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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 09/05/2025, n. 919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 919 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Patti
r e p u b b l i c a i t a l i a n a
in nome del popolo italiano
Il Giudice del Lavoro Dott. Amato Lucia Maria Catena all'udienza del 9/5/2025 ha pronunciato ex art. 281 sexies cpc la seguente
SENTENZA
nella causa RG 153/2020 e vertente tra:
, nata a [...] M.llo il 17/6/1980 cf: ed elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Brolo, Via C. Colombo, 5 presso e nello studio dell'Avv. Carmela Bonina, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
Ricorrente
c o n t r o
in persona del suo legale rappresentante, rapp.to e Controparte_1 difeso come in atti.
Resistente
Oggetto: ISCRIZIONE ELENCHI ANAGRAFICI AGRICOLTURA.
All'udienza odierna, i procuratori delle parti precisavano le rispettive conclusioni riportandosi alle richieste in atti e chiedevano l'accoglimento integrale delle domande formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in Cancelleria in data 13/01/2020 parte ricorrente adiva il Giudice del Lavoro esponendo di, essere bracciante agricola, iscritta negli elenchi anagrafici del comune di residenza;
che, nell'anno 2008 aveva regolarmente svolto la suddetta attività lavorativa, presso l'azienda agricola
CANFORA ES per 101 giornate annue e che l' dopo avere provveduto alla regolare iscrizione CP_2 negli elenchi anagrafici, senza alcuna motivazione l'aveva cancellata.
Rilevava che alcun esito positivo aveva sortito il ricorso amministrativo regolarmente proposto.
Per l'effetto chiedeva il riconoscimento del diritto ad ottenere l'iscrizione elenchi anagrafici agricoltura per l'anno 2008 per le giornate indicate in ricorso, con condanna dell' ad effettuare la suddetta CP_2 iscrizione, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del difensore anticipatario.
L' in persona del legale rappresentante pro-tempore, si costituiva contestando le richieste della CP_2 ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso.
Dopo l'escussione dei testi, all'odierna udienza la causa veniva decisa, con sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE In via preliminare si osserva che non sussistono nella fattispecie, problemi di inammissibilità o di procedibilità della domanda.
Parte ricorrente ha fornito valida prova circa la presentazione del ricorso amministrativo.
Non si pongono altresì problemi di decadenza essendo stati rispettati i termini relativi.
CP_ In particolare l' non ha prodotto documentazione comprovante la comunicazione dell'avvenuta cancellazione.
Nel merito il ricorso è fondato e deve essere accolto.
La domanda della ricorrente tende alla sua reiscrizione elenchi anagrafici agricoltura per l'anno 2008, in cui la stessa ha lavorato come bracciante agricola.
Essa si duole della circostanza che l' l'ha erroneamente cancellata dagli elenchi a causa della CP_2 insussistenza del rapporto di lavoro dedotto.
Invero, dagli atti emerge che parte ricorrente ha dato prova, come era suo onere, attraverso la teste escussa e con la documentazione prodotta, della sussistenza del rapporto di lavoro con l'indicato datore di lavoro e per l'anno e le giornate di riferimento.
A supporto delle proprie argomentazioni, parte ricorrente oltre, ad aver prodotto le buste paga relative al rapporto di lavoro dedotto, ha chiesto darsi luogo alla prova testimoniale proprio per provare di avere effettivamente lavorato nell'anno indicato e secondo le modalità riferite.
La teste, sulla cui attendibilità non sorgono dubbi, essendo stata esaminata dal Giudice che ne ha verificato l'attendibilità, ha confermato gli assunti dell'istante, ovvero che la ricorrente effettivamente nell'anno 2008 ha espletato l'attività di bracciante agricola, per 101 giornate annue, alle dipendenze della ditta OR
ES.
Gli assunti dell'Ente sono rimasti indimostrati avendo prodotto esclusivamente copia di un presunto verbale ispettivo elevato nei confronti della ditta OR ES, non consultabile telematicamente, per cui inutilizzabile.
Pertanto, ogni altra considerazione in merito appare superflua.
Deve pertanto, essere riconosciuto il diritto della ricorrente all'iscrizione negli elenchi per l'anno 2008 per
101 giornate annue.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore e complessità del giudizio, con distrazione.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara che nell'anno 2008 ha lavorato come bracciante agricola alle Parte_1 dipendenze di OR ES per 101 giornate annue e, per l'effetto, ordina all' in persona CP_2 del Presidente pro-tempore, di effettuare la relativa iscrizione negli elenchi anagrafici dell'agricoltura in favore della stessa;
2) Condanna, altresì, l' in persona del Presidente pro-tempore, alla rifusione delle spese CP_2 processuali, che liquida in complessivi €. 2.886,00, oltre IVA e CPA e spese generali 15%, disponendone la distrazione ex art. 93 cpc in favore dell'Avv. Carmela Bonina.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, 9/5/2025
il giudice del lavoro
Dott. Amato Lucia Maria Catena
r e p u b b l i c a i t a l i a n a
in nome del popolo italiano
Il Giudice del Lavoro Dott. Amato Lucia Maria Catena all'udienza del 9/5/2025 ha pronunciato ex art. 281 sexies cpc la seguente
SENTENZA
nella causa RG 153/2020 e vertente tra:
, nata a [...] M.llo il 17/6/1980 cf: ed elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Brolo, Via C. Colombo, 5 presso e nello studio dell'Avv. Carmela Bonina, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
Ricorrente
c o n t r o
in persona del suo legale rappresentante, rapp.to e Controparte_1 difeso come in atti.
