farsi le osservazioni di cui in appresso.
In proposito deve rilevarsi che per uniforme e consolidata giurisprudenza di legittimità il vizio dell'eccesso di potere è configurabile ove la causa della deliberazione risulti falsamente deviata dal suo modo di essere, in quanto anche in tal caso lo strumento di cui all'art. 1137 c.c. non è finalizzato a controllare l'opportunità o convenienza della soluzione adottata dall'impugnata delibera, ma solo a stabilire se la decisione collegiale sia, o meno, il risultato del legittimo esercizio del potere dell'assemblea (Cass. civ., Sez. II, 14/10/2019, n. n. 25841).
Inoltre per poter integrare il vizio dell'eccesso di potere occorre la prova che, attraverso la delibera,
l'assemblea abbia inteso realizzare finalità estranee agli interessi del , o abbia (anche senza CP_1 volerlo) posto in essere una situazione di pregiudizio per la collettività.
Alla luce dell'orientamento citato, la censura di parte non si appalesa fondata e tale da inficiare la validità della deliberazione, non risultano alcuna plateale distorsione della volontà dell'assemblea idonea ad integrare il suddetto vizio né alcun evidente pregiudizio per la compagine condominiale .
Del pari infondata, alla luce delle considerazioni che precedono, si appalesa la doglianza di parte attrice in relazione alla deliberazione assunta sub punto 6 dell' odg ed inoltre non risultando, alla luce del contenuto della deliberazione in questione, che difetti il quorum deliberativo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55\14 come modificato con DM147\22 e, previa compensazione nella misura di 1\3 ( a fronte dell'accoglimento solo parziale delle domande attoree), sono poste a carico del convenuto
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
il Tribunale, nella persona del G.O.P. dott.ssa Maddalena Vaglio Bernè, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione dichiara la nullità della deliberazione assunta in data 28\02\2022 in relazione al punto 5) dell'odg;
respinge ogni altra domanda di parte attrice;
dichiara tenuto e conseguentemente condanna il , in persona Controparte_1 dell'amministratore pro tempore, a rimborsare a in persona del titolare le spese di lite che, Parte_1
pagina 6 di 7 previa compensazione nella misura di 1\3 liquida nella residua somma di € 4900,00 per compensi oltre rimborso spese forfettario al 15%, Iva e Cpa nella misura e con le modalità di legge.
Genova, 14 marzo 2025
Il G.O.P
dott.ssa Maddalena Vaglio Bernè
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
Sezione III CIVILE
Il Tribunale, nella persona del G.O.P. dott.ssa Maddalena Vaglio Bernè ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4687/2022 promossa da:
(C.F. ), in persona del titolare , elettivamente domiciliato in c.so Torino Parte_1 P.IVA_1
3\4 , presso lo studio dell'avv. BOERO STEFANO , che lo rappresenta e difende come da mandato in atti
ATTORE contro
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_2 dell'amministratore pro tempore, corrente in ed ivi elettivamente domiciliato in VIA ALLA CP_1
PORTA DEGLI ARCHI 10/17 16121 , presso lo studio dell'avv. IVALDI ENRICO , che lo CP_1
rappresenta e difende come da mandato in atti
CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice:
“Piaccia all'ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, previo e/o conseguente ogni piu' opportuno pronunciamento anche in rito, dichiarare ed accertare la nullità e/o annullabilità e/o illegittimità e/o illiceità e/o inefficacia delle delibere assunte dal ,nell'assemblea del 28/2/2022, Controparte_1 richiamate nell'espositiva che precede, per tutti imotivi ut supra indicati;
condannare la parte convenuta al pagamento delle spese e dei compensi di giudizio. Salvis iuribus”. per parte convenuta:
Voglia l'Ill.mo Tribunale, previe le pronunce e le declaratorie tutte del caso, pagina 1 di 7 a) In via preliminare, disporre la riunione del presente procedimento con quello rubricato al n. n. 10462/2021 R.G. e precedentemente introdotto, in virtù della integrale identità e sovrapponibilità di parti e oggetto;
b) Nel merito, dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'opposizione avversaria, e/o comunque rigettarla integralmente, in quanto infondata in fatto e in diritto, per i motivi e le ragioni di cui in narrativa.
