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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. IV, sentenza 23/01/2026, n. 345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 345 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 345/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 4, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DE MARCO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6262/2025 depositato il 09/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
TO Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2024 00356939 71 000 TARSU/TIA a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 9/9/2025 Ricorrente_1 chiedeva l'annullamento della cartella di pagamento n. 295 2024 00356939 71 000 notificata in data 8/7/2025 emessa dall'agente della riscossione per l'importo di € 742,88 a titolo di tassa rifiuti per gli anni dal 2009 al 2012 per conto di TO ME 1. Eccepiva: omessa notifica degli atti presupposti;
prescrizione.
Non si costituiva l'agente della riscossione.
Si costituiva TO ME 1 assumendo la fondatezza della pretesa e l'avvenuta notifica degli atti presupposti.
La ricorrente depositava memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato.
La cartella risulta emessa sul presupposto di “INTIMAZIONE DI PAGAMENTO NR 290454 DEL 29/07/2019
NOTIFICATA IL 12/11/2019”. Il ricorrente assume l'omessa notifica di tale atto, facendone derivare l'intervenuta prescrizione.
La resistente TO assume l'avvenuta notifica di tale atto, documentando la circostanza mediante deposito di copia dell'intimazione e di relativa busta inviata a mezzo raccomandata, con attestazione di restituzione al mittente per compiuta giacenza.
Va rammentato che in tutte le ipotesi in cui la notifica venga effettuata direttamente a mezzo posta (e non per il tramite di ufficiale giudiziario che si avvalga della posta) si applicano senz'altro le norme riguardanti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, che non prevedono l'invio di raccomandata informativa in caso di irreperibilità relativa, in quanto le disposizioni di cui alla l. 890/82 attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex articolo 140 c.p.c. (cfr. Cass. n. 14501 del
2016; Cass. 10245/2017). Ne consegue, altresì, che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'articolo 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato nella impossibilità senza sua colpa di prenderne cognizione (da ultimo, Cass. n. 14501 del 2016; Cass. 10245/2017).
Deve, pertanto, ritenersi l'avvenuta notifica dell'atto presupposto.
Va, poi, osservato che, in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, compresa quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato. Tanto più che, con riferimento alla prescrizione, trattasi di condizione non rilevabile d'ufficio, ma solo su eccezione di parte e rinunciabile.
Consegue che l'eventuale maturazione della prescrizione anteriormente alla notifica di un atto non impugnato o non impugnato per tale motivo, non può essere eccepita in occasione della impugnazione di un atto successivo, potendo, in tale sede, essere fatti valere solo i vizi propri dell'atto impugnato e, conseguentemente, solo la eventuale prescrizione maturata successivamente (e non anteriormente) alla notifica dell'atto precedente (cfr. Cass. tr. 29/11/2021, 37259; Cass. VI, 3005/2020; Cass. tr., 18448/2015).
Valutazione che vale anche con riferimento all'intimazione di pagamento, di cui all'art. 50 DPR 602/73, atto peraltro di cui è obbligatoria la notifica, ai sensi dell'art. 29 dl 78/2010 se entro l'anno dalla notifica della cartella non è iniziata l'esecuzione, e costituente a tutti gli effetti atto di messa in mora, come tale autonomamente impugnabile ai sensi dell'art. 19 dl 546/92 (cfr. Cass. SS.UU. 8279/08), con la conseguenza che la prescrizione eventualmente maturata anteriormente all'intimazione non può più essere fatta valere se non e capita tempestivamente mediante impugnazione dell'intimazione (cfr. Cass. 6436/25). Nella specie, tuttavia, ritenendosi di doversi conformare all'orientamento assunto da questo Ufficio Giudiziario, deve ritenersi che l'atto notificato da TO ME 1 e denominato “intimazione di pagamento” non possa essere equiparato all'intimazione di cui all'art. 50 D.P.R. 602/73 e non possa essere ricondotto all'“avviso di mora” di cui alla lett. e) dell'art. 19 D.P.R. 546/92, con la conseguenza che allo stesso non possono essere collegati gli effetti preclusivi propri di quest'ultimo atto. Ne deriva che, ancorchè non tempestivamente impugnato l'atto denominato “intimazione di pagamento” notificato da TO ME 1, la parte possa continuare ad eccepire la prescrizione maturata anteriormente alla notifica di tale atto.
Nella specie il ricorrente ha contestato anche detta prescrizione. TO ME 1 ha documentato la notifica di entrambe le fatture portate dall'intimazione: la prima eseguita a mani proprie in data 6/8/2012; la seconda eseguita a mani proprie in data 17/11/2018.
Con riferimento alla prima fattura, tuttavia, dalla data di notifica della stessa alla data di notifica della successiva intimazione era decorso il termine di prescrizione quinquennale. Non con riferimento alla seconda.
Eventuali decadenze o prescrizioni maturate anteriormente avrebbero dovuto essere oggetto di eccezione formulata mediante tempestiva impugnazione di tale atto.
Il ricorso va, pertanto, accolto limitatamente alla pretesa di € 198,00 derivante dalla fattura n. 2012026486 del 26/06/2012. Va rigettato con riferimento alla pretesa di € 348,00 derivante dalla fattura 2017046289 del
21/11/2017. Avuto riguardo alla parziale soccombenza reciproca, le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
in parziale accoglimento del ricorso, annulla l'atto impugnato limitatamente alla pretesa derivante dalla fattura n. 2012026486. Rigetta quanto al resto il ricorso. Compensa le spese di lite tra le parti.
