Sentenza 11 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 11/04/2025, n. 407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 407 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 2368/2024
EPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Giuseppe Laghezza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2368 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2024, trattenuta in decisione il 20 febbraio 2025 con rinuncia delle parti ai termini di cui all'art. 171 ter e art. 189 c.p.c., vertente tra nato a [...] il [...], Cod. Fiscale Codice Fiscale 1 Parte 1
residente a [...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Nicola Cuzzocrea del Foro di Reggio Calabria C.F. 'ресC.F. 2
e dall'avv. Sonia Mancini del Foro di Lucca, C.F. Codice Fiscale 3 Email 1
,
pec fax 0965324364, ed elettivamente domiciliato presso i Email_2
suindicati domicili digitali dei difensori e presso il loro studio sito in Lucca via Borgo Giannotti n.
199/N
attore e
'subentrata, ai sensi dell'art. 1, comma 3, D.L. n. Controparte 1
193 del 22.10.2016, convertito con la L. n. 225 del 01.12.2016, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di 'Controparte_2
,con sede legale in Roma via G. Grezar 14, C.F. P.IVA 1 , in società del Controparte_3 persona del Dott. CP 4 in qualità di Responsabile Contenzioso TOSCANA, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Niccolò Basili del Foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Roma via Ulpiano n. 29 convenuta
Controparte_5 legale rappresentante pro tempore, domiciliato presso la sede in Capannori (LU) via di Sottomonte
,
n. 27
convenuta contumace
Oggetto: Opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi.
Conclusioni delle parti costituite: Come da atto di citazione (quanto all'attore) e da comparsa di costituzione e risposta (quanto alla convenuta CP_6
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Breve excursus processuale
Con atto di citazione in data 14.8.2024, ritualmente notificato, Parte 1 conveniva in in persona dei rispettivi legali giudizio l' CP_6 e la Controparte_5 rappresentanti, onde sentire accogliere le seguenti conclusioni: "Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione di tutti i crediti azionati in executivis, e conseguentemente dichiarare la nullità e/o illegittimità del pignoramento dei crediti verso terzi impugnato."
L'attore incardinava il presente giudizio quale prosecuzione, nel merito, del giudizio di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi avverso il pignoramento presso terzi ex art. 72-bis, D.P.R. 602/73,
n. 06284202400001410001, fasc. n. 062/2024/000038850 promosso da Controparte_7
[...] iscritto al ruolo al N.R.E. 742/2024.
Il procedimento veniva instaurato anche nei confronti di Controparte_5
in persona del legale rappresentante pro tempore, in qualità di terzo pignorato.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 25.11.2024 si costituiva CP_6 chiedendo
"in via preliminare, A) dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione ex art. 57, D.P.R. 602/73, per i motivi di cui in premessa;
Nel merito, B) respingere la domanda avanzata dall'opponente perché infondata in fatto ed in diritto".
La convenuta reiterava le difese già svolte sia nella fase cautelare che in quella di reclamo avverso il provvedimento emesso dal G.E, eccependo preliminarmente l'inammissibilità della domanda in quanto fondata sull'asserita prescrizione del credito, dalla cui natura esclusivamente tributaria discendeva, a suo dire, il difetto di giurisdizione del giudice adìto.
All'udienza del 20.02.2025 parte attrice aderiva all'eccezione di difetto di giurisdizione formulata da controparte e confermava la rinuncia all'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.. Parte convenuta insisteva, a sua volta, nell'eccezione anzidetta, aderendo alla rinuncia di controparte e chiedendo l'espunzione delle memorie di controparte in quanto depositate in difetto del decreto ex art. 171 bis c.p.c..
La causa veniva quindi trattenuta in decisione alla stessa udienza, con rinuncia delle parti ai termini per memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c. e a quelli di cui all'art. 189 c.p.c..
Merito della lite e motivi della decisione
Deve essere, in primis, dichiarata la contumacia della Controparte_5
non costituitasi pur avendo ricevuto rituale notifica dell'atto introduttivo.
Deve inoltre sempre in punto di rito- essere disattesa l'eccezione attinente alla memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. sollevata da CP_6 atteso che tale scritto difensivo è stato depositato il 9.1.2025 (nel rispetto, quindi, del termine di quaranta giorni prima dell'udienza di comparizione delle parti -fissata, nella specie, per il 18.2.2025- prescritto dalla norma testè citata) e non potendo tale deposito essere ritenuto irrituale per il solo fatto che non sia stato emesso il decreto di cui all'art. 171 bis c.p.c..
