CA
Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 30/10/2025, n. 582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 582 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Firenze
Sezione lavoro nelle persone dei Magistrati: dr. AV CH Presidente, relatore dr. Elisabetta Tarquini Consigliera dr. Stefania Carlucci Consigliera nella causa iscritta al n. 812/2024 promossa da Parte_1
Avv. Antonio Porpora
appellante nei confronti di Controparte_1
appellato
e nei confronti di
e CP_2 CP_3
c
appellate
Oggetto: Appello ed appello incidentale avverso la sentenza del Tribunale di Arezzo, giudice del lavoro, n. 319/2024, pubblicata il 26.6.2024.
All'udienza del 16 ottobre 2025, con separato dispositivo, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
Il Tribunale di Arezzo, con la sentenza oggi appellata, ha accolto secondo ragione il ricorso proposto da iretto Controparte_1
a far dichiarare l'illegittimità dei cont za del quale egli ha lavorato presso dal 7.5.2020 e la Parte_1 sussistenza, quindi, di una vic oria illegittima. Ha chiesto, dunque, la costituzione di un unico rapporto di lavoro subordinato direttamente con tale utilizzatore, con diritto al ripristino del rapporto stesso ed al pagamento delle differenze retributive eventuali anto percepito e quanto dovuto ai sensi del CCNL personale non dirigente. Pt_1
In particolare, con il ricorso di primo grado, il ha CP_1 esposto di essere stato assunto, inizialmente, d on CP_2 contratto di lavoro intermittente a partire dal 7.5.2020, con iniziale scadenza al 31.8.2020 ma successivamente prorogato/rinnovato più volte sino a giungere al 28.2.2023. A partire dal 1.3.2023, il ricorrente è stato assunto con contratto a tem rminato part time sino al 31.12.2023. A partire dal 1.1.2024, ha assunto il CP_2
ricorrente a tempo indeterminato. ire dal 22.1.2024, il ricorrente è stato assunto da L'assunzione del CP_3
ricorrente da parte di è avvenuta secondo orario part-time di CP_2
20 ore settimanali mensili), mentre quella da parte di è avvenuta secondo orario part time di 24 ore settimanali, CP_3 te dal lunedì al sabato.
Quanto all'inquadramento contrattuale, il ricorrente ha reclamato il riconoscimento del livello E addetto Junior sino al 7.11.2020 e del livello D addetto senior per il periodo dalL'8.11.2020 in poi, profilo di autista del CCNL per il personale non dirigente di
. Parte_1
In primo grado sono state convenute anche le due società appaltatrici, e La prima di esse si è CP_3 CP_2 costituita ed o i legittimazione passiva, la seconda è rimasta contumace.
Il Tribunale di Arezzo, respinta l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalla nuta, ha accolto la domanda del lavoratore ritenendo che abbia esercitato un potere direttivo Pt_1 ed organizzativo nei confronti del lavoratore tale da essere incompatibile con la figura dell'appalto. In particolare, il Tribunale
2 evidenzia come: la società appaltatrice ed tenuti a conformarsi ai MTP adottati da Parte_1
(Modelli di Pianificazione Trasporti), i qua luoghi di partenza e di arrivo, le modalità e gli itinerari che devono essere eseguiti per lo svolgimento dei servizi di trasporto dei prodotti postali.
Oltre a questo, il Tribunale evidenzia che: in aggiunta alle linee guida sopra r ti della società appaltatrici ricevono da comunicazioni aventi ad Parte_1 oggetto aspetti operativi dell'attività, con annesso richieste di servizio o modifiche di linee, a cui le società appaltatrici sono obbligate ad attenersi.
Secondo il Tribunale appare rilevante anche il fatto che la gran parte de di lavoro utilizzati dal ricorrente fossero forniti da . Parte_1
Sulla base di questi argomenti, il Tribunale ha dunque ritenuto che il rapporto di la n giudizio dovesse essere imputato direttamente a , come datore di lavoro effettivo e, Parte_1 come tale, riten (part time a 24 ore).
Ha però respinto la domanda di inquadramento superiore avanzata dal lavoratore ed ha affermato il suo diritto ad essere inquadrato nel livello IV del CCNL Servizi Postali in Appalto.
Ha condannato al pagamento delle spese di lite. Pt_1
appella la sentenza sulla base di VII motivi: Parte_1
Con il primo motivo, la sentenza di primo grado viene censurata per aver ritenut istente la competenza del Tribunale di Arezzo. Secondo – che rinnova in appello tale eccezione – Pt_1 nessuna delle società convenute ha una sede in Arezzo e non si può ritenere che il rapporto di lavoro sia sorto in quella circoscrizione.
3 In secondo luogo, si duole del fatto che il Tribunale abbia Pt_1 omesso di pronu sulle ulteriori eccezioni sollevate dalla convenuta, quali:
- L'Intervenuta decadenza dal vantato diritto di costituzione del rapporto di lavoro con la committente per decorrenza dei termini ex art. 32, Dlgs. 183/2010 per il periodo antecedente al mese di maggio 2023, o in subordine, per il periodo antecedente all'11 ottobre 2022.
- L'inammissibilità e/o nullità della domanda introduttiva, comunque da rigettarsi, per la limitazione dell'oggetto della richiesta giudiziale al solo an debeatur ex artt. 277 e 278 c.p.c.. Inammissibilità delle domande formulata per genericità della stessa.
- L'Inammissibilità o nullità del ricorso introduttivo per assenza dei requisiti essenziali previsti ex art. 414 cp.c.. Difetto di allegazione.
Con il terzo motivo, denuncia la nullità e/o illegittimità della Pt_1 sentenza per omessa, erronea e contraddittoria interpretazione delle prove documentali in merito al potere organizzativo delle appaltatrici. Ciò, con violazione e/o erronea applicazione delle norme protempore vigente in tema di appalti pubblici ex D.Lgs. 50/2016, alla cui stregua debbono essere valutate le caratteristiche specifiche egli elementi di “progettazione” del servizio affidato.
Con il quarto motivo evidenzia la nullità e/o illegittimità della Sentenza per omessa ed erronea interpretazione dei fatti e delle prove docume asserite attività direttive ed organizzative di Parte_1
Con il quinto motivo sostiene la nullità e/o illegittimità della sentenza per omessa ed erronea interpretazione dei fatti e delle prove in ordine all'organizzazione ed alla gestione dei beni e dei mezzi di lavoro.
Il sesto motivo riguarda, in via subordinata, la nullità e/o illegittimità della sentenza per erronea valutazione in ordine
4 all'applicazione del CCNL di riferimento ed al livello di inquadramento.
Il settimo motivo censura la erronea valutazione in ordine alla condanna alla refusione delle spese di lite che dovevano essere compensate, in tutto o in parte, visto l'accoglimento parziale del ricorso.
Il lavoratore si è costituito in giudizio Controparte_1 chiedendo il on conferma della prima sentenza.
