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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 02/04/2025, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2396/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2396/2023 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 2 aprile 2025 ad ore 11.01 innanzi alla dott.ssa Maria Cecilia Branca, sono comparsi:
Per l'avv. PORFIRI LUCA, oggi sostituito dall'avv. FRANCESCO Parte_1
FAROLFI
Per Controparte_1
Il Giudice invita la parte comparsa a precisare le conclusioni.
L'avv. di parte ricorrente precisa le conclusioni come da note conclusive del 6 marzo 2025.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice dott.ssa Maria Cecilia Branca
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Cecilia Branca, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2396/2023 promossa da:
(CF. , con il patrocinio dell'avv. PORFIRI Parte_1 C.F._1
LUCA, presso il quale è elettivamente domiciliato
RICORRENTE contro
C.F. ), nessuno è comparso Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, reietta ogni e contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere.
Nel merito ed in via principale:
- accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale di “ e per CP_1 Controparte_1
l'effetto condannare quest'ultima al risarcimento dei danni subiti dalla sig.ra e Parte_1
quindi condannarla a corrisponderle la somma di Euro 50.070,44, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo, ovvero a quella maggiore o minor somma che sarà accertata in corso di causa e/o determinata in via di equità, per tutti i motivi e i titoli di cui alla narrativa del presente atto.
Nel merito in via subordinata:
- accertare e dichiarare per tutto quanto esposto in narrativa, la responsabilità di “
[...]
ai sensi dell'art. 1218 c.c. e per l'effetto condannare quest'ultima al risarcimento di Controparte_1
tutti i danni subiti dalla signora e quindi condannare a corrisponderle la somma di Parte_1
pagina 2 di 8 Euro 50.070,44, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo, ovvero a quella maggiore o minor somma che sarà accertata in corso di causa e/o determinata in via di equità.
Nel merito in via di ulteriore subordine:
Co
- accertare e dichiarare la responsabilità di “ ai sensi dell'art. 2043 Controparte_1
c.c. per i gravi illeciti commessi ed esposti in narrativa e, per l'effetto condannarla al risarcimento di tutti i danni subiti dalla sig.ra e quindi condannarla a corrisponderle la somma di Parte_1
Euro 50.070,44, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto a saldo effettivo, ovvero a quella maggiore o minor somma che sarà accertata in corso di causa e/o determinata in via di equità.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa oltre rimborso 15% spese generali, oneri di legge e sentenza immediatamente esecutiva come per legge.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ricorreva nelle forme dell'art. 281 decies c.p.c. nei confronti di Parte_1 [...]
rassegnando le conclusioni sopra riportate. Controparte_1
A sostegno delle domande la ricorrente esponeva che:
- Nel gennaio 2022, per conto della madre (proprietaria ed odierna Persona_1 Parte_1 ricorrente), si recava presso affidandole l'autovettura marca Audi, Controparte_1
modello TT, targata ED302RJ, per sottoporla ad interventi di riparazione e restauro, meglio specificati in atti;
- A sua volta e per l'esecuzione di alcuni lavori meccanici che non era in grado di realizzare,
[...]
in persona di , nell'ottobre 2022 affidava la vettura a Controparte_1 CP_2 [...]
con sede in Osimo alla via Ancona 73, legalmente rappresentata da Controparte_3 CP_4
[...]
- Sennonché, allegava la ricorrente, nella notte tra il 15 e il 16 novembre 2022 l'auto, ancora ricoverata presso la veniva rubata;
per il che, in data 17 novembre 2022, Controparte_3 CP_4
sporgeva formale denuncia querela per il reato di furto (doc. 2 di parte ricorrente);
[...]