Ciò posto, è da rilevare che parte attrice ha dedotto, nel proprio atto introduttivo, l'intervenuta prescrizione del credito vantato da CP_6 prescrizione a suo dire maturata nel lasso di tempo intercorso tra la notifica di ciascuna cartella di pagamento e la notifica del relativo primo atto interruttivo.
Per converso 1 CP 1 convenuta, nel costituirsi in giudizio, ha contestato nel merito le deduzioni attoree, eccependo nel contempo, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione del giudice adìto in favore del giudice tributario, eccezione quest'ultima reiterata in prima udienza e alla quale parte attrice ha aderito, dichiarando di rinunciare all'opposizione agli atti esecutivi proposta in una con l'opposizione all'esecuzione.
Orbene, ritiene questo giudice di dover dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice tributario, aderendo all'orientamento espresso, sul punto, sia dal G.E. sia dal Collegio in sede di reclamo.
E, invero, la questione in esame, ampiamente dibattuta in giurisprudenza con l'avvicendarsi di orientamenti contrapposti, può ritenersi chiarita in ragione del recente intervento delle Sezioni Unite della Cassazione che, con ordinanza n. 16986/22, hanno statuito che "nelle ipotesi quali quella in esame in cui il contribuente pone ancora come tema demandato all'esame del giudice la definitività
o meno delle cartelle di pagamento, pure contestualmente prospettando la prescrizione del debito anche nel caso di ritenuta validità delle notifiche delle cartelle, la giurisdizione sulla vicenda non può che essere attribuita alla giurisdizione del giudice tributario, in quanto l'insussistenza di una situazione di "definitività" delle cartelle di pagamento osta alla qualificazione delle questioni controverse come meramente esecutive, radicando pertanto la giurisdizione del giudice tributario. Se infatti, con riguardo alle vicende estintive anteriori alla notifica della cartella che si assume invalida, come si è visto, la giurisdizione è senz'altro riservata al giudice tributario in base al diritto vivente formatosi, anche con riguardo alla prescrizione relativa al periodo successivo alla cartella, che il giudice abbia ritenuto validamente eseguita, va affermata la giurisdizione del medesimo giudice tributario” (cfr., sul punto, anche Cass. S.U. n. 8465/2022).
Ponendosi, quindi, in linea di continuità con un indirizzo interpretativo ampiamente diffuso, è stata sancita, in estrema sintesi, la distinzione tra le doglianze mosse contro gli atti dell'esecuzione forzata, di cui conosce il giudice ordinario, e quelle che attengono al credito che costituisce l'oggetto degli atti presupposti -inclusa, tra esse, l'eccezione estintiva di prescrizione della pretesa-, devoluti alla giurisdizione tributaria.
Tale soluzione è, del resto, coerente con il dato normativo (art. 2 D.Lgs. n. 546/1992) e risponde a condivisibili esigenze di concentrazione della giurisdizione tributaria, alla quale spetta il compito di vagliare la legittimità e validità della pretesa fiscale (Cass. S.U., n. 28709/2020, Cass. S.U., n.
20693/2021, Cass. S.U., n. 21642/2021 e Cass. S.U., n. 1394/2022).
E, poiché nel caso concreto non ricorre alcuna controversia relativa ad atti dell'esecuzione forzata successivi alla notifica della cartella, involgendo la proposta opposizione esclusivamente il profilo della prescrizione dei diritti azionati da CP 6 a mezzo cartella esattoriale (la pur proposta opposizione agli atti esecutivi è stata, infatti, oggetto di rinuncia da parte del Pt 1 , deve dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario.
Quanto alle spese di lite, la peculiarità della questione trattata e l'esistenza di contrapposti orientamenti espressi, nel tempo, dalla giurisprudenza di merito e che hanno richiesto periodici interventi chiarificatori da parte delle Sezioni Unite della Suprema Corte, se valutate in una con il fatto che parte opponente ha prontamente aderito all'eccezione pregiudiziale sollevata dalla convenuta costituita, giustificano l'integrale compensazione, tra tali parti, delle spese medesime.
Nulla deve invece statuirsi, sulle spese medesime, nei rapporti tra l'opponente e la [...] stante la mancata costituzione in giudizio di quest'ultima.Controparte_5
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) DICHARA la contumacia della Controparte_5
2) DICHIARA il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore del giudice tributario;
3) DICHIARA integralmente compensate, tra le parti costituite, le spese di lite.
Così deciso in Pisa, in data 10.4.2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Laghezza