Ordinanza cautelare 29 gennaio 2025
Decreto collegiale 13 febbraio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza 04/07/2025, n. 13205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 13205 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 13205/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00056/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 56 del 2025, proposto da Rorina S.r.l.s, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Bielli, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, alla via Corsica n. 6, e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;
nei confronti
Faro S.r.l., non costituita in giudizio;
per l’annullamento, previa sospensiva,
1) del DM pubblicato in data 29.10.2024 con cui il Ministero ha approvato la “ graduatoria provvisoria delle domande ammesse al contributo per l’anno 2024 delle emittenti radiofoniche a carattere commerciale e l’elenco degli importi dei contributi spettanti ai relativi soggetti beneficiari, ai sensi dei commi 3 e 4 dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017 n. 146, come riportati negli allegati A e B” ;
2) della “Graduatoria provvisoria” con i relativi allegati;
3) della nota “Sicem” con cui il Ministero escludeva la RORINA srl con la seguente motivazione: “ non risulta soddisfatto il requisito del numero dei dipendenti/giornalisti per l’ammissione della domanda dei contributi 2024, di cui all'art. 4, comma 2, del DPR 146/2017. Alla luce di quanto sopra esposto la domanda per i contributi per l’anno 2024 è ritenuta inammissibile ”;
4) della nota Registro Ufficiale U.0025334.29-11-2024 a firma del Direttore Dott.ssa MAGLIONE avente ad oggetto “ Istanza di reclamo ex articolo 5, comma 5, del D.P.R. n. 146/2017. Riscontro alla nota del 21 novembre 2024 ” con cui stabiliva nuovamente l’esclusione: “ Alla luce di quanto sopra esposto, si conferma l’esclusione di codesta Società per l’emittente radiofonica 3 locale a carattere commerciale “Radio Base” dalla partecipazione alla procedura per l’erogazione dei contributi per l’annualità 2024 ”;
5) del DM pubblicato in data 29.10.2024 con cui il Ministero ha approvato la “ graduatoria definitiva delle domande ammesse al contributo per l’anno 2024 delle emittenti radiofoniche a carattere commerciale e l’elenco degli importi dei contributi spettanti ai relativi soggetti beneficiari, ai sensi dei commi 3 e 4 dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017 n. 146, come riportati negli allegati A e B ”;
6) della “Graduatoria definitiva” con i relativi allegati;
7) per l’accertamento della RORINA di vedersi attribuito il punteggio e di essere collocata in posizione utile nella graduatoria definitiva per l’accesso al contributo per l’anno 2024 delle emittenti radiofoniche a carattere commerciale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 giugno 2025 la dott.ssa Monica Gallo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso all’esame del Collegio la parte ricorrente impugna le graduatorie, provvisoria e definitiva, delle emittenti radiofoniche a carattere commerciale ammesse al contributo per l’anno 2024, ai sensi dei commi 3 e 4 dell’articolo 5 del D.P.R. del 23 agosto 2017 n. 146, pubblicate, rispettivamente, in data 29 ottobre 2024 ed in data 29 novembre 2024, dalle quali è risultata esclusa, per l’emittente radiofonica “Radio Base”, per asserita mancanza del requisito di cui all’articolo 4, comma 2, del D.P.R. n. 146/2017 e ss.mm.ii., a norma del quale “ sono ammesse ad usufruire dei contributi le emittenti radiofoniche (…) che abbiano un numero minimo di 2 dipendenti, in regola con il versamento dei contributi previdenziali (…) ”. Secondo l’Amministrazione resistente il conteggio delle ore di assenza non retribuite fornite dalla stessa Società e relative ai propri dipendenti/giornalisti avrebbe condotto all’evidenza della mancanza, in capo a quest’ultima, del requisito del numero medio dei dipendenti/giornalisti riferito al biennio precedente. Nello specifico sarebbe risultato che, con riguardo alla dipendente SA RA, diversamente dalle assenze giustificate, i giorni di assenza non retribuiti e non dichiarati nella domanda di ammissione al contributo 2024, riferiti al biennio precedente, dovendo essere considerati, secondo la prospettazione di parte resistente, giorni di mancata presenza assimilabile all’aspettativa non coperta da contribuzione figurativa e, conseguentemente, incidendo sulle ore effettivamente lavorate, sarebbero tali da non poter consentire di ritenere raggiunto il requisito del possesso del numero medio di dipendenti occupati di 2, di cui almeno 1 giornalista.