- In data 22 novembre 2022, si recava presso la Stazione dei Carabinieri di Cesena al Persona_1
fine di rendere spontanee dichiarazioni. Segnatamente, in quella sede dichiarava di essere stato Per_1
raggiunto telefonicamente da un contatto anonimo, che gli segnalava la presenza dell'auto presso un non meglio precisato “sfasciacarrozze”; contestualmente, evidenziava, altresì, di essere stato reso edotto della circostanza che il avesse più volte sollecitato il al ritiro della vettura una volta CP_4 CP_2
completati i lavori richiesti;
- Per quanto sin qui esposto, la ricorrente contestava – a mezzo pec del 30 novembre 2022 – la violazione degli obblighi di cui all'art. 1768 cod. civ., chiedendo dunque il risarcimento del danno e pagina 3 di 8 invitando a stipulare una convenzione di Parte_2 Controparte_3
negoziazione assistita:
- Atteso che la ricorrente otteneva riscontro dalla sola la quale contestava Controparte_3
le domande ma si dichiarava disponibile alla stesura della negoziazione assistita, a Parte_1
fronte degli inutili solleciti reiterati nei confronti della resistente, adiva il suintestato Tribunale al fine di veder riconosciuto il suo diritto ad ottenere – previo accertamento della condotta inadempiente de
[...]
nelle vesti di depositario della vettura – la conseguente condanna al Controparte_1
risarcimento dei danni da essa patiti.
Nonostante la regolarità della notifica a mezzo pec del decreto di fissazione dell'udienza, unitamente al ricorso ex art. 281 decies c.p.c. (si veda deposito telematico della ricorrente del 9 ottobre 2023), nessuno compariva per parte resistente in sede di prima udienza del 17 Controparte_1
gennaio 2024.
La causa veniva istruita mediante prova per testi e conferimento incarico al CTU che Persona_2 tuttavia depositava telematicamente in data 20 marzo 2024 atto di rinuncia all'incarico.
Pertanto, con ordinanza del 27 marzo 2024 il Giudice nominava il CTU geom. di Persona_3
Imola, conferendogli l'incarico sul quesito “Il CTU, esaminati atti e documenti di causa e, dietro consenso del difensore, documenti non prodotti, - Indichi il valore della vettura all'epoca del fatto;
-
Tenga conto delle migliorie, modifiche e di tutte le circostanze rilevanti ai fini della valutazione del valore di cui al punto che precede;
- Indichi ogni altra circostanza utile”.
L'elaborato peritale veniva depositato in data 29 ottobre 2024, a fronte dell'istanza di proroga concessa al CTU nominato.
All'esito dell'udienza del 20 gennaio 2025 il Giudice rinviava per precisazione delle conclusioni e contestuale discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., assegnando termine per il deposito di note fino al
15 marzo 2025.
Il ricorso è fondato e, pertanto, merita accoglimento.
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di a fronte della Controparte_1
regolarità della notifica a mezzo pec (si veda deposito telematico di parte ricorrente del 9 ottobre 2023).
Tanto premesso, si osserva quanto segue. ha agito nella presente sede al fine di vedere accertato l'inadempimento ascrivibile Parte_1
alla resistente – nelle vesti di depositaria del veicolo ad essa affidato per riparazioni e restauro (queste ultime obbligazioni principali) – consistito nella violazione del dovere di diligenza di cui all'art. 1768 cod. civ. nell'esecuzione dell'obbligazione accessoria di custodia e nella mancata riconsegna del bene pagina 4 di 8 mobile registrato custodito, che invero diveniva oggetto di furto.
Conseguentemente, chiedeva la condanna della resistente al risarcimento dei danni patiti – Parte_1 commisurati al valore dell'autovettura marca Audi, modello TT, targata ED302RJ – oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo.
Dall'analisi dei documenti versati in atti dal ricorrente e dall'emergenza dell'istruttoria orale, appare, anzitutto, provata la costituzione del rapporto contrattuale di deposito tra le parti.
