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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/04/2025, n. 3418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3418 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Roberta De Luca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 29010 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: appello vertente
TRA
, C.F. , rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1 C.F._1 in atti, dall'avv. Ciro Gagliardi, presso il cui studio in Napoli al corso Meridionale n.
7 ha eletto domicilio;
- APPELLANTE - CONTRO
ALLA PIAZZA SAN VITALE 18 - VIA Controparte_1
MARCANTONIO N. 9, C.F. , in persona dell'amministratore pro P.IVA_1 tempore , rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Controparte_2
Vincenzi Pascarella, presso il cui studio in Napoli alla via A. Doria n. 22/34 ha eletto domicilio;
- APPELLATO -
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da verbale di udienza del 4 aprile 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di appello ritualmente notificato in data 02/12/2022 ha Parte_1 impugnato la sentenza del Giudice di Pace di Napoli n. 29106/22 del 11.08.2022 con la quale la domanda di risarcimento del danno da lui spiegata in primo grado era stata rigettata ritenendosi non provato il nesso di causalità fra il crollo di parti cementizie provenienti dalle parti comuni del fabbricato del CP_3
convenuto e il danno riportato dall'autovettura dell'attore. CP_1
Con l'atto di appello spiegato tale statuizione è stata censurata ritenendo che le argomentazioni spese dal giudice di primo grado in ordine alla valutazione della prova testimoniale fossero errate e contraddittorie, essendo stata fornita prova certa del nesso causale fra il bene in custodia ed il danno con la prova testimoniale raccolta in primo grado e, ritenendo provato anche il danno e la sua quantificazione, operabile dal magistrato avuto riguardo al preventivo prodotto in primo grado, ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado con condanna della controparte al risarcimento del danno subito ed al pagamento delle spese di lite, da distrarsi in favore del difensore costituito.
Si è costituito il appellato eccependo l'inammissibilità dell'appello per CP_1 genericità dei motivi, reiterando l'eccezione di improcedibiltà della domanda per violazione dell'art. 3 del d. l. 132/2014 e contestando la fondatezza, nel merito, dell'appello, evidenziando che l'unica deposizione testimoniale raccolta era stata inattendibile, avendo il testimone, parente dell'attore, reso dichiarazioni compiacenti.
Ha concluso per il rigetto dell'appello, con vittoria di spese di lite, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore costituito.
Acquisto il fascicolo di primo grado e ricostruiti i fascicoli di parte, nel corso dell'udienza del 4 aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
Deve, in primo luogo, evidenziarsi che la sentenza di primo grado ha rigettato, nel merito, la domanda di parte attrice sicché, pur essendosi nella motivazione rimarcato che non vi era prova del fatto che fosse stato effettuato il procedimento di negoziazione assistita, di fatto l'eccezione di improcedibiltà della domanda è stata disattesa, giungendosi ad un rigetto, nel merito, della domanda.
Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, “l'esatto contenuto della sentenza va individuato non alla stregua del solo dispositivo, bensì integrando questo con la motivazione nella parte in cui la medesima riveli l'effettiva volontà del giudice.
2 Ne consegue che va ritenuta prevalente la parte del provvedimento maggiormente attendibile
e capace di fornire una giustificazione del "dictum" giudiziale” (così Cass. civ., ord. n. 24867 del 21.08.2023 la quale, in motivazione, richiama Cass. civ., sent. n. 24600 del
18.10.2017 e Cass. civ., sent. n. 17910 del 10.09.2015).
Nel caso di specie il giudice di primo grado ha dato atto della mancanza dell'invio alla negoziazione assistita ma non ha poi in alcun modo asserito, nella motivazione, che detto invito fosse necessario per rendere procedibile la pronuncia giudiziale, esaminando nel merito la domanda e rigettandola.
In tale modo ha, di fatto, disatteso l'eccezione di improcedibilità mossa.
Ne consegue che, non essendo stato proposto appello incidentale avvero il rigetto di detta eccezione, la stessa non può essere esaminata nella presente sede.
L'appello deve essere dichiarato ammissibile per essere stato proposto avverso sentenza pronunciata secondo diritto dal giudice di pace.
Indipendentemente dalla “regola iuris” in concreto utilizzata dal giudice adìto in primo grado, la sentenza emessa deve ritenersi pronunciata secondo equità quando la stessa abbia valore inferiore ad € 1.100,00 a norma dell'art. 113, II comma c.p.c. (cfr
Cass. civ., sent. n. 26518 del 17.12.2009 secondo cui “l'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile avverso le sentenze del giudice di pace avviene in funzione della domanda, con riguardo al suo valore (ai sensi degli artt. 10 e segg. cod. proc. civ.) ed all'eventuale rapporto contrattuale dedotto ('contratto di massa' o meno), e non del contenuto concreto della decisione e del criterio decisionale adottato (equitativo o di diritto), operando, invece, il principio dell'apparenza nelle sole residuali ipotesi in cui il giudice di pace si sia espressamente pronunziato su tale valore della domanda o sull'essere la stessa fondata su un contratto concluso con le modalità di cui all'art. 1342 cod. civ.”).
Ciò posto, con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado l'attore aveva chiesto il risarcimento dei danni subiti “che si quantificano nella somma complessiva di € 1.100,00 come da preventivo lavori di riparazione in atti, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo e rivalutazione monetaria come per legge, il tutto nei limiti della competenza per valore del Giudicante adito”.
Alla richiesta di liquidazione della sorta capitale - di valore determinato - si è, perciò, affiancata una domanda di liquidazione della rivalutazione monetaria maturata dal momento del fatto dannoso che, pertanto, ha fatto superare il limite di valore entro il quale la sentenza deve ritenersi pronunciata secondo equità.
3 Nel merito l'appello è fondato e merita accoglimento.
La domanda spiegata in primo grado deve essere correttamente qualificata come domanda di responsabilità ex art. 2051 c.c., giacché a sostegno dell'affermazione di responsabilità della società convenuta è stata richiamata la mera posizione di custode in relazione al bene produttivo di danno.
L'art. 2051 c.c. pone un addebito di responsabilità oggettiva, fatta salva la prova del caso fortuito, in capo a colui il quale abbia la custodia del bene dannoso che, quindi, in tale qualità, deve rispondere dei danni arrecati dal bene sul quale dovrebbe esercitare la vigilanza e la manutenzione.
Ai fini della configurabilità della responsabilità ex art. 2051 cod. civ. “è sufficiente la sussistenza del rapporto di custodia con la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, rapporto che postula l'effettivo potere sulla cosa, e cioè la disponibilità giuridica e materiale della stessa che comporti il potere - dovere di intervento su di essa, e che compete al proprietario o anche al possessore o detentore” (Cass. civ., sent. n. 15096 del 17.06.2013).
Affinché detta domanda - fondata su di un addebito di responsabilità oggettiva in capo a chi abbia un potere di controllo e custodia sul bene produttivo di danno (Cass. civ., ord. n. 20943 del 30.06.2022) - possa essere accolta, il danneggiato ha l'onere di provare il nesso causale tra i beni in custodia ed il danno, ossia di dimostrare che l'evento si sia prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa (Cass. Civ. ord. n. 5910 del 11.03.2011;
Cass. Civ. sent. n. 7125 del 21.03.2023).
Nel caso di specie tale prova del nesso causale fra lo stato del bene custodito ed il danno è stata fornita con la deposizione del testimone , il quale ha Testimone_1 dichiarato di aver personalmente constatato di aver visto “che si staccavano dalla facciata del fabbricato di via Marcantonio n. 9 dei calcinacci e delle pietre che colpivano l'auto
Panda” dell'attore e che, per effetto di tale caduta, “l'auto Panda riportò danni al tetto che si ammaccò e si ruppe la vernice”, riconoscendo nelle fotografie allegate al fascicolo di parte attrice l'autovettura danneggiata ed i danni subiti nell'occasione (cfr. verbale di udienza del 25/11/2019).
