Versione
21 dicembre 1967
21 dicembre 1967
Art. 6.
L' articolo 13 della legge 24 marzo 1958, n. 195 , e' sostituito dal seguente:
"Il Consiglio superiore nomina, per l'intero periodo della sua durata, la commissione di scrutinio per le promozioni in Corte di cassazione, che deve essere presieduta dal presidente aggiunto della Corte suprema di cassazione o, in sua sostituzione, da un presidente di sezione titolare della Corte medesima che il Consiglio superiore designa come supplente.
La commissione procede allo scrutinio secondo le norme che lo regolano.
La deliberazione della commissione di scrutinio e' comunicata agli interessati e al Ministro per la grazia e giustizia, i quali hanno facolta' di proporre ricorso al Consiglio superiore nel termine di trenta giorni dalla comunicazione.
Il Consiglio superiore giudica definitivamente anche nel merito".
L' articolo 13 della legge 24 marzo 1958, n. 195 , e' sostituito dal seguente:
"Il Consiglio superiore nomina, per l'intero periodo della sua durata, la commissione di scrutinio per le promozioni in Corte di cassazione, che deve essere presieduta dal presidente aggiunto della Corte suprema di cassazione o, in sua sostituzione, da un presidente di sezione titolare della Corte medesima che il Consiglio superiore designa come supplente.
La commissione procede allo scrutinio secondo le norme che lo regolano.
La deliberazione della commissione di scrutinio e' comunicata agli interessati e al Ministro per la grazia e giustizia, i quali hanno facolta' di proporre ricorso al Consiglio superiore nel termine di trenta giorni dalla comunicazione.
Il Consiglio superiore giudica definitivamente anche nel merito".
Giurisprudenza • 1
- 1. Corte Cost., sentenza 30/04/1973, n. 51Provvedimento: […] Secondo il sistema normativo vigente prima dell'entrata in vigore dell'art. 6 della legge 18 dicembre 1967, n. 1198, il Primo Presidente della Corte di cassazione, presidente della Commissione di scrutinio a magistrato di Cassazione, poteva partecipare alle decisioni del Consiglio superiore della magistratura da adottarsi in sede di reclamo avverso le delibere della Commissione stessa, a differenza degli altri membri elettivi del Consiglio superiore, nei cui confronti operava come causa d'incompatibilità l'aver già fatto parte della suddetta Commissione (artt. 13, u.c., legge 24 marzo 1958, n. 195, e 54 d.P.R. 16 settembre 1958, n. 916).Leggi di più...
- deliberazioni·
- sent. 51/73. consiglio superiore della magistratura·
- disparita' di trattamento tra membri elettivi e membri di diritto·
- illegittimita' costituzionale in parte qua.·
- d.p.r. 16 settembre 1958, n. 916, art. 54, ultimo comma·
- esclude dal divieto il primo presidente della corte di cassazione