Ordinanza cautelare 16 giugno 2022
Sentenza 28 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 28/04/2023, n. 365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 365 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/04/2023
N. 00365/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00293/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 293 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Luciano Creazzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il proprio studio in Reggio Calabria, via Giuseppe De Nava,74/G;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria, ciascuno in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
per l'annullamento
del provvedimento prot. N. P-RC/L/N/2020/100405 emesso in data 07.03.2022, con cui lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura di Reggio Calabria ha disposto il rigetto della dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare presentata dal datore di lavoro del ricorrente;
nonchè avverso e per l'annullamento di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale a quello sopra indicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 marzo 2023 il dott. Antonino Scianna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il signor -OMISSIS- agisce per l’annullamento del provvedimento N. P-RC/L/N/2020/100405 adottato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Reggio Calabria in data 07.03.2022, e notificato in data 26.03.2022, con il quale è stata respinta l'istanza proposta dal datore di lavoro del ricorrente, sig.ra -OMISSIS-, ai sensi dell’art. 103 comma 1 del DL 19 maggio 2020 n. 34.
2. Espone il ricorrente che la signora -OMISSIS- in data 11.06.2020, ai sensi dell’art. 103 comma 1 del DL 34/2020, in qualità di datore di lavoro aveva presentato domanda di emersione del lavoro irregolare da egli prestato nei suoi confronti. In data 04.02.2022 lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Reggio Calabria aveva però comunicato il preavviso di rigetto dell’istanza in parola, in considerazione del parere negativo espresso al riguardo dalla Questura di Reggio Calabria, motivato con riferimento alla circostanza che il ricorrente è risultato “ Fotosegnalato in data 11/06/2020 da Comm.to P.S. Gioia Tauro - espulsione art. 14 comma 5 ter dlg 286/98 e contestuale ordine della Questura di Reggio Calabria - con alias dal certificato dei carichi pendenti risulta in appello condanna per reato 624 c.p. c1 - 625 c.p. - c.p. 56 c.p.110 - 31/01/2020 in appello ordinario condanna per reato DPR del 1990 n. 309 art. 73 ”.
Il preavviso di rigetto non veniva riscontrato, ed il procedimento veniva concluso con il ridetto provvedimento del 7 marzo 2022, con cui veniva respinta la domanda di emersione.
3. Per chiedere l’annullamento del ridetto provvedimento di diniego è dunque insorto il ricorrente con il ricorso in epigrafe, notificato il 27 aprile 2022 e depositato il 27 maggio successivo.
Il mezzo è affidato ad articolate censure con cui il ricorrente lamenta di non aver mai ricevuto avviso della convocazione per l'espletamento delle attività connesse alla regolarizzazione del rapporto di lavoro, e la conseguente violazione del proprio diritto di partecipare al procedimento concluso con il provvedimento impugnato; eccesso di potere per difetto di istruttoria, violazione ed elusione delle garanzie partecipative del ricorrente e del contraddittorio procedimentale, atteso che l’Ufficio avrebbe trascurato di valutare la documentazione trasmessa dal ricorrente con pec del 14 febbraio 2022, con la quale si contestavano le ragioni a sostegno dell’avversato diniego; carenza di motivazione e manifesta illogicità, sul rilievo che l’amministrazione avrebbe illegittimamente ritenuto automaticamente ostativi al rilascio del titolo di soggiorno i pregiudizi penali attribuiti con alias al ricorrente, senza valutarne in concreto la pericolosità sociale.
4. In data 1 giugno 2022 si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata ,che ha versato in atti tutta la documentazione istruttoria inerente la vicenda per cui è causa.
Con ordinanza n. 137 del 16 giugno 2022 la Sezione ha respinto la domanda di sospensione cautelare del provvedimento impugnato. Il citato provvedimento è stato confermato dalla terza sezione del Consiglio di Stato con ordinanza n. 5224 del 4 novembre 2022.
In vista della discussione le parti non hanno sottoposto al Collegio nuovi documenti o prospettazioni difensive e la causa è stata trattenuta in decisione in esito all’udienza pubblica del 22 marzo 2023.
5. Il ricorso è infondato e va respinto.
6. È infondata la doglianza con cui parte ricorrente lamenta la violazione del suo diritto di partecipare al procedimento concluso con l’atto impugnato. L’amministrazione ha infatti documentato di aver provveduto per due volte a trasmettere al signor -OMISSIS- il preavviso di diniego, dapprima con nota dell’8 ottobre 2021 (riscontrata per altro in data 19.10.2021, cfr. allegato 006 dell’atto di costituzione del Ministero dell’Interno in data 01.06.2022) e poi con la citata nota del 4 febbraio 2022, notificata il 18.02.2022.
Sotto diverso profilo osserva inoltre il Collegio che non è stata versata in atti la documentazione che secondo il ricorrente l’amministrazione avrebbe omesso di valutare.