A tal fine, infatti, dal corredo probatorio (docc. 1 e 2 di parte ricorrente) emerge chiaramente che
[...] disponesse dell'auto, in proprietà della ricorrente (sul punto si vedano i dati della Controparte_3 intestazione di cui al doc. 1 di parte ricorrente), poiché consegnatale “da della CP_2
“ del carrozziere di Osimo [auto] che si trovava da lui [ovvero dal per lavori di CP_1 CP_2
carrozzeria. […] Preciso che il veicolo mi è stato consegnato [dal]lo stesso con la CP_2 relativa chiave.” (doc. 2 di parte ricorrente).
Alla stessa stregua e sulla base della medesima denuncia sporta da in qualità di l.r. di CP_4
in data 17 novembre 2022, prodotta da parte ricorrente sub doc. 2, deve Controparte_3 ritenersi dimostrato l'evento dannoso, i.e. il furto della vettura avvenuto tra il 15 e il 16 novembre 2022
(cfr. “l'autovettura in questione, posteggiata immediatamente fuori dall'officina […] è stata rubata e portata via dal piazzale”, di cui al doc. cit.).
Quanto, invece, alla responsabilità dell'evento dannoso, questa deve certamente imputarsi a
[...]
Controparte_1
Mette conto, anzitutto, osservare che il principale rapporto contrattuale era caratterizzato dal tipico contenuto obbligatorio del contratto d'opera (obbligo di eseguire le riparazioni e il restauro), così come integrato da elementi riferibili al contratto di deposito, atteso che per l'esecuzione della principale obbligazione era indispensabile trasferire la custodia del veicolo alla resistente ed “essendo sufficiente, oltre alla consegna, che il soggetto abbia accettato di tenere il bene presso di sé nell'ambito della propria sfera di influenza e di controllo.”(Cass. Civ. sent. n. 7529/2009).
Ciò quantomeno fino a prova contraria, comunque non fornita in questa sede.
Posto che la diligenza da prestare nell'esecuzione dell'obbligazione di custodia è quella c.d. del buon padre di famiglia e che, nei fatti che occupano, da un lato, non è possibile ritenere dimostrato che
[...]
abbia adottato tutte le misure di protezione atte ad evitare il verificarsi Controparte_1 dell'evento criminoso e che, dall'altro, non è possibile intercettare i caratteri della non imputabilità dell'evento – i.e. “i fatti non imputabili rientrano quelli che risultino evitabili solo con costi umani o economici talmente elevati da non potere essere richiesti ad un debitore che sia tenuto a comportarsi con la diligenza del buon padre di famiglia.” (Cass. Civ. sent. n. 26353/2013) – a fronte della modalità
pagina 5 di 8 con cui l'auto, di notevole valore, veniva custodita (ovvero in piazzale antistante l'officina, facilmente accessibile come dimostra l'assenza di segni di effrazione alla recinzione); quanto sin qui considerato porta a ritenere che il depositario, ovvero la resistente, sia certamente tenuto al risarcimento del danno patito dalla ricorrente, inteso come il pregiudizio che è stato conseguenza diretta e immediata della violazione degli obblighi di custodia.
In merito al quantum, soccorrono gli esiti peritali, pienamente condivisi dalla scrivente.
Il CTU, dopo aver analizzato i dati tecnici del veicolo, anche mediante interrogazione del sistema informativo A.C.I., concludeva indicando il valore della vettura, al momento del furto in euro
20.000,00 (circa, arrotondati per eccesso;
nonché al netto delle maggiorazioni derivanti dagli interventi commissionati) (pag. 11 della CTU).
A tale importo – correttamente – il CTU aggiungeva il valore corrispondente alle modifiche, rectius migliorie, apportate al mezzo, per un valore complessivo di euro 9.000,00, da sommarsi alla quota di euro 20.000,00 di cui al precedente paragrafo.
In conclusione, dunque, meritano ingresso le conclusioni cui giungeva il CTU geom. Per_3 secondo cui “Il valore della vettura, all'epoca della sparizione, è computato nella sommatoria in Euro
29.000,00 (ventinovemila/00), di cui Euro 20.000,00 (ventimila/00) del modello, più Euro 9.000,00 di merce e mano d'opera a questo aggiunte e con i limiti normativi, sopra richiamati;
[…] le migliorie
(più opportuno definire “customizzazioni”, non conformi alla costruzione ed omologazione del veicolo), modifiche e tutte le circostanze rilevanti, ai fini della valutazione del valore, dell'Audi targata
ED302RJ, intestata alla ricorrente, sono state conteggiate, in Euro 9.000,00 (novemila/00), omini comprensive, ricondotte nell'ammontare del punto 4/A), con duplice stima tecnica;
[…]” (pagg. 14 e 15 della CTU).
Non possono trovare accoglimento le osservazioni mosse dalla ricorrente, laddove ha Parte_1
contestato al CTU:
1) Errata attribuzione del valore dei pezzi speciali installati sulla vettura e inconferenza degli accertamenti relativi all'omologazione delle modifiche. Sul primo punto, si ritiene esaustiva e condivisibile la replica del CTU nella misura in cui afferma “che dai semplici fotogrammi (non datati e non meticolosamente riscontrabili, dalle bolle e fatture delle officine), non sia possibile ricondurre gli stessi, con estrema certezza, alla peculiarità degli accessori, installati sulla vettura in esame, così come della loro relativa provenienza ed acquisto, essendo le contabili imprecise. Tutto ciò considerato, l'esistenza di vari mercati, sui quali circolano queste particolari merci e l'incerto riscontro, tra gli articoli ordinati, pagati ed installati e comunque nel loro insieme periziati, dal sottoscritto e suo coadiutore, con valori attendibili, rispetto alle
pagina 6 di 8 scarne prove.”
Tali considerazioni non possono ritenersi superate e/o superabili dall'emergenza dell'istruttoria orale, come viceversa sostenuto dalla ricorrente;
Sul secondo aspetto, relativo all'omologazione, la scrivente ritiene di condividere la risposta fornita dal CTU, secondo il quale “Agli atti dell'istruttoria giudiziaria, non risultano omologazioni dei pezzi aggiuntivi, rispetto alle dotazioni seriali della fabbrica, fatti applicare successivamente dal proprietario, sull'auto in disamina;
pertanto al di là della sottrazione indebita, del medesimo bene, ad oggi le trasformazioni adattate al mezzo, non si possono considerare legali, rispetto alle norme vigenti.” (pag. 18 della CTU).
2) Errata stima dell'auto, asseritamente storica, sebbene – e ciò è sufficiente a ritenere priva di pregio l'argomentazione attorea – come correttamente evidenziato dal CTU “non risulta agli atti di causa, nessun documento, rilasciato dall'Automotoclub Storico Italiano (A.S.I.), come da art. 60 del Codice della Strada, che regola i motoveicoli e autoveicoli d'epoca ; d'interesse storico e collezionistico , essendo questo l'unico ente certificatore, riconosciuto dallo Stato italiano, per questa casistica.”.
Difatti, tale certificazione segue una verifica del possesso dei requisiti previsti dalla normativa nazionale e regionale di riferimento e solo così è, quindi, possibile qualificare il veicolo de quo come auto di interesse storico.
Per tutto quanto sin qui esposto, dunque, la domanda attorea merita di essere accolta.
Conseguentemente, andrà condannata al pagamento, in favore di Controparte_1
della somma di euro 29.000,00 a titolo risarcitorio. Parte_1
Trattandosi di debito di valore, sulla relativa posta sono dovuti interessi e rivalutazione monetaria, da calcolarsi dalla data dell'evento dannoso (15 novembre 2022), fino all'attualità, per un totale di euro
32.129,15.
Alla somma così rivalutata devono essere aggiunti gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
Le spese vengono liquidate in dispositivo conformemente a quanto previsto dal D.M. 55/14, come aggiornato, in base al valore accertato nella presente fase (con applicazione dei valori minimi quanto alla fase decisoria, a fronte della forma semplificata con cui è resa la sentenza).