Orbene, il fatto che il testimone abbia dichiarato di essere il consuocero dell'attore non ne determina di per sé l'inattendibilità, in quanto le deposizioni testimoniali non possono essere ritenute non attendibili per il solo rapporto di parentela che lega i testimoni alla parte, in difetto di ulteriori elementi dai quali il giudice del merito
4 desuma la perdita di credibilità. La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, ripetutamente affermato che: “in tema di prova testimoniale, l'insussistenza, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 248 del 1974, del divieto di testimoniare sancito per i parenti (e gli altri soggetti) indicati dall'art. 247 cod. proc. civ. rende bensì impossibile ogni aprioristica valutazione di non credibilità delle deposizioni rese dalle persone indicate da tal norma - non avendo evidentemente senso, in caso contrario, l'eliminazione del divieto stesso -
, ma non esclude che il vincolo di parentela possa, in concorso con ogni altro utile elemento, essere considerato ai fini della verifica della maggiore o minore attendibilità delle deposizioni stesse” (cfr Cass. civ., sent. n. 1632 del 14.02.2000; Cass. civ., sent. n. 12259 del
20.08.2003; Cass. civ., sent. n. 403 del 12.01.2006; Cass. civ., sent. n. 1109 del 20.01.2006;
Cass. civ., sent. n. 12365 del 24.05.2006; Cass. civ., sent. n. 4202 del 21.02.2011; Cass. civ., sent. n. 25358 del 17.12.2015; Cass. civ., ord. n. 6001 del 28.02.2023).
La mera scarsa credibilità del narrato (nel caso di specie data dal non aver il testimone riferito di aver allertato la Polizia Municipale o i Vigili del Fuoco per far mettere in sicurezza l'area, nonostante il pericolo per la pubblica incolumità derivante dalla caduta di materiale edile dalla facciata condominiale) non può, di per sé sola considerata ed in mancanza di contraddizioni del narrato o di ulteriori elementi i quali denotino un interesse alla lite o il carattere compiacente e non attendibile delle dichiarazioni rese, fondare un giudizio di inattendibilità di quanto dichiarato dal testimone.
Ritenuto perciò provato con la deposizione testimoniale raccolta il nesso causale fra lo stato pericoloso della facciata costituente bene ai sensi CP_3 CP_3 dell'art. 1117 c.c. (non avendo il testimone fatto riferimento alla caduta di materiale edile dai balconi del fabbricato, bensì dalla facciata dello stesso) ed il danno, consistente in ammaccature sul tettuccio dell'automobile, il Controparte_1 convenuto non ha fornito prova di un evento integrante fortuito, atto ad escludere la sua responsabilità per l'accaduto, tale non potendo ritenersi il forte vento al quale ha fatto riferimento il testimone nella sua deposizione testimoniale.
Passando alla quantificazione del danno, va osservato che in primo grado è stato prodotto un preventivo di riparazione il quale non è stato specificamente contestato dal evocato in giudizio. CP_1
La giurisprudenza di legittimità afferma che i preventivi prodotti non forniscono valida prova del danno (cfr Cass. civ., sent. n. 11765 del 15.05.2013), essendo
5 assimilabili alle perizie di parte che non costituiscono mezzi di prova e non esonerano la parte dall'onere probatorio cui è tenuta (cfr Cass. civ., sent. n. 9441 del del
18.12.1987; Cass. civ., sent. n. 5687 del 18.04.2001; Cass. civ., sent. n. 20821 del
26.09.2006; Cass. civ., sent. n. 2063 del 29.01.2010), sicché il giudice non ha un onere di specifica motivazione ove non intenda recepirne il contenuto.