7. Sono poi infondate le ulteriori censure con cui ci si duole del vizio di istruttoria e di motivazione che affliggerebbe l’atto impugnato
Sul punto osserva preliminarmente il Collegio che il ricorrente non contesta né di essere stato destinatario di un decreto di espulsione, né di avere subito con un alias condanne per reati in materia di stupefacenti.
Tanto premesso va evidenziato come la prospettazione di parte ricorrente trascura di considerare che l’art. 103, comma 10, lett. c), del D.L. n. 34/2020 reca nell’elencazione dei reati tout court ‘ostativi’ anche un espresso riferimento ai “ reati inerenti agli stupefacenti ”, senza operare distinzioni di sorta in considerazione della natura e della qualificazione del reato nonché della pena in concreto irrogata.
Da ciò consegue, in altri termini, che qualunque condanna, “ anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale ”, per uno dei reati ivi elencati, tra cui, appunto, quelli in materia di stupefacenti, preclude radicalmente l’ammissibilità della domanda di emersione, senza che sia necessaria una verifica in concreto della pericolosità sociale del lavoratore extracomunitario interessato alla procedura, avendo il legislatore escluso ogni spazio di discrezionalità in capo all’Amministrazione, che è obbligata a dare immediata applicazione al disposto normativo (cfr., ex multis , TAR Veneto, sez. III, 14 settembre 2022, n. 1369, in termini TAR Reggio Calabria 9 gennaio 2023 n. 59).
7.1. Non colgono nel segno i, per altro generici, rilievi con cui parte ricorrente nel riferirsi alla sentenza della Corte Costituzionale 6 luglio 2012, n. 172 sembra prospettare dubbi di costituzionalità del citato art. 103, comma 10, lett. c), del D.L. n. 34/2020.
Osserva il Collegio che su tale specifico profilo la giurisprudenza amministrativa, nel respingere i dubbi di costituzionalità della norma sollevati sul fronte della valenza preclusiva assoluta ascritta ai reati indicati dalla norma citata ha avuto cura di rimarcare la diversità della disciplina de qua rispetto a quella dettata dalla precedente normativa in materia di emersione del 2009, dichiarata incostituzionale proprio nella parte in cui era stata esclusa ‘a monte’ la valutazione in concreto della pericolosità sociale del lavoratore anche per i meno gravi reati di cui all’art. 381 c.p.p..
A tale riguardo, tenuto conto della specifica previsione ‘correttiva’ contenuta nell’art. 103, comma 10, lett. d), D.L. n. 34/2020, che in relazione a quest’ultima tipologia di reati impone, infatti, una valutazione in concreto della pericolosità sociale dello straniero, la giurisprudenza ha, infatti, ribadito che “ Tale possibilità non è preclusa al legislatore in quanto, come ricordato nella sentenza della Corte Costituzionale n. 202/2013 (che richiama a sua volta la già ricordata pronuncia del 2012) «la condanna per determinati reati di uno straniero non appartenente all’Unione europea ben può giustificare la previsione di un automatismo ostativo al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno, ma occorre pur sempre che una simile previsione possa considerarsi rispettosa di un bilanciamento, ragionevole e proporzionato ai sensi dell’art. 3 Cost., tra l’esigenza, da un lato, di tutelare l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato e di regolare i flussi migratori e, dall’altro, di salvaguardare i diritti dello straniero, riconosciutigli dalla Costituzione »” (TAR Veneto, n. 1369/2022 cit.).
Da tutto ciò consegue, allora, che i dubbi di costituzionalità della normativa in parola prospettati in ricorso appaiono fuori fuoco, dal momento che l’invocata mitigazione del meccanismo dell’automatismo ostativo previsto per alcuni specifici reati dalla lett. c) risulta, invero, già disciplinata nella lett. d) del medesimo comma 10 dell’art. 103 del D.L. n. 34/2020 proprio per i reati per i quali è previsto l’arresto facoltativo in flagranza, dai quali sono state, tuttavia, eccettuate tutte le condotte riguardanti, a qualsiasi titolo ed in qualunque forma si manifestino, gli stupefacenti in ordine alle quali il giudizio di disvalore è stato già espresso a monte dal Legislatore.
8. Difettando nella fattispecie le condizioni per la emersione richieste indefettibilmente dal ridetto art. 103, il diniego opposto alla istanza costituiva un atto dovuto, cosicché vizi e irregolarità formali e/o procedimentali, come l’omessa convocazione delle parti prima dell’adozione del diniego, non potrebbero in ogni caso giustificare l’annullamento di un provvedimento che, in sede di eventuale rinnovazione, dovrebbe essere riadottato con il medesimo contenuto.
9. Per le ragioni esposte il ricorso va in conclusione respinto.
10. La natura della controversia, in uno alla mancata articolazione di difese scritte da parte della resistente amministrazione, giustificano l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i soggetti nominativamente indicati nel presente provvedimento.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:
Caterina Criscenti, Presidente
Andrea De Col, Primo Referendario
Antonino Scianna, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonino Scianna | Caterina Criscenti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.