Resistente
Oggetto: ISCRIZIONE ELENCHI ANAGRAFICI AGRICOLTURA.
All'udienza odierna, i procuratori delle parti precisavano le rispettive conclusioni riportandosi alle richieste in atti e chiedevano l'accoglimento integrale delle domande formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in Cancelleria in data 13/01/2020 parte ricorrente adiva il Giudice del Lavoro esponendo di, essere bracciante agricola, iscritta negli elenchi anagrafici del comune di residenza;
che, nell'anno 2008 aveva regolarmente svolto la suddetta attività lavorativa, presso l'azienda agricola
CANFORA ES per 101 giornate annue e che l' dopo avere provveduto alla regolare iscrizione CP_2 negli elenchi anagrafici, senza alcuna motivazione l'aveva cancellata.
Rilevava che alcun esito positivo aveva sortito il ricorso amministrativo regolarmente proposto.
Per l'effetto chiedeva il riconoscimento del diritto ad ottenere l'iscrizione elenchi anagrafici agricoltura per l'anno 2008 per le giornate indicate in ricorso, con condanna dell' ad effettuare la suddetta CP_2 iscrizione, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del difensore anticipatario.
L' in persona del legale rappresentante pro-tempore, si costituiva contestando le richieste della CP_2 ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso.
Dopo l'escussione dei testi, all'odierna udienza la causa veniva decisa, con sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE In via preliminare si osserva che non sussistono nella fattispecie, problemi di inammissibilità o di procedibilità della domanda.
Parte ricorrente ha fornito valida prova circa la presentazione del ricorso amministrativo.
Non si pongono altresì problemi di decadenza essendo stati rispettati i termini relativi.
CP_ In particolare l' non ha prodotto documentazione comprovante la comunicazione dell'avvenuta cancellazione.
Nel merito il ricorso è fondato e deve essere accolto.
La domanda della ricorrente tende alla sua reiscrizione elenchi anagrafici agricoltura per l'anno 2008, in cui la stessa ha lavorato come bracciante agricola.
Essa si duole della circostanza che l' l'ha erroneamente cancellata dagli elenchi a causa della CP_2 insussistenza del rapporto di lavoro dedotto.
Invero, dagli atti emerge che parte ricorrente ha dato prova, come era suo onere, attraverso la teste escussa e con la documentazione prodotta, della sussistenza del rapporto di lavoro con l'indicato datore di lavoro e per l'anno e le giornate di riferimento.
A supporto delle proprie argomentazioni, parte ricorrente oltre, ad aver prodotto le buste paga relative al rapporto di lavoro dedotto, ha chiesto darsi luogo alla prova testimoniale proprio per provare di avere effettivamente lavorato nell'anno indicato e secondo le modalità riferite.
La teste, sulla cui attendibilità non sorgono dubbi, essendo stata esaminata dal Giudice che ne ha verificato l'attendibilità, ha confermato gli assunti dell'istante, ovvero che la ricorrente effettivamente nell'anno 2008 ha espletato l'attività di bracciante agricola, per 101 giornate annue, alle dipendenze della ditta OR
ES.
Gli assunti dell'Ente sono rimasti indimostrati avendo prodotto esclusivamente copia di un presunto verbale ispettivo elevato nei confronti della ditta OR ES, non consultabile telematicamente, per cui inutilizzabile.
Pertanto, ogni altra considerazione in merito appare superflua.
Deve pertanto, essere riconosciuto il diritto della ricorrente all'iscrizione negli elenchi per l'anno 2008 per
101 giornate annue.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore e complessità del giudizio, con distrazione.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara che nell'anno 2008 ha lavorato come bracciante agricola alle Parte_1 dipendenze di OR ES per 101 giornate annue e, per l'effetto, ordina all' in persona CP_2 del Presidente pro-tempore, di effettuare la relativa iscrizione negli elenchi anagrafici dell'agricoltura in favore della stessa;
2) Condanna, altresì, l' in persona del Presidente pro-tempore, alla rifusione delle spese CP_2 processuali, che liquida in complessivi €. 2.886,00, oltre IVA e CPA e spese generali 15%, disponendone la distrazione ex art. 93 cpc in favore dell'Avv. Carmela Bonina.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, 9/5/2025
il giudice del lavoro
Dott. Amato Lucia Maria Catena