Ha proposto appello incidentale per chiedere la riforma della sentenza appellata per quanto riguarda l'inquadramento contrattuale. In particolare, il lavoratore chiede alla Corte di rettificare la sentenza di primo grado dichiarando il suo diritto all'inquadramento nel livello E addetto Junior sino al 7.11.2020 ed al livello D addetto senior per il periodo dall' 8.11.2020 in poi, profilo profess a del CCNL per il personale non dirigente di , condannando quest'ultima a Parte_1 corrispondere ributive corrispondenti a tale livello ed a tale CCNL.
La e la sono rimaste contumaci in questo CP_2 CP_3 giu econ
Così riassunti i termini della versia e le difese delle parti, secondo la Corte l'appello di è da accogliere nei limiti che Pt_1 saranno indicati mentre l'appello incidentale è fondato.
Giova prima di tutto esaminare le eccezioni preliminari che Pt_1 rinnova anche in questo secondo grado con i primi due d'appello.
L'eccezione di incompetenza appare infondata. Trattandosi di domanda diretta al riconoscimen stituzione di un rapporto di lavoro direttamente con , anche le regole Parte_1
5 sulla competenza devono verificarsi in relazione a tale rapporto (cfr Cass. 33302 del 2024). Non rileva quindi che le due società appaltatrici non avessero una sede nel circondario di Arezzo, ttosto, pacifico che gli uffici postali presso i quali il lavorava erano collocati in quella zona. Anche nel CP_1 contratto di lavoro (doc.3) è indicato CH (AR) come luogo nel quale la prestazione sarebbe stata resa.
L'eccezione di decadenza è i ta anch'essa se non altro perché, come riconosce anche (punto 38 della memoria) il Pt_1 lavoratore era ancora in servizio presso quando ha CP_3 proposto il ricorso. Secondo la Corte di e (sentenza 11091 del 2024): L'art. 32, comma 4, lett. d), della l. n. 183 del 2010 prevede, per la proposizione della domanda di costituzione o di accertamento del rapporto di lavoro in capo a soggetto diverso dal titolare del contratto, un termine di decadenza che è applicabile ad ogni fenomeno interpositorio e decorre dal momento in cui è intervenuto un atto o provvedimento scritto da cui si può evincere la cessazione della dissociazione datoriale tra il soggetto che riceve la prestazione lavorativa e il formale datore di lavoro”.
Come detto, deduce anche che Il Sig. a limitato il Pt_1 CP_1 ricorso alla richiesta di accertamento della natura non genuina del contratto di appalto, rivendicando altresì l'applicazione in proprio favore del CCNL della convenuta e della relativa disciplina economica e normativa, senza introdurre la domanda di pagamento della somma pretese per dovute riservandosi l'esercizio della domanda corrispondente in separato giudizio. Tale comportamento non è ammissibile e determina una illecita parcellizzazione della tutela giudiziaria e pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e/o comunque rigettato anche per la corrispondente genericità di cui ai capi della relativa domanda
La censura appare infondata in quanto il lavoratore, in primo grado, non ha proposto una domanda di condanna generica ma di condanna specifica, ipotesi che ricorre non solo quando il credito azionato sia determinato ma anche quando sia comunque
6 determinabile sulla base delle allegazioni della parte. Nel caso in esame, il ricorrente ha indicato in modo puntuale i periodi di riferimento, il contratto collettivo applicabile, l'orario di lavoro e l'inquadramento contrattuale. La S.C. ha infatti chiarito che non può considerarsi generica la condanna al pagamento di una somma denaro che, anche se non indicata nel suo preciso ammontare, sia facilmente determinabile con semplici operazioni di calcolo aritmetico sulla base degli elementi forniti dalla sentenza stessa (Cass.4051 del 2011).
Da ultimo, rinnova l'e e di nullità del ricorso per Pt_1 difetto di all ne. Secondo : il ricorso dovrà quindi essere Pt_1 rigettato già in via preliminare. Ed infatti, in primo luogo, non viene depositato né un contratto di lavoro né una busta paga del ricorrente attestante l'effettiva sussistenza di un rapporto di lavoro con le ditte/imprese formali datrici di lavoro. Ad ogni modo, si rileva come i documenti allegati non sono pertinenti alla tesi avversaria e persino attestanti il contrario di quanto preteso e rivendicato. Il mancato rispetto dell'onere di adeguata articolazione ex art. 2697 cod. civ. gravante integralmente sul ricorrente dovrà quindi necessariamente condurre al rigetto delle domande svolte. Chi agisce in giudizio per far valere un proprio diritto deve compiutamente allegare i fatti costituitivi posti a fondamento del diritto azionato.
Questa eccezione è del tutto infondata in quanto nel ricorso di primo grado erano esposti in modo chiaro tutti gli elementi di fatto posti a base della domanda con relative produzioni documentali.
Passando quindi al merito, il terzo, quarto e quinto motivo d'appello possono essere esaminati congiuntamente, in quanto tra loro strettamente connessi.
Giova ricordare che ai sensi dell'art. 1655 c.c. l'appalto è definito come il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un
7 corrispettivo in denaro. I caratteri essenziali del contratto di appalto sono quindi costituiti dal compimento dell'opera o del servizio verso un corrispettivo in denaro e dall'assunzione di tale obbligo da parte di un imprenditore, ossia da parte di un soggetto che agisce in maniera autonoma rispetto al committente ed a tal fine organizza i mezzi necessari a proprio rischio.
Le ipotesi nelle quali un soggetto utilizzi la prestazione lavorativa di personale non assunto direttamente ma fornito da altro soggetto appositamente autorizzato risultano disciplinate dal D.Lgs 81 del 2015, artt. 30 e seguenti, con l'istituto della somministrazione di lavoro.
Per quanto riguarda l'appalto, l'art. 29 del Decreto del 276 del 2003 espressamente prevede che “Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che puo' anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonche' per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa”.
La somministrazione di lavoro si distingue dunque dall'appalto stipulato e regolamentato ai sensi dell'art.1655 c.c. per “la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore”.
La norma tuttavia precisa poi che tale “organizzazione” può anche risultare, in relazione all'esigenza dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per l'assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa”.
In altre parole, è ben possibile che nel contratto di appalto
“l'organizzazione dei mezzi necessari” non preveda la fornitura da
8 parte dell'appaltatore dei materiali e degli strumenti necessari per l'espletamento del servizio ma che tale “organizzazione” sia rappresentata dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, tenuto conto della peculiarità dell'opera o del servizio dedotti in contratto.
La S.C. ha più volte precisato ed anche di recente che: “In tema di interposizione di manodopera, la genuinità di un appalto di opere o servizi, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del d. lgs. n. 276 del 2003, presuppone - specie nell'ipotesi di appalti c.d. labour intensive, vale a dire ad alta intensità di manodopera - la verifica dell'affidamento all'appaltatore della realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso un'effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, connotata da un reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti e da un impiego di mezzi propri, con la relativa assunzione del rischio d'impresa, con la conseguenza che non è sufficiente la preponderanza del servizio appaltato per il numero del personale addetto al servizio e per la professionalità specifica dei lavoratori, ma occorre la costituzione di un gruppo di lavoratori coeso per professionalità, con precisi legami organizzativi preesistenti alla cessione e specifico know-how, tali da individuarli come una struttura unitaria funzionalmente idonea e non come una sommatoria di dipendenti” ( Cass.18945 del 2025).
