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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 12/06/2025, n. 1133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1133 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
Il giudice onorario della Seconda Sezione Civile del Tribunale di Messina, dott.
Massimo Morgia, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA
Nella causa per opposizione ad atto di pignoramento ex art. 72 bis iscritta al n.
76/2024 R.G.
TRA
con sede legale in Cortile D'Arpa n. 29 a Palermo Parte_1
(P.IVA: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentata e difesa, dall'Avv. Rosario Achille Grasso (C.F.: C.F._1
), e dall'avv. Fernando Lo Voi (C.F.: ) ed
[...] CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Palermo, via
Mariano Stabile n. 200, fax 0916110999
OPPONENTE
E
– Concessionario del servizio riscossione tributi ed entrate Controparte_1
patrimoniali del in persona del legale rapp.te p. t. Controparte_2 CP_3
con sede in MO VA (Na) Piazza Cirillo n. 5, codice fiscale n.
[...]
e Partita Iva n. , rappresentato e difeso dall'Avv. P.IVA_2 P.IVA_3
Sebastiano Piscopo (C.F. ) ed elettivamente domiciliate C.F._3 presso il suo studio sito in Caivano alla via Donadio n. 23.
(C.F. ) , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_4 P.IVA_4 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Franciò
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Messina, viale Boccetta C.F._4
n. 20
1 OPPOSTI
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 77 DPR 602/73), iscritto al n. 902/2023 R.G.E, l'
[...]
proponeva opposizione all'atto di pignoramento ex art. 72-bis Parte_1
D.P.R. n. 602/1973 del e per esso della e, Controparte_2 CP_1 dopo avere eccepito la prescrizione del diritto alla riscossione e l'erroneità della quantificazione dei tributi – errata classificazione catastale del bene immobile – inesistenza della destinazione alberghiera pretesa da chiedeva Controparte_2
l'annullamento del pignoramento, previa sospensione.
Costituitisi in giudizio, in persona del legale rappresentante p.t., CP_1
e il in persona del preliminarmente Controparte_2 CP_4
eccepivano il difetto giurisdizione del giudice ordinario quindi contestavano le deduzioni di parte opponente
Accolta l'eccezione di difetto di giurisdizione, con ordinanza del 10.11.2023, veniva disposta la sospensione della procedura esecutiva.
Avverso l'ordinanza veniva proposto reclamo al Collegio che, con ordinanza del
20.06.2024, ribadiva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e revocava l'ordinanza di sospensione del pignoramento.
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., regolarmente notificato alla Controparte_1
e al in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_5
riassumeva nel merito il giudizio di opposizione Parte_1
all'esecuzione ribadendo le eccezioni proposte in sede cautelare e la domanda di annullamento del pignoramento.
Con comparsa del 26.05.2025, si costituiva la , che riproponeva CP_1
l'eccezione in via pregiudiziale di difetto di giurisdizione in favore della commissione tributaria e insisteva nel rigetto dell'opposizione.
Si costituiva il in persona del Sindaco p.t. eccependo il Controparte_2
difetto di giurisdizione e contestando le deduzioni di parte avversa.
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Parte opponente contesta la mancata notifica degli atti presupposti al pignoramento e la conseguente prescrizione del diritto di credito nonché la
2 debenza e quantificazione del tributo. La materia rientra nella giurisdizione della
Commissione Tributaria. In merito le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato il seguente principio di diritto: “Nel sistema del combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2 e del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 49 e segg., ed in particolare dell'art. 57 di quest'ultimo, come emendato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 114 del 2018, il discrimine fra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria in ordine all'attuazione della pretesa tributaria che si sia manifestata con un atto esecutivo va fissato nei termini seguenti (Cassazione SS.UU., Sentenza n. 4846 del
2021): a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
b) alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione» (Cass. SS.UU. 14 aprile 2020, n. 7822; Cass. SS.UU.
28 luglio 2021, n. 21642; Cass. SS.UU. 15 marzo 2022, 8465; Cass. SS.UU. 25 maggio
2022, n. 16986). La Suprema Corte ha precisato, inoltre, che, qualora il contribuente “ pone ancora come tema demandato all'esame del giudice la definitività o meno delle cartelle di pagamento, pure contestualmente prospettando la prescrizione del debito anche nel caso di ritenuta validità delle notifiche delle cartelle, la giurisdizione sulla vicenda non può che essere attribuita alla giurisdizione del giudice tributario, in quanto l'insussistenza di una situazione di “definitività” delle cartelle di pagamento osta alla qualificazione delle questioni controverse come meramente esecutive, radicando pertanto la giurisdizione del giudice tributario. Se infatti, con riguardo alle vicende estintive anteriori alla notifica della cartella che si assume invalida, come si è visto, la giurisdizione è senz'altro riservata al giudice tributario in base al diritto vivente
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formatosi, anche con riguardo alla prescrizione relativa al periodo successivo alla cartella, che il giudice abbia ritenuto validamente eseguita, va affermata la giurisdizione del medesimo giudice tributario. Si tratta di conclusione coerente con quanto previsto dal ricordato D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, alla cui stregua “Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento”, non ricorrendo nel caso di specie alcuna controversia relativa ad atti dell'esecuzione forzata successivi alla notifica della cartella. In questa direzione militano, peraltro, anche esigenze di concentrazione e di non frazionamento della giurisdizione tributaria, alla quale spetta indiscutibilmente il compito di vagliare la legittimità e validità della pretesa fiscale - Cass. S.U., n. 28709/2020, Cass. S.U., n. 20693/2021 e, da ultimo, Cass. S.U.,
n. 21642/2021 e Cass. S.U., n. 1394/2022 - e di sindacare la correttezza formale e sostanziale dei provvedimenti di natura tributaria pure messi in discussione nell'atto processuale proposto dal contribuente di cui qui si discute» (Cass. SS.UU. 25 maggio
2022, n. 16986; richiamata anche da Cass. sez. trib. 13 dicembre 2023, n. 34902). Ne consegue che, avendo parte opponente contestato la irrituale notifica degli atti sottesi alla procedura esecutiva, con la conseguente prescrizione del credito tributario, nonché la stessa debenza e quantificazione del tributo, la relativa cognizione deve radicarsi presso la Corte di Giustizia Tributaria.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato per difetto di giurisdizione del giudice adito
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, sulla base dei parametri approvati con D.M. n. 55 del 10.03.2014, pubblicato in G.U. del 02.04.2014, in considerazione del valore della controversia, della complessità delle questioni trattate, dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, sentiti i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, rigetta l'opposizione per difetto di giurisdizione del giudice adito.
Condanna con sede legale in Cortile D'Arpa n. 29 a Parte_1
Palermo (P.IVA: , in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 al pagamento, in favore di – Concessionario del servizio Controparte_1
4 riscossione tributi ed entrate patrimoniali del in persona Controparte_2
del legale rapp.te p. t., nonché in favore del in persona del Controparte_2 legale rappresentante p.t., delle spese di giudizio che si liquidano in €. 1.700,00 ciascuno, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a.
Messina, 11.06.2025
Il Giudice
Dott. Massimo Morgia
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