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Sentenza 12 ottobre 2025
Sentenza 12 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 12/10/2025, n. 4055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4055 |
| Data del deposito : | 12 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, 1^ Sezione Civile, nella persona del Dott. Mattia
Caputo, in funzione di Giudice di primo grado, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 8285/2021, avente ad oggetto: contratti bancari
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1
giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione, dall'Avv. Paola
Fiorillo, presso il cui studio, sito in Salerno alla via G. De Jacobis, n. 3, elettivamente domicilia;
- PARTE OPPONENTE
E
(P.IVA: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., e per essa quale mandataria Controparte_2
rappresentata e difesa, giusta procura per TA di
[...] Persona_1
Venezia-Mestre, Rep. n. 44416, Racc. n. 16819, dall'Avv. Marco Rossi, presso il cui studio, sito in Verona al v.lo S. Bernardino n. 5A, elettivamente domicilia;
- PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da scritti difensivi e note depositate per l'udienza dell'11/6/2025, tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c. Proc. N.R.G.A.C. 8285/2021 - Sentenza MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di opposizione regolarmente notificato ha Parte_2
proposto opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 1490/2021, con cui è stata ingiunta al pagamento, in favore della opposta, della somma pari ad €
12.082,19 a titolo di rate impagate del contratto di finanziamento al consumo n. 10393028920080 ed interessi, oltre interessi, accessori e spese del procedimento monitorio.
Parte opponente ha dedotto: quale primo motivo di opposizione, che ella, trovandosi in una situazione di crisi da sovraindebitamento ai sensi degli articoli 6 e 7 della L. n. 3/2012, il 10/3/2021 depositava presso l'Organismo di composizione dlela crisi Segretariato Sociale ADR MED, con sede in Salerno alla via V. Laspro n. 23, istanza per la designaazione di un gestore della crisi, che dopo attenta valutazione di tutti i documenti forniti e le consultazioni delle banche dati redigeva la relazione di congruità; che il
30/6/2021 ella depositava ricorso ex art. 14-ter L. n. 3/2012 ed il procedimento veniva iscritto presso il Tribunale di Salerno con il n. 7/2021 delle procedure concorsuali ed assegnato al G.D. Dott.ssa Morrone;
che il
27/7/2021 il G.D. Dott.ssa Morrone omologava la liquidazione del patrimonio presentata dalla sig.ra , emettendo decreto di Pt_2
liquidazione, con cui, tra l'altro, disponeva ai sensi dell'art 14-quinquies, comma 2, lett. b), L. n. 3/2012, che sino al momento in cui il provvedimento di chiusura ex art. 14-novies, co. 5, L. n. 3/2012, non sarà divenuto definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, nè acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore alla data di presentazione della donanda ai sensi dell'art. 14-ter L.
n. 3/2012; che con PEC del 05/8/2021 il liquidatore nominato nella procedura n. 7/2021 Dott. informava tutti i creditori che la sig.ra Per_2
aveva presentato ricorso ai sensi dell'art. 14-ter L. n. 3/2012 per Pt_2
Proc. N.R.G.A.C. 8285/2021 - Sentenza l'ammissione alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, omologata con provvedimento del 27/7/2021, chiedendo quindi di non intraprendere eventuali azioni esecutive, comunicazione che non veniva tenuta in alcuna considerazione dalla opposta;
che con PEC del 22/9/2021 il difensore della sig.ra , Pt_2
rispondendo ad una richiesta di in ordine alla procedura di CP_1
sovraindebitamento, chiedeva espressamente di rinunciare al Decreto
Ingiuntivo n. 1490/2021 alla luce del provvedimento di omologazione, comunicazione che non veniva tenuta in alcuna considerazione.
In virtù di quanto inannzi esposto ha formulato le Parte_2
seguenti conclusioni: accogliere l'opposizione e, per l'effetto, revocare il
Decreto Ingiuntivo n. 1490/2021; con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge, da distrarsi in favore dell'Avvocatessa PAOLA FIORILLO, dichiaratasi anticipataria.
Si costituiva in giudizio la e per essa la Controparte_1
mandataria deducendo: che non corrisponde Controparte_2
al vero che in data 27/7/2021 il G.D. Dott.ssa Morrone omologava la liquidazione del patrimonio presentato dalla sig.ra , emettendo Pt_2
decreto di liquidazione con il quale, disponeva: “ai sensi dell'art. 14 quinquies, comma 2, lett. b), L. 3/2012 e succ. mod., …..che, sino al momento in cui il provvedimento di chiusura ex art. 14 novies, comma 5, L. 3/2012 e succ. mod., non sarà divenuto definitivo, non possono, sotto pena di nullità, 3 essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore alla data della presentazione della domanda ex art.
14 ter L. 3/2012”; che corrisponde al vero che essa era a conoscenza di quanto sopra al momento della notifica del Decreto Ingiuntivo, avvenuta in data 14/9/2021, ma ciò non inficia la legittimità della pretesa creditoria azionata in via monitoria;
che essa otteneva il provvedimento monitorio ben
Proc. N.R.G.A.C. 8285/2021 - Sentenza prima rispetto alla data di omologa della liquidazione del patrimonio ai sensi dell'art. 14-quinques L. 3/2012, (avvenuta, come sopra detto, solo in data
27/7/2021), ovvero in data 20/6/2021 e depositato in Cancelleria in data
22/6/2022; che, ciò premesso, l'art. 10 comma 2°, lett. c) della Legge n.
