Decreto decisorio 30 settembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, decreto decisorio 30/09/2021, n. 589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 589 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/09/2021
N. 01281/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1281 del 2015, proposto da
Morosina s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresenta e difesa dagli Avvocati Ugo Ruffolo e Valter Loccisano, con domicilio eletto presso lo studio DO MA Benvenuti in Venezia, Santa Croce, 205;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell'Economia e delle Finanze e Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Venezia, domiciliataria ex lege in Venezia, San MA, 63;
nei confronti
Agenzia del Demanio, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
della nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia dell’8 giugno 2015, prot. n. 15073, nonché di ogni altro atto presupposto, preparatorio e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli articoli 82 e 83 cod. proc. amm.;
Rilevato che il ricorso risulta depositato il giorno 16 settembre 2015;
Rilevato altresì che nelle date 13 e 16 novembre 2020 la Segreteria ha provveduto a comunicare alle parti costituite, tramite p.e.c., l’avviso di perenzione ultraquinquennale di cui all’art. 82, co.1, cod. proc. amm., e che tale avviso è stato ricevuto nelle stesse date di trasmissione;
Considerato che nel termine e nel modo previsti dal citato art. 82, co. 1, cod. proc. amm. non è stata presentata nuova istanza di fissazione di udienza e che pertanto il ricorso va dichiarato perento;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 83 cod. proc. amm., le spese di giudizio restano a carico delle parti che le hanno sopportate.
P.Q.M.
Dichiara estinto per perenzione il ricorso indicato in epigrafe.
Nulla per le spese.
La Segreteria darà comunicazione del presente decreto alle parti costituite. Ai sensi dell'art. 85, co. 3, cod. proc. amm., nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione ciascuna delle parti costituite può proporre opposizione al Collegio, con atto notificato a tutte le parti.
Così deciso il giorno 29 settembre 2021.
| Il Presidente |
| Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO