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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 10/03/2025, n. 335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 335 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 6622/2019
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari
Sezione seconda civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Valentina Frongia, pronuncia, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 6622 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2019, promossa da:
, p. iva Parte_1
, in persona degli amministratori e con sede in P.IVA_1 Parte_1 Parte_1
Maracalagonis Via Don Milani n. 3, rappresentata e difesa in virtù di procura speciale in atti dall'Avv.
Francesco Cossu ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Cagliari, via dei Genovesi n.
84,
Attrice contro
(GIÀ società con unico socio Controparte_1 Controparte_2
soggetta a direzione e coordinamento di con sede legale in Roma, via Ombrone n. 2, c.f. CP_2
, rappresentata da società con unico socio soggetto a direzione e P.IVA_2 Controparte_3
coordinamento di con sede legale in Roma, nel Viale Regina Margherita 125, c.f. CP_2
, in persona del procuratore , in virtù di procura per atto Notaio P.IVA_3 CP_4 Persona_1 di Roma in data 25/10/2019, rep. 60044, racc. 30719, rappresentata e difesa dall'avv. Laura Satta ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Cagliari nella Via Pasquale Cugia n. 29, giusta procura speciale in atti,
Convenuta
Il giudice pronuncia sentenza sulle seguenti conclusioni delle parti:
Nell'interesse di parte attrice:
“Voglia la S.V. Ill.ma, contrariis reiectis, per i motivi esposti: A) condannare la convenuta al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali occorsi all'attrice, pari a euro 200.000,00
e/o alla maggiore o minore somma che verrà accertata anche equitativamente in corso di causa, oltre agli interessi ed alla rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.
1
Nell'interesse di parte convenuta:
“Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione:
1) rigettare la domanda attorea, perché infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, mandare assolta
l' da ogni avversa pretesa;
Controparte_1
2) con vittoria di spese e compensi professionali”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 13/8/2019 la società Parte_1
ha convenuto in giudizio l' al fine di ottenere la condanna di
[...] Controparte_1 quest'ultima al pagamento della somma di euro 200.000,00 o di quella maggiore o minore accertata in corso di causa anche in via equitativa, a titolo di risarcimento dei danni subiti in conseguenza del ritardo della convenuta nell'effettuare l'allaccio alla rete dell'energia elettrica.
A sostegno della propria domanda l'attrice ha esposto:
- di svolgere attività di impresa edile;
- che con atto di compravendita del febbraio 2013 aveva proceduto all'acquisto di otto appartamenti di un fabbricato in corso di costruzione, sito in Maracalagonis, Via Garibaldi;
- che nel mese di febbraio aveva terminato i lavori di edificazione dello stabile composto da 12 unità abitative,
- che nel marzo 2014 aveva richiesto alla l'allaccio plurimo dell'intero Controparte_2 stabile alla rete infrastrutturale dell'energia elettrica;
- che l' aveva respinto tale richiesta richiedendo la messa a disposizione di un terreno da CP_2
adibire a sedime per la cabina di trasformazione;
- che tale richiesta sarebbe stata illegittima, in quanto lo stabile non disponeva dell'area richiesta in quanto edificato in zona B1 del PUC e che per tali zone non era prevista la cessione di aree destinate a servizi essendo una zona urbanisticamente completa, tanto che la società che aveva venduto l'immobile all'attrice aveva già versato al il contributo di Controparte_5
costruzione, ovvero gli oneri concessori comprendenti i costi per le opere di urbanizzazione primaria (quale la rete per l'erogazione e la distribuzione dell'energia elettrica, inclusa la cabina di trasformazione);
- che solo dopo l'avvio di un'azione giudiziaria, nel marzo 2018 l'attrice aveva ottenuto l'allaccio richiesto;
- che il ritardo nell'esecuzione dell'allaccio aveva determinato dei gravi danni per l'attrice che si era trovata costretta ad utilizzare per anni un allaccio di cantiere, insufficiente per l'attivazione delle utenze di ciascuna unità abitativa e pertanto che la vendita degli appartamenti aveva
2 proceduto con estrema lentezza, in quanto le persone interessate all'acquisto avevano desistito dall'avviare le trattative una volta messe a conoscenza dall'intermediario immobiliare dell'esistenza del contenzioso per l'allaccio alla rete elettrica;
- che la situazione di incertezza aveva costretto l'attrice a una vendita svalutata di alcuni degli appartamenti e, in particolare, il quadrivano ceduto nel 2015 sarebbe stato venduto a circa il
30% in meno rispetto a quello venduto nel 2014;
- che, inoltre, l'attrice nel settembre del 2014, proprio a causa dell'incertezza sulla possibilità di allacciamento alla rete elettrica, era stata costretta, al fine di evitare azioni legali, a procedere alla risoluzione di un contratto preliminare di compravendita stipulato nel 2013 e relativo a tre appartamenti con restituzione della somma di € 200.000,00 ricevuta a titolo di “acconto”;
- che la perdita e la lentezza degli introiti derivanti dalla vendita degli appartamenti (di via
Garibaldi) e la necessità di dover restituire le somme di denaro, avevano impedito all'attrice la prosecuzione della propria attività che sarebbe dovuta avvenire attraverso l'acquisto di un altro stabile (nella via Fermi a Maracalagonis) costituito da sette unità abitative, il cui progetto però, nonostante fosse stata già avviata la realizzazione, era stato bloccato per mancanza di fondi ed era successivamente divenuto parzialmente irrealizzabile per scadenza del titolo abilitativo nel
2014;
- che di conseguenza erano diventati realizzabili solo sei dei sette appartamenti di cui all'originario progetto, con ammanco di una unità abitativa di valore di circa euro
70.000,00/80.000,00 in quanto le condizioni del “Piano Casa” erano divenute meno favorevoli;
- che la flessione del mercato immobiliare dal 2014 aveva imposto un'ulteriore perdita, in quanto all'epoca le unità abitative della tipologia progettata (trivani) venivano cedute a circa
110.000,00 euro ciascuna, mentre successivamente il deprezzamento era stato di circa il 30%, determinando pertanto un mancato ricavo per circa 200.000,00 euro.
L'attrice ha, pertanto, concluso chiedendo la condanna della società convenuta al risarcimento di tutti i danni (da lucro cessante o perdita di chance) occorsi all'attrice, quantificati in euro 200,000,00 e/o nella maggiore o minore somma che venisse accertata, anche in via equitativa, in corso di causa, oltre agli interessi ed alla rivalutazione monetaria.
***
Si è costituita in giudizio la (già affermando l'insussistenza Controparte_1 Controparte_2
di alcun inadempimento imputabile a essa che, per quanto di sua competenza, avrebbe dato corso a tutti gli obblighi posti a suo carico.
In particolare, la convenuta ha esposto che l'attivazione della fornitura, richiesta nel marzo del 2014 dalla non costituiva un semplice allaccio, ma richiedeva l'esecuzione di lavori Parte_1
complessi. Trovava applicazione, infatti, l'art.
8.5 della Delibera n. 199/11 dell'Autorità per l'Energia
3 Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico, a mente del quale per tali tipologie di connessione plurima
(fabbricato con più di quattro unità immobiliari), il richiedente l'allaccio ha l'obbligo di impegnarsi a rendere disponibili, su specifica richiesta scritta motivata del Gestore della Rete, idonei locali e/o porzioni di terreno per la realizzazione di eventuali cabine di trasformazione. Nel caso di specie, la richiesta di allaccio di dodici unità abitative richiedeva la progettazione della linea e la costruzione di una nuova cabina elettrica di trasformazione ad hoc, previa cessione di un'apposita area e rilascio delle necessarie autorizzazioni e dei permessi da parte dei vari enti preposti.
Con nota del 14/04/2014, dunque, l' aveva dato riscontro alla richiesta di Controparte_1 allaccio formulata dalla e comunicato che, per poter dar corso all'evasione del Parte_1
preventivo, era necessaria la disponibilità, previo apposito frazionamento, di un'area di terreno da adibire a sedime per la cabina di trasformazione.
Nella medesima nota erano state precisate, altresì, le caratteristiche che avrebbe dovuto avere la suddetta area, nonché il fatto che l' avrebbe potuto prendere in considerazione Controparte_1
anche la possibilità di acquistare direttamente il fabbricato cabina a condizione che lo stesso fosse costruito secondo le specifiche DG2092 o che fosse prefabbricato con le specifiche CP_2 CP_2
DG2061, regolarmente autorizzato e accatastato, e che in assenza di accettazione entro 30 giorni il preventivo doveva ritenersi annullato. La comunicazione era rimasta però priva di riscontro e la richiesta annullata.
Con comunicazione del febbraio 2015 (e quindi un anno dopo) l'attrice, a mezzo del proprio difensore, aveva comunicato di non essere nelle condizioni di poter cedere un'area di sedime in quanto il fabbricato costruito si trovava in zona B1; comunicazione alla quale l'odierna convenuta aveva dato riscontro, con successiva comunicazione del 27/03/2015, precisando che sarebbero state avviate le opportune indagini per valutare la possibilità di reperire un'altra area idonea presso le proprietà circostanti. Nel contempo la società elettrica aveva precisato che erano comunque in corso opportune verifiche approfondite sugli impianti, al fine di valutare la possibilità tecnica di poter effettuare, ove possibile, l'allacciamento richiesto mediante eventuali interventi di potenziamento degli impianti di rete esistenti.
Nel marzo del 2016 il Comune di Maracalagonis, interpellato dal personale di Controparte_1
aveva comunicato la disponibilità di procedere alla vendita di un fabbricato idoneo alla realizzazione di una cabina di trasformazione MT/BT in area limitrofa alla Via Garibaldi, tale da poter permettere la fornitura elettrica anche per il fabbricato di proprietà della L' aveva emesso, Parte_1 CP_2
quindi, una nuova richiesta di preventivo commerciale, sostitutiva di quella annullata in precedenza.
In occasione del sopralluogo, eseguito in data 13/04/2016, l' aveva riscontrato Controparte_1
alcune difformità riguardanti il numero di utenze richieste dalla nel preventivo, Parte_1
rilevando in particolare che il fabbricato era stato realizzato su due scale, anziché su una, ed
4 esattamente al civico 75 di Via Garibaldi, 8 utenze uso domestico ed una a uso condominiale ed al civico 77, 4 utenze uso domestico e 1 uso condominiale. A fronte di ciò l' aveva Controparte_1 confermato l'annullamento della prima richiesta di allaccio in quanto errata e provveduto all'apertura d'ufficio di due nuove richieste di preventivo, la prima associata al civico 75 e la seconda associata al civico 77.
La società convenuta aveva proceduto, quindi, all'invio all'attrice di due nuove specifiche tecniche, considerando la disponibilità manifestata dal Comune di Maracalagonis della cessione del fabbricato cabina, unitamente a due nuovi preventivi di spesa per l'allaccio, nei quali veniva tra l'altro precisato che i tempi di esecuzione dei lavori sarebbero decorsi dall'ottenimento delle varie autorizzazioni amministrative e dalla conclusione dell'iter autorizzativo. La aveva comunicato Parte_1
l'accettazione dei preventivi in data 07/06/2016.
L' quindi, aveva dato avvio al procedimento autorizzativo necessario, dando di Controparte_1 ciò opportuna comunicazione all'attrice e precisando che il provvedimento autorizzativo per la realizzazione delle opere sarebbe stato rilasciato dall'Ufficio Gestione Commissariale Provincia di
Cagliari in base alla Legge Regionale n. 43 del 1989, a valle del completamento positivo dell'istruttoria prevista.
In data 27/01/2017 l' aveva ricevuto la Determinazione Provinciale n° 275 del Controparte_1
29/12/2016 relativa all'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della rete necessaria all'allaccio delle due nuove forniture richieste dall'attrice.
Con nota del 08/03/2017 il Dott. Notaio in Cagliari, aveva però comunicato alla Persona_2
società convenuta la sussistenza di difficoltà relative alla cessione da parte del Comune di
Maracalagonis dell'area di sedime necessaria per la cessione della cabina di trasformazione (Foglio 4 mapp 3815).
In particolare, per mero errore materiale, l'area in questione risultava essere rimasta intestata a terzi soggetti nell'ambito di un procedimento di esproprio, per cui non sarebbe stato possibile procedere all'acquisizione del relativo fabbricato ad uso cabina.
Con comunicazione mail del 30/07/2017 il Comune di Maracalagonis aveva successivamente comunicato l'avvenuto perfezionamento della pratica di accatastamento del manufatto destinato a cabina di trasformazione, e in data 15/09/2017 si era proceduto alla stipula del rogito di cessione in favore dell'odierna convenuta. L'allaccio della fornitura plurima richiesta era terminato in data 13 febbraio 2018, così come da comunicazione inviata all'attrice.
Alla luce di ciò, la convenuta ha dedotto che sarebbe da escludere qualsiasi ipotesi di ritardo nell'esecuzione dell'allaccio richiesto dall'attrice in quanto il protrarsi della procedura di attivazione delle forniture era dipeso esclusivamente dall'inerzia e dagli errori commessi dalla stessa attrice, dalla necessità di ottenere tutte le obbligatorie autorizzazioni di terzi e da “errori” commessi
5 dall'amministrazione comunale.
La società convenuta ha, inoltre, eccepito il difetto di prova in ordine ai danni asseritamente subiti, dovendosi ritenere insufficiente la documentazione prodotta in quanto riferita a periodi temporali in cui l'attrice era a conoscenza dei propri inadempimenti, delle prescrizioni contrattuali, delle procedure e delle autorizzazioni amministrative sottese all'allaccio della fornitura. Peraltro, l'attrice aveva riferito anche di un preliminare di vendita sottoscritto nell'anno 2013, quindi in data antecedente alla richiesta di allaccio pervenuta all'odierna convenuta, poi risolto nel 2014 con restituzione della caparra confirmatoria ricevuta, fatto che però sarebbe imputabile piuttosto all'imprudente condotta dell'attrice che aveva proceduto alla vendita di immobili privi di fornitura di energia elettrica.
***
Il giudice, all'udienza del 14/1/2020 ha assegnato alle parti i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.
Con ordinanza del 22/3/2024 il giudice ha rinviato l'udienza al 26/11/2024 per la discussione e la pronuncia della sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali e prova testimoniale dei testi Tes_1
, , e
[...] Testimone_2 Tes_3 Tes_4 Persona_2 Testimone_5
***
La domanda di risarcimento di parte attrice è infondata.
Preliminarmente occorre osservare che la presente decisione viene resa secondo il principio processuale della “ragione più liquida” in applicazione del quale, “un giudice può decidere una causa sulla base della questione di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre questioni dibattute” (ex multis, Cass. civ., Sez. V, Ordinanza,
08/07/2024, n. 18583).
La società attrice ha proposto una domanda di risarcimento del “danno da lucro cessante o perdita di chance” in relazione al ritardo della convenuta nell'esecuzione l'allaccio alla rete dell'energia elettrica.
Incombe, pertanto, sull'attrice la prova delle conseguenze pregiudizievoli subite, nonché della loro riconducibilità all'evento dannoso (nella specie, il ritardo nell'esecuzione dell'allaccio). Anche in tema di responsabilità contrattuale, infatti, “spetta al danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilità (recte della sua oggettiva ascrizione sotto il profilo causale) al fatto del debitore, poiché l'art. 1218 c.c., che pone una presunzione di colpevolezza dell'inadempimento, non modifica l'onere della prova che incombe sulla parte che abbia agito per
l'accertamento di tale inadempimento, allorché si tratti di accertare l'esistenza del danno (Cass. Sez.
3, Ordinanza n. 23512 del 27/07/2022; Sez. 1, Sentenza n. 14178 del 05/05/2022; Sez. 1, Ordinanza n.
23450 del 26/10/2020; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21217 del 02/10/2020; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14463 del 09/07/2020; Sez. 1, Sentenza n. 13679 del 30/05/2018; Sez. 1, Sentenza n. 21140 del 10/10/2007;
Sez. 3, Sentenza n. 5960 del 18/03/2005)” (in questi termini, da ultimo, Cass. civ., Sez. II, Ord.,
6 29/04/2024, n. 11381).
Si osserva, infatti, che, anche a prescindere dalla sussistenza degli ulteriori presupposti per la responsabilità della convenuta (inadempimento imputabile alla convenuta), non risulta sussistente la prova del nesso di causalità giuridica ex art. 1223 c.c. tra l'incertezza sulla possibilità di usufruire dell'allaccio alla rete dell'energia elettrica e/o il ritardo nella sua esecuzione e le conseguenze dannose lamentate dalla società attrice.
Nella specie, l'attrice ha dedotto che “l'incertezza sulla possibilità di usufruire dell'allaccio alla rete dell'energia elettrica ed il relativo ritardo nell'esecuzione dello stesso hanno determinato gravi danni per l'attrice”. In particolare, la società attrice ha dedotto che in attesa dell'allaccio definitivo essa ha dovuto utilizzare l'allaccio provvisorio “di cantiere” che risultava insufficiente per l'attivazione delle utenze in ciascuna unità abitativa dello stabile che aveva realizzato e che, di conseguenza, la vendita degli appartamenti presso la via Garibaldi era andata avanti con estrema lentezza.
L'intermediario immobiliare incaricato ( , sentito quale teste all'udienza del 14 luglio Testimone_1
2021, ha effettivamente confermato che le persone interessate all'acquisto avevano desistito dall'avviare le trattative una volta messe a conoscenza dell'esistenza del contenzioso per l'allaccio alla rete elettrica.
Tale situazione di incertezza avrebbe costretto l'attrice a una vendita svalutata di alcuni degli appartamenti e in particolare del quadrivano ceduto nel 2015 (doc. 17) che è stato venduto a circa il
30% in meno rispetto a quello del 2014.
Ora, in relazione a tale voce di danno, non può dirsi provato il nesso di causalità con il ritardo nell'allaccio dell'energia elettrica da parte della società convenuta.
Infatti, alla luce dell'istruttoria condotta, non è emersa alcuna prova della riconducibilità quale conseguenza immediata e diretta, secondo il criterio del più probabile che non, del minor prezzo a cui è stato venduto l'immobile nel 2015 (doc. 17) alla situazione di incertezza rispetto alla possibilità di ottenere l'allaccio alla rete elettrica. L'attore non ha nemmeno dedotto prova per testi su tale circostanza indicando quale teste l'acquirente del suddetto immobile, il quale avrebbe potuto eventualmente confermare che l'acquisto era avvenuto a un prezzo minore proprio in ragione dell'assenza di un allaccio all'energia elettrica adeguato.
Quanto alle ulteriori voci di danno, l'attore ha dedotto che la perdita e la lentezza degli introiti derivanti dalla vendita degli appartamenti già realizzati e la necessità di restituire le somme di denaro a seguito della risoluzione del preliminare di vendita (stipulato con e risolto, come dallo Testimone_2 stesso confermato all'udienza del 14 luglio 2021, in ragione dell'incertezza sulla possibilità di allacciamento alla rete elettrica con conseguente obbligo di restituire l'importo di euro 200.000,00 versati a titolo di acconto) avrebbero impedito all'attrice la prosecuzione dell'attività artigiana (cessata al 31 dicembre 2014) che sarebbe dovuta continuare mediante l'edificazione di un altro stabile, sito in
7 via Fermi in Maracalagonis e costituito da sette unità abitative.
In particolare, tale edificazione sarebbe stata bloccata per mancanza di fondi e successivamente sarebbe divenuta parzialmente irrealizzabile, essendo divenuti realizzabili, in ragione del mutamento della normativa del c.d. “Piano casa”, soltanto sei dei sette appartamenti di cui all'originario progetto, con “ammanco di un'unità abitativa (di valore di circa euro 70.000,00/80.000,00)”. Inoltre, la flessione del mercato immobiliare a partire dal 2014 avrebbe imposto un'ulteriore perdita, consistente nella differenza (circa il 30%) del prezzo di vendita delle unità abitative, determinando un mancato ricavo per circa 200.000,00 euro.
Anche tali danni, dedotti peraltro in maniera generica, non sono stati provati dall'attrice e, in ogni caso, risultano soltanto una conseguenza indiretta della condotta della convenuta e, pertanto, essi non sarebbero comunque risarcibili.
In particolare, quanto alla mancata realizzazione della settima unità abitativa, asseritamente divenuta non più realizzabile a seguito del mutamento della normativa del c.d. “Piano casa”, non risulta provato che il progetto sia stato bloccato, come allegato dall'attore, per la mancanza di fondi (i quali sarebbero stati dirottati per la restituzione delle somme a seguito della risoluzione contrattuale).
Ma anche a prescindere da tale prova, esso configurerebbe comunque un danno imprevedibile che nelle ipotesi di responsabilità contrattuale (come appare preferibile configurare l'ipotesi in esame) non risulta risarcibile (art. 1225 c.c.), se non nei casi di dolo della parte inadempiente, certamente non sussistente e comunque nemmeno allegato dall'attrice. Secondo la giurisprudenza, infatti, “in materia di responsabilità contrattuale, la prevedibilità di cui all'art. 1225 c.c. costituisce uno dei criteri di determinazione dell'ambito del danno risarcibile, consistente in un giudizio di probabilità del verificarsi di un futuro danno espresso in astratto, secondo l'apprezzamento della normale diligenza del soggetto responsabile, che deve tenere peraltro conto di circostanze di fatto concretamente conosciute…” (Cass. civ., n. 18239/2003).
Analogamente, deve ritenersi in relazione alla flessione del mercato immobiliare a partire dal 2014 e al conseguente deprezzamento delle unità abitative realizzate nella via Fermi, sia quanto alla mancanza di prova del danno-conseguenza sia quanto alla sua qualificazione come danno meramente indiretto.
A supporto di tali deduzioni l'attrice ha, infatti, prodotto solamente una perizia di parte a firma del dott. Ing. (doc. 32), che, stante la genericità delle affermazioni ivi contenute e Persona_3
configurando comunque una produzione di parte che non trova riscontro in altri elementi probatori, non può ritenersi idonea prova del danno subito dall'attrice. Anche in questo caso, inoltre, si tratta di un danno indiretto e imprevedibile, di cui pertanto non potrebbe essere chiamata a rispondere la convenuta.
Si osserva, inoltre, che tali carenze probatorie non sarebbero superabili neanche ove si qualificasse il danno di cui l'attore ha chiesto il risarcimento anziché quale lucro cessante, quale danno da perdita di
8 chance, atteso che tale qualificazione non esime comunque l'attore dal fornire la prova del nesso di causalità (immediata e diretta).
Al riguardo, la giurisprudenza della Cassazione, ha, infatti, affermato che anche ai fini del risarcimento del danno da perdita di chance occorre che l'attore provi il nesso di causalità tra l'inadempimento e il danno stesso (Cass. n. 3415 del 2012; Cass. Sezioni Unite: n. 21678/2013; Cass. n. 11165/2018; Cass.
n. 11906 del 2017).
***
In ogni caso, si osserva che il mancato tempestivo allaccio alla rete dell'energia elettrica appare comunque riconducibile a un fatto non imputabile all' (già ). Controparte_1 Controparte_2
In proposito, l'attore ha dedotto in sostanza che l' avrebbe erroneamente ritenuto di dover CP_2
installare una nuova cabina di trasformazione e per tale motivo avrebbe richiesto la disponibilità di un'area da adibire a sedime per la cabina stessa. Invece, la zona in relazione alla quale era richiesto l'allaccio era una zona B1 del PUC del Comune di Maracalagonis, quindi una zona già completamente urbanizzata e già dotata delle opere di urbanizzazione, per le quali tra l'altro il precedente proprietario dell'immobile e suo costruttore aveva già pagato gli oneri concessori, e che pertanto la richiesta sarebbe illegittima. In tal modo, la società convenuta avrebbe colpevolmente e ingiustificatamente ritardato l'allaccio alla rete dell'energia elettrica.
Alla luce degli elementi emersi in corso di causa, tuttavia, emerge come il ritardo nell'allaccio non appaia riconducibile a una condotta imputabile alla convenuta. Risulta, infatti, che l' con nota del CP_2
14/4/2014 aveva comunicato all'attrice che per poter dar corso all'evasione della richiesta di allaccio fosse necessaria la disponibilità di un'area di terreno da adibire a sedime per la cabina di trasformazione (doc. 1 convenuta). Tale comunicazione era rimasta, tuttavia, priva di riscontro da parte della convenuta, la quale rispondeva soltanto nel febbraio 2015, evidenziando l'illegittimità della richiesta dell' (doc. 2 convenuta). Appare, dunque, che quantomeno una parte del ritardo sarebbe CP_2
stato comunque in parte imputabile alla stessa attrice, che ben avrebbe potuto comunicare tempestivamente l'asserita illegittimità della richiesta dell' CP_2
Risulta inoltre, che quest'ultima in data 27/3/2015 aveva risposto all'attrice, richiamando l'art.
8.5 della delibera n.199/11 dell'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico e comunicando di aver avviato delle indagini per valutare la possibilità di reperire un'altra area idonea presso le proprietà circostanti nonché che fossero in corso opportune verifiche sugli impianti al fine di valutare delle soluzioni alternative (doc. 3 convenuta).
Deduce la convenuta, in sostanza che, che tali soluzioni non fossero possibili e che, pertanto, si era rivolta al Comune nel marzo del 2016 il quale comunicava la disponibilità di procedere alla vendita di un fabbricato idoneo alla realizzazione della cabina di trasformazione (doc. 4 convenuta).
Ciò ha trovato conferma nelle prova testimoniale espletata, laddove il teste Ing. escusso Tes_4
9 all'udienza del 03/11/2021 ha affermato che già nel 2014, a seguito della richiesta di attivazione della fornitura da parte della la società si era attivata attraverso Parte_2 Controparte_1
indagini volte ad evitare la costruzione di una nuova cabina elettrica utilizzando gli impianti esistenti, ma che di fatto le cabine esistenti si erano rivelate inidonee rispetto alla fornitura richiesta.
Dunque, anche a prescindere dalle successive vicende inerenti a un possibile errore dell'Amministrazione comunale emerso prima della stipula del rogito notarile ovvero dell'eventuale errore della società attrice nell'indicazione del numero di utenze richieste, l'istruttoria pare confermare che in realtà l'allaccio non poteva essere realizzato senza la previa realizzazione della cabina di trasformazione. Il ritardo nella realizzazione dell'allaccio non appare, dunque, imputabile alla convenuta quanto piuttosto alla necessità di individuare un'area idonea alla realizzazione della cabina e di ottenere le varie autorizzazioni amministrative per l'esecuzione dei lavori.
Alla luce di quanto sopra, la domanda dell'attrice non può essere pertanto accolta.
***
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in applicazione dei valori minimi del
D.M. n. 55 del 2014, secondo lo scaglione di riferimento (nella specie, valore indeterminabile – complessità bassa), in ragione dell'attività effettivamente svolta e delle questioni trattate, in riferimento alle prime due fasi e all'ultima, e secondo i valori medi in riferimento alla fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) Rigetta la domanda della;
Parte_1
2) Condanna la e alla rifusione in favore Parte_1 Tes_2
di delle spese processuali liquidate in euro 4.712,00 a titolo di compenso Controparte_1
professionale, oltre rimborso di spese generali e accessori come per legge.
Così deciso in Cagliari il 10/03/2025.
Il Giudice
Valentina Frongia
10
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari
Sezione seconda civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Valentina Frongia, pronuncia, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 6622 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2019, promossa da:
, p. iva Parte_1
, in persona degli amministratori e con sede in P.IVA_1 Parte_1 Parte_1
Maracalagonis Via Don Milani n. 3, rappresentata e difesa in virtù di procura speciale in atti dall'Avv.
Francesco Cossu ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Cagliari, via dei Genovesi n.
84,
Attrice contro
(GIÀ società con unico socio Controparte_1 Controparte_2
soggetta a direzione e coordinamento di con sede legale in Roma, via Ombrone n. 2, c.f. CP_2
, rappresentata da società con unico socio soggetto a direzione e P.IVA_2 Controparte_3
coordinamento di con sede legale in Roma, nel Viale Regina Margherita 125, c.f. CP_2
, in persona del procuratore , in virtù di procura per atto Notaio P.IVA_3 CP_4 Persona_1 di Roma in data 25/10/2019, rep. 60044, racc. 30719, rappresentata e difesa dall'avv. Laura Satta ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Cagliari nella Via Pasquale Cugia n. 29, giusta procura speciale in atti,
Convenuta
Il giudice pronuncia sentenza sulle seguenti conclusioni delle parti:
Nell'interesse di parte attrice:
“Voglia la S.V. Ill.ma, contrariis reiectis, per i motivi esposti: A) condannare la convenuta al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali occorsi all'attrice, pari a euro 200.000,00
e/o alla maggiore o minore somma che verrà accertata anche equitativamente in corso di causa, oltre agli interessi ed alla rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.
1
Nell'interesse di parte convenuta:
“Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione:
1) rigettare la domanda attorea, perché infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, mandare assolta
l' da ogni avversa pretesa;
Controparte_1
2) con vittoria di spese e compensi professionali”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 13/8/2019 la società Parte_1
ha convenuto in giudizio l' al fine di ottenere la condanna di
[...] Controparte_1 quest'ultima al pagamento della somma di euro 200.000,00 o di quella maggiore o minore accertata in corso di causa anche in via equitativa, a titolo di risarcimento dei danni subiti in conseguenza del ritardo della convenuta nell'effettuare l'allaccio alla rete dell'energia elettrica.
A sostegno della propria domanda l'attrice ha esposto:
- di svolgere attività di impresa edile;
- che con atto di compravendita del febbraio 2013 aveva proceduto all'acquisto di otto appartamenti di un fabbricato in corso di costruzione, sito in Maracalagonis, Via Garibaldi;
- che nel mese di febbraio aveva terminato i lavori di edificazione dello stabile composto da 12 unità abitative,
- che nel marzo 2014 aveva richiesto alla l'allaccio plurimo dell'intero Controparte_2 stabile alla rete infrastrutturale dell'energia elettrica;
- che l' aveva respinto tale richiesta richiedendo la messa a disposizione di un terreno da CP_2
adibire a sedime per la cabina di trasformazione;
- che tale richiesta sarebbe stata illegittima, in quanto lo stabile non disponeva dell'area richiesta in quanto edificato in zona B1 del PUC e che per tali zone non era prevista la cessione di aree destinate a servizi essendo una zona urbanisticamente completa, tanto che la società che aveva venduto l'immobile all'attrice aveva già versato al il contributo di Controparte_5
costruzione, ovvero gli oneri concessori comprendenti i costi per le opere di urbanizzazione primaria (quale la rete per l'erogazione e la distribuzione dell'energia elettrica, inclusa la cabina di trasformazione);
- che solo dopo l'avvio di un'azione giudiziaria, nel marzo 2018 l'attrice aveva ottenuto l'allaccio richiesto;
- che il ritardo nell'esecuzione dell'allaccio aveva determinato dei gravi danni per l'attrice che si era trovata costretta ad utilizzare per anni un allaccio di cantiere, insufficiente per l'attivazione delle utenze di ciascuna unità abitativa e pertanto che la vendita degli appartamenti aveva
2 proceduto con estrema lentezza, in quanto le persone interessate all'acquisto avevano desistito dall'avviare le trattative una volta messe a conoscenza dall'intermediario immobiliare dell'esistenza del contenzioso per l'allaccio alla rete elettrica;
- che la situazione di incertezza aveva costretto l'attrice a una vendita svalutata di alcuni degli appartamenti e, in particolare, il quadrivano ceduto nel 2015 sarebbe stato venduto a circa il
30% in meno rispetto a quello venduto nel 2014;
- che, inoltre, l'attrice nel settembre del 2014, proprio a causa dell'incertezza sulla possibilità di allacciamento alla rete elettrica, era stata costretta, al fine di evitare azioni legali, a procedere alla risoluzione di un contratto preliminare di compravendita stipulato nel 2013 e relativo a tre appartamenti con restituzione della somma di € 200.000,00 ricevuta a titolo di “acconto”;
- che la perdita e la lentezza degli introiti derivanti dalla vendita degli appartamenti (di via
Garibaldi) e la necessità di dover restituire le somme di denaro, avevano impedito all'attrice la prosecuzione della propria attività che sarebbe dovuta avvenire attraverso l'acquisto di un altro stabile (nella via Fermi a Maracalagonis) costituito da sette unità abitative, il cui progetto però, nonostante fosse stata già avviata la realizzazione, era stato bloccato per mancanza di fondi ed era successivamente divenuto parzialmente irrealizzabile per scadenza del titolo abilitativo nel
2014;
- che di conseguenza erano diventati realizzabili solo sei dei sette appartamenti di cui all'originario progetto, con ammanco di una unità abitativa di valore di circa euro
70.000,00/80.000,00 in quanto le condizioni del “Piano Casa” erano divenute meno favorevoli;
- che la flessione del mercato immobiliare dal 2014 aveva imposto un'ulteriore perdita, in quanto all'epoca le unità abitative della tipologia progettata (trivani) venivano cedute a circa
110.000,00 euro ciascuna, mentre successivamente il deprezzamento era stato di circa il 30%, determinando pertanto un mancato ricavo per circa 200.000,00 euro.
L'attrice ha, pertanto, concluso chiedendo la condanna della società convenuta al risarcimento di tutti i danni (da lucro cessante o perdita di chance) occorsi all'attrice, quantificati in euro 200,000,00 e/o nella maggiore o minore somma che venisse accertata, anche in via equitativa, in corso di causa, oltre agli interessi ed alla rivalutazione monetaria.
***
Si è costituita in giudizio la (già affermando l'insussistenza Controparte_1 Controparte_2
di alcun inadempimento imputabile a essa che, per quanto di sua competenza, avrebbe dato corso a tutti gli obblighi posti a suo carico.
In particolare, la convenuta ha esposto che l'attivazione della fornitura, richiesta nel marzo del 2014 dalla non costituiva un semplice allaccio, ma richiedeva l'esecuzione di lavori Parte_1
complessi. Trovava applicazione, infatti, l'art.