In una fattispecie del tutto sovrapponibile alla presente, la Corte di Cassazione (ord. n. 17627 del 2023) ha precisato quali siano i requisiti costitutivi del contratto di appalto, rappresentati, da una parte, dall'organizzazione autonoma e dal rischio di impresa (necessari ai fini all'esistenza dell'impresa appaltatrice e dell'azienda a monte) e, dall'altra, dell'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto (necessari ai fini all'individuazione del datore di lavoro). La mancanza di autonomia organizzativa e di rischio di impresa agisce sul momento genetico del contratto e comporta una versione per così dire hard (di manifesta illegalità) dell'appalto, in cui l'appaltatore si limita ad operare come interposto ovvero a reperire la manodopera ed a metterla a
9 disposizione del reale datore di lavoro che poi la dirige anche nella sostanza facendo solo formalmente figurare il personale come se fosse alle sue dipendenze (limitandosi al più alla mera gestione amministrativa del personale). Laddove, invece, la mancanza di eterodirezione, ponendosi sul terreno funzionale dell'esecuzione del rapporto, integra una fattispecie più ambigua - tendente a sfuggire al controllo di legalità - ma non per questo meno grave di illiceità, quante volte la realtà di questi rapporti è dissimulata da schermi giuridici (come appunto l'appalto, spesso conferito ad una cooperativa) che mirano ad occultare l'esercizio effettivo del potere direttivo da parte dell'appaltante, a cui viene talvolta pure addetto alla bisogna un preposto che si interponga tra committente e datore di lavoro apparente ma che nulla comporta quanto alla sostanza dei poteri di direzione esercitati effettivamente dal primo.
In questa decisione, la S.C. ha precisato che anche la sola mancanza del secondo requisito, ossia la mancanza di eterodirezione, costituisce vizio idoneo a determinare l'illegittimità dell'appalto.
Sulla base di questi principi deve essere esaminato il caso concreto sottoposto a questa Corte d'Appello.
La sentenza del Tribunale di Arezz te, sulla valorizzazione dei MTP adottati da (Modelli Parte_1 di Pianificazione Trasporti), i quali uoghi di partenza e di arrivo, le modalità e gli itinerari che devono essere seguiti per lo svolgimento dei servizi di trasporto dei servizi postali, modelli ai quali i dipendenti delle società appaltatrici sono tenuti a conformarsi.
Secondo il Tribunale, inoltre, il rapporto gestito direttamente dai dipendenti di i Parte_1 quali si occupano direttamente di contattare il dipendente, per fornirgli le indicazioni sulle mansioni da svolgere o gli uffici postali presso i quali si deve recare.
10 Questa soluzione merita di essere confermata.
È ben vero che, in questo caso, non è stata svolta la prova per testi che le parti aveva hiesto;
ciò nondimeno, esaminando i capitoli di prova di (10-13) effettivamente la prova poteva Pt_1 ritenersi superflua.
In primo grado, infatti, ha precisato e chiesto di provare: Pt_1
10. che i modelli MPT vengono inviati da alla appaltatrice, e Pt_1 non ai singoli operatori, al pari di tutte le altre informazioni operative relative al servizio appaltato in quanto affidataria del servizio postale e responsabile dello stesso”;
11. che i modelli MPT indicano la tipologia di mezzo necessario, il percorso, l'impegno orario complessivo, la periodicità nell'ambito della settimana, le strutture operative da servire, gli orari di inizio, il termine dell'attività e i dettagli sulle attività da svolgere presso ciascun
12. che può modificare tempi di percorrenza ed orari Parte_1 in base alle esigenze di servizio che si dovessero prospettare previa condivisione co la quale, sulla base delle esigenze prospettate da , individua i mezzi, il numero Parte_1 dei lavoratori, predisponendone orari e turni”;
13. che l'attività di carico e scarico della corrispondenza nei punti indicati da viene organizzata dall'appaltatrice nel Parte_1 rispetto del isto dalla MPT”;
Sulla base delle stesse allegazioni di si possono Pt_1 ritenere provati la posizione pressoch minante di
[...] nella gestione, nell'organizzazione e nel controllo Parte_1
i lavorative rese dal ricorrente ed il ruolo residuale ricoperto del datore di lavoro formale, limitato alla titolarità di facoltà meramente amministrative.
Questa soluzione è stata confermata anche da questa Corte d'Appello con numerose decisioni che oggi si richiamano ed alle quali si intende dare continuità (sentenza n.95 del 2019, n.146 del 2019).
11 Per quanto riguarda, in particolare, i modelli MPT (modello pianificazione trasporti) questa Corte d'Appello ha chiarito (sentenza del 4.2.2021, RG 164/2020, estensore Cons. E. Tarquini) che:
“Tali modelli (cui ha fatto riferimento anche il Tribunale e che sono rappresentati nel doc. 3 dell'odierno appellato) contengono infatti una specifica previsione dei singoli percorsi richiesti all'appaltatore, della sequenza e degli orari di ogni sosta oltre che del chilometraggio da percorrere (cfr. peraltro sul punto espressamente pag. 4 della memoria di costituzione di in primo grado, che in tali termini descrive gli MPT, ma si vedano anche Pt_1 le difese svolte in questo grado dall'appellante a pag. 36 dell'appello e riportate sopra testualmente), così che di necessità, già secondo il programma negoziale descritto dall'odierna appellante e documentato dai contratti commerciali in atti e relativi allegati, la prestazione dei dipendenti del formale appaltatore impiegati nei servizi commessi era preventivamente regolata nella maniera più dettagliata dal committente.
D'altro canto, è ancora ad affermare in questo grado come i Pt_1 modelli MPT potessero “anche essere redatti successivamente al contratto di appalto, qualora si rendesse necessarie delle variazioni allo stesso, ma erano sempre il frutto di un contraddittorio tra la committente ) e la ditta Pt_1 accollataria che firmava per accettazione” e provvedeva poi a comunicare la variazione ai propri dipendenti.
Se ne deve desumere, una certa evidenza, ad avviso della Corte, che la prestazione dei lavoratori impiegati nei servizi commessi dipendesse e fosse effettivamente organizzata in conseguenza solo delle esigenze dell'organizzazione di impresa della formale committente e variasse con il variare di quelle (dovendo gli appaltatori solo “sottoscrivere per accettazione” eventuali variazioni), non diversamente da quanto accadeva per la generalità dei dipendenti di . Pt_1
Così che non si comprende davvero quale sarebbe stata l'autonomia organizzativa dell'appaltatore, quando gli era in effetto rimessa solo l'attuazione (e la comunicazione ai propri formali dipendenti) di un programma predisposto dalla committente fino al dettaglio e variabile in conseguenza delle sue esigenze. Come del resto attendibilmente, in ragione della natura delle attività oggetto dell'appalto, consistenti in effetti, in singole fasi del processo di recapito (il carico della corrispondenza e il suo trasporto in punti predeterminati secondo itinerari prestabiliti), esse quindi necessariamente e inscindibilmente
12 integrate nel più esteso processo produttivo rimesso al potere datoriale della formale committente”.