Vinte spese e competenze di lite, oltre al rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, in persona del titolare, conveniva in giudizio il Parte_1
, in persona dell'amministratore pro tempore, al fine di sentire Controparte_1 dichiarare nulle e\o annullabili le delibere assunte dall'assemblea del convenuto in data CP_1
28\2\2022.
A sostegno dell'impugnativa parte attrice assumeva che:
-dal verbale della seduta si evinceva che erano presenti personalmente due soli condomini, muniti di due deleghe, per un totale di 4 degli 11 di cui si compone il caseggiato, rappresentanti complessivamente 23 mm sui 54 totali;
-
-in relazione al primo punto dell'odg, avente ad oggetto il “bilancio consuntivo 2021e relativo riparto”, veniva approvato all'unanimità il rendiconto, con il relativo riparto, ove veniva addebitato alla Pt_1
quale saldo relativo ad esercizi precedenti, l'erroneo importo di € 1.939,06, anzichè quello corretto
[...]
€ 1.582,90, con un aggravio, quindi, di euro 356,16 non dovuti;
-in relazione al terzo punto all'Odg (“Bilancio preventivo ordinario 2022 e relativo riparto. Delibera di approvazione”), approvato all'unanimità, il predetto erroneo dato contabile veniva confermato;
- in relazione al punto 5 (“Correzione e ratifica del riparto spese relativo al fondo cassa straordinario
€ 30.000 già deliberato in data 16.09.2021 dall'assemblea con odg ad hoc. Delibere conseguenti”), senza precisare quale sarebbe l'impegno di spesa dei singoli condomini, l'assemblea all'unanimità approvava e ratificava il fondo pari a € 30.000”; Parte_2
-in relazione al sesto punto all'Odg (“Ratifica del conferimento di mandato in via urgente allo studio legale Avv. Cesare Bruzzone per resistere alla citazione ricevuta da in data 16.11.2021, Parte_1 relativa al proc. n.10462/2021 R.G. del Tribunale di Genova. Delibere eventuali e conseguenti”),si deliberava all'unanimità dei presenti di conferire incarico ad un legale e di resistere in giudizio, in assenza del quorum deliberativo.
Inoltre l'attrice assumeva la nullità e/o annullabilità per eccesso di potere di quanto deliberato nell'assemblea del 28/2/2022, in quanto l'assemblea si era limitata a reiterare quanto deciso nelle precedenti deliberazioni dall'assemblea del 16/9/2021, in relazione ai punti 1, 2 3 e 4 all'O.d.g. e dall'assemblea del 18/10/2021, in relazione al punto 1 all'O.d.g., gia' impugnate dalla ex Parte_1 art. 1137 c.c., in quanto volto solo ad eludere la definizione del giudizio R.G.10462/2021 gia' pendente. Su detti rilievi l'attore chiedeva che la deliberazione impugnata fosse dichiarata nulla e\o annullabile con il favore delle spese di lite.
Si costituiva il convenuto contestando nel merito la domanda attorea e chiedendone la CP_1
reiezione.
