Ordinanza presidenziale 1 febbraio 2024
Rigetto
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 29/01/2025, n. 704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 704 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00704/2025REG.PROV.COLL.
N. 09946/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9946 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Fernando Picchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Provincia di Frosinone, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Mariacristina Iadecola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Comune di -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina, n. -OMISSIS-/2021.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Frosinone;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 15 gennaio 2025 il Cons. Giordano Lamberti e udito l’avvocato Fernando Picchi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - -OMISSIS- è un’impresa che gestisce uno stabilimento di produzione di conglomerato bituminoso situato sul territorio del Comune di -OMISSIS- in via -OMISSIS-, per il quale è stata rilasciata, da parte della Provincia di Frosinone, la determinazione dirigenziale n. -OMISSIS- del -OMISSIS- 2014, recante il rinnovo provvisorio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, per impianti anteriori al 1988, ai sensi dell’art. 281, d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152.
1.1 - Tale provvedimento è stato esplicitamente subordinato alle seguenti condizioni: a) presentazione, entro quarantacinque giorni dall’avvio dell’attività, di un cronoprogramma degli interventi finalizzati alla conversione dell’esistente impianto alimentato ad olio combustibile con percentuale di zolfo non superiore allo 0,3% in combustibile GPL; b) realizzazione, entro il termine massimo di sei mesi, dei lavori previsti nel suddetto cronoprogramma; c) presentazione, entro il termine di conclusione dei lavori imposti nel cronoprogramma, della domanda di modifica dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell’art. 269, comma 8, d.lgs. n. 152 del 2006, con la precisazione che se la domanda è presentata nel termine previsto, l’esercizio può essere proseguito fino alla pronuncia dell’Autorità competente.
2 - In data 2 maggio 2016, la Provincia di Frosinone ha eseguito un sopralluogo presso il suddetto stabilimento, all’esito del quale ha constatato che -OMISSIS-: a) non ha esibito il titolo abilitativo rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive del Comune di -OMISSIS-; b) non ha ottemperato alle prescrizioni impartite con determinazione dirigenziale n. -OMISSIS- del 2014.
2.1 - Conseguentemente, con nota prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS- 2016, l’Amministrazione provinciale ha comunicato l’avvio del procedimento di revoca della prefata autorizzazione unica ambientale provvisoria e, quindi, previa valutazione degli apporti partecipativi del privato, ha ritenuto accertate l’inesistenza del titolo abilitativo che avrebbe dovuto essere rilasciato dal Comune di -OMISSIS- e l’inottemperanza alle prescrizioni tecniche, disponendo quindi, con determinazione dirigenziale n. -OMISSIS- del -OMISSIS- 2016, adottata ai sensi dell’art. 278, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 152 cit., la revoca della citata a.u.a. provvisoria del -OMISSIS- 2014.
Lo stabilimento condotto da -OMISSIS- è stato, poi, oggetto di sequestro preventivo ex art. 321 cod. proc. pen., giusto decreto del Tribunale di Frosinone -OMISSIS- 2016, che ha convalidato il provvedimento cautelare d’urgenza operato dalla polizia giudiziaria il -OMISSIS- 2016.
3 – La società ha impugnato la citata determinazione n. -OMISSIS- del -OMISSIS- 2016 avanti il Tar per il Lazio che, con la sentenza indicata in epigrafe, ha respinto il ricorso.
4 – La società ricorrente in primo grado ha appellato tale pronuncia per i motivi di seguito esaminati.
4.1 – Con il primo motivo si censura la statuizione del Tar poiché questa avrebbe omesso di considerare vari profili dedotti dalla società ricorrente nel primo motivo del suo ricorso.
Per l’appellante, il Tar ha errato:
- nel ritenere sussistente l’inosservanza delle prescrizioni contenute nella stessa autorizzazione;
- nel valutare anche la segnalata “premessa” dell’atto impugnato laddove, per stesse dichiarazioni della Provincia di Frosinone, traspariva palesemente la inconsistenza della contestazione;
- nel valutare i documenti depositati dalla società, il cui contenuto avrebbe prodotto un convincimento conclusivo favorevole dal momento che gli stessi proverebbero l’osservanza di ogni prescrizione.
Nello specifico, l’appellante rileva che la -OMISSIS- avrebbe dimostrato di avere effettuato la domanda di allaccio del gas alla società concessionaria del servizio, così come disciplinato dal Comune di -OMISSIS-, di avere puntualmente corrisposto quanto richiesto dalla stessa concessionaria per l’attivazione del servizio e di avere partecipato puntualmente tali attività alla Provincia. La società sostiene, infine, che la stessa non potrebbe mai essere chiamata a subire una conseguenza per fatti della società fornitrice del gas.
4.2 - Con il secondo motivo di appello si contesta l’errore del Tar che avrebbe omesso di considerare che il comma C dell’art. 278 del Decreto sull’ambiente può applicarsi solamente in situazioni di pericolo o danno per la salute o per l’ambiente. Secondo l’appellante tale prospettazione di pericolo, nel caso di specie, non sussisteva, né vi è menzione in atti di un danno alla salute e all’ambiente.
La società prospetta che, non sussistendo il grave pericolo, il provvedimento doveva essere preceduto dalla diffida di cui al comma C del Decreto in esame, con l’assegnazione di un termine entro il quale le irregolarità dovevano essere eliminate.
