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Sentenza 12 dicembre 2024
Sentenza 12 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 12/12/2024, n. 1012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1012 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
R.G. 1540/2024
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei
Magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi Giudice rel. ed est. dott.ssa Cristina Bandiera Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 4 l.
1.12.1970 n. 898 modificato dall'art. 8, c. 13, l. 06.03.1987 n. 74 promosso con ricorso congiunto depositato in data 14/03/2024 e presentato dai coniugi con l'avv. SACCAROLA ANNA FENZO MARCO Parte_1
( ) VIA CAMILLO PRAMPOLINI N. 1 30038 SPINEA;
C.F._1
e con l'avv. PERTILE ERICA FRANCESCHIN GIANMARIA CP_1
( ) VIA MANIN, 44/7 30174 VENEZIA MESTRE;
C.F._2
- ricorrenti
E con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
Avente per oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto
(Cessazione effetti civili)
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in epigrafe riportato, i coniugi sopra indicati hanno chiesto congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra gli stessi contratto in data 07/10/2000 a MARTELLAGO
(VE)
I coniugi medesimi, con note sostitutive dell'udienza del
05.12.2024, ex art. 127 ter c.p.c., depositate in data 22.11.2024, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, dichiarando di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L.1/12/1970 n. 898 e successive modifiche ed integrazioni a far data dalla comparizione delle parti in sede di separazione;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra i coniugi rispondono all'interesse della prole e non presentano profili di illegittimità;
visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al RG n. 1540/2024:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 07/10/2000 da C.F. n. Parte_1 C.F._3
a PARMA (PR) il 04/06/1967 e C.F. n. CP_1 C.F._4
in CANADA il 29/12/1968 e trascritto al n. 58, Parte II, Serie A,
Anno 2000 del registro degli atti di matrimonio del Comune di
MARTELLAGO alle condizioni indicate dalle parti che di seguito si riportano:
“2) La casa coniugale sita a ER BR (Tv) via Divisione Alpina
Pusteria n. 3 viene assegnata alla moglie con gli arredi e corredi esistenti e ivi vivrà unitamente ai figli. La SIa Parte_2
si impegna a corrispondere al SI , in caso di vendita CP_1 della casa già famigliare sita a ER BR (Tv) via Divisione
Alpina Pusteria n. 3, (così catastalmente identificata catasto fabbricati, Comune di ER BR, Sezione C, Foglio 5, Particella
1122, sub 10, cat A/2 e Particella 1122, sub 11, cat C/6) la metà del ricavato in ragione della contribuzione del Signor CP_1
al pagamento del mutuo relativo all'immobile.
3) il SI sino al raggiungimento della piena CP_1
indipendenza economica dei figli:
- contribuirà al mantenimento ordinario mensile di e con Per_1 Per_2
il pagamento di un assegno di euro 500,00 ciascuno, aggiornabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da pagare alla SIa Pt_2
entro il giorno 15 di ogni mese con accredito nel suo conto
[...]
corrente postale;
- provvederà al pagamento nella misura del 100% delle spese straordinarie di mantenimento dei figli da individuarsi con riferimento al Protocollo del Tribunale di Treviso;
Per il periodo di anni 5 dalla sentenza che omologherà la separazione e successivamente fintanto che i figli non raggiungeranno la piena indipendenza economica, il Signor pagherà mensilmente CP_1
alla SIa euro 500,00 con accredito sul suo conto Parte_2
corrente postale entro il giorno 15 di ogni mese a titolo di concorso nel pagamento delle utenze domestiche della casa famigliare;
4) il SI alla pronuncia del divorzio si accollerà CP_1
e provvederà alla estinzione – mediante il pagamento delle singole rate alle relative scadenze ovvero secondo diversa modalità estinzione - dei debiti contratti dalla famiglia per:
Ø l'acquisto di un'automobile Nissan JU a favore della SIa
(finanziamento RCI Banque sa); spese cure dentistiche Parte_2
figlia (finanziamento Compass); Per_2
Ø debito per il pagamento della scuola di modellismo della figlia
(finanziamento Compass); Per_2 Ø debito per l'acquisto mobili soggiorno (finanziamento Fiditalia n.