La Corte di Cassazione, nel confermare le decisioni di questa Corte territoriale sopra citate, ha precisato che: in base alla valutazione compiuta dai giudici di merito è em direzione della prestazione lavorativa da parte di Parte_1
tramite l'elaborazione di uno schema predefinito
[...] posto dalla società, avente come oggetto tappe e orari da rispettare (in particolare il modello pianificazione trasporti, sulla cui pregnanza direttiva hanno riferito i testi) e la pianificazione dettagliata delle attività ed il controllo della prestazione lavorativa da parte della committente, oltre allo svolgimento da parte della lavoratrice di attività ulteriori rispetto a quelle previste in appalto (ord. n. 13782 del 2021).
Con la già citata ordinanza n. 17627 del 2023, la S.C. ribadisce come: nel c l'istruttoria svolta avesse dimostrato come fosse ad organizzare e dirigere l'attività del Parte_1 lavoratore impiegato nell'esecuzione dell'appalto; posto che anzitutto le attività dovessero svolgersi in conformità a quanto specificamente indicato nei modelli di pianificazione trasporti (MPT) che descrivono orari e luoghi di partenza e arrivo, punti intermedi del percorso, tipologia dei veicoli;
modelli aventi natura vincolante.
Sulla base di questi argomenti l'appello di , articolato nei tre Pt_1 motivi sopra riportati, è infondato e non pu re accolto.
La sentenza appellata è invece certamente da riformare per quanto riguarda l'inquadramento contrattuale.
Secondo il Tribunale di Arezzo, in mancanza di specifiche allegazioni, la domanda relativa al riconoscimento di mansioni superiori non poteva essere accolta;
ne deriva che il lavoratore deve essere inquadrato secondo il CCNL dei Servizi Postali in Appalto.
13 Questa soluzione te errata in quanto, una volta accertato che il a causa della illegittimità del CP_1 contratto di appal ersi dipendente direttamente di
, non può nega tale rapporto sia regolato dalla Parte_1
e collettiva che applica ai propri dipendenti. Pt_1
Del resto, sia (con il VI motivo d'appello) che il lavoratore Pt_1
(con l'appello incidentale) sosteng he debba trovare applicazione il CCNL per i dipendenti di . Pt_1
, in particolare, chiede, in via sub a, che all'appellato Pt_1 onosciuto il livello F del CCNL di per tutto il periodo Pt_1 lavorativo;
il invece, rivendica l'inquadramento nel CP_1 livello E adde ino al 7.11.2020 e nel livello D addetto senior per il periodo dall' 8.11.2020 in poi, profilo professionale di autista del CCNL per il personale non dirigente di . Parte_1
Correttamente, l'appellante incidentale evidenzi to, non si discute di mansioni superiori ma della esatta applicazione delle norme contrattuali, essendo pacifiche le mansioni svolte.
Orbene, le mansioni svolte dal lavoratore, come descritte nel ricorso, ben possono ritenersi pacifiche: il ricorrente è impiegato per lo svolgimento delle attività descritte ne i termini di cui ai modelli MPT predisposti da , Parte_1 provvedendo alla consegna dei dispacci nelle strutture postali, provvedend degli effetti postali da una struttura all'altra di ed alla vuotatura delle cassette di Parte_1 impostazione sulla base di quanto indicato dai cennati capitolati speciali d'oneri di ciascun Accordo Quadro;
egli ha svolto - e svolge attualmente - le attività descritte nella sequenza e nei tempi all'interno dei predetti modelli MPT.
Orbene, il CCNL Poste, all'art.20, colloca nel livello E LIVELLO i lavoratori che operano nel business di base o in attività di supporto, a contatto o meno con la clientela, con conoscenze generiche di carattere tecnico pratico, che svolgono in autonomia attività esecutive e tecniche con contenuti professionali di natura operativa, con capacità di utilizzazione di strumenti semplici e
14 complessi, sulla base di processi definiti e/o di istruzioni dettagliate. Nel profilo di Addetto junior- Addetto i lavoratori che, nei diversi Centri di Produzione, Uffici di Recapito e Postali e nelle Strutture di Staff, nell'ambito di processi produttivi e procedure definite, svolgono attività esecutive, tecniche, di supporto e/o operative, connesse a tutte le diverse operazioni del ciclo di lavorazione dei prodotti.
Tale declaratoria corrisponde alle mansioni che il a CP_1 svolto, come sopra riportare. Corretta è si dell'appellante incidentale secondo la quale il lavoratore matura il diritto al passaggio nel livello D al maturare dell'esperienza prevista nel citato art. 20 del CCNL.
Nella già citata ordinanza n. 17627 del 2023, la S.C. ha confermato questa soluzione: la Corte d'appello ha richiamato la complessiva regolamentazione dettata dal CCNL e comparato le mansioni concretamente svolte dal lavoratore con i livelli previsti dalle declaratorie contrattuali;
quindi, individuate le mansioni in esecutive, tecniche, di supporto e connesse a tutte le diverse operazioni del ciclo produttivo, come appartenenti al livello E, la Corte ha riconosciuto il livello D, in quanto dalla disciplina collettiva richiamata dall'art.20, quinto e sesto capoverso risulta che, in relazione all'esperienza maturata ed alla conseguente completezza nel ruolo, le figure professionali individuate vengono distinte in junior e senior e che per il passaggio a senior è sufficiente maturare un periodo di esperienza lavorativa, convenzionalmente ridotto, per il personale in servizio con contratto a tempo indeterminato, da 24 a 6 mesi per le figure professionali junior indicate nel livello E).
In definitiva, l'appello principale di merita accoglimento solo Pt_1 in riferimento alla corretta indiv e del CCNL da applicare. Questo esclude che in capo a sussistano i requisiti per il Pt_1 raddoppio del contributo unificato. L'appello incidentale è invece fondato, come ora chiarito.
La parziale riforma della sentenza appellata comporta una nuova
15 regolazione delle spe te del doppio grado. Le spese vanno poste a carico di che è risultata sostanzialmente Pt_1 soccombente sia in pri e in secondo grado. Le spese vengono determinate in base al DM 147/2022, secondo il valore indeterminato della causa, nei minimi, senza istruttoria, per il doppio grado.
Per questi motivi
La Corte, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, in parziale accoglimento dell'appello principale ed in accoglimento dell'appello incidentale:
Dichiara il diritto dell'appellato all'inquadramento nel livello E addetto Junior sino al 7.11.2020 e nel livello D addetto senior per il periodo dall' 8.11.2020 in poi, profilo professionale di del CCNL per il personale non dirigente di
[...]
. Pt_1
Conferma, per il resto, la sentenza appellata.
Condanna l'appellante al pagamento delle Parte_1 spese di lite del do te dall'appellato, liquidate in €. 7.282,00 oltre spese generali 15%, Iva e Cpa, con distrazione.
