Sentenza 11 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/10/2002, n. 14535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14535 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2002 |
Testo completo
Aula "B" REPUBBLICA ITALIANA 4o 33869 Reg. gen. n. 1872/20001.4 5 35 /02 2002 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE oggetto: accompagnamento SEZIONE LAVORO Sent. n. composta dai signori 1. Dottor Salvatore Senese Presidente 2. Dottor Paolino Dell'Anno Consigliere 3. Dottor Giovanni Prestipino Consigliere 4. Dottor Francesco Antonio Maiorano Consigliere 5. Dottor Camillo Filadoro Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Ministero dell'Interno, domiciliato in Roma in via dei Portoghesi 12 presso la Avvocatura gene- rale dello Stato, che lo rappresenta e difende;
contro
VE ZI, domiciliata in Roma presso la Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesa, per dele- ga in calce al controricorso, dall'avvocato Luigi Savoca;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Catania 1 2079 in data 8 ottobre 1999, depositata il giorno 20 dello stesso mese, numero 3734, r.g. 737/98; Udita la relazione svolta nell'udienza del 13 maggio 2002 dal consigliere Paolino Dell'Anno; Udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procu- ratore generale dottor Federico Sorrentino, che ha concluso per la inammissibilità o rigetto dei primi due motivi del ricorso e per il rigetto del terzo;
Svolgimento del processo: Con la sentenza sopra indicata, in accoglimento dell'appello proposto da VE NN contro quella di primo grado, il tribunale di Catania, previo l'espletamento di una ulteriore consulenza tecnica di ufficio, ha riconosciuto alla stessa VE il diritto alla indennità di accompagnamento con con- danna del Ministero dell'Interno alla sua corresponsione con decorrenza dal 1° agosto 1994. Della decisione viene chiesta la cassazione dal Ministero. La VE resiste con controricorso. Motivi della decisione: Con il primo motivo denunciando violazione e falsa appli- de cazione dell'articolo 1 della legge numero 18 del 1980 e del - il decreto del Ministro della sanità del 5 febbraio 1992 Ministero ricorrente deduce: a) il tribunale si è limitato a recepire acriticamente le conclusioni cui era pervenuto il consulente tecnico da esso nominato nel giudizio di appello senza effettuare il doveroso confronto con il parere, di se- gno opposto, espresso dal consulente di primo grado;
b) si è ritenuto che la epilessia dalla quale la VE era affetta avesse assunto i caratteri di estrema gravità tali da deter- minare la assoluta impossibilità della VE ad attendere alle comuni occupazioni, pure essendo la stessa in grado di deambulare e manifestandosi la infermità con crisi parziali e con frequenza che solo nel febbraio 1998 aveva raggiunto quella di dieci per giorno, illogicamente individuandosi la decorrenza del beneficio a quattro anni prima. Con il secondo motivo, il Ministero denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 75 e 83 del codice di pro- cedura civile, nullità della sentenza o del procedimento, motivazione omessa o contraddittoria, e ciò in quanto, una volta ritenuta la sussistenza di uno stato di incapacità psichica, la conseguenza da trarsi è quella della inesisten- za o nullità del rapporto processuale con nullità dell'inte- ro procedimento per avere la parte agito personalmente in giudizio e direttamente rilasciato la relativa procura. Violazione Con il terzo motivo lamentando degli articoli 34 e 295 del - codice di procedura civile, nullità del procedimento e as- senza di motivazione il Ministero espone che, nella spe- - cie, il riconoscimento del diritto alla indennità di accom- pagnamento si è risolto in un inammissibile accertamento di status circa la capacità di intendere e di volere avrebbe di autonomo accutaments (1) dovuto formare oggetto in via pregiudiziale in sede di auto- nomo procedimento camerale ai sensi degli articoli 712 e se- guenti del codice di rito. Deve preliminarmente disattendersi la eccezione di inammis- 3 F sibilità dell'impugnazione formulata dalla controricorrente sotto il profilo di un intervenuto giudicato sulla stessa questione. E invero il tutto si limita a una mera asserzione con un generico riferimento al contenuto di un provvedimen- to che sarebbe stato adottato dal tribunale alla udienza te- nutasi il giorno 11 giugno 1999. La assenza di ogni altra indicazione, in violazione del principio della autosuffi- cienza del ricorso per cassazione, impedisce al Collegio il doveroso controllo sulla decisività della circostanza. Nè può costituire causa di inammissibilità il fatto - anche es- so semplicemente affermato che in sede di visita medico- - legale disposta nella sede amministrativa, il sanitario a- vrebbe espresso il parere della sussistenza, a carico della VE, dello stato di invalidità, non potendo ciò, se anche corrispondente al vero, configurarsi come riconoscimento del diritto