Nel momento in cui, peraltro, sia stata “provata, o non contestata, l'esistenza del danno”
(cfr Cass. civ., sent. n. 8004 del 18.04.2005), viene ritenuto possibile porre a fondamento della sua liquidazione equitativa un “preventivo di spesa - che deve considerarsi alla stregua di una mera stima di parte delle spese occorrenti per le riparazioni del danno -, se adeguatamente dettagliato in ordine alle singole voci relative agli interventi da realizzare (…) tanto più nel caso in cui, come nella specie, nessuna delle parti abbia richiesto di espletare una c.t.u. estimativa ed il Giudice di merito abbia ritenuto superfluo conferire
l'incarico all'ausiliario, considerando sufficienti gli elementi di stima del danno patrimoniale offerti dalla documentazione prodotta in giudizio” (cfr Cass. civ., ord. n. 3297 del
12.02.2018).
Può, quindi, pervenirsi ad una liquidazione equitativa del danno sulla scorta delle voci del preventivo prodotto, non riconoscendo peraltro come dovuto alcun importo per la sostituzione del tetto dell'autovettura e per lo smontaggio e montaggio dei pezzi di ricambio, in quanto le ammaccature del tettuccio dell'autovettura potevano essere riparate manualmente con successiva riverniciatura dell'automobile.
Si stima perciò equo liquidare il danno in misura pari ad € 500,00 (pari alla somma delle voci, di cui al preventivo, di manodopera e materiale di consumo e verniciatura), cui va aggiunta l'I.V.A. nella misura del 22%, per il complessivo ammontare di €
610,00.
Trattandosi di debito di valore su detta somma, liquidata alla data di verificazione del danno (essendo il preventivo pressoché coevo all'episodio dannoso, riportando la data del 19.02.2018, di un mese successiva al danneggiamento), sono dovuti sia la rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat FOI dalla data del fatto dannoso
(17.01.2018) e fino alla data odierna, che gli interessi sulla somma annualmente rivalutata, così escludendosi qualsiasi forma di anatocismo.
In applicazione dei suddetti calcoli il danno subito dall'appellante ammonta, all'attualità, ad € 800,04, riconoscendosi per rivalutazione monetaria dal 17.01.2018 ad
6 oggi l'importo di € 117,73 e per interessi sulla somma di anno in anno rivalutata l'importo di € 72,31.
Sulla somma così determinata sono dovuti gli interessi al tasso legale dalla data di pronuncia della presente sentenza al saldo.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo nel rapporto processuale fra le parti, applicando i compensi di cui al
D.M. n. 55/2014, aggiornati in forza del D.M. n. 147/2022, sia per il giudizio di primo grado (Cass. civ., sent. n. 30529 del 19.12.2017) - riconoscendo i compensi per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale - che per il giudizio di appello - riconoscendo i compensi per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale –
e liquidando gli stessi in misura minima stante l'assenza di difese complesse e dato il valore della domanda, così come accolta, in relazione allo scaglione tariffario di riferimento fino ad € 1.100,00, con distrazione in favore dell'avv. Ciro Gagliardi, che ne ha fatto richiesta ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sesta sezione civile, definitivamente pronunziando in ordine alla causa civile iscritta al n. 29010/22 R.G.A.C., pendente tra contro Parte_1 sito in Napoli alla piazza San Vitale n.18 - via Marcantonio n. 9, in CP_1 persona dell'amministratore e legale rappresentante pro tempore, avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 29106/22 del Giudice di Pace di Napoli, depositata in
Cancelleria in data 11.08.2022, non notificata, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, condanna il sito in Napoli alla piazza San Vitale n. 18 - via Marcantonio n. 9 al CP_1 pagamento, in favore di , dell'importo di € 800,04, oltre interessi al tasso Parte_1 legale su detto importo dalla data di pronuncia della presente sentenza al saldo;
b) condanna il sito in Napoli alla piazza San Vitale n.18 - via CP_1
Marcantonio n. 9 al pagamento, in favore di , delle spese del doppio Parte_1 grado di giudizio, liquidate in € 76,80 per spese ed € 173,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per
7 legge per il giudizio di primo grado ed in € 91,50 per spese ed € 332,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge, per il giudizio di appello, con distrazione in favore dell'avv. Ciro Gagliardi ex art. 93 c.p.c.
Napoli, 4 aprile 2025.
Il G.U.