8.5 della Delibera n. 199/11 dell'Autorità per l'Energia
3 Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico, a mente del quale per tali tipologie di connessione plurima
(fabbricato con più di quattro unità immobiliari), il richiedente l'allaccio ha l'obbligo di impegnarsi a rendere disponibili, su specifica richiesta scritta motivata del Gestore della Rete, idonei locali e/o porzioni di terreno per la realizzazione di eventuali cabine di trasformazione. Nel caso di specie, la richiesta di allaccio di dodici unità abitative richiedeva la progettazione della linea e la costruzione di una nuova cabina elettrica di trasformazione ad hoc, previa cessione di un'apposita area e rilascio delle necessarie autorizzazioni e dei permessi da parte dei vari enti preposti.
Con nota del 14/04/2014, dunque, l' aveva dato riscontro alla richiesta di Controparte_1 allaccio formulata dalla e comunicato che, per poter dar corso all'evasione del Parte_1
preventivo, era necessaria la disponibilità, previo apposito frazionamento, di un'area di terreno da adibire a sedime per la cabina di trasformazione.
Nella medesima nota erano state precisate, altresì, le caratteristiche che avrebbe dovuto avere la suddetta area, nonché il fatto che l' avrebbe potuto prendere in considerazione Controparte_1
anche la possibilità di acquistare direttamente il fabbricato cabina a condizione che lo stesso fosse costruito secondo le specifiche DG2092 o che fosse prefabbricato con le specifiche CP_2 CP_2
DG2061, regolarmente autorizzato e accatastato, e che in assenza di accettazione entro 30 giorni il preventivo doveva ritenersi annullato. La comunicazione era rimasta però priva di riscontro e la richiesta annullata.
Con comunicazione del febbraio 2015 (e quindi un anno dopo) l'attrice, a mezzo del proprio difensore, aveva comunicato di non essere nelle condizioni di poter cedere un'area di sedime in quanto il fabbricato costruito si trovava in zona B1; comunicazione alla quale l'odierna convenuta aveva dato riscontro, con successiva comunicazione del 27/03/2015, precisando che sarebbero state avviate le opportune indagini per valutare la possibilità di reperire un'altra area idonea presso le proprietà circostanti. Nel contempo la società elettrica aveva precisato che erano comunque in corso opportune verifiche approfondite sugli impianti, al fine di valutare la possibilità tecnica di poter effettuare, ove possibile, l'allacciamento richiesto mediante eventuali interventi di potenziamento degli impianti di rete esistenti.
Nel marzo del 2016 il Comune di Maracalagonis, interpellato dal personale di Controparte_1
aveva comunicato la disponibilità di procedere alla vendita di un fabbricato idoneo alla realizzazione di una cabina di trasformazione MT/BT in area limitrofa alla Via Garibaldi, tale da poter permettere la fornitura elettrica anche per il fabbricato di proprietà della L' aveva emesso, Parte_1 CP_2
quindi, una nuova richiesta di preventivo commerciale, sostitutiva di quella annullata in precedenza.
In occasione del sopralluogo, eseguito in data 13/04/2016, l' aveva riscontrato Controparte_1
alcune difformità riguardanti il numero di utenze richieste dalla nel preventivo, Parte_1
rilevando in particolare che il fabbricato era stato realizzato su due scale, anziché su una, ed
4 esattamente al civico 75 di Via Garibaldi, 8 utenze uso domestico ed una a uso condominiale ed al civico 77, 4 utenze uso domestico e 1 uso condominiale. A fronte di ciò l' aveva Controparte_1 confermato l'annullamento della prima richiesta di allaccio in quanto errata e provveduto all'apertura d'ufficio di due nuove richieste di preventivo, la prima associata al civico 75 e la seconda associata al civico 77.
La società convenuta aveva proceduto, quindi, all'invio all'attrice di due nuove specifiche tecniche, considerando la disponibilità manifestata dal Comune di Maracalagonis della cessione del fabbricato cabina, unitamente a due nuovi preventivi di spesa per l'allaccio, nei quali veniva tra l'altro precisato che i tempi di esecuzione dei lavori sarebbero decorsi dall'ottenimento delle varie autorizzazioni amministrative e dalla conclusione dell'iter autorizzativo. La aveva comunicato Parte_1
l'accettazione dei preventivi in data 07/06/2016.
L' quindi, aveva dato avvio al procedimento autorizzativo necessario, dando di Controparte_1 ciò opportuna comunicazione all'attrice e precisando che il provvedimento autorizzativo per la realizzazione delle opere sarebbe stato rilasciato dall'Ufficio Gestione Commissariale Provincia di
Cagliari in base alla Legge Regionale n. 43 del 1989, a valle del completamento positivo dell'istruttoria prevista.
In data 27/01/2017 l' aveva ricevuto la Determinazione Provinciale n° 275 del Controparte_1
29/12/2016 relativa all'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della rete necessaria all'allaccio delle due nuove forniture richieste dall'attrice.
Con nota del 08/03/2017 il Dott. Notaio in Cagliari, aveva però comunicato alla Persona_2
società convenuta la sussistenza di difficoltà relative alla cessione da parte del Comune di
Maracalagonis dell'area di sedime necessaria per la cessione della cabina di trasformazione (Foglio 4 mapp 3815).
In particolare, per mero errore materiale, l'area in questione risultava essere rimasta intestata a terzi soggetti nell'ambito di un procedimento di esproprio, per cui non sarebbe stato possibile procedere all'acquisizione del relativo fabbricato ad uso cabina.
Con comunicazione mail del 30/07/2017 il Comune di Maracalagonis aveva successivamente comunicato l'avvenuto perfezionamento della pratica di accatastamento del manufatto destinato a cabina di trasformazione, e in data 15/09/2017 si era proceduto alla stipula del rogito di cessione in favore dell'odierna convenuta. L'allaccio della fornitura plurima richiesta era terminato in data 13 febbraio 2018, così come da comunicazione inviata all'attrice.
Alla luce di ciò, la convenuta ha dedotto che sarebbe da escludere qualsiasi ipotesi di ritardo nell'esecuzione dell'allaccio richiesto dall'attrice in quanto il protrarsi della procedura di attivazione delle forniture era dipeso esclusivamente dall'inerzia e dagli errori commessi dalla stessa attrice, dalla necessità di ottenere tutte le obbligatorie autorizzazioni di terzi e da “errori” commessi
5 dall'amministrazione comunale.
La società convenuta ha, inoltre, eccepito il difetto di prova in ordine ai danni asseritamente subiti, dovendosi ritenere insufficiente la documentazione prodotta in quanto riferita a periodi temporali in cui l'attrice era a conoscenza dei propri inadempimenti, delle prescrizioni contrattuali, delle procedure e delle autorizzazioni amministrative sottese all'allaccio della fornitura. Peraltro, l'attrice aveva riferito anche di un preliminare di vendita sottoscritto nell'anno 2013, quindi in data antecedente alla richiesta di allaccio pervenuta all'odierna convenuta, poi risolto nel 2014 con restituzione della caparra confirmatoria ricevuta, fatto che però sarebbe imputabile piuttosto all'imprudente condotta dell'attrice che aveva proceduto alla vendita di immobili privi di fornitura di energia elettrica.
