Articolo 157 della Legge 19 maggio 1975, n. 151
Articolo 156Articolo 158
Versione
20 settembre 1975
Art. 157.
L' articolo 336 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 336 - Procedimento. - I provvedimenti indicati negli articoli precedenti sono adottati su ricorso dell'altro genitore, dei parenti o del pubblico ministero e, quando si tratta di revocare deliberazioni anteriori, anche del genitore interessato.
Il tribunale provvede in camera di consiglio, assunte informazioni e sentito il pubblico ministero. Nei casi in cui il provvedimento e' richiesto contro il genitore, questi deve essere sentito.
In caso di urgente necessita' il tribunale puo' adottare, anche d'ufficio, provvedimenti temporanei nello interesse del figlio".
Entrata in vigore il 20 settembre 1975
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