(dott.ssa Roberta De Luca)
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Roberta De Luca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 29010 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: appello vertente
TRA
, C.F. , rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1 C.F._1 in atti, dall'avv. Ciro Gagliardi, presso il cui studio in Napoli al corso Meridionale n.
7 ha eletto domicilio;
- APPELLANTE - CONTRO
ALLA PIAZZA SAN VITALE 18 - VIA Controparte_1
MARCANTONIO N. 9, C.F. , in persona dell'amministratore pro P.IVA_1 tempore , rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Controparte_2
Vincenzi Pascarella, presso il cui studio in Napoli alla via A. Doria n. 22/34 ha eletto domicilio;
- APPELLATO -
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da verbale di udienza del 4 aprile 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di appello ritualmente notificato in data 02/12/2022 ha Parte_1 impugnato la sentenza del Giudice di Pace di Napoli n. 29106/22 del 11.08.2022 con la quale la domanda di risarcimento del danno da lui spiegata in primo grado era stata rigettata ritenendosi non provato il nesso di causalità fra il crollo di parti cementizie provenienti dalle parti comuni del fabbricato del CP_3
convenuto e il danno riportato dall'autovettura dell'attore. CP_1
Con l'atto di appello spiegato tale statuizione è stata censurata ritenendo che le argomentazioni spese dal giudice di primo grado in ordine alla valutazione della prova testimoniale fossero errate e contraddittorie, essendo stata fornita prova certa del nesso causale fra il bene in custodia ed il danno con la prova testimoniale raccolta in primo grado e, ritenendo provato anche il danno e la sua quantificazione, operabile dal magistrato avuto riguardo al preventivo prodotto in primo grado, ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado con condanna della controparte al risarcimento del danno subito ed al pagamento delle spese di lite, da distrarsi in favore del difensore costituito.
Si è costituito il appellato eccependo l'inammissibilità dell'appello per CP_1 genericità dei motivi, reiterando l'eccezione di improcedibiltà della domanda per violazione dell'art. 3 del d. l. 132/2014 e contestando la fondatezza, nel merito, dell'appello, evidenziando che l'unica deposizione testimoniale raccolta era stata inattendibile, avendo il testimone, parente dell'attore, reso dichiarazioni compiacenti.
Ha concluso per il rigetto dell'appello, con vittoria di spese di lite, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore costituito.
Acquisto il fascicolo di primo grado e ricostruiti i fascicoli di parte, nel corso dell'udienza del 4 aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
Deve, in primo luogo, evidenziarsi che la sentenza di primo grado ha rigettato, nel merito, la domanda di parte attrice sicché, pur essendosi nella motivazione rimarcato che non vi era prova del fatto che fosse stato effettuato il procedimento di negoziazione assistita, di fatto l'eccezione di improcedibiltà della domanda è stata disattesa, giungendosi ad un rigetto, nel merito, della domanda.
Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, “l'esatto contenuto della sentenza va individuato non alla stregua del solo dispositivo, bensì integrando questo con la motivazione nella parte in cui la medesima riveli l'effettiva volontà del giudice.
2 Ne consegue che va ritenuta prevalente la parte del provvedimento maggiormente attendibile
e capace di fornire una giustificazione del "dictum" giudiziale” (così Cass. civ., ord. n. 24867 del 21.08.2023 la quale, in motivazione, richiama Cass. civ., sent. n. 24600 del
18.10.2017 e Cass. civ., sent. n. 17910 del 10.09.2015).
Nel caso di specie il giudice di primo grado ha dato atto della mancanza dell'invio alla negoziazione assistita ma non ha poi in alcun modo asserito, nella motivazione, che detto invito fosse necessario per rendere procedibile la pronuncia giudiziale, esaminando nel merito la domanda e rigettandola.
In tale modo ha, di fatto, disatteso l'eccezione di improcedibilità mossa.
Ne consegue che, non essendo stato proposto appello incidentale avvero il rigetto di detta eccezione, la stessa non può essere esaminata nella presente sede.