Più specificamente parte convenuta rilevava che:
pagina 2 di 7 -l'Amministratore attualmente in carica era subentrato nella gestione del Condominio esponente in data
6 agosto 2021, ricevendo, al momento del passaggio delle consegne, una situazione documentale, finanziaria e contabile disastrosa;
-la precedente Amministrazione, infatti, non era stata in grado di fornire una quadratura contabile dei conti, né di attribuire compiutamente le voci di spesa e quelle di incasso nel corso della sua gestione ai relativi giustificativi, con ciò rendendo di fatto impossibile per l'amministratore subentrante ricostruire lo storico della contabilità condominiale;
-per ovviare a tali problematiche, in sede assembleare era stato proposto a a fronte delle Parte_1 sue eccezioni, di approvare comunque il consuntivo, al fine di liberare il Condominio dalla situazione di stallo in cui si trova dal 2019, congelando gli importi che la società contestava, senza richiederne il pagamento ed in attesa di poterli verificare;
l'odierna attrice, tramite il proprio legale rappresentante
IG. aveva rifiutato questa proposta conciliativa. Pt_3
In ordine alle censure sollevate da parte attrice avverso la deliberazione impugnata il condominio osservava che:
-in ordine all'aggravio ingiustificato di € 356,16 risulta dal consuntivo, approvato in occasione dell' assemblea del 15\3\2019 8 (doc 2 di parte convenuta) e mai impugnato relativo all'esercizio 2018 , che l'importo attribuito a carico della condomina soc. ammonta proprio a € 1.939,06; Pt_1
- in ordine agli importi di € 1.611,81 (punto 2) e di € 587,18 che parte attrice assume che siano stati erroneamente attribuiti, riguardano spese deliberate nell' anno 2021 e pertanto di spettanza dell'attrice che aveva assunto la qualità di condomina in data 26/10/2017 subentrando al precedente proprietario.
- in ordine all'attribuzione dell'importo di € 3.061,22 (punto 5 dell'Odg). sottolineava che l'importo complessivamente dovuto dai singoli condòmini era stato anch'esso determinato riportando le voci ulteriori di spesa ereditate dalla precedente contabilità ed inoltre che non si era provveduto a costituire un Fondo Cassa Straordinario, bensì solo a ripartirlo tra i condomini;
-ed in ogni caso essendovi nel l'urgenza di reperire somme, necessarie all'adempimento CP_1 delle obbligazioni comuni, secondo la giurisprudenza (Cass n. 13631 /2001) era perfettamente consentita una deliberazione a maggioranza di costituzione di un fondo — cassa ad hoc, tendente ad evitare danni ben più gravi nei confronti dei condomini tutti, esposti dal vincolo di solidarietà passiva;
Su detti rilievi la difesa del chiedeva il rigetto della domanda attorea. CP_1
Dopo alcuni rinvii richiesti dalle parti al fine di transigere la controversia i difensori delle parti davano atto che le trattative non erano andate a buon fine e chiedevano rinvio per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 29\11\2024 trattata in modalità cartolare, le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe ed il Giudice tratteneva la causa in decisione, su dette conclusioni, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e di note di replica.
Ai fini della decisione vanno esaminate singolarmente le censure poste da parte attrice a fondamento dell'impugnativa.
In ordine alla censura di parte attrice su quanto deliberato dall'assemblea del 28/2/2022, in relazione ai punti 1) e 3) all'O.d.g., laddove viene, secondo la prospettazione attorea, indebitamente posto a carico della società semplice Scalpo l'importo di € 356,16 devono farsi le osservazioni di cui in appresso.
Secondo l'assunto dell'attrice la delibera in questione sarebbe nulla nella parte in cui imputa all'odierna attrice importi maggiori rispetto a quelli risultanti dalla contabilità condominiale. L'attore rileva che la contabilità curata sino ai primi mesi del 2021 da altro studio di amministrazione rispetto a quello pagina 3 di 7 attuale, avrebbe evidenziato un debito per spese condominiali dell'attrice per complessivi euro
1.582,90 (già saldati dall'impugnante) mentre nel rendiconto e nel relativo riparto del 2019, questo dato non viene riportato, ponendosi a carico dell'odierna opponente la somma di € 1.939,06, con un aggravio ingiustificato di € 356,16.
Il rilievo non può essere condiviso.
In realtà, come correttamente evidenziato dalla difesa del che ha prodotto sub doc. 4 il CP_1 consuntivo 2018 (consegnato all'attuale amministratore in occasione del passaggio di consegne),
l'importo attribuito a carico della condomina soc. risulta ammontare proprio a € 1.939,06 e Parte_1
tale consuntivo è definitivo, in quanto approvato in occasione dell'assemblea condominiale del
15/3/2019 (doc. 2, di parte convenuta) e non oggetto di impugnazione.