II. Nel ricorso la parte ricorrente ha censurato i provvedimenti impugnati, dolendosi della loro illegittimità, in ragione della violazione dell’art. 4 del D.P.R. n. 146/2017, che non ammetterebbe, tramite una interpretazione estensiva, alcuna assimilazione delle fattispecie dei permessi/assenze non retribuite a quelle previste dal citato articolo, e dell’eccesso di potere viziante gli stessi per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, sviamento.
III. In esito alla Camera di consiglio del 28 gennaio 2025, con ordinanza n. 618 del 29 gennaio 2025, richiamati i precedenti di questa sezione (ord. n. 477 del 7 febbraio 2024 e sent. n. 20464 del 18 novembre 2024) e la pronuncia resa, in sede cautelare, dal Consiglio di Stato, con ordinanza della sezione VI, n. 137 del 15 gennaio 2025, l’istanza cautelare portata in ricorso è stata accolta ai fini del riesame, da parte dell’amministrazione resistente, della domanda di concessione delle agevolazioni presentata dalla ricorrente, “ alla stregua del suindicato principio e, dunque, della rilevanza, ai fini dell’ammissibilità, della percentuale dell'impegno contrattuale in termini di ore effettivamente lavorate esclusivamente per i dipendenti in cassa integrazione, con contratto di solidarietà e per quelli a tempo parziale, come espressamente previsto dal suddetto art. 4, impregiudicata ogni valutazione in ordine all’assegnazione del punteggio secondo i criteri dettati dall’art. 6 (anch’essi da ritenersi tassativi), nel termine di giorni trenta dalla comunicazione della presente ordinanza”.
IV. Con la medesima ordinanza il Collegio ha autorizzato, altresì, l’integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami, incombente tempestivamente adempiuto da parte ricorrente.
V. In vista della udienza pubblica del 17 giugno 2025 l’Amministrazione resistente ha documentato gli esiti del procedimento di riesame eseguito in esecuzione dell’ordinanza cautelare, culminato con l’ammissione della medesima nella graduatoria definitiva delle domande ammesse al contributo per l’anno 2024, approvata, con le opportune modifiche, con decreto direttoriale protocollo provvedimenti interni Mimit n. 16939 del 14 maggio 2025.
VI. Alla udienza pubblica del 17 giugno 2025 la parte resistente ha insistito per il rigetto del ricorso, deducendo, in particolare, che, sia nell’avviare il procedimento di riesame che nel rideterminare il punteggio della ricorrente e nell’ammettere la stessa nella graduatoria definitiva delle domande ammesse al contributo per l’anno 2024, l’Amministrazione avrebbe agito in mera esecuzione dell’ordinanza cautelare n. 618 del 29 gennaio 2025.
VII. Alla suindicata udienza la causa è stata, pertanto, trattenuta in decisione.
VIII. Le determinazioni assunte dall’Amministrazione resistente, all’esito del procedimento di riesame, pur compulsato dal Giudice amministrativo, sono integralmente satisfattive delle ragioni della parte. Le stesse, essendo frutto della riedizione del potere amministrativo e di una rinnovata istruttoria e non essendo state assunte con espressa e dichiarata riserva rispetto agli esiti del presente giudizio, determinano la cessazione della materia del contendere.
VIII.1. Va preliminarmente premesso che il c.d. remand , serbato da questo Giudice nella ordinanza cautelare n. 618/2025, costituisce una tecnica di tutela cautelare che si caratterizza proprio per il fatto di rimettere in gioco l'assetto di interessi definiti con l'atto impugnato, restituendo alla p.a. l'intero potere decisionale iniziale, senza pregiudicarne il risultato finale. In sede di riedizione del potere, peraltro, l'Amministrazione, fermo restando il dovere di conformarsi ai principi di diritto enucleati dal giudice, è libera di adottare un atto con identico contenuto dispositivo ma basato su una diversa motivazione o adottato all'esito di un differente procedimento.
Tanto detto, va rilevato che nella relazione prot.n. 17671 del 21 maggio 2025, in atti, il Ministero ammette di aver condotto il procedimento di riesame “ in forza del principio di riedizione del potere dell’Amministrazione dando atto, altresì, che, in sede di esecuzione del giudicato, questa Amministrazione avrebbe preso in esame la situazione controversa nella sua complessiva estensione, valutando non solo i profili oggetto della decisione del giudice, ma anche quelli comunque rilevanti per provvedere sull’oggetto della pretesa fatta valere dalla Rorina S.R.L.S.”. Dunque è la stessa Amministrazione che ammette di avere, in sede di riesame, preso in esame la situazione nella sua complessiva estensione, valutando anche profili ulteriori rispetto a quelli oggetto della decisione del giudice in sede cautelare.