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 4, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DE MARCO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6262/2025 depositato il 09/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
TO Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2024 00356939 71 000 TARSU/TIA a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 9/9/2025 Ricorrente_1 chiedeva l'annullamento della cartella di pagamento n. 295 2024 00356939 71 000 notificata in data 8/7/2025 emessa dall'agente della riscossione per l'importo di € 742,88 a titolo di tassa rifiuti per gli anni dal 2009 al 2012 per conto di TO ME 1. Eccepiva: omessa notifica degli atti presupposti;
prescrizione.
Non si costituiva l'agente della riscossione.
Si costituiva TO ME 1 assumendo la fondatezza della pretesa e l'avvenuta notifica degli atti presupposti.
La ricorrente depositava memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato.
La cartella risulta emessa sul presupposto di “INTIMAZIONE DI PAGAMENTO NR 290454 DEL 29/07/2019
NOTIFICATA IL 12/11/2019”. Il ricorrente assume l'omessa notifica di tale atto, facendone derivare l'intervenuta prescrizione.
La resistente TO assume l'avvenuta notifica di tale atto, documentando la circostanza mediante deposito di copia dell'intimazione e di relativa busta inviata a mezzo raccomandata, con attestazione di restituzione al mittente per compiuta giacenza.
Va rammentato che in tutte le ipotesi in cui la notifica venga effettuata direttamente a mezzo posta (e non per il tramite di ufficiale giudiziario che si avvalga della posta) si applicano senz'altro le norme riguardanti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, che non prevedono l'invio di raccomandata informativa in caso di irreperibilità relativa, in quanto le disposizioni di cui alla l. 890/82 attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex articolo 140 c.p.c. (cfr. Cass. n. 14501 del
2016; Cass. 10245/2017). Ne consegue, altresì, che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'articolo 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato nella impossibilità senza sua colpa di prenderne cognizione (da ultimo, Cass. n. 14501 del 2016; Cass. 10245/2017).
Deve, pertanto, ritenersi l'avvenuta notifica dell'atto presupposto.
Va, poi, osservato che, in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, compresa quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato. Tanto più che, con riferimento alla prescrizione, trattasi di condizione non rilevabile d'ufficio, ma solo su eccezione di parte e rinunciabile.
Consegue che l'eventuale maturazione della prescrizione anteriormente alla notifica di un atto non impugnato o non impugnato per tale motivo, non può essere eccepita in occasione della impugnazione di un atto successivo, potendo, in tale sede, essere fatti valere solo i vizi propri dell'atto impugnato e, conseguentemente, solo la eventuale prescrizione maturata successivamente (e non anteriormente) alla notifica dell'atto precedente (cfr. Cass. tr. 29/11/2021, 37259; Cass. VI, 3005/2020; Cass. tr., 18448/2015).
Valutazione che vale anche con riferimento all'intimazione di pagamento, di cui all'art. 50 DPR 602/73, atto peraltro di cui è obbligatoria la notifica, ai sensi dell'art. 29 dl 78/2010 se entro l'anno dalla notifica della cartella non è iniziata l'esecuzione, e costituente a tutti gli effetti atto di messa in mora, come tale autonomamente impugnabile ai sensi dell'art. 19 dl 546/92 (cfr. Cass. SS.UU. 8279/08), con la conseguenza che la prescrizione eventualmente maturata anteriormente all'intimazione non può più essere fatta valere se non e capita tempestivamente mediante impugnazione dell'intimazione (cfr. Cass. 6436/25). Nella specie, tuttavia, ritenendosi di doversi conformare all'orientamento assunto da questo Ufficio Giudiziario, deve ritenersi che l'atto notificato da TO ME 1 e denominato “intimazione di pagamento” non possa essere equiparato all'intimazione di cui all'art. 50 D.P.R. 602/73 e non possa essere ricondotto all'“avviso di mora” di cui alla lett. e) dell'art. 19 D.P.R. 546/92, con la conseguenza che allo stesso non possono essere collegati gli effetti preclusivi propri di quest'ultimo atto. Ne deriva che, ancorchè non tempestivamente impugnato l'atto denominato “intimazione di pagamento” notificato da TO ME 1, la parte possa continuare ad eccepire la prescrizione maturata anteriormente alla notifica di tale atto.
Nella specie il ricorrente ha contestato anche detta prescrizione. TO ME 1 ha documentato la notifica di entrambe le fatture portate dall'intimazione: la prima eseguita a mani proprie in data 6/8/2012; la seconda eseguita a mani proprie in data 17/11/2018.
Con riferimento alla prima fattura, tuttavia, dalla data di notifica della stessa alla data di notifica della successiva intimazione era decorso il termine di prescrizione quinquennale. Non con riferimento alla seconda.
Eventuali decadenze o prescrizioni maturate anteriormente avrebbero dovuto essere oggetto di eccezione formulata mediante tempestiva impugnazione di tale atto.
Il ricorso va, pertanto, accolto limitatamente alla pretesa di € 198,00 derivante dalla fattura n. 2012026486 del 26/06/2012. Va rigettato con riferimento alla pretesa di € 348,00 derivante dalla fattura 2017046289 del
21/11/2017. Avuto riguardo alla parziale soccombenza reciproca, le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
in parziale accoglimento del ricorso, annulla l'atto impugnato limitatamente alla pretesa derivante dalla fattura n. 2012026486. Rigetta quanto al resto il ricorso. Compensa le spese di lite tra le parti.