In proposito va inoltre osservato che la difesa del evidenzia che nella suddetta riunione CP_1
assembleare a svolgere il ruolo di Presidente dell'assemblea dei condòmini era proprio l'attuale amministratore di , Parte_1 Controparte_2
In ordine alla deliberazione assunta dall'assemblea del Condominio sub doc 5 con la quale è stata approvata la costituzione di un fondo straordinario va osservato che mentre gli attori ritengono che la deliberazione in questione sia nulla in quanto si tratta di decisione che avrebbe dovuto essere assunta all'unanimità dei partecipanti al , la difesa del osserva che essendovi nel CP_1 CP_1 condominio l'urgenza di reperire somme, necessarie all'adempimento delle obbligazioni comuni, secondo la giurisprudenza (Cass n. 13631 /2001) sarebbe legittima una deliberazione a maggioranza di costituzione di un fondo — cassa ad hoc, tendente ad evitare danni ben più gravi nei confronti dei condomini tutti, esposti dal vincolo di solidarietà passiva.
Il rilievo di parte convenuta non può essere condiviso.
In proposito deve rilevarsi che la Suprema Corte, già prima dell'entrata in vigore della Novella di
Riforma del Condominio di cui alla L. 220 /2012, aveva in effetti ritenuto valida l'approvazione assembleare con la maggioranza del 1136 comma 2 c.c., del c.d. fondo cassa morosi, ma solo in ipotesi di effettiva e improrogabile urgenza di trarre aliunde le somme necessarie, come nel caso
d'aggressione in executivis da parte di creditori del , e ciò, similmente a quanto avviene in CP_1
un rapporto di mutuo, per sopperire all'inadempimento del condomino moroso con la costituzione d'un fondo cassa ad hoc tendente ad evitare danni ben più gravi nei confronti dei condomini tutti, esposti, dal vincolo di solidarietà passiva operante ab externo, alle azioni dei terzi” (Cass. 13631/2001).
Con successiva pronuncia si era ribadito che “L'unanimità è, allo stesso modo, richiesta per la delibera istitutiva del fondo morosità, fatta eccezione per il caso di effettiva e dimostrabile urgenza derivante da eventuali azioni esecutive esercitate dai creditori in danno delle parti comuni dell'edificio o di singoli
pagina 4 di 7 condòmini solventi, perché allora può ritenersi legittima la relativa delibera assunta con il voto della sola maggioranza” (Cass. 9083/2014). È ciò in ragione della circostanza che la ripartizione delle spese condominiali deve necessariamente avvenire secondo i criteri di proporzionalità, fissati dagli artt.1123 .e ss c.c.
In ogni caso, dopo la riforma del condominio, il diritto delle relazioni obbligatorie tra condomini e terzi creditori è cambiato, per cui una deliberazione, presa a maggioranza, che abbia l'effetto di istituire un fondo cassa ad hoc e di far insorgere in capo ai condomini, in regola con i pagamenti delle spese,
l'obbligo ex novo di sopperire all'inadempimento dei morosi, ampliandone la responsabilità patrimoniale sussidiaria, rispetto al meccanismo di garanzia e preventiva escussione stabilito dall'art 63
c 2 disp att c.c., è nulla per estraneità alle attribuzioni dell'assemblea, giacchè modifica i criteri generali di ripartizione delle spese previsti dalla legge.
In altri termini quantomeno dal 18.6.2013 non esiste normativamente in capo ai condomini, in regola con i versamenti delle quote di rispettiva pertinenza alcun vincolo di solidarietà passiva in senso proprio nei confronti del terzo creditore e non può perciò prefigurarsi alcuna urgenza derivante dalla possibile esecuzione individuale, la quale è subordinata all'infruttuosa esecuzione nei confronti degli inadempienti (cfr C. App Genova . 986/2023).
Tanto premesso la scrivente ritiene di aderire all'orientamento giurisprudenziale di merito secondo cui la delibera assembleare adottata a maggioranza qualificata che istituisce un fondo morosi potrebbe essere legittima solo a condizione che il fondo sia destinato a risolvere effettive ed urgenti esigenze di cassa onde evitare danni ai condòmini derivanti, ad esempio, dalla sospensione dei servizi come l'illuminazione, l'ascensore, il riscaldamento, la pulizia delle scale.(in tale senso Tribunale di Roma n.