Le spese di CTU vengono poste in via definitiva a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 7 di 8 1) Dichiara la contumacia di Controparte_1
2) Accoglie il ricorso;
3) Per l'effetto, dichiara tenuta e condanna al pagamento, in Controparte_1
favore di della somma di euro 32.129,15, oltre interessi legali dalla Parte_1
pubblicazione della sentenza al saldo;
4) Dichiara tenuta e condanna parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente della somma di euro 6.164,00 a titolo di compensi, oltre ad euro 545,00 per spese, oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
5) Spese di CTU definitivamente poste a carico di parte resistente.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Forlì, 2 aprile 2025
Il Giudice dott.ssa Maria Cecilia Branca
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2396/2023 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 2 aprile 2025 ad ore 11.01 innanzi alla dott.ssa Maria Cecilia Branca, sono comparsi:
Per l'avv. PORFIRI LUCA, oggi sostituito dall'avv. FRANCESCO Parte_1
FAROLFI
Per Controparte_1
Il Giudice invita la parte comparsa a precisare le conclusioni.
L'avv. di parte ricorrente precisa le conclusioni come da note conclusive del 6 marzo 2025.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice dott.ssa Maria Cecilia Branca
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Cecilia Branca, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2396/2023 promossa da:
(CF. , con il patrocinio dell'avv. PORFIRI Parte_1 C.F._1
LUCA, presso il quale è elettivamente domiciliato
RICORRENTE contro
C.F. ), nessuno è comparso Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, reietta ogni e contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere.
Nel merito ed in via principale:
- accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale di “ e per CP_1 Controparte_1
l'effetto condannare quest'ultima al risarcimento dei danni subiti dalla sig.ra e Parte_1
quindi condannarla a corrisponderle la somma di Euro 50.070,44, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo, ovvero a quella maggiore o minor somma che sarà accertata in corso di causa e/o determinata in via di equità, per tutti i motivi e i titoli di cui alla narrativa del presente atto.
Nel merito in via subordinata:
- accertare e dichiarare per tutto quanto esposto in narrativa, la responsabilità di “
[...]
ai sensi dell'art. 1218 c.c. e per l'effetto condannare quest'ultima al risarcimento di Controparte_1
tutti i danni subiti dalla signora e quindi condannare a corrisponderle la somma di Parte_1
pagina 2 di 8 Euro 50.070,44, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo, ovvero a quella maggiore o minor somma che sarà accertata in corso di causa e/o determinata in via di equità.
Nel merito in via di ulteriore subordine:
Co
- accertare e dichiarare la responsabilità di “ ai sensi dell'art. 2043 Controparte_1
c.c. per i gravi illeciti commessi ed esposti in narrativa e, per l'effetto condannarla al risarcimento di tutti i danni subiti dalla sig.ra e quindi condannarla a corrisponderle la somma di Parte_1
Euro 50.070,44, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto a saldo effettivo, ovvero a quella maggiore o minor somma che sarà accertata in corso di causa e/o determinata in via di equità.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa oltre rimborso 15% spese generali, oneri di legge e sentenza immediatamente esecutiva come per legge.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ricorreva nelle forme dell'art. 281 decies c.p.c. nei confronti di Parte_1 [...]
rassegnando le conclusioni sopra riportate. Controparte_1
A sostegno delle domande la ricorrente esponeva che:
- Nel gennaio 2022, per conto della madre (proprietaria ed odierna Persona_1 Parte_1 ricorrente), si recava presso affidandole l'autovettura marca Audi, Controparte_1
modello TT, targata ED302RJ, per sottoporla ad interventi di riparazione e restauro, meglio specificati in atti;
- A sua volta e per l'esecuzione di alcuni lavori meccanici che non era in grado di realizzare,
[...]
in persona di , nell'ottobre 2022 affidava la vettura a Controparte_1 CP_2 [...]
con sede in Osimo alla via Ancona 73, legalmente rappresentata da Controparte_3 CP_4
[...]
- Sennonché, allegava la ricorrente, nella notte tra il 15 e il 16 novembre 2022 l'auto, ancora ricoverata presso la veniva rubata;
per il che, in data 17 novembre 2022, Controparte_3 CP_4
sporgeva formale denuncia querela per il reato di furto (doc. 2 di parte ricorrente);
[...]
- In data 22 novembre 2022, si recava presso la Stazione dei Carabinieri di Cesena al Persona_1
fine di rendere spontanee dichiarazioni. Segnatamente, in quella sede dichiarava di essere stato Per_1
raggiunto telefonicamente da un contatto anonimo, che gli segnalava la presenza dell'auto presso un non meglio precisato “sfasciacarrozze”; contestualmente, evidenziava, altresì, di essere stato reso edotto della circostanza che il avesse più volte sollecitato il al ritiro della vettura una volta CP_4 CP_2
completati i lavori richiesti;
- Per quanto sin qui esposto, la ricorrente contestava – a mezzo pec del 30 novembre 2022 – la violazione degli obblighi di cui all'art. 1768 cod. civ., chiedendo dunque il risarcimento del danno e pagina 3 di 8 invitando a stipulare una convenzione di Parte_2 Controparte_3
negoziazione assistita:
- Atteso che la ricorrente otteneva riscontro dalla sola la quale contestava Controparte_3
le domande ma si dichiarava disponibile alla stesura della negoziazione assistita, a Parte_1
fronte degli inutili solleciti reiterati nei confronti della resistente, adiva il suintestato Tribunale al fine di veder riconosciuto il suo diritto ad ottenere – previo accertamento della condotta inadempiente de
[...]
nelle vesti di depositario della vettura – la conseguente condanna al Controparte_1
risarcimento dei danni da essa patiti.
Nonostante la regolarità della notifica a mezzo pec del decreto di fissazione dell'udienza, unitamente al ricorso ex art. 281 decies c.p.c. (si veda deposito telematico della ricorrente del 9 ottobre 2023), nessuno compariva per parte resistente in sede di prima udienza del 17 Controparte_1
gennaio 2024.
La causa veniva istruita mediante prova per testi e conferimento incarico al CTU che Persona_2 tuttavia depositava telematicamente in data 20 marzo 2024 atto di rinuncia all'incarico.
Pertanto, con ordinanza del 27 marzo 2024 il Giudice nominava il CTU geom. di Persona_3
Imola, conferendogli l'incarico sul quesito “Il CTU, esaminati atti e documenti di causa e, dietro consenso del difensore, documenti non prodotti, - Indichi il valore della vettura all'epoca del fatto;
-
Tenga conto delle migliorie, modifiche e di tutte le circostanze rilevanti ai fini della valutazione del valore di cui al punto che precede;
- Indichi ogni altra circostanza utile”.
L'elaborato peritale veniva depositato in data 29 ottobre 2024, a fronte dell'istanza di proroga concessa al CTU nominato.
All'esito dell'udienza del 20 gennaio 2025 il Giudice rinviava per precisazione delle conclusioni e contestuale discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., assegnando termine per il deposito di note fino al
15 marzo 2025.
Il ricorso è fondato e, pertanto, merita accoglimento.
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di a fronte della Controparte_1
regolarità della notifica a mezzo pec (si veda deposito telematico di parte ricorrente del 9 ottobre 2023).
Tanto premesso, si osserva quanto segue. ha agito nella presente sede al fine di vedere accertato l'inadempimento ascrivibile Parte_1
alla resistente – nelle vesti di depositaria del veicolo ad essa affidato per riparazioni e restauro (queste ultime obbligazioni principali) – consistito nella violazione del dovere di diligenza di cui all'art. 1768 cod. civ. nell'esecuzione dell'obbligazione accessoria di custodia e nella mancata riconsegna del bene pagina 4 di 8 mobile registrato custodito, che invero diveniva oggetto di furto.