Così deciso in Firenze, il 16 ottobre 2025
Il Presidente estensore
AV CH
16
17
La Corte di Appello di Firenze
Sezione lavoro nelle persone dei Magistrati: dr. AV CH Presidente, relatore dr. Elisabetta Tarquini Consigliera dr. Stefania Carlucci Consigliera nella causa iscritta al n. 812/2024 promossa da Parte_1
Avv. Antonio Porpora
appellante nei confronti di Controparte_1
appellato
e nei confronti di
e CP_2 CP_3
c
appellate
Oggetto: Appello ed appello incidentale avverso la sentenza del Tribunale di Arezzo, giudice del lavoro, n. 319/2024, pubblicata il 26.6.2024.
All'udienza del 16 ottobre 2025, con separato dispositivo, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
Il Tribunale di Arezzo, con la sentenza oggi appellata, ha accolto secondo ragione il ricorso proposto da iretto Controparte_1
a far dichiarare l'illegittimità dei cont za del quale egli ha lavorato presso dal 7.5.2020 e la Parte_1 sussistenza, quindi, di una vic oria illegittima. Ha chiesto, dunque, la costituzione di un unico rapporto di lavoro subordinato direttamente con tale utilizzatore, con diritto al ripristino del rapporto stesso ed al pagamento delle differenze retributive eventuali anto percepito e quanto dovuto ai sensi del CCNL personale non dirigente. Pt_1
In particolare, con il ricorso di primo grado, il ha CP_1 esposto di essere stato assunto, inizialmente, d on CP_2 contratto di lavoro intermittente a partire dal 7.5.2020, con iniziale scadenza al 31.8.2020 ma successivamente prorogato/rinnovato più volte sino a giungere al 28.2.2023. A partire dal 1.3.2023, il ricorrente è stato assunto con contratto a tem rminato part time sino al 31.12.2023. A partire dal 1.1.2024, ha assunto il CP_2
ricorrente a tempo indeterminato. ire dal 22.1.2024, il ricorrente è stato assunto da L'assunzione del CP_3
ricorrente da parte di è avvenuta secondo orario part-time di CP_2
20 ore settimanali mensili), mentre quella da parte di è avvenuta secondo orario part time di 24 ore settimanali, CP_3 te dal lunedì al sabato.
Quanto all'inquadramento contrattuale, il ricorrente ha reclamato il riconoscimento del livello E addetto Junior sino al 7.11.2020 e del livello D addetto senior per il periodo dalL'8.11.2020 in poi, profilo di autista del CCNL per il personale non dirigente di
. Parte_1
In primo grado sono state convenute anche le due società appaltatrici, e La prima di esse si è CP_3 CP_2 costituita ed o i legittimazione passiva, la seconda è rimasta contumace.
Il Tribunale di Arezzo, respinta l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalla nuta, ha accolto la domanda del lavoratore ritenendo che abbia esercitato un potere direttivo Pt_1 ed organizzativo nei confronti del lavoratore tale da essere incompatibile con la figura dell'appalto. In particolare, il Tribunale
2 evidenzia come: la società appaltatrice ed tenuti a conformarsi ai MTP adottati da Parte_1
(Modelli di Pianificazione Trasporti), i qua luoghi di partenza e di arrivo, le modalità e gli itinerari che devono essere eseguiti per lo svolgimento dei servizi di trasporto dei prodotti postali.
Oltre a questo, il Tribunale evidenzia che: in aggiunta alle linee guida sopra r ti della società appaltatrici ricevono da comunicazioni aventi ad Parte_1 oggetto aspetti operativi dell'attività, con annesso richieste di servizio o modifiche di linee, a cui le società appaltatrici sono obbligate ad attenersi.
Secondo il Tribunale appare rilevante anche il fatto che la gran parte de di lavoro utilizzati dal ricorrente fossero forniti da . Parte_1
Sulla base di questi argomenti, il Tribunale ha dunque ritenuto che il rapporto di la n giudizio dovesse essere imputato direttamente a , come datore di lavoro effettivo e, Parte_1 come tale, riten (part time a 24 ore).
Ha però respinto la domanda di inquadramento superiore avanzata dal lavoratore ed ha affermato il suo diritto ad essere inquadrato nel livello IV del CCNL Servizi Postali in Appalto.
Ha condannato al pagamento delle spese di lite. Pt_1
appella la sentenza sulla base di VII motivi: Parte_1
Con il primo motivo, la sentenza di primo grado viene censurata per aver ritenut istente la competenza del Tribunale di Arezzo. Secondo – che rinnova in appello tale eccezione – Pt_1 nessuna delle società convenute ha una sede in Arezzo e non si può ritenere che il rapporto di lavoro sia sorto in quella circoscrizione.
3 In secondo luogo, si duole del fatto che il Tribunale abbia Pt_1 omesso di pronu sulle ulteriori eccezioni sollevate dalla convenuta, quali:
- L'Intervenuta decadenza dal vantato diritto di costituzione del rapporto di lavoro con la committente per decorrenza dei termini ex art. 32, Dlgs. 183/2010 per il periodo antecedente al mese di maggio 2023, o in subordine, per il periodo antecedente all'11 ottobre 2022.
- L'inammissibilità e/o nullità della domanda introduttiva, comunque da rigettarsi, per la limitazione dell'oggetto della richiesta giudiziale al solo an debeatur ex artt. 277 e 278 c.p.c.. Inammissibilità delle domande formulata per genericità della stessa.
- L'Inammissibilità o nullità del ricorso introduttivo per assenza dei requisiti essenziali previsti ex art. 414 cp.c.. Difetto di allegazione.
Con il terzo motivo, denuncia la nullità e/o illegittimità della Pt_1 sentenza per omessa, erronea e contraddittoria interpretazione delle prove documentali in merito al potere organizzativo delle appaltatrici. Ciò, con violazione e/o erronea applicazione delle norme protempore vigente in tema di appalti pubblici ex D.Lgs. 50/2016, alla cui stregua debbono essere valutate le caratteristiche specifiche egli elementi di “progettazione” del servizio affidato.
Con il quarto motivo evidenzia la nullità e/o illegittimità della Sentenza per omessa ed erronea interpretazione dei fatti e delle prove docume asserite attività direttive ed organizzative di Parte_1
Con il quinto motivo sostiene la nullità e/o illegittimità della sentenza per omessa ed erronea interpretazione dei fatti e delle prove in ordine all'organizzazione ed alla gestione dei beni e dei mezzi di lavoro.
Il sesto motivo riguarda, in via subordinata, la nullità e/o illegittimità della sentenza per erronea valutazione in ordine
4 all'applicazione del CCNL di riferimento ed al livello di inquadramento.
Il settimo motivo censura la erronea valutazione in ordine alla condanna alla refusione delle spese di lite che dovevano essere compensate, in tutto o in parte, visto l'accoglimento parziale del ricorso.
Il lavoratore si è costituito in giudizio Controparte_1 chiedendo il on conferma della prima sentenza.
