a) alla diffida, con l'assegnazione di un termine entro il quale le irregolarita' devono essere eliminate;
b) alla diffida ed alla contestuale temporanea sospensione dell'autorizzazione con riferimento agli impianti e alle attivita' per i quali vi e' stata violazione delle prescrizioni autorizzative, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute o per l'ambiente;
c) alla revoca dell'autorizzazione con riferimento agli impianti e alle attivita' per i quali vi e' stata violazione delle prescrizioni autorizzative, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida o qualora la reiterata inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione determini situazioni di pericolo o di danno per la salute o per l'ambiente.
(( 1-bis. Resta ferma, in caso di non conformita' dei valori misurati ai valori limite prescritti, accertata nel corso dei controlli effettuati dall'autorita' o dagli organi di cui all'articolo 268, comma 1, lettera p), la possibilita' di adottare le ordinanze previste all'articolo 271, comma 20-bis. ))