***
Il giudice, all'udienza del 14/1/2020 ha assegnato alle parti i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.
Con ordinanza del 22/3/2024 il giudice ha rinviato l'udienza al 26/11/2024 per la discussione e la pronuncia della sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali e prova testimoniale dei testi Tes_1
, , e
[...] Testimone_2 Tes_3 Tes_4 Persona_2 Testimone_5
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La domanda di risarcimento di parte attrice è infondata.
Preliminarmente occorre osservare che la presente decisione viene resa secondo il principio processuale della “ragione più liquida” in applicazione del quale, “un giudice può decidere una causa sulla base della questione di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre questioni dibattute” (ex multis, Cass. civ., Sez. V, Ordinanza,
08/07/2024, n. 18583).
La società attrice ha proposto una domanda di risarcimento del “danno da lucro cessante o perdita di chance” in relazione al ritardo della convenuta nell'esecuzione l'allaccio alla rete dell'energia elettrica.
Incombe, pertanto, sull'attrice la prova delle conseguenze pregiudizievoli subite, nonché della loro riconducibilità all'evento dannoso (nella specie, il ritardo nell'esecuzione dell'allaccio). Anche in tema di responsabilità contrattuale, infatti, “spetta al danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilità (recte della sua oggettiva ascrizione sotto il profilo causale) al fatto del debitore, poiché l'art. 1218 c.c., che pone una presunzione di colpevolezza dell'inadempimento, non modifica l'onere della prova che incombe sulla parte che abbia agito per
l'accertamento di tale inadempimento, allorché si tratti di accertare l'esistenza del danno (Cass. Sez.
3, Ordinanza n. 23512 del 27/07/2022; Sez. 1, Sentenza n. 14178 del 05/05/2022; Sez. 1, Ordinanza n.
23450 del 26/10/2020; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21217 del 02/10/2020; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14463 del 09/07/2020; Sez. 1, Sentenza n. 13679 del 30/05/2018; Sez. 1, Sentenza n. 21140 del 10/10/2007;
Sez. 3, Sentenza n. 5960 del 18/03/2005)” (in questi termini, da ultimo, Cass. civ., Sez. II, Ord.,
6 29/04/2024, n. 11381).
Si osserva, infatti, che, anche a prescindere dalla sussistenza degli ulteriori presupposti per la responsabilità della convenuta (inadempimento imputabile alla convenuta), non risulta sussistente la prova del nesso di causalità giuridica ex art. 1223 c.c. tra l'incertezza sulla possibilità di usufruire dell'allaccio alla rete dell'energia elettrica e/o il ritardo nella sua esecuzione e le conseguenze dannose lamentate dalla società attrice.
Nella specie, l'attrice ha dedotto che “l'incertezza sulla possibilità di usufruire dell'allaccio alla rete dell'energia elettrica ed il relativo ritardo nell'esecuzione dello stesso hanno determinato gravi danni per l'attrice”. In particolare, la società attrice ha dedotto che in attesa dell'allaccio definitivo essa ha dovuto utilizzare l'allaccio provvisorio “di cantiere” che risultava insufficiente per l'attivazione delle utenze in ciascuna unità abitativa dello stabile che aveva realizzato e che, di conseguenza, la vendita degli appartamenti presso la via Garibaldi era andata avanti con estrema lentezza.
L'intermediario immobiliare incaricato ( , sentito quale teste all'udienza del 14 luglio Testimone_1
2021, ha effettivamente confermato che le persone interessate all'acquisto avevano desistito dall'avviare le trattative una volta messe a conoscenza dell'esistenza del contenzioso per l'allaccio alla rete elettrica.
Tale situazione di incertezza avrebbe costretto l'attrice a una vendita svalutata di alcuni degli appartamenti e in particolare del quadrivano ceduto nel 2015 (doc. 17) che è stato venduto a circa il
30% in meno rispetto a quello del 2014.
Ora, in relazione a tale voce di danno, non può dirsi provato il nesso di causalità con il ritardo nell'allaccio dell'energia elettrica da parte della società convenuta.
Infatti, alla luce dell'istruttoria condotta, non è emersa alcuna prova della riconducibilità quale conseguenza immediata e diretta, secondo il criterio del più probabile che non, del minor prezzo a cui è stato venduto l'immobile nel 2015 (doc. 17) alla situazione di incertezza rispetto alla possibilità di ottenere l'allaccio alla rete elettrica. L'attore non ha nemmeno dedotto prova per testi su tale circostanza indicando quale teste l'acquirente del suddetto immobile, il quale avrebbe potuto eventualmente confermare che l'acquisto era avvenuto a un prezzo minore proprio in ragione dell'assenza di un allaccio all'energia elettrica adeguato.
Quanto alle ulteriori voci di danno, l'attore ha dedotto che la perdita e la lentezza degli introiti derivanti dalla vendita degli appartamenti già realizzati e la necessità di restituire le somme di denaro a seguito della risoluzione del preliminare di vendita (stipulato con e risolto, come dallo Testimone_2 stesso confermato all'udienza del 14 luglio 2021, in ragione dell'incertezza sulla possibilità di allacciamento alla rete elettrica con conseguente obbligo di restituire l'importo di euro 200.000,00 versati a titolo di acconto) avrebbero impedito all'attrice la prosecuzione dell'attività artigiana (cessata al 31 dicembre 2014) che sarebbe dovuta continuare mediante l'edificazione di un altro stabile, sito in
7 via Fermi in Maracalagonis e costituito da sette unità abitative.
In particolare, tale edificazione sarebbe stata bloccata per mancanza di fondi e successivamente sarebbe divenuta parzialmente irrealizzabile, essendo divenuti realizzabili, in ragione del mutamento della normativa del c.d. “Piano casa”, soltanto sei dei sette appartamenti di cui all'originario progetto, con “ammanco di un'unità abitativa (di valore di circa euro 70.000,00/80.000,00)”. Inoltre, la flessione del mercato immobiliare a partire dal 2014 avrebbe imposto un'ulteriore perdita, consistente nella differenza (circa il 30%) del prezzo di vendita delle unità abitative, determinando un mancato ricavo per circa 200.000,00 euro.
Anche tali danni, dedotti peraltro in maniera generica, non sono stati provati dall'attrice e, in ogni caso, risultano soltanto una conseguenza indiretta della condotta della convenuta e, pertanto, essi non sarebbero comunque risarcibili.
In particolare, quanto alla mancata realizzazione della settima unità abitativa, asseritamente divenuta non più realizzabile a seguito del mutamento della normativa del c.d. “Piano casa”, non risulta provato che il progetto sia stato bloccato, come allegato dall'attore, per la mancanza di fondi (i quali sarebbero stati dirottati per la restituzione delle somme a seguito della risoluzione contrattuale).