Ha proposto appello incidentale per chiedere la riforma della sentenza appellata per quanto riguarda l'inquadramento contrattuale. In particolare, il lavoratore chiede alla Corte di rettificare la sentenza di primo grado dichiarando il suo diritto all'inquadramento nel livello E addetto Junior sino al 7.11.2020 ed al livello D addetto senior per il periodo dall' 8.11.2020 in poi, profilo profess a del CCNL per il personale non dirigente di , condannando quest'ultima a Parte_1 corrispondere ributive corrispondenti a tale livello ed a tale CCNL.
La e la sono rimaste contumaci in questo CP_2 CP_3 giu econ
Così riassunti i termini della versia e le difese delle parti, secondo la Corte l'appello di è da accogliere nei limiti che Pt_1 saranno indicati mentre l'appello incidentale è fondato.
Giova prima di tutto esaminare le eccezioni preliminari che Pt_1 rinnova anche in questo secondo grado con i primi due d'appello.
L'eccezione di incompetenza appare infondata. Trattandosi di domanda diretta al riconoscimen stituzione di un rapporto di lavoro direttamente con , anche le regole Parte_1
5 sulla competenza devono verificarsi in relazione a tale rapporto (cfr Cass. 33302 del 2024). Non rileva quindi che le due società appaltatrici non avessero una sede nel circondario di Arezzo, ttosto, pacifico che gli uffici postali presso i quali il lavorava erano collocati in quella zona. Anche nel CP_1 contratto di lavoro (doc.3) è indicato CH (AR) come luogo nel quale la prestazione sarebbe stata resa.
L'eccezione di decadenza è i ta anch'essa se non altro perché, come riconosce anche (punto 38 della memoria) il Pt_1 lavoratore era ancora in servizio presso quando ha CP_3 proposto il ricorso. Secondo la Corte di e (sentenza 11091 del 2024): L'art. 32, comma 4, lett. d), della l. n. 183 del 2010 prevede, per la proposizione della domanda di costituzione o di accertamento del rapporto di lavoro in capo a soggetto diverso dal titolare del contratto, un termine di decadenza che è applicabile ad ogni fenomeno interpositorio e decorre dal momento in cui è intervenuto un atto o provvedimento scritto da cui si può evincere la cessazione della dissociazione datoriale tra il soggetto che riceve la prestazione lavorativa e il formale datore di lavoro”.
Come detto, deduce anche che Il Sig. a limitato il Pt_1 CP_1 ricorso alla richiesta di accertamento della natura non genuina del contratto di appalto, rivendicando altresì l'applicazione in proprio favore del CCNL della convenuta e della relativa disciplina economica e normativa, senza introdurre la domanda di pagamento della somma pretese per dovute riservandosi l'esercizio della domanda corrispondente in separato giudizio. Tale comportamento non è ammissibile e determina una illecita parcellizzazione della tutela giudiziaria e pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e/o comunque rigettato anche per la corrispondente genericità di cui ai capi della relativa domanda
La censura appare infondata in quanto il lavoratore, in primo grado, non ha proposto una domanda di condanna generica ma di condanna specifica, ipotesi che ricorre non solo quando il credito azionato sia determinato ma anche quando sia comunque
6 determinabile sulla base delle allegazioni della parte. Nel caso in esame, il ricorrente ha indicato in modo puntuale i periodi di riferimento, il contratto collettivo applicabile, l'orario di lavoro e l'inquadramento contrattuale. La S.C. ha infatti chiarito che non può considerarsi generica la condanna al pagamento di una somma denaro che, anche se non indicata nel suo preciso ammontare, sia facilmente determinabile con semplici operazioni di calcolo aritmetico sulla base degli elementi forniti dalla sentenza stessa (Cass.4051 del 2011).
Da ultimo, rinnova l'e e di nullità del ricorso per Pt_1 difetto di all ne. Secondo : il ricorso dovrà quindi essere Pt_1 rigettato già in via preliminare. Ed infatti, in primo luogo, non viene depositato né un contratto di lavoro né una busta paga del ricorrente attestante l'effettiva sussistenza di un rapporto di lavoro con le ditte/imprese formali datrici di lavoro. Ad ogni modo, si rileva come i documenti allegati non sono pertinenti alla tesi avversaria e persino attestanti il contrario di quanto preteso e rivendicato. Il mancato rispetto dell'onere di adeguata articolazione ex art. 2697 cod. civ. gravante integralmente sul ricorrente dovrà quindi necessariamente condurre al rigetto delle domande svolte. Chi agisce in giudizio per far valere un proprio diritto deve compiutamente allegare i fatti costituitivi posti a fondamento del diritto azionato.
Questa eccezione è del tutto infondata in quanto nel ricorso di primo grado erano esposti in modo chiaro tutti gli elementi di fatto posti a base della domanda con relative produzioni documentali.
Passando quindi al merito, il terzo, quarto e quinto motivo d'appello possono essere esaminati congiuntamente, in quanto tra loro strettamente connessi.
Giova ricordare che ai sensi dell'art. 1655 c.c. l'appalto è definito come il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un
7 corrispettivo in denaro. I caratteri essenziali del contratto di appalto sono quindi costituiti dal compimento dell'opera o del servizio verso un corrispettivo in denaro e dall'assunzione di tale obbligo da parte di un imprenditore, ossia da parte di un soggetto che agisce in maniera autonoma rispetto al committente ed a tal fine organizza i mezzi necessari a proprio rischio.
Le ipotesi nelle quali un soggetto utilizzi la prestazione lavorativa di personale non assunto direttamente ma fornito da altro soggetto appositamente autorizzato risultano disciplinate dal D.Lgs 81 del 2015, artt. 30 e seguenti, con l'istituto della somministrazione di lavoro.
Per quanto riguarda l'appalto, l'art. 29 del Decreto del 276 del 2003 espressamente prevede che “Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che puo' anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonche' per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa”.
La somministrazione di lavoro si distingue dunque dall'appalto stipulato e regolamentato ai sensi dell'art.1655 c.c. per “la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore”.
La norma tuttavia precisa poi che tale “organizzazione” può anche risultare, in relazione all'esigenza dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per l'assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa”.
In altre parole, è ben possibile che nel contratto di appalto
“l'organizzazione dei mezzi necessari” non preveda la fornitura da
8 parte dell'appaltatore dei materiali e degli strumenti necessari per l'espletamento del servizio ma che tale “organizzazione” sia rappresentata dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, tenuto conto della peculiarità dell'opera o del servizio dedotti in contratto.
La S.C. ha più volte precisato ed anche di recente che: “In tema di interposizione di manodopera, la genuinità di un appalto di opere o servizi, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del d. lgs. n. 276 del 2003, presuppone - specie nell'ipotesi di appalti c.d. labour intensive, vale a dire ad alta intensità di manodopera - la verifica dell'affidamento all'appaltatore della realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso un'effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, connotata da un reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti e da un impiego di mezzi propri, con la relativa assunzione del rischio d'impresa, con la conseguenza che non è sufficiente la preponderanza del servizio appaltato per il numero del personale addetto al servizio e per la professionalità specifica dei lavoratori, ma occorre la costituzione di un gruppo di lavoratori coeso per professionalità, con precisi legami organizzativi preesistenti alla cessione e specifico know-how, tali da individuarli come una struttura unitaria funzionalmente idonea e non come una sommatoria di dipendenti” ( Cass.18945 del 2025).