L'appello deve essere dichiarato ammissibile per essere stato proposto avverso sentenza pronunciata secondo diritto dal giudice di pace.
Indipendentemente dalla “regola iuris” in concreto utilizzata dal giudice adìto in primo grado, la sentenza emessa deve ritenersi pronunciata secondo equità quando la stessa abbia valore inferiore ad € 1.100,00 a norma dell'art. 113, II comma c.p.c. (cfr
Cass. civ., sent. n. 26518 del 17.12.2009 secondo cui “l'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile avverso le sentenze del giudice di pace avviene in funzione della domanda, con riguardo al suo valore (ai sensi degli artt. 10 e segg. cod. proc. civ.) ed all'eventuale rapporto contrattuale dedotto ('contratto di massa' o meno), e non del contenuto concreto della decisione e del criterio decisionale adottato (equitativo o di diritto), operando, invece, il principio dell'apparenza nelle sole residuali ipotesi in cui il giudice di pace si sia espressamente pronunziato su tale valore della domanda o sull'essere la stessa fondata su un contratto concluso con le modalità di cui all'art. 1342 cod. civ.”).
Ciò posto, con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado l'attore aveva chiesto il risarcimento dei danni subiti “che si quantificano nella somma complessiva di € 1.100,00 come da preventivo lavori di riparazione in atti, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo e rivalutazione monetaria come per legge, il tutto nei limiti della competenza per valore del Giudicante adito”.
Alla richiesta di liquidazione della sorta capitale - di valore determinato - si è, perciò, affiancata una domanda di liquidazione della rivalutazione monetaria maturata dal momento del fatto dannoso che, pertanto, ha fatto superare il limite di valore entro il quale la sentenza deve ritenersi pronunciata secondo equità.
3 Nel merito l'appello è fondato e merita accoglimento.
La domanda spiegata in primo grado deve essere correttamente qualificata come domanda di responsabilità ex art. 2051 c.c., giacché a sostegno dell'affermazione di responsabilità della società convenuta è stata richiamata la mera posizione di custode in relazione al bene produttivo di danno.
L'art. 2051 c.c. pone un addebito di responsabilità oggettiva, fatta salva la prova del caso fortuito, in capo a colui il quale abbia la custodia del bene dannoso che, quindi, in tale qualità, deve rispondere dei danni arrecati dal bene sul quale dovrebbe esercitare la vigilanza e la manutenzione.
Ai fini della configurabilità della responsabilità ex art. 2051 cod. civ. “è sufficiente la sussistenza del rapporto di custodia con la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, rapporto che postula l'effettivo potere sulla cosa, e cioè la disponibilità giuridica e materiale della stessa che comporti il potere - dovere di intervento su di essa, e che compete al proprietario o anche al possessore o detentore” (Cass. civ., sent. n. 15096 del 17.06.2013).
Affinché detta domanda - fondata su di un addebito di responsabilità oggettiva in capo a chi abbia un potere di controllo e custodia sul bene produttivo di danno (Cass. civ., ord. n. 20943 del 30.06.2022) - possa essere accolta, il danneggiato ha l'onere di provare il nesso causale tra i beni in custodia ed il danno, ossia di dimostrare che l'evento si sia prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa (Cass. Civ. ord. n. 5910 del 11.03.2011;
Cass. Civ. sent. n. 7125 del 21.03.2023).
Nel caso di specie tale prova del nesso causale fra lo stato del bene custodito ed il danno è stata fornita con la deposizione del testimone , il quale ha Testimone_1 dichiarato di aver personalmente constatato di aver visto “che si staccavano dalla facciata del fabbricato di via Marcantonio n. 9 dei calcinacci e delle pietre che colpivano l'auto
Panda” dell'attore e che, per effetto di tale caduta, “l'auto Panda riportò danni al tetto che si ammaccò e si ruppe la vernice”, riconoscendo nelle fotografie allegate al fascicolo di parte attrice l'autovettura danneggiata ed i danni subiti nell'occasione (cfr. verbale di udienza del 25/11/2019).