Nella ridetta relazione l’Amministrazione riconosce, altresì, di aver concluso il riesame con il ricalcolo delle ore lavorate dai propri dipendenti/giornalisti dichiarati società Rorina al momento della presentazione della domanda ed “alla luce delle osservazioni fornite dalla medesima” e con “l’ammissione della medesima nella graduatoria definitiva delle domande ammesse al contributo per l’anno 2024”.
Ed ancora, nella comunicazione di conclusione del procedimento di riesame, lo stesso Ministero precisa che con il decreto direttoriale protocollo interno Mimit n. 16939 del 14 maggio 2025 è stato modificato il decreto direttoriale del 29 novembre 2024 prot. n. 25395 ed è stata approvata “ la nuova graduatoria definitiva delle domande ammesse al contributo per l’anno 2024 delle emittenti radiofoniche a carattere commerciale e l’elenco degli importi dei contributi spettanti ai relativi soggetti beneficiari, ai sensi del comma 6 dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017 n. 146, come riportati nei nuovi allegati A e B”.
A quanto descritto dallo stesso Ministero circa i contenuti e gli esiti del procedimento di riesame, va aggiunto che né nel decreto di approvazione della nuova graduatoria, né nella comunicazione alla ricorrente degli esiti del ridetto procedimento, né in altro atto del rinnovato iter istruttorio, viene formulata espressa riserva rispetto agli esiti del presente giudizio.
Emerge chiaro dall’esame della documentazione versata in atti che l’Amministrazione non abbia semplicemente eseguito l’ordinanza cautelare, inserendo con riserva la società ricorrente nella graduatoria dei beneficiari del contributo dalla stessa ambìto, ma abbia, piuttosto, ancorché su impulso di questo Giudice, dato avvio, condotto e concluso un procedimento istruttorio nel corso del quale ha vagliato la posizione della ricorrente anche alla luce di nuovi elementi acquisiti. Ciò è dimostrato dalla circostanza che, con nota protocollo Mimit n. 6630 del 25 febbraio 2025, il Ministero ha richiesto, ai fini del riesame della domanda di contributo ex D.P.R. n. 146/2017 annualità 2024, di precisare le ragioni giustificative del mantenimento del rapporto di lavoro, nonostante l’assenza ingiustificata per molte ore lavorative, dei propri dipendenti/giornalisti. Giustificazioni fornite dalla ricorrente e vagliate dall’Amministrazione in sede di riesame.
Se ne deve inferire che, per effetto del rinnovo della istruttoria, svoltasi peraltro in contraddittorio con l’operatore ricorrente e sulla base di nuovi elementi emersi per effetto delle osservazioni da questo fornite in seno alla ridetta nuova fase di verifica dei requisiti, e del carattere sostitutivo del nuovo procedimento rispetto al precedente, il provvedimento conclusivo adottato dal Ministero e la “nuova” graduatoria approvata con decreto 16939/2025, non espressamente ancorati, negli esiti, alla esecuzione della ordinanza, non possono che ritenersi del tutto novativi rispetto al provvedimento oggetto della impugnazione all’esame del Collegio.
Essendo le determinazioni assunte dall’Amministrazione, a valle del riesame, interamente satisfattive delle ragioni della ricorrente, il Collegio non può che dichiarare, pertanto, cessata la materia del contendere ai sensi dell’articolo 34, comma 5, c.p.a.
Tanto deve concludersi alla luce delle condivisibili conclusioni già raggiunte del Consiglio di Stato, secondo il quale “ l’atto adottato in esecuzione di una ordinanza emessa ai fini del riesame, comportando una completa riedizione del procedimento conclusosi con il motivato provvedimento impugnato, costituisce una nuova espressione della funzione amministrativa (e non di mera attività esecutiva della pronuncia giurisdizionale), portando ad una pronuncia di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, ove abbia contenuto satisfattivo della pretesa azionata dal ricorrente, oppure d'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, trasferendosi l'interesse del ricorrente dall'annullamento dell'atto impugnato, sostituito dal nuovo provvedimento, a quest'ultimo” (Consiglio di Stato, sez. VII, 8 ottobre 2024, n.8099).
IX. In conclusione, per tutto quanto innanzi rappresentato, deve dichiararsi cessata la materia del contendere a cagione degli esiti del riesame raggiunti dall’Amministrazione.
X. Le spese possono essere compensate attesa la peculiarità della questione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate. Contributo unificato refuso in favore della ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Rita Tricarico, Presidente
Monica Gallo, Referendario, Estensore
Valentino Battiloro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Monica Gallo | Rita Tricarico |
IL SEGRETARIO