In una fattispecie del tutto sovrapponibile alla presente, la Corte di Cassazione (ord. n. 17627 del 2023) ha precisato quali siano i requisiti costitutivi del contratto di appalto, rappresentati, da una parte, dall'organizzazione autonoma e dal rischio di impresa (necessari ai fini all'esistenza dell'impresa appaltatrice e dell'azienda a monte) e, dall'altra, dell'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto (necessari ai fini all'individuazione del datore di lavoro). La mancanza di autonomia organizzativa e di rischio di impresa agisce sul momento genetico del contratto e comporta una versione per così dire hard (di manifesta illegalità) dell'appalto, in cui l'appaltatore si limita ad operare come interposto ovvero a reperire la manodopera ed a metterla a
9 disposizione del reale datore di lavoro che poi la dirige anche nella sostanza facendo solo formalmente figurare il personale come se fosse alle sue dipendenze (limitandosi al più alla mera gestione amministrativa del personale). Laddove, invece, la mancanza di eterodirezione, ponendosi sul terreno funzionale dell'esecuzione del rapporto, integra una fattispecie più ambigua - tendente a sfuggire al controllo di legalità - ma non per questo meno grave di illiceità, quante volte la realtà di questi rapporti è dissimulata da schermi giuridici (come appunto l'appalto, spesso conferito ad una cooperativa) che mirano ad occultare l'esercizio effettivo del potere direttivo da parte dell'appaltante, a cui viene talvolta pure addetto alla bisogna un preposto che si interponga tra committente e datore di lavoro apparente ma che nulla comporta quanto alla sostanza dei poteri di direzione esercitati effettivamente dal primo.
In questa decisione, la S.C. ha precisato che anche la sola mancanza del secondo requisito, ossia la mancanza di eterodirezione, costituisce vizio idoneo a determinare l'illegittimità dell'appalto.
Sulla base di questi principi deve essere esaminato il caso concreto sottoposto a questa Corte d'Appello.
La sentenza del Tribunale di Arezz te, sulla valorizzazione dei MTP adottati da (Modelli Parte_1 di Pianificazione Trasporti), i quali uoghi di partenza e di arrivo, le modalità e gli itinerari che devono essere seguiti per lo svolgimento dei servizi di trasporto dei servizi postali, modelli ai quali i dipendenti delle società appaltatrici sono tenuti a conformarsi.
Secondo il Tribunale, inoltre, il rapporto gestito direttamente dai dipendenti di i Parte_1 quali si occupano direttamente di contattare il dipendente, per fornirgli le indicazioni sulle mansioni da svolgere o gli uffici postali presso i quali si deve recare.
10 Questa soluzione merita di essere confermata.
È ben vero che, in questo caso, non è stata svolta la prova per testi che le parti aveva hiesto;
ciò nondimeno, esaminando i capitoli di prova di (10-13) effettivamente la prova poteva Pt_1 ritenersi superflua.
In primo grado, infatti, ha precisato e chiesto di provare: Pt_1
10. che i modelli MPT vengono inviati da alla appaltatrice, e Pt_1 non ai singoli operatori, al pari di tutte le altre informazioni operative relative al servizio appaltato in quanto affidataria del servizio postale e responsabile dello stesso”;
11. che i modelli MPT indicano la tipologia di mezzo necessario, il percorso, l'impegno orario complessivo, la periodicità nell'ambito della settimana, le strutture operative da servire, gli orari di inizio, il termine dell'attività e i dettagli sulle attività da svolgere presso ciascun
12. che può modificare tempi di percorrenza ed orari Parte_1 in base alle esigenze di servizio che si dovessero prospettare previa condivisione co la quale, sulla base delle esigenze prospettate da , individua i mezzi, il numero Parte_1 dei lavoratori, predisponendone orari e turni”;
13. che l'attività di carico e scarico della corrispondenza nei punti indicati da viene organizzata dall'appaltatrice nel Parte_1 rispetto del isto dalla MPT”;
Sulla base delle stesse allegazioni di si possono Pt_1 ritenere provati la posizione pressoch minante di
[...] nella gestione, nell'organizzazione e nel controllo Parte_1
i lavorative rese dal ricorrente ed il ruolo residuale ricoperto del datore di lavoro formale, limitato alla titolarità di facoltà meramente amministrative.
Questa soluzione è stata confermata anche da questa Corte d'Appello con numerose decisioni che oggi si richiamano ed alle quali si intende dare continuità (sentenza n.95 del 2019, n.146 del 2019).
11 Per quanto riguarda, in particolare, i modelli MPT (modello pianificazione trasporti) questa Corte d'Appello ha chiarito (sentenza del 4.2.2021, RG 164/2020, estensore Cons. E. Tarquini) che:
“Tali modelli (cui ha fatto riferimento anche il Tribunale e che sono rappresentati nel doc. 3 dell'odierno appellato) contengono infatti una specifica previsione dei singoli percorsi richiesti all'appaltatore, della sequenza e degli orari di ogni sosta oltre che del chilometraggio da percorrere (cfr. peraltro sul punto espressamente pag. 4 della memoria di costituzione di in primo grado, che in tali termini descrive gli MPT, ma si vedano anche Pt_1 le difese svolte in questo grado dall'appellante a pag. 36 dell'appello e riportate sopra testualmente), così che di necessità, già secondo il programma negoziale descritto dall'odierna appellante e documentato dai contratti commerciali in atti e relativi allegati, la prestazione dei dipendenti del formale appaltatore impiegati nei servizi commessi era preventivamente regolata nella maniera più dettagliata dal committente.
D'altro canto, è ancora ad affermare in questo grado come i Pt_1 modelli MPT potessero “anche essere redatti successivamente al contratto di appalto, qualora si rendesse necessarie delle variazioni allo stesso, ma erano sempre il frutto di un contraddittorio tra la committente ) e la ditta Pt_1 accollataria che firmava per accettazione” e provvedeva poi a comunicare la variazione ai propri dipendenti.
Se ne deve desumere, una certa evidenza, ad avviso della Corte, che la prestazione dei lavoratori impiegati nei servizi commessi dipendesse e fosse effettivamente organizzata in conseguenza solo delle esigenze dell'organizzazione di impresa della formale committente e variasse con il variare di quelle (dovendo gli appaltatori solo “sottoscrivere per accettazione” eventuali variazioni), non diversamente da quanto accadeva per la generalità dei dipendenti di . Pt_1
Così che non si comprende davvero quale sarebbe stata l'autonomia organizzativa dell'appaltatore, quando gli era in effetto rimessa solo l'attuazione (e la comunicazione ai propri formali dipendenti) di un programma predisposto dalla committente fino al dettaglio e variabile in conseguenza delle sue esigenze. Come del resto attendibilmente, in ragione della natura delle attività oggetto dell'appalto, consistenti in effetti, in singole fasi del processo di recapito (il carico della corrispondenza e il suo trasporto in punti predeterminati secondo itinerari prestabiliti), esse quindi necessariamente e inscindibilmente
12 integrate nel più esteso processo produttivo rimesso al potere datoriale della formale committente”.