Orbene, il fatto che il testimone abbia dichiarato di essere il consuocero dell'attore non ne determina di per sé l'inattendibilità, in quanto le deposizioni testimoniali non possono essere ritenute non attendibili per il solo rapporto di parentela che lega i testimoni alla parte, in difetto di ulteriori elementi dai quali il giudice del merito
4 desuma la perdita di credibilità. La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, ripetutamente affermato che: “in tema di prova testimoniale, l'insussistenza, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 248 del 1974, del divieto di testimoniare sancito per i parenti (e gli altri soggetti) indicati dall'art. 247 cod. proc. civ. rende bensì impossibile ogni aprioristica valutazione di non credibilità delle deposizioni rese dalle persone indicate da tal norma - non avendo evidentemente senso, in caso contrario, l'eliminazione del divieto stesso -
, ma non esclude che il vincolo di parentela possa, in concorso con ogni altro utile elemento, essere considerato ai fini della verifica della maggiore o minore attendibilità delle deposizioni stesse” (cfr Cass. civ., sent. n. 1632 del 14.02.2000; Cass. civ., sent. n. 12259 del
20.08.2003; Cass. civ., sent. n. 403 del 12.01.2006; Cass. civ., sent. n. 1109 del 20.01.2006;
Cass. civ., sent. n. 12365 del 24.05.2006; Cass. civ., sent. n. 4202 del 21.02.2011; Cass. civ., sent. n. 25358 del 17.12.2015; Cass. civ., ord. n. 6001 del 28.02.2023).
La mera scarsa credibilità del narrato (nel caso di specie data dal non aver il testimone riferito di aver allertato la Polizia Municipale o i Vigili del Fuoco per far mettere in sicurezza l'area, nonostante il pericolo per la pubblica incolumità derivante dalla caduta di materiale edile dalla facciata condominiale) non può, di per sé sola considerata ed in mancanza di contraddizioni del narrato o di ulteriori elementi i quali denotino un interesse alla lite o il carattere compiacente e non attendibile delle dichiarazioni rese, fondare un giudizio di inattendibilità di quanto dichiarato dal testimone.
Ritenuto perciò provato con la deposizione testimoniale raccolta il nesso causale fra lo stato pericoloso della facciata costituente bene ai sensi CP_3 CP_3 dell'art. 1117 c.c. (non avendo il testimone fatto riferimento alla caduta di materiale edile dai balconi del fabbricato, bensì dalla facciata dello stesso) ed il danno, consistente in ammaccature sul tettuccio dell'automobile, il Controparte_1 convenuto non ha fornito prova di un evento integrante fortuito, atto ad escludere la sua responsabilità per l'accaduto, tale non potendo ritenersi il forte vento al quale ha fatto riferimento il testimone nella sua deposizione testimoniale.
Passando alla quantificazione del danno, va osservato che in primo grado è stato prodotto un preventivo di riparazione il quale non è stato specificamente contestato dal evocato in giudizio. CP_1
La giurisprudenza di legittimità afferma che i preventivi prodotti non forniscono valida prova del danno (cfr Cass. civ., sent. n. 11765 del 15.05.2013), essendo
5 assimilabili alle perizie di parte che non costituiscono mezzi di prova e non esonerano la parte dall'onere probatorio cui è tenuta (cfr Cass. civ., sent. n. 9441 del del
18.12.1987; Cass. civ., sent. n. 5687 del 18.04.2001; Cass. civ., sent. n. 20821 del
26.09.2006; Cass. civ., sent. n. 2063 del 29.01.2010), sicché il giudice non ha un onere di specifica motivazione ove non intenda recepirne il contenuto.
