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Decreto cautelare 23 dicembre 2023
Ordinanza cautelare 12 gennaio 2024
Ordinanza collegiale 26 luglio 2024
Improcedibile
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 14/03/2025, n. 2110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2110 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02110/2025REG.PROV.COLL.
N. 07502/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7502 del 2023, proposto dalla Regione Abruzzo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
i signori CO EA, MA LO, ER CU, NI D'LL, RE AN, ES ON, NI LI, ES EA, IA BA, ER RE, OS ER, RE Di LO, SI VO LI, RO LA MA, MA SA, RE IC, OR Tupone, rappresentati e difesi dall'avvocato Claudio Di Tonno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
dell’Agenzia regionale per la tutela dell’ambiente – Arta - Abruzzo, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Saverio De Nardis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
dell’Azienda sanitaria locale 02 Lanciano Vasto Chieti, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Donatella Aquilano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
della società LL s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Bromur e Giulio Cerceo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
del Suap - Associazione tra Enti locali Patto Territoriale Sangro - Aventino, il Comune di FI, non costituitisi in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo, Sezione staccata di Pescara (Sezione prima), n. 121 del 2023, resa tra le parti.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dei signori CO EA e consorti, dell’Azienda sanitaria locale 02 Lanciano Vasto Chieti, dell’A.r.t.a. Abruzzo e della ditta LL;
Visto l’appello incidentale dell’A.r.t.a. Abruzzo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 7 novembre 2024 la consigliera Silvia Martino;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Oggetto del contendere sono:
- la determina regionale n.192 del 26 luglio 2022, recante la revisione dell’autorizzazione unica ambientale rilasciata alla ditta LL s.r.l., per l’attività di “essiccazione di sansa vergine e segatura di faggio”, impugnata innanzi al TAR con ricorso n.g.r. 248/2022;
- il provvedimento del SUAP di presa d’atto dell’autorizzazione regionale, impugnato innanzi al TAR con ricorso n.g.r. 255/2022.
1.1. La revisione ha riguardato l’autorizzazione alle emissioni convogliate e diffuse aventi effetti di natura odorigena.
2. Il T.a.r., con la sentenza oggetto dell’odierna impugnativa, ha accolto i ricorsi degli odierni appellati avverso i suddetti provvedimenti sul rilievo che “ oltre all’autocontrollo, deve essere previsto ed elaborato un piano di monitoraggio da parte delle stesse autorità a ciò deputate ex articolo 268, adeguato al rischio e alla sua concreta prevedibilità ”; il primo giudice ha in particolare censurato il fatto che non sia stato previsto “ un sistema adeguato di monitoraggio (con impianto in funzione) da parte delle stesse Autorità individuate dall’articolo 268 cit. del codice ambiente (secondo un criterio di appropriatezza al rischio oggettivo risultante dalle continue e diffuse lamentele) e finalizzato non solo al mero rispetto dei limiti positivizzati ma anche a dare concreto rilievo alla percezione soggettiva ma generalizzata della popolazione ”.
3. La sentenza è stata impugnata in via principale dalla Regione Abruzzo e, in via incidentale, dall’A.r.t.a. Abruzzo.
4. L’appello è passato una prima volta in decisione all’udienza pubblica dell’11 luglio 2024.
5. Con ordinanza n. 6759 del 26 luglio 2024, la Sezione ha disposto incombenti istruttori finalizzati ad acquisire dalla Regione Abruzzo una documentata relazione di chiarimenti in ordine:
- agli esiti del procedimento avviato con la determinazione del 6 marzo 2023 con cui, ai sensi dell’art. 278, comma 1, lett. a) del Codice dell’ambiente, la ditta LL è stata diffidata ad eliminare le irregolarità/violazioni di cui alla relazione dell’A.r.t.a. Abruzzo del 9 febbraio 2023;
- alle attività per le quali (dopo la pubblicazione della sentenza di questa Sezione, n. 4178 del 9 maggio 2024), la ditta debba ritenersi ancora autorizzata e se le stesse comportino emissioni in atmosfera, anche di natura odorigena;
- alle integrazioni apportate al provvedimento di revisione dell’AUA DPC025/192 del 26 luglio 2022, oggetto del presente contenzioso, dopo l’adozione del Decreto Direttoriale del M.a.s.e. del 28 giugno 2023, n. 309 recante “indirizzi per la applicazione dell'art. 272-bis T.U.A”.
Gli incombenti sono stati successivamente eseguiti mediante il deposito di una articolata relazione del Dipartimento Territorio – Ambiente, Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio della Regione Abruzzo.
5.1. Relativamente al primo quesito, la Regione ha chiarito che tutte le “ irregolarità/violazioni di cui alla relazione dell’A.r.t.a. Abruzzo del 9 febbraio 2023 ” hanno riguardato e riguardano unicamente le attività di essiccazione e le attività ad essa connesse che oggi, e retroattivamente dal 2018, risultano non più autorizzate.