a opera del Ministero. Tanto premesso, va rilevata la infondatezza delle censure svolte dal ricorrente. E invero, quanto al primo motivo, occorre osservare che, contrariamente all'assunto del Ministero ricorrente, il tri- bunale non si è affatto limitato a recepire le conclusioni rassegnate dal consulente da esso stesso nominato, avendole invece sottoposte a una preventiva valutazione e avendo ri- levato che le stesse "vanno integralmente condivise perchè scaturiscono da complete e approfondite indagini sia clini- che che strumentali". Così argomentando, il giudice di meri- to ha fornito adeguatamente ragione del perchè l'indagine 4 compiuta nel giudizio di appello fosse da privilegiarsi ri- spetto a quella del primo grado. Relativamente poi alla gra- vità della infermità dalla quale la VE è stata riscon- 0 trata affetta, è sufficiente rilevare che si è accertato in punto di fatto e sul punto nessuna critica viene svolta - dal ricorrente con specifico riferimento al caso di specie che essa era tale che anche "durante il periodo intercritico risulta compromesso ogni rapporto concreto con la realtà quotidiana, ed inoltre, proprio per l'improvvisa comparsa delle crisi (di rilevante durata temporale e di altrettanta rilevante frequenza giornaliera), obbliga i familiari ad una costante vigile attesa e ad una tempestiva assistenza che certamente non può permettersi pause o disattenzioni". Non sembra seriamente contestabile che una siffatta situa- zione sia ampiamente idonea a integrare i presupposti ri- chiesti per il diritto alla indennità di accompagnamento, che, in via alternativa sono individuati dal quinto comma dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980 numero 18, nel- la impossibilità di deambulazione o nella incapacità di at- tendere agli atti della vita quotidiana, sicchè nella valutazione di quest'ultimo requisito si rende indispensa- - bile tenere conto di un difetto di autosufficienza talmente grave da comportare una deambulazione particolarmente diffi- coltosa e limitata (nello spazio e nel tempo), tale da es- sere fonte di grave pericolo in ragione di una incombente e concreta possibilità di caduta e quindi da richiedere il permanente aiuto di un accompagnatore (Cass., 3 aprile 1999, n. 3228). D'altra parte si è già avuto modo di rilevare che, sempre ai fini dell'attribuzione dell'indennità in questio- ne, la nozione di "incapacità o di compiere gli atti quoti- diani della vita" comprende chiunque, pur potendo spostarsi nell'ambito domestico o fuori, non sia per la natura della malattia in grado di provvedere alla propria persona o ai bisogni della vita quotidiana, ossia non possa sopravvivere senza l'aiuto del prossimo (Cass., 7 marzo 2001, n. 3299). Anche circa la data di decorrenza del beneficio, questa è stata fissata al 29 luglio 1994 non apoditticamente ma a se- guito dell'accertamento che, a partire da questa, si ebbe un susseguirsi di crisi plurisettimanali e talora pluriquoti- diane, che rendevano assolutamente necessaria la costante assistenza dell'inferma. Me Infondati sono anche gli altri motivi. E invero, è giurisprudenza costante che l'articolo 75 del codice di procedura civile, nell'escludere la capacità pro- cessuale delle persone che non hanno il libero esercizio dei propri diritti, si riferisce solo a quelle che siano state legalmente private della capacità di agire con una sentenza di interdizione o di inabilitazione o con provvedimento di nomina di un tutore o di un curatore provvisorio, e non al- le persone colpite da incapacità naturale (per tutte, Cass., 26 maggio 1999, n. 5152). Infine, deve ribadirsi il principio per il quale, in tema di prestazioni assistenziali, la sentenza che accerta il rela- tivo diritto non implica alcun riconoscimento di status, 6 b fungendo la verifica della sussistenza delle condizioni sa- nitarie da mero presupposto per il riconoscimento del bene- ficio, derivandone che, ove venga fatta valere una patologia psichica, la relativa indagine ben può essere effettuata in via incidentale, non richiedendosi apposito accertamento me- diante il procedimento camerale previsto per la dichiarazio- ne di interdizione e di inabilitazione (Cass., 28 novembre 2001, n. 15071). Del ricorso si impone pertanto il rigetto con condanna del Ministero proponente al rimborso alla resistente delle spese del giudizio nella misura che si indica nel dispositivo.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il Ministero dell'In- terno a rimborsare a VE ZI le spese del giudizio che liquida in euro 9,00 oltre euro duemila per onorari difensivi. Così deciso in Roma il 13 maggio 2002. Il consigliere estensore Il presidente اسلام Vulin in rum. IL CANCELLEREL Depositato in Cancelleria 11 OTT. 2007 E 3 G 8 E A L 1 - N 5 L 7 1 3 E 3 L G . - D IL GA CELLIERI 1 R L 0 T . L S S ' A I E D E N A I T D I R O T I O A E , T N A S I A P S R E S E D S A O G T O S G , I R O L B D T O O L A M , I D I I S N T D P A S E E E 7