Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/06/2025, n. 4678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4678 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica
Galante, ha pronunciato la seguente sentenza all'udienza di discussione del 11.06.2025 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al n. 208/2025;
TRA
, nato ad [...] il [...] e residente in [...], C.F. , rappresentato e difeso, giusta procura alle C.F._1 liti allegata al ricorso, dall'avv. Marina Lambertini (C.F.: ), presso C.F._2 il cui studio elettivamente domicilia in Portici (NA) alla Via Armando Diaz, 58;
Ricorrente
CONTRO
C.F. Controparte_1
- P.I. in persona del legale rappresentante pro tempore – P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Anna di Stefano (C.F.: ), giusta C.F._3 procura generale alle liti a rogito notaio in ROMA rep. N. 37875/7313 del Persona_1
22/03/2024 - ed elettivamente domiciliato in presso l'Avvocatura dell'Istituto con il quale elettivamente domicilia in Napoli, presso l'Ufficio Legale alla Via Alcide De CP_1
Gasperi, n.55;
Convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ex artt. 132 e 429 c.p.c. lette in udienza
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito
1
che, in data 06.10.2017, il Giudice del Registro delle Imprese di Chieti, con provvedimento emesso nell'ambito del procedimento RG n. 741/2017, disponeva la cancellazione dell'indirizzo pec della società; che, inoltre, la
[...] era stata cancellata d'ufficio dal Registro delle Imprese di Controparte_2
Chieti – Pescara, con determinazione del Conservatore n. 89 del 21.02.2024, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b) del D.P.R. del 23 luglio 2004 n. 247, che prevede la cancellazione a seguito del mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi;
che, in ogni caso, l'indicazione della qualità di socio accomandatario in capo al ricorrente non sarebbe sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, per i periodi dal 01/2022 al 12/2023 indicati nell'avviso di addebito, essendo invece necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, circostanza non sussistente nella fattispecie in questione. Tanto premesso, il ricorrente, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito impugnato, chiedeva di accertare e dichiarare l'improcedibilità e/o inesigibilità' e/o inesistenza e/o la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità dell'avviso di addebito impugnato, disponendo, per l'effetto, la cancellazione del ruolo con sgravio degli importi ivi indicati, o, in subordine, la decurtazione delle somme ritenute dovute di giustizia, con vittoria delle spese di lite. Si costituiva tempestivamente in giudizio , con memoria difensiva del 30.05.2025, CP_1 deducendo di aver riesaminato la posizione contributiva del ricorrente alla luce di quanto rappresentato in ricorso ed effettuato lo sgravio integrale dell'avviso di addebito in esame. Rappresentava che il ricorrente era stato iscritto in gestione commercio attraverso una delibera di iscrizione pervenuta in data 23/11/2012, con inizio imposizione da 09/2012, come socio accomandatario di una società in accomandita semplice;
che l'ente, dopo la suddetta comunicazione, non aveva più ricevuto alcuna delibera di cessazione a nome del ricorrente e, pertanto, non poteva cessare la posizione, in quanto le iscrizioni e le cancellazioni avvengono su istanza di parte.
Chiedeva, pertanto, dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite. All'udienza dell'11.06.2025 l'istante confermava lo sgravio, avendo chiesto la cessazione della materia.
Il Giudice decide con sentenza con sentenza contestuale pubblicamente letta.
2 Ebbene, in ragione del sopravvenuto integrale sgravio degli importi di cui all'avviso di addebito impugnato, avvenuto in corso di causa, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale pronuncia, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva determinata dal sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719). Con tale declaratoria, in buona sostanza, si registra il venir meno dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n.
9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n.
12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, è cessata la materia del contendere, essendo totalmente venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
3 CP_ Per la collaborazione prestata nel corso del processo dall' che ha effettuato lo sgravio delle somme, le spese di lite vanno compensate nella misura della metà con condanna CP_ dell' al pagamento del residuo nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di NAPOLI, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica Galante, definitivamente pronunziando sulla domanda, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
• dichiara cessata la materia del contendere;
• compensa le spese di lite nella misura della metà e condanna l' al pagamento CP_1 del residuo che liquida in complessivi € 700,00, oltre rimborso forfetario per spese generali (al 15%), IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore di parte ricorrente.
NAPOLI, 11/06/2025
Il Giudice d.ssa Monica Galante 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Con ricorso depositato in data 07.01.2025 il ricorrente proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. n. 371 2024 00097328 48 000, notificato in data 28.11.2024, con il quale l' , sede di Chieti, intimava al medesimo il pagamento dell'importo di € CP_1
4.776,71, a titolo di omesso versamento di contributi IVS – Gestione Commercianti, per posizioni relative al periodo dal 01/2022 al 12/2023, comprensivo di spese di notifica e oneri di riscossione. A fondamento del ricorso, l'istante deduceva: che in data 06.12.2001 veniva costituita la società con sede legale in Lanciano Controparte_2 (CH) alla Via Ercole Tinari n. 3, Codice fiscale e Partita Iva tra l'odierno P.IVA_3 ricorrente, che assumeva la veste di legale rappresentante dell'impresa e socio accomandatario, ed il sig. (C.F. ), quale socio Parte_2 C.F._4 accomandante;
che la pretesa dell' traeva origine dalla circostanza che il ricorrente CP_1 risulterebbe ancora il legale rappresentante della Controparte_2