7695/2023)
Nella specie deve rilevarsi che con tale decisione l'assemblea ha nuovamente approvato il citato
[...]
già deliberato in data 16\09\2021 all'unanimità dei presenti ma che non risultano Parte_4
specificamente dedotte a verbale la ragioni specifiche che hanno reso imprescindibile la costituzione di detto fondo., limitandosi il convenuto a dedurre genericamente l'esistenza di una serie di esposizioni debitorie del , ma senza provare adeguatamente l'esistenza di situazione di effettiva e CP_1
dimostrabile improrogabile urgenza derivante dalla sussistenza di azioni esecutive esercitate dai creditori in danno delle parti comuni dell'edificio o di singoli condòmini solventi e non essendo risultate le prove orali esperite idonee a confermare detta ricostruzione.
Alla luce delle considerazioni che precedono la censura di parte attrice si appalesa fondata e tale da invalidare in parte qua la deliberazione impugnata.
Infine per quanto concerne infine la dedotta nullità e/o annullabilità per eccesso di potere di quanto deliberato nell'assemblea del 28/2/2022, in quanto l'assemblea si è limitata a reiterare quanto deciso pagina 5 di 7 nelle precedenti deliberazioni dall'assemblea del 16/9/2021,in relazione ai punti 1, 2 3 e 4 all'O.d.g. e dall'assemblea del 18/10/2021, in relazione al punto 1 all'O.d.g., gia' impugnate dalla ex Parte_1
art. 1137c.c., in quanto volto solo ad eludere la definizione del giudizio R.G.10462/2021 gia' pendente devono farsi le osservazioni di cui in appresso.
In proposito deve rilevarsi che per uniforme e consolidata giurisprudenza di legittimità il vizio dell'eccesso di potere è configurabile ove la causa della deliberazione risulti falsamente deviata dal suo modo di essere, in quanto anche in tal caso lo strumento di cui all'art. 1137 c.c. non è finalizzato a controllare l'opportunità o convenienza della soluzione adottata dall'impugnata delibera, ma solo a stabilire se la decisione collegiale sia, o meno, il risultato del legittimo esercizio del potere dell'assemblea (Cass. civ., Sez. II, 14/10/2019, n. n. 25841).
Inoltre per poter integrare il vizio dell'eccesso di potere occorre la prova che, attraverso la delibera,
l'assemblea abbia inteso realizzare finalità estranee agli interessi del , o abbia (anche senza CP_1 volerlo) posto in essere una situazione di pregiudizio per la collettività.
Alla luce dell'orientamento citato, la censura di parte non si appalesa fondata e tale da inficiare la validità della deliberazione, non risultano alcuna plateale distorsione della volontà dell'assemblea idonea ad integrare il suddetto vizio né alcun evidente pregiudizio per la compagine condominiale .
Del pari infondata, alla luce delle considerazioni che precedono, si appalesa la doglianza di parte attrice in relazione alla deliberazione assunta sub punto 6 dell' odg ed inoltre non risultando, alla luce del contenuto della deliberazione in questione, che difetti il quorum deliberativo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55\14 come modificato con DM147\22 e, previa compensazione nella misura di 1\3 ( a fronte dell'accoglimento solo parziale delle domande attoree), sono poste a carico del convenuto
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
il Tribunale, nella persona del G.O.P. dott.ssa Maddalena Vaglio Bernè, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione dichiara la nullità della deliberazione assunta in data 28\02\2022 in relazione al punto 5) dell'odg;
respinge ogni altra domanda di parte attrice;
dichiara tenuto e conseguentemente condanna il , in persona Controparte_1 dell'amministratore pro tempore, a rimborsare a in persona del titolare le spese di lite che, Parte_1
pagina 6 di 7 previa compensazione nella misura di 1\3 liquida nella residua somma di € 4900,00 per compensi oltre rimborso spese forfettario al 15%, Iva e Cpa nella misura e con le modalità di legge.
Genova, 14 marzo 2025
Il G.O.P
dott.ssa Maddalena Vaglio Bernè
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