Ma anche a prescindere da tale prova, esso configurerebbe comunque un danno imprevedibile che nelle ipotesi di responsabilità contrattuale (come appare preferibile configurare l'ipotesi in esame) non risulta risarcibile (art. 1225 c.c.), se non nei casi di dolo della parte inadempiente, certamente non sussistente e comunque nemmeno allegato dall'attrice. Secondo la giurisprudenza, infatti, “in materia di responsabilità contrattuale, la prevedibilità di cui all'art. 1225 c.c. costituisce uno dei criteri di determinazione dell'ambito del danno risarcibile, consistente in un giudizio di probabilità del verificarsi di un futuro danno espresso in astratto, secondo l'apprezzamento della normale diligenza del soggetto responsabile, che deve tenere peraltro conto di circostanze di fatto concretamente conosciute…” (Cass. civ., n. 18239/2003).
Analogamente, deve ritenersi in relazione alla flessione del mercato immobiliare a partire dal 2014 e al conseguente deprezzamento delle unità abitative realizzate nella via Fermi, sia quanto alla mancanza di prova del danno-conseguenza sia quanto alla sua qualificazione come danno meramente indiretto.
A supporto di tali deduzioni l'attrice ha, infatti, prodotto solamente una perizia di parte a firma del dott. Ing. (doc. 32), che, stante la genericità delle affermazioni ivi contenute e Persona_3
configurando comunque una produzione di parte che non trova riscontro in altri elementi probatori, non può ritenersi idonea prova del danno subito dall'attrice. Anche in questo caso, inoltre, si tratta di un danno indiretto e imprevedibile, di cui pertanto non potrebbe essere chiamata a rispondere la convenuta.
Si osserva, inoltre, che tali carenze probatorie non sarebbero superabili neanche ove si qualificasse il danno di cui l'attore ha chiesto il risarcimento anziché quale lucro cessante, quale danno da perdita di
8 chance, atteso che tale qualificazione non esime comunque l'attore dal fornire la prova del nesso di causalità (immediata e diretta).
Al riguardo, la giurisprudenza della Cassazione, ha, infatti, affermato che anche ai fini del risarcimento del danno da perdita di chance occorre che l'attore provi il nesso di causalità tra l'inadempimento e il danno stesso (Cass. n. 3415 del 2012; Cass. Sezioni Unite: n. 21678/2013; Cass. n. 11165/2018; Cass.
n. 11906 del 2017).
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In ogni caso, si osserva che il mancato tempestivo allaccio alla rete dell'energia elettrica appare comunque riconducibile a un fatto non imputabile all' (già ). Controparte_1 Controparte_2
In proposito, l'attore ha dedotto in sostanza che l' avrebbe erroneamente ritenuto di dover CP_2
installare una nuova cabina di trasformazione e per tale motivo avrebbe richiesto la disponibilità di un'area da adibire a sedime per la cabina stessa. Invece, la zona in relazione alla quale era richiesto l'allaccio era una zona B1 del PUC del Comune di Maracalagonis, quindi una zona già completamente urbanizzata e già dotata delle opere di urbanizzazione, per le quali tra l'altro il precedente proprietario dell'immobile e suo costruttore aveva già pagato gli oneri concessori, e che pertanto la richiesta sarebbe illegittima. In tal modo, la società convenuta avrebbe colpevolmente e ingiustificatamente ritardato l'allaccio alla rete dell'energia elettrica.
Alla luce degli elementi emersi in corso di causa, tuttavia, emerge come il ritardo nell'allaccio non appaia riconducibile a una condotta imputabile alla convenuta. Risulta, infatti, che l' con nota del CP_2
14/4/2014 aveva comunicato all'attrice che per poter dar corso all'evasione della richiesta di allaccio fosse necessaria la disponibilità di un'area di terreno da adibire a sedime per la cabina di trasformazione (doc. 1 convenuta). Tale comunicazione era rimasta, tuttavia, priva di riscontro da parte della convenuta, la quale rispondeva soltanto nel febbraio 2015, evidenziando l'illegittimità della richiesta dell' (doc. 2 convenuta). Appare, dunque, che quantomeno una parte del ritardo sarebbe CP_2
stato comunque in parte imputabile alla stessa attrice, che ben avrebbe potuto comunicare tempestivamente l'asserita illegittimità della richiesta dell' CP_2
Risulta inoltre, che quest'ultima in data 27/3/2015 aveva risposto all'attrice, richiamando l'art.
8.5 della delibera n.199/11 dell'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico e comunicando di aver avviato delle indagini per valutare la possibilità di reperire un'altra area idonea presso le proprietà circostanti nonché che fossero in corso opportune verifiche sugli impianti al fine di valutare delle soluzioni alternative (doc. 3 convenuta).
Deduce la convenuta, in sostanza che, che tali soluzioni non fossero possibili e che, pertanto, si era rivolta al Comune nel marzo del 2016 il quale comunicava la disponibilità di procedere alla vendita di un fabbricato idoneo alla realizzazione della cabina di trasformazione (doc. 4 convenuta).
Ciò ha trovato conferma nelle prova testimoniale espletata, laddove il teste Ing. escusso Tes_4
9 all'udienza del 03/11/2021 ha affermato che già nel 2014, a seguito della richiesta di attivazione della fornitura da parte della la società si era attivata attraverso Parte_2 Controparte_1
indagini volte ad evitare la costruzione di una nuova cabina elettrica utilizzando gli impianti esistenti, ma che di fatto le cabine esistenti si erano rivelate inidonee rispetto alla fornitura richiesta.
Dunque, anche a prescindere dalle successive vicende inerenti a un possibile errore dell'Amministrazione comunale emerso prima della stipula del rogito notarile ovvero dell'eventuale errore della società attrice nell'indicazione del numero di utenze richieste, l'istruttoria pare confermare che in realtà l'allaccio non poteva essere realizzato senza la previa realizzazione della cabina di trasformazione. Il ritardo nella realizzazione dell'allaccio non appare, dunque, imputabile alla convenuta quanto piuttosto alla necessità di individuare un'area idonea alla realizzazione della cabina e di ottenere le varie autorizzazioni amministrative per l'esecuzione dei lavori.
Alla luce di quanto sopra, la domanda dell'attrice non può essere pertanto accolta.
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Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in applicazione dei valori minimi del
D.M. n. 55 del 2014, secondo lo scaglione di riferimento (nella specie, valore indeterminabile – complessità bassa), in ragione dell'attività effettivamente svolta e delle questioni trattate, in riferimento alle prime due fasi e all'ultima, e secondo i valori medi in riferimento alla fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) Rigetta la domanda della;
Parte_1
2) Condanna la e alla rifusione in favore Parte_1 Tes_2
di delle spese processuali liquidate in euro 4.712,00 a titolo di compenso Controparte_1
professionale, oltre rimborso di spese generali e accessori come per legge.
Così deciso in Cagliari il 10/03/2025.
Il Giudice
Valentina Frongia
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