Conseguentemente, chiedeva la condanna della resistente al risarcimento dei danni patiti – Parte_1 commisurati al valore dell'autovettura marca Audi, modello TT, targata ED302RJ – oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo.
Dall'analisi dei documenti versati in atti dal ricorrente e dall'emergenza dell'istruttoria orale, appare, anzitutto, provata la costituzione del rapporto contrattuale di deposito tra le parti.
A tal fine, infatti, dal corredo probatorio (docc. 1 e 2 di parte ricorrente) emerge chiaramente che
[...] disponesse dell'auto, in proprietà della ricorrente (sul punto si vedano i dati della Controparte_3 intestazione di cui al doc. 1 di parte ricorrente), poiché consegnatale “da della CP_2
“ del carrozziere di Osimo [auto] che si trovava da lui [ovvero dal per lavori di CP_1 CP_2
carrozzeria. […] Preciso che il veicolo mi è stato consegnato [dal]lo stesso con la CP_2 relativa chiave.” (doc. 2 di parte ricorrente).
Alla stessa stregua e sulla base della medesima denuncia sporta da in qualità di l.r. di CP_4
in data 17 novembre 2022, prodotta da parte ricorrente sub doc. 2, deve Controparte_3 ritenersi dimostrato l'evento dannoso, i.e. il furto della vettura avvenuto tra il 15 e il 16 novembre 2022
(cfr. “l'autovettura in questione, posteggiata immediatamente fuori dall'officina […] è stata rubata e portata via dal piazzale”, di cui al doc. cit.).
Quanto, invece, alla responsabilità dell'evento dannoso, questa deve certamente imputarsi a
[...]
Controparte_1
Mette conto, anzitutto, osservare che il principale rapporto contrattuale era caratterizzato dal tipico contenuto obbligatorio del contratto d'opera (obbligo di eseguire le riparazioni e il restauro), così come integrato da elementi riferibili al contratto di deposito, atteso che per l'esecuzione della principale obbligazione era indispensabile trasferire la custodia del veicolo alla resistente ed “essendo sufficiente, oltre alla consegna, che il soggetto abbia accettato di tenere il bene presso di sé nell'ambito della propria sfera di influenza e di controllo.”(Cass. Civ. sent. n. 7529/2009).
Ciò quantomeno fino a prova contraria, comunque non fornita in questa sede.
Posto che la diligenza da prestare nell'esecuzione dell'obbligazione di custodia è quella c.d. del buon padre di famiglia e che, nei fatti che occupano, da un lato, non è possibile ritenere dimostrato che
[...]
abbia adottato tutte le misure di protezione atte ad evitare il verificarsi Controparte_1 dell'evento criminoso e che, dall'altro, non è possibile intercettare i caratteri della non imputabilità dell'evento – i.e. “i fatti non imputabili rientrano quelli che risultino evitabili solo con costi umani o economici talmente elevati da non potere essere richiesti ad un debitore che sia tenuto a comportarsi con la diligenza del buon padre di famiglia.” (Cass. Civ. sent. n. 26353/2013) – a fronte della modalità
pagina 5 di 8 con cui l'auto, di notevole valore, veniva custodita (ovvero in piazzale antistante l'officina, facilmente accessibile come dimostra l'assenza di segni di effrazione alla recinzione); quanto sin qui considerato porta a ritenere che il depositario, ovvero la resistente, sia certamente tenuto al risarcimento del danno patito dalla ricorrente, inteso come il pregiudizio che è stato conseguenza diretta e immediata della violazione degli obblighi di custodia.
In merito al quantum, soccorrono gli esiti peritali, pienamente condivisi dalla scrivente.
Il CTU, dopo aver analizzato i dati tecnici del veicolo, anche mediante interrogazione del sistema informativo A.C.I., concludeva indicando il valore della vettura, al momento del furto in euro
20.000,00 (circa, arrotondati per eccesso;
nonché al netto delle maggiorazioni derivanti dagli interventi commissionati) (pag. 11 della CTU).