Per cui, se la ditta LL S.r.l. vorrà di nuovo esercitare le attività di essiccazione, dovrà attivarsi per ottenere una nuova autorizzazione atteso che la reviviscenza della revoca ha comportato la totale chiusura degli impianti di essiccazione e di ogni altra attività direttamente connessa.
Insomma, essendo venute meno, oggettivamente e sostanzialmente, tutte le fonti delle emissioni in atmosfera (odorigene e non) sono diventate “ inutili ” e non più rilevanti anche le “ prescrizioni dell’Arta Abruzzo del 9 febbraio 2023 ”.
5.2. Relativamente al secondo quesito, la Regione ha chiarito che, dato che l’attività svolta dalla ditta LL S.r.l. è quella di produzione e commercio di biomasse per riscaldamento (ovvero la produzione di pallet ottenuto con la pressatura di sansa e cippato essiccato), con la reviviscenza del provvedimento di revoca dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera riferite all’attività di essiccazione (che costituisce il core business della LL S.r.l.), l’unica attività che oggi potrebbe ancora effettuare la ditta LL è quella di sola pressatura ed insacchettamento di materiale già essiccato proveniente dall’esterno.
Anche se le emissioni odorigene originate dalla sola attività di insacchettamento potrebbero risultare inconsistenti la Regione continua a tenerle sottoposte a “a caso critico” secondo il sopravvenuto decreto del MASE n. 309 del 2023.
5.3. Relativamente al terzo quesito, la Regione ha premesso che, con la Determinazione Dirigenziale n. DPC025/192 del 26 luglio 2022, si è proceduto all’aggiornamento dell’AUA finalizzato alla revisione delle prescrizioni relative agli aspetti odorigeni, relativamente alle attività di produzione e commercio di biomasse per riscaldamento, mediante la fissazione di valori limite e le relative modalità di verifica e controllo, alla luce delle intervenute disposizioni normative, previste:
- dalla Delibera n. 38/2018 del Sistema Nazionale della Protezione per l’Ambiente – SNPA – che ha definito le metodologie per la valutazione delle emissioni odorigene;
- dal d.lgs. n. 102/2020, che ha definito le emissioni odorigene di cui all’art. 272-bis, d.lgs. n. 52/2006, come emissioni convogliate o diffuse aventi effetti di natura odorigena, (art. 268 c. 1, lett. f-bis d.lgs. n.152/2006).
Tali disposizioni fanno sempre riferimento alla fissazione di valori limite alle emissioni odorigene, nel caso più severe (art. 272-bis comma 1 del d.lgs.152/2006), come in effetti è stato imposto alla Ditta LL, e a controlli basati sugli autocontrolli dell’impresa da effettuare secondo le previsioni autorizzative a norma dell’art. 271, commi 14, 20-bis e 20-ter del d.lgs. n. 152/2006.
A seguito dell’emanazione del Decreto Direttoriale 28 giugno 2023, n. 309, “indirizzi per la applicazione dell'art. 272-bis T.U.A.” - che ha introdotto le procedure previste nelle istruttorie finalizzate al rilascio/rinnovo dei titoli autorizzativi per gli impianti attività aventi un potenziale impatto odorigeno e le procedure da porre in essere per i casi critici - e del perdurare di segnalazioni inerenti le emissioni odorigene disturbanti provenienti dallo stabilimento di FI ad uso della Ditta LL S.r.l., comunicate dal Sindaco del Comune di FI, è stata avviata la procedura dei “casi critici” e la convocazione del previsto Tavolo tecnico di interlocuzione tra i soggetti individuati dagli stessi indirizzi.
Il tavolo tecnico, nella seduta del 31 gennaio 2024 ha definito delle prescrizioni operative, ed in particolare ha stabilito di utilizzare le schede già predisposte e inserite nell’Allegato A3 degli Indirizzi:
a) Scheda di rilevazione del disturbo olfattivo;
b) Scheda di rilevazione del disturbo olfattivo per i siti di controllo (da compilarsi a cura dei segnalatori);
c) Tabella sinottica per l’elaborazione delle segnalazioni (da compilarsi a cura del soggetto incaricato dell’elaborazione delle segnalazioni);
d) Scheda esempio di registro di attività (da compilarsi a cura del gestore dello stabilimento).
Inoltre la ditta ha assunto l’impegno di dotarsi, a proprie spese, di una centralina meteo, con le caratteristiche di cui all’Allegato A3 punto 5.3 degli Indirizzi.
Pertanto con determina n. 5143/24 n.r. DPC025/100 del 19 marzo 2024 è stato integrato il Piano di monitoraggio delle Odorigene approvato con Determinazione della Regione Abruzzo n. DPC025/192 del 26 luglio 2022 di revisione dell’AUA adottata con Determina Dirigenziale n. DT – 939 del 15 ottobre 2015 della Provincia di Chieti in favore dell’Impresa LL, limitatamente alle prescrizioni inerenti l’organizzazione di un monitoraggio sistematico della percezione del disturbo olfattivo presso la popolazione residente del Comune di FI.
