Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. IV, sentenza 23/01/2026, n. 345
CGT1
Sentenza 23 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Omessa notifica atti presupposti

    Il giudice ha ritenuto ritualmente notificata l'intimazione di pagamento, applicando la normativa sul servizio postale ordinario e la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. Ha altresì affermato che le eccezioni relative a vizi propri di atti divenuti definitivi sono precluse, ma ha ammesso l'eccezione di prescrizione maturata anteriormente all'intimazione, in quanto quest'ultima non è stata equiparata all'avviso di mora.

  • Altro
    Prescrizione del credito

    Il giudice ha ritenuto che la prescrizione quinquennale fosse maturata con riferimento alla prima fattura (anno 2012), ma non con riferimento alla seconda fattura (anno 2017). Ha altresì precisato che eventuali prescrizioni maturate anteriormente all'intimazione avrebbero dovuto essere oggetto di eccezione mediante tempestiva impugnazione di tale atto, salvo quanto specificato riguardo alla natura dell'atto denominato 'intimazione di pagamento'.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. IV, sentenza 23/01/2026, n. 345
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina
    Numero : 345
    Data del deposito : 23 gennaio 2026

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