Inoltre, avrebbe dovuto essere considerata e valutata il fatto che all’epoca del provvedimento revocatorio impugnato l’impianto di cui al bruciatore non era in funzione; e, comunque, anche se lo fosse stato la Provincia avrebbe dovuto provvedere a diversa istruttoria e, quindi, accertare la situazione di pericolo con le indagini ed i mezzi più opportuni.
Infine, la sentenza impugnata sarebbe affetta da un’ulteriore omissione valutativa relativa alla mancata consegna dell’a.u.a. alla -OMISSIS- da parte del Comune di -OMISSIS-, nonostante la Provincia di Frosinone avesse inviato ogni necessaria documentazione con la lettera del 23-5- 2014, prot. -OMISSIS-.
5 – L’appello è infondato.
L’art. 278, d.lgs. n. 152 del 2006, nel testo vigente all’epoca dei fatti, prevede che: “ 1. In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione, ferma restando l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 279 e delle misure cautelari disposte dall’autorità giudiziaria, l’autorità competente procede, secondo la gravità dell’infrazione: a) alla diffida, con l’assegnazione di un termine entro il quale le irregolarità devono essere eliminate; b) alla diffida ed alla contestuale temporanea sospensione dell’autorizzazione con riferimento agli impianti e alle attività per i quali vi è stata violazione delle prescrizioni autorizzative, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute o per l’ambiente; c) alla revoca dell’autorizzazione con riferimento agli impianti e alle attività per i quali vi è stata violazione delle prescrizioni autorizzative, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida o qualora la reiterata inosservanza delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione determini situazioni di pericolo o di danno per la salute o per l’ambiente ”.
Nel caso in esame, la Provincia di Frosinone, nell’esercizio della propria discrezionalità in ordine all’apprezzamento della gravità dei fatti accertati ed alla luce dell’apporto partecipativo del privato, ha ritenuto che la gravità dell’infrazione addebitabile a -OMISSIS- fosse tale da giustificare l’immediata revoca del titolo provvisorio in essere, anziché dare luogo a una previa diffida.
5.1 - Tale scelta non appare censurabile, dovendosi al riguardo integralmente rigettare le doglianze di parte appellante.
Va infatti ricordato che l’appellante poteva esercitare la propria attività in forza della determinazione dirigenziale n. -OMISSIS- del -OMISSIS- 2014, che recava un rinnovo solo provvisorio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera.
Tale provvisorietà si legava alla necessità della conversione dell’impianto alimentato ad olio combustibile con percentuale di zolfo non superiore allo 0,3% in combustibile GPL. In tal senso si giustificano le condizioni apposte al rinnovo provvisorio (e cioè, presentazione, entro quarantacinque giorni dall’avvio dell’attività, di un cronoprogramma degli interventi finalizzati alla conversione dell’esistente impianto; realizzazione, entro il termine massimo di sei mesi, dei lavori previsti nel suddetto cronoprogramma).
E’ stato accertato che alla data del sopralluogo del 2006 tale conversione non era mai stata attuata.
Tale situazione, come anticipato, appare idonea a giustificare il provvedimento di revoca immediata, tenuto conto che sussiste senz’altro una violazione delle prescrizioni impartite con l’autorizzazione provvisoria; tale violazione, al momento dell’accertamento, si protraeva ingiustificatamente da almeno un anno, nonostante gli stringenti termini imposti nel rinnovo provvisorio, potendosi in tal senso condividere l’assunto del Tar per il quale la violazione si è reiterata.
Da un altro punto di vista, va sottolineato che l’appellante godeva di un titolo solo provvisorio proprio in ragione della necessità di adeguare l’impianto, dovendosi in tal senso ritenere che la società era già stata “diffidata”, con l’assegnazione di un preciso termine entro il quale conformarsi, dovendosi pertanto disattendere sul punto i rilievi dell’appellante.
Avuto riguardo alla natura dell’attività esercita dalla società, il Tar ha inoltre evidenziato – e l’appellante non ha contestato in modo specifico - che “ la produzione di conglomerato bituminoso è una lavorazione assoggettata ad atto di assenso per le emissioni in atmosfera dei relativi fumi, sì che la mancata sostituzione del preesistente bruciatore con un nuovo meno inquinante determina di per sé nocumento per l’ambiente e la salute ”.
5.2 - Appare infine del tutto irrilevante il tentativo di addossare alla società fornitrice del gas la responsabilità della mancata conversione. Tale aspetto non risulta idoneo ad incidere sul provvedimento impugnato, potendo, se del caso, rilevare nei rapporti tra le due società.
6 - Alla luce delle considerazioni che precedono risultano irrilevanti gli ulteriori rilievi dell’appellante.
Invero, il provvedimento provinciale gravato è un atto c.d. plurimotivato, dal momento che si basa su due ragioni indipendenti ( i.e. il mancato possesso del titolo abilitativo all’esercizio dell’impianto e l’accertata inottemperanza alle prescrizioni dettate nell’autorizzazione provvisoria), ciascuna delle quali è per sé idonea a determinare l’esito del procedimento; ciò comporta che l’atto impugnato può ritenersi legittimo anche se solo una di tali ragioni risulti conforme alla legge.
7 – Per le ragioni esposte l’appello va respinto.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda) respinge l’appello e condanna parte appellante alla refusione delle spese di lite in favore della Provincia appellata, che si liquidano in complessivi € 4.000, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i soggetti citati nel provvedimento.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2025, tenutasi con modalità telematica, con l'intervento dei magistrati:
Fabio Franconiero, Presidente FF
Giordano Lamberti, Consigliere, Estensore
Davide Ponte, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giordano Lamberti | Fabio Franconiero |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.