Con detta determinazione inoltre sono state richiamate è approvate, imponendone il rispetto alla ditta LL, tutte le prescrizioni operative adottate della riunione del Tavolo Tecnico Caso Critico del 31 gennaio 2024 e contenute nel verbale.
6. L’appello è stato nuovamente trattenuto per la decisione alla pubblica udienza del 7 novembre 2024.
6.1. Con memoria del 7 ottobre 2024 la ditta LL ha rappresentato che, a seguito della sentenza 4178/2024 di questo Consiglio, sarebbe venuto meno l’interesse alla decisione del ricorso di primo grado.
La Regione Abruzzo, con memoria di pari data, dopo avere affermato che “ con la reviviscenza della revoca di tutte (o quasi) le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera della ditta LL Sr.l., sono
inevitabilmente venute meno anche tutte le circostanze legittimanti il ricorso originario ” ha concluso per l’accoglimento dell’appello e l’integrale rigetto del ricorso di primo grado.
Per contro l’Azienda Sanitaria Lanciano-Vasto- Chieti ha concluso per il venire meno dell’interesse.
Anche l’ARTA Abruzzo, con memoria dell’8 ottobre 2024, ha concluso per far dichiarare improcedibile il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado o, in subordine, riformare la sentenza
impugnata con il rigetto del ricorso di CO EA ed altri.
7. Il Collegio reputa che sia venuto meno l’interesse alla decisione degli appelli, principale e incidentale.
Al riguardo, osserva quanto segue.
7.1. In particolare, con sentenza della Sezione n.4178 del 9 maggio 2024, è stato accolto l’appello di alcuni cittadini di FI (tra cui vi sono alcuni degli odierni appellati) per la riforma della sentenza del T.a.r. di Pescara, n. 316 del 25 ottobre 2018 che aveva accolto il ricorso della ditta LL per l’annullamento della determinazione della Regione Abruzzo del 13 marzo 2018 di revoca dell’autorizzazione unica ambientale limitatamente all’attività di essiccazione e a quelle direttamente connesse con particolare riferimento allo stoccaggio della sansa vergine.
È quindi ormai venuta meno l’autorizzazione alla quale si riferisce anche il procedimento in esame, finalizzato all’aggiornamento relativo alle “ emissioni convogliate e diffuse aventi effetti di natura odorigena ”.
Correlativamente – come la stessa Regione riferisce – sono diventate “inutili” e non più rilevanti le prescrizioni imposte nel corso del tempo, ivi comprese quelle giudicate insufficienti dal T.a.r., in particolare per la mancata previsione, in sede di revisione dell’A.u.a., di un sistema di monitoraggio delle segnalazioni dei disturbi odorigeni, quest’ultimo effettivamente disciplinato solo con il decreto del M.a.s.e. n. 309 del 2023.
Al riguardo, la Regione ha infatti precisato:
a) che l’attività svolta dalla ditta LL S.r.l. è quella di produzione e commercio di biomasse per riscaldamento (ovverosia la produzione di pallet ottenuto con la pressatura di sansa e cippato essiccato);
b) che con la reviviscenza del provvedimento di revoca dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera riferite all’attività di essiccazione (che costituisce il core business della società), l’unica attività che la stessa potrebbe oggi ancora effettuare è quella di sola pressatura ed insacchettamento di materiale già essiccato proveniente dall’esterno;
c) che le sole emissioni in atmosfera che potrebbero essere originate da questa attività - che non risulta effettuata oggi dalla ditta - sono soltanto quelle diffuse e convogliate relative dall’attività c.d. di insacchettamento.
L’Amministrazione ha peraltro precisato che, nella documentazione di progetto analizzata e studiata in sede di autorizzazione provinciale del 2016, le emissioni in atmosfera di detta attività di insacchettamento sono state considerate “irrisorie” rispetto a quelle originate dall’essiccazione e dunque nemmeno prese in considerazione.
In ogni caso, anche se le emissioni odorigene originate dalla sola attività di insacchettamento “potrebbero risultare inconsistenti o, tutt’al più, esigue” la Regione continua a tenerle sottoposte alla procedura di “caso critico” secondo gli indirizzi adottati con il sopravvenuto Decreto Direttoriale del M.a.s.e. del 28 giugno 2023, n. 309.
7.3. Tutto ciò premesso, a giudizio del Collegio, è venuto meno l’interesse alla decisione sia dell’appello principale sia dell’appello incidentale con conseguente improcedibilità di entrambi.
8. Sussistono eccezionali e gravi ragioni attesa la decisione in rito per compensare le spese del doppio grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, dichiara improcedibili l’appello principale e l’appello incidentale.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Neri, Presidente
Silvia Martino, Consigliere, Estensore
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Michele Conforti, Consigliere
Luigi Furno, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvia Martino | Vincenzo Neri |
IL SEGRETARIO