100628494);
Ø mutuo per acquisto della casa già familiare (mutuo Mediolanum); finanziamento per acquisto della casa familiare (debito ; CP_2
Ø provvederà inoltre a pagare lo scoperto e gli interessi debitori sui conti correnti cointestati con la moglie (Mediolanum C/C
001/01716940/08 - 000101181432) a cui farà seguire la CP_3
chiusura dei predetti conti correnti bancari;
5) la sig.ra conferma di aver concesso in sede di Parte_2
separazione al marito in comodato gratuito per anni 5 l'abitazione di sua proprietà sita in ERBR (Tv) via Divisione Alpina
Tridentina n.14 (così catastalmente identificata catasto fabbricati,
Comune di ER BR, Sezione C, Foglio 5, Particella 1146, subb 3
e 5) a decorrere dalla sentenza che ha omologato la separazione consensuale e si impegna alla fine del comodato a concedere al marito lo stesso immobile in locazione per ulteriori due anni pattuendo sin da ora un canone mensile di euro 600,00;
6) I coniugi nelle condizioni economiche sopra esposte si accordano per un limitato e condizionato mantenimento cosi come previsto nelle successive clausole n. 7 e 8.
7) i Signori e pattuiscono che - per il CP_1 Parte_2
periodo di anni 5 a far data dall'omologa della sentenza di separazione ossia per il periodo equivalente a quello in cui il
Signor abiterà in comodato gratuito nell'abitazione della CP_1
moglie sita in ER BR (TV) via Divisione Alpina Tridentina n.14
- nell'ipotesi in cui i figli e raggiungano la piena Per_1 Per_2
indipendenza economica e la RA non sia nel Parte_2
frattempo riuscita a trovare lavoro, verrà corrisposto dal Signor alla RA l'importo di € 600,00 (da CP_1 Parte_2
dimezzarsi a € 300 qualora solo uno dei due figli in tale periodo raggiunga l'indipendenza economica) a titolo di contribuzione al mantenimento della moglie, oltre l'importo di € 500,00 previsto al precedente punto 3 a titolo di concorso nel pagamento delle utenze domestiche.
8) A partire dal sesto anno dalla data di omologa della sentenza di separazione, ossia dal momento in cui la RA potrà Parte_2
godere di una rendita derivante dalla propria abitazione sita in
ER BR via Divisione Alpina Tridentina n.14:
- nell'ipotesi in cui uno o entrambi i figli non abbiano ancora raggiunto l'indipendenza economica restano fermi gli obblighi di cui al precedente punto 3;
- nell'ipotesi, invece, in cui i figli e abbiano Per_1 Per_2
raggiunto entrambi l'indipendenza economica o dal momento in cui la raggiungeranno e la RA non sia nel frattempo Parte_2
riuscita a trovare lavoro, il Signor corrisponderà alla CP_1
RA un importo mensile a titolo di mantenimento di € Pt_2
500,00.
10) Il Signor corrisponderà alla pronuncia della CP_1
sentenza di divorzio alla RA l'importo di € Parte_2
5.000,00 a titolo di contributo per le spese di manutenzione della casa famigliare sita a ER BR (Tv) via Divisione Alpina Pusteria
n. 3.”
- l'assegno unico e universale verrà percepito dalla SIa Pt_2
come da accordi già intercorsi tra i ricorrenti in sede di
[...]
separazione coniugale (punto 10 note scritte 22.11.2024);
- dà atto che i coniugi hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MARTELLAGO (VE) di procedere all'annotazione della sentenza;
- spese di lite a carico del sig. come concordato tra CP_1
le parti (punto 9 note scritte del 22.11.2024)
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 10/12/2024. Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Il Giudice relatore dott.ssa Susanna Menegazzi