Versione
20 settembre 1975
20 settembre 1975
Art. 157.
L' articolo 336 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 336 - Procedimento. - I provvedimenti indicati negli articoli precedenti sono adottati su ricorso dell'altro genitore, dei parenti o del pubblico ministero e, quando si tratta di revocare deliberazioni anteriori, anche del genitore interessato.
Il tribunale provvede in camera di consiglio, assunte informazioni e sentito il pubblico ministero. Nei casi in cui il provvedimento e' richiesto contro il genitore, questi deve essere sentito.
In caso di urgente necessita' il tribunale puo' adottare, anche d'ufficio, provvedimenti temporanei nello interesse del figlio".
L' articolo 336 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 336 - Procedimento. - I provvedimenti indicati negli articoli precedenti sono adottati su ricorso dell'altro genitore, dei parenti o del pubblico ministero e, quando si tratta di revocare deliberazioni anteriori, anche del genitore interessato.
Il tribunale provvede in camera di consiglio, assunte informazioni e sentito il pubblico ministero. Nei casi in cui il provvedimento e' richiesto contro il genitore, questi deve essere sentito.
In caso di urgente necessita' il tribunale puo' adottare, anche d'ufficio, provvedimenti temporanei nello interesse del figlio".
Commentario • 1
- 1. Titolo VI - Del matrimonioStudio Cataldi · https://www.studiocataldi.it/ · 1 gennaio 2025 · 1
Capo I - Della promessa di matrimonio Art. 79 Effetti La promessa di matrimonio non obbliga a contrarlo né ad eseguire ciò che si fosse convenuto per il caso di non adempimento. Art. 80 Restituzione dei doni Il promittente può domandare la restituzione dei doni fatti a causa della promessa di matrimonio, se questo non è stato contratto. La domanda non è proponibile dopo un anno dal giorno in cui si è avuto il rifiuto di celebrare il matrimonio o dal giorno della morte di uno dei promittenti. Art. 81 Risarcimento dei danni La promessa di matrimonio fatta vicendevolmente per atto pubblico o per scrittura privata da una persona maggiore di età o dal minore ammesso a contrarre matrimonio a …
Leggi di più…
Giurisprudenza • 1
- 1. Cass. civ., sez. I, sentenza 05/03/1982, n. 1387Provvedimento: Ai fini dell'individuazione del giudice territorialmente competente alla modifica od alla revoca dei provvedimenti temporanei nello interesse del figlio, di cui al terzo comma dell'art. 336 cod. civ. (come modificato dall'art. 157 della legge 19 maggio 1975 n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia), ovvero all'emanazione di un nuovo provvedimento temporaneo, occorre distinguere a seconda che il provvedimento per il quale deve accertarsi la Competenza si inserisca, come fase incidentale, in uno dei procedimenti previsti dagli artt. 330-335 cod. civ., ricomprendente anche l'iniziale provvedimento nell'interesse del figlio, oppure sia autonomo. […]Leggi di più...
- genitore·
- provvedimenti temporanei ex art. 336 cod. civ·
- condotta pregiudiziale·
- provvedimenti·
- competenza per territorio·
- rappresentanza e assistenza dell'incapace legale·
- determinazione·
- del tribunale·
- capacità della persona fisica·
- criteri·
- potestà dei genitori