La Corte di Cassazione, nel confermare le decisioni di questa Corte territoriale sopra citate, ha precisato che: in base alla valutazione compiuta dai giudici di merito è em direzione della prestazione lavorativa da parte di Parte_1
tramite l'elaborazione di uno schema predefinito
[...] posto dalla società, avente come oggetto tappe e orari da rispettare (in particolare il modello pianificazione trasporti, sulla cui pregnanza direttiva hanno riferito i testi) e la pianificazione dettagliata delle attività ed il controllo della prestazione lavorativa da parte della committente, oltre allo svolgimento da parte della lavoratrice di attività ulteriori rispetto a quelle previste in appalto (ord. n. 13782 del 2021).
Con la già citata ordinanza n. 17627 del 2023, la S.C. ribadisce come: nel c l'istruttoria svolta avesse dimostrato come fosse ad organizzare e dirigere l'attività del Parte_1 lavoratore impiegato nell'esecuzione dell'appalto; posto che anzitutto le attività dovessero svolgersi in conformità a quanto specificamente indicato nei modelli di pianificazione trasporti (MPT) che descrivono orari e luoghi di partenza e arrivo, punti intermedi del percorso, tipologia dei veicoli;
modelli aventi natura vincolante.
Sulla base di questi argomenti l'appello di , articolato nei tre Pt_1 motivi sopra riportati, è infondato e non pu re accolto.
La sentenza appellata è invece certamente da riformare per quanto riguarda l'inquadramento contrattuale.
Secondo il Tribunale di Arezzo, in mancanza di specifiche allegazioni, la domanda relativa al riconoscimento di mansioni superiori non poteva essere accolta;
ne deriva che il lavoratore deve essere inquadrato secondo il CCNL dei Servizi Postali in Appalto.
13 Questa soluzione te errata in quanto, una volta accertato che il a causa della illegittimità del CP_1 contratto di appal ersi dipendente direttamente di
, non può nega tale rapporto sia regolato dalla Parte_1
e collettiva che applica ai propri dipendenti. Pt_1
Del resto, sia (con il VI motivo d'appello) che il lavoratore Pt_1
(con l'appello incidentale) sosteng he debba trovare applicazione il CCNL per i dipendenti di . Pt_1
, in particolare, chiede, in via sub a, che all'appellato Pt_1 onosciuto il livello F del CCNL di per tutto il periodo Pt_1 lavorativo;
il invece, rivendica l'inquadramento nel CP_1 livello E adde ino al 7.11.2020 e nel livello D addetto senior per il periodo dall' 8.11.2020 in poi, profilo professionale di autista del CCNL per il personale non dirigente di . Parte_1
Correttamente, l'appellante incidentale evidenzi to, non si discute di mansioni superiori ma della esatta applicazione delle norme contrattuali, essendo pacifiche le mansioni svolte.
Orbene, le mansioni svolte dal lavoratore, come descritte nel ricorso, ben possono ritenersi pacifiche: il ricorrente è impiegato per lo svolgimento delle attività descritte ne i termini di cui ai modelli MPT predisposti da , Parte_1 provvedendo alla consegna dei dispacci nelle strutture postali, provvedend degli effetti postali da una struttura all'altra di ed alla vuotatura delle cassette di Parte_1 impostazione sulla base di quanto indicato dai cennati capitolati speciali d'oneri di ciascun Accordo Quadro;
egli ha svolto - e svolge attualmente - le attività descritte nella sequenza e nei tempi all'interno dei predetti modelli MPT.
Orbene, il CCNL Poste, all'art.20, colloca nel livello E LIVELLO i lavoratori che operano nel business di base o in attività di supporto, a contatto o meno con la clientela, con conoscenze generiche di carattere tecnico pratico, che svolgono in autonomia attività esecutive e tecniche con contenuti professionali di natura operativa, con capacità di utilizzazione di strumenti semplici e
14 complessi, sulla base di processi definiti e/o di istruzioni dettagliate. Nel profilo di Addetto junior- Addetto i lavoratori che, nei diversi Centri di Produzione, Uffici di Recapito e Postali e nelle Strutture di Staff, nell'ambito di processi produttivi e procedure definite, svolgono attività esecutive, tecniche, di supporto e/o operative, connesse a tutte le diverse operazioni del ciclo di lavorazione dei prodotti.
Tale declaratoria corrisponde alle mansioni che il a CP_1 svolto, come sopra riportare. Corretta è si dell'appellante incidentale secondo la quale il lavoratore matura il diritto al passaggio nel livello D al maturare dell'esperienza prevista nel citato art. 20 del CCNL.
Nella già citata ordinanza n. 17627 del 2023, la S.C. ha confermato questa soluzione: la Corte d'appello ha richiamato la complessiva regolamentazione dettata dal CCNL e comparato le mansioni concretamente svolte dal lavoratore con i livelli previsti dalle declaratorie contrattuali;
quindi, individuate le mansioni in esecutive, tecniche, di supporto e connesse a tutte le diverse operazioni del ciclo produttivo, come appartenenti al livello E, la Corte ha riconosciuto il livello D, in quanto dalla disciplina collettiva richiamata dall'art.20, quinto e sesto capoverso risulta che, in relazione all'esperienza maturata ed alla conseguente completezza nel ruolo, le figure professionali individuate vengono distinte in junior e senior e che per il passaggio a senior è sufficiente maturare un periodo di esperienza lavorativa, convenzionalmente ridotto, per il personale in servizio con contratto a tempo indeterminato, da 24 a 6 mesi per le figure professionali junior indicate nel livello E).
In definitiva, l'appello principale di merita accoglimento solo Pt_1 in riferimento alla corretta indiv e del CCNL da applicare. Questo esclude che in capo a sussistano i requisiti per il Pt_1 raddoppio del contributo unificato. L'appello incidentale è invece fondato, come ora chiarito.
La parziale riforma della sentenza appellata comporta una nuova
15 regolazione delle spe te del doppio grado. Le spese vanno poste a carico di che è risultata sostanzialmente Pt_1 soccombente sia in pri e in secondo grado. Le spese vengono determinate in base al DM 147/2022, secondo il valore indeterminato della causa, nei minimi, senza istruttoria, per il doppio grado.
Per questi motivi
La Corte, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, in parziale accoglimento dell'appello principale ed in accoglimento dell'appello incidentale:
Dichiara il diritto dell'appellato all'inquadramento nel livello E addetto Junior sino al 7.11.2020 e nel livello D addetto senior per il periodo dall' 8.11.2020 in poi, profilo professionale di del CCNL per il personale non dirigente di
[...]
. Pt_1
Conferma, per il resto, la sentenza appellata.
Condanna l'appellante al pagamento delle Parte_1 spese di lite del do te dall'appellato, liquidate in €. 7.282,00 oltre spese generali 15%, Iva e Cpa, con distrazione.
Così deciso in Firenze, il 16 ottobre 2025
Il Presidente estensore
AV CH
16
17