3/2012) “vieta ai creditori anteriori di avviare o proseguire “azioni esecutive
e/o cautelari” individuali fino alla definitiva omologazione del piano o dell'accordo” come peraltro, correttamente asserito dall'avversa difesa;
che il procedimento d'ingiunzione è, com'è noto, un procedimento di cognizione sommaria volto ai soli accertamento e condanna, tant'è che essa, avendo ben chiara la normativa di riferimento, non ha mai assunto alcuna iniziativa in sede esecutiva, limitandosi a precostituirsi il titolo utile (titolo ottenuto prima dell'avvenuta omologa della liquidazione del patrimonio) al fine di avere una certezza del recupero del credito, nell'eventualità in cui la procedura di sovraindebitamento naufragasse.
In virtù di quanto innanzi esposto la e per Controparte_1
essa la mandataria ha formulato le seguenti Controparte_2
conclusioni: rigettare l'opposizione, in quanto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il Decreto Ingiuntivo n. 1490/2021; con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge.
Alla prima udienza questo Giudice concedeva la provvisoria esecuzione del
Decreto Ingiuntivo ed onerava parte opposta di espletare il tentativo di mediazione obbligatoria, che a tanto provvedeva (cfr. verbale negativo di mediazione depositato telematicamente da parte opposta il
09/6/2023), di talchè la domanda monitoria è procedibile.
Concessi i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni senza attività istruttoria.
All'udienza dell'11/6/2025, tenuta con la modalità di trattazione “scritta” ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., il Giudice assegnava la stessa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. (60+20 gg.) per il
Proc. N.R.G.A.C. 8285/2021 - Sentenza deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
SULLA FONDATEZZA DELL'OPPOSIZIONE
1. – In via del tutto preliminare occorre rilevare che la domanda monitoria è procedibile, avendo parte opposta provveduto ad espletare il tentativo di mediazione obbligatoria (cfr. verbale negativo di mediazione depositato telematicamente da parte opposta il 09/6/2023).
2. – Con il primo ed unico motivo di opposizione l'opponente lamenta che, essendo la sig.ra stata ammessa alla procedura di composizione Pt_2
della crisi da sovraindebitamento anteriormente alla notifica del Decreto
Ingiuntivo, esso sarebbe statto reso illegittimamente.
Il motivo di opposizione è infondato e va rigettato.
Invero, come già motivato all'udienza del 16/6/2022 tenuta con la modalità di trattazione “scritta” in base alla disciplina emergenziale “ratione temporis” applicabile (cfr.) nel concetto di azioni “esecutive” vietate nei confronti della parte ammessa alla procedura di composizione della crisi da sobraindebitamento non rientra la richiesta e l'emissione del Decreto
Ingiuntivo, trattandosi di azione volta all'accertamento e la condanna della parte ingiunta al pagamento di una somma di denaro (cfr. Cass. Civ., Sez.
VI, n. 31521/2021), anche considerato che il ricorso monitorio è stato depositato dalla in Cancelleria il 22/6/2021, anteriormente al CP_1
provvedimento di omologazione della liquidazione del patrimonio.
Alla luce di quanto innanzi esposto consegue che l'opposizione è infondata, in fatto ed in diritto e, per l'effetto, il Decreto Ingiuntivo n. 1490/2021 va confermato.
SUL REGIME DELLE SPESE DI LITE
3. – Le spese seguono il criterio generale della soccombenza di cui all'art. 91
c.p.c. e, stante il rigetto dell'opposizione, sono poste a carico di Pt_2
e, considerate la natura, il valore (€ 12.082,19 – pari a quello del
[...]
monitorio) e la complessità delle questioni (bassa), in assenza di nota spese
Proc. N.R.G.A.C. 8285/2021 - Sentenza si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 (così come modificato con D.M. n. 147/2022) in complessivi € 2.540,00 a titolo di compensi professionali (di cui € 460,00 per la fase di studio;
€ 389,00 per la fase introduttiva;
840,00 per la fase istruttoria/trattazione € 851,00 per la fase decisionale), nonché € 221,00 per l'attività stragiudiziale di mediazione
(consistita nella sola fase di attivazione), rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.
4. – Inoltre, stante il disposto dell'art. 8, co. 4 bis, D.Lgs. n. 28/2010, non avendo la parte opponente partecipato al procedimento di mediazione, senza giustificato motivo (cfr. verbale negativo di mediazione depositato telematicamente dalla parte opposta il 09/6/2023), va Parte_2
condannata al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma pari al contributo unificato dovuto per il giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il Decreto Ingiuntivo
n. 1490/2021;
2) Condanna alla refusione, in favore della Parte_2 [...]
e per essa della mandataria Controparte_1 Controparte_2
delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 2.761,00
[...]
per compensi professionali (comprensivi dell'attività stragiudiziale di mediazione), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.;
3) Rigetta la domanda di condanna dell'opposta al risarcimento dei danni;
4) Condanna al versamento, in favore dell'entrata Parte_2
del bilancio dello Stato, di una somma pari al contributo unificato dovuto per il presente giudizio.
Proc. N.R.G.A.C. 8285/2021 - Sentenza Così deciso in Salerno il 12/10/2025
Il Giudice Dott. Mattia Caputo
Proc. N.R.G.A.C. 8285/2021 - Sentenza