Nel momento in cui, peraltro, sia stata “provata, o non contestata, l'esistenza del danno”
(cfr Cass. civ., sent. n. 8004 del 18.04.2005), viene ritenuto possibile porre a fondamento della sua liquidazione equitativa un “preventivo di spesa - che deve considerarsi alla stregua di una mera stima di parte delle spese occorrenti per le riparazioni del danno -, se adeguatamente dettagliato in ordine alle singole voci relative agli interventi da realizzare (…) tanto più nel caso in cui, come nella specie, nessuna delle parti abbia richiesto di espletare una c.t.u. estimativa ed il Giudice di merito abbia ritenuto superfluo conferire
l'incarico all'ausiliario, considerando sufficienti gli elementi di stima del danno patrimoniale offerti dalla documentazione prodotta in giudizio” (cfr Cass. civ., ord. n. 3297 del
12.02.2018).
Può, quindi, pervenirsi ad una liquidazione equitativa del danno sulla scorta delle voci del preventivo prodotto, non riconoscendo peraltro come dovuto alcun importo per la sostituzione del tetto dell'autovettura e per lo smontaggio e montaggio dei pezzi di ricambio, in quanto le ammaccature del tettuccio dell'autovettura potevano essere riparate manualmente con successiva riverniciatura dell'automobile.
Si stima perciò equo liquidare il danno in misura pari ad € 500,00 (pari alla somma delle voci, di cui al preventivo, di manodopera e materiale di consumo e verniciatura), cui va aggiunta l'I.V.A. nella misura del 22%, per il complessivo ammontare di €
610,00.
Trattandosi di debito di valore su detta somma, liquidata alla data di verificazione del danno (essendo il preventivo pressoché coevo all'episodio dannoso, riportando la data del 19.02.2018, di un mese successiva al danneggiamento), sono dovuti sia la rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat FOI dalla data del fatto dannoso
(17.01.2018) e fino alla data odierna, che gli interessi sulla somma annualmente rivalutata, così escludendosi qualsiasi forma di anatocismo.
In applicazione dei suddetti calcoli il danno subito dall'appellante ammonta, all'attualità, ad € 800,04, riconoscendosi per rivalutazione monetaria dal 17.01.2018 ad
6 oggi l'importo di € 117,73 e per interessi sulla somma di anno in anno rivalutata l'importo di € 72,31.
Sulla somma così determinata sono dovuti gli interessi al tasso legale dalla data di pronuncia della presente sentenza al saldo.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo nel rapporto processuale fra le parti, applicando i compensi di cui al
D.M. n. 55/2014, aggiornati in forza del D.M. n. 147/2022, sia per il giudizio di primo grado (Cass. civ., sent. n. 30529 del 19.12.2017) - riconoscendo i compensi per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale - che per il giudizio di appello - riconoscendo i compensi per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale –
e liquidando gli stessi in misura minima stante l'assenza di difese complesse e dato il valore della domanda, così come accolta, in relazione allo scaglione tariffario di riferimento fino ad € 1.100,00, con distrazione in favore dell'avv. Ciro Gagliardi, che ne ha fatto richiesta ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sesta sezione civile, definitivamente pronunziando in ordine alla causa civile iscritta al n. 29010/22 R.G.A.C., pendente tra contro Parte_1 sito in Napoli alla piazza San Vitale n.18 - via Marcantonio n. 9, in CP_1 persona dell'amministratore e legale rappresentante pro tempore, avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 29106/22 del Giudice di Pace di Napoli, depositata in
Cancelleria in data 11.08.2022, non notificata, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, condanna il sito in Napoli alla piazza San Vitale n. 18 - via Marcantonio n. 9 al CP_1 pagamento, in favore di , dell'importo di € 800,04, oltre interessi al tasso Parte_1 legale su detto importo dalla data di pronuncia della presente sentenza al saldo;
b) condanna il sito in Napoli alla piazza San Vitale n.18 - via CP_1
Marcantonio n. 9 al pagamento, in favore di , delle spese del doppio Parte_1 grado di giudizio, liquidate in € 76,80 per spese ed € 173,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per
7 legge per il giudizio di primo grado ed in € 91,50 per spese ed € 332,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge, per il giudizio di appello, con distrazione in favore dell'avv. Ciro Gagliardi ex art. 93 c.p.c.
Napoli, 4 aprile 2025.
Il G.U.
(dott.ssa Roberta De Luca)
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