Articolo 6 della Legge 18 dicembre 1967, n. 1198
Articolo 5Articolo 7
Versione
21 dicembre 1967
Art. 6.
L' articolo 13 della legge 24 marzo 1958, n. 195 , e' sostituito dal seguente:
"Il Consiglio superiore nomina, per l'intero periodo della sua durata, la commissione di scrutinio per le promozioni in Corte di cassazione, che deve essere presieduta dal presidente aggiunto della Corte suprema di cassazione o, in sua sostituzione, da un presidente di sezione titolare della Corte medesima che il Consiglio superiore designa come supplente.
La commissione procede allo scrutinio secondo le norme che lo regolano.
La deliberazione della commissione di scrutinio e' comunicata agli interessati e al Ministro per la grazia e giustizia, i quali hanno facolta' di proporre ricorso al Consiglio superiore nel termine di trenta giorni dalla comunicazione.
Il Consiglio superiore giudica definitivamente anche nel merito".
Entrata in vigore il 21 dicembre 1967
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