A tale importo – correttamente – il CTU aggiungeva il valore corrispondente alle modifiche, rectius migliorie, apportate al mezzo, per un valore complessivo di euro 9.000,00, da sommarsi alla quota di euro 20.000,00 di cui al precedente paragrafo.
In conclusione, dunque, meritano ingresso le conclusioni cui giungeva il CTU geom. Per_3 secondo cui “Il valore della vettura, all'epoca della sparizione, è computato nella sommatoria in Euro
29.000,00 (ventinovemila/00), di cui Euro 20.000,00 (ventimila/00) del modello, più Euro 9.000,00 di merce e mano d'opera a questo aggiunte e con i limiti normativi, sopra richiamati;
[…] le migliorie
(più opportuno definire “customizzazioni”, non conformi alla costruzione ed omologazione del veicolo), modifiche e tutte le circostanze rilevanti, ai fini della valutazione del valore, dell'Audi targata
ED302RJ, intestata alla ricorrente, sono state conteggiate, in Euro 9.000,00 (novemila/00), omini comprensive, ricondotte nell'ammontare del punto 4/A), con duplice stima tecnica;
[…]” (pagg. 14 e 15 della CTU).
Non possono trovare accoglimento le osservazioni mosse dalla ricorrente, laddove ha Parte_1
contestato al CTU:
1) Errata attribuzione del valore dei pezzi speciali installati sulla vettura e inconferenza degli accertamenti relativi all'omologazione delle modifiche. Sul primo punto, si ritiene esaustiva e condivisibile la replica del CTU nella misura in cui afferma “che dai semplici fotogrammi (non datati e non meticolosamente riscontrabili, dalle bolle e fatture delle officine), non sia possibile ricondurre gli stessi, con estrema certezza, alla peculiarità degli accessori, installati sulla vettura in esame, così come della loro relativa provenienza ed acquisto, essendo le contabili imprecise. Tutto ciò considerato, l'esistenza di vari mercati, sui quali circolano queste particolari merci e l'incerto riscontro, tra gli articoli ordinati, pagati ed installati e comunque nel loro insieme periziati, dal sottoscritto e suo coadiutore, con valori attendibili, rispetto alle
pagina 6 di 8 scarne prove.”
Tali considerazioni non possono ritenersi superate e/o superabili dall'emergenza dell'istruttoria orale, come viceversa sostenuto dalla ricorrente;
Sul secondo aspetto, relativo all'omologazione, la scrivente ritiene di condividere la risposta fornita dal CTU, secondo il quale “Agli atti dell'istruttoria giudiziaria, non risultano omologazioni dei pezzi aggiuntivi, rispetto alle dotazioni seriali della fabbrica, fatti applicare successivamente dal proprietario, sull'auto in disamina;
pertanto al di là della sottrazione indebita, del medesimo bene, ad oggi le trasformazioni adattate al mezzo, non si possono considerare legali, rispetto alle norme vigenti.” (pag. 18 della CTU).
2) Errata stima dell'auto, asseritamente storica, sebbene – e ciò è sufficiente a ritenere priva di pregio l'argomentazione attorea – come correttamente evidenziato dal CTU “non risulta agli atti di causa, nessun documento, rilasciato dall'Automotoclub Storico Italiano (A.S.I.), come da art. 60 del Codice della Strada, che regola i motoveicoli e autoveicoli d'epoca ; d'interesse storico e collezionistico , essendo questo l'unico ente certificatore, riconosciuto dallo Stato italiano, per questa casistica.”.
Difatti, tale certificazione segue una verifica del possesso dei requisiti previsti dalla normativa nazionale e regionale di riferimento e solo così è, quindi, possibile qualificare il veicolo de quo come auto di interesse storico.
Per tutto quanto sin qui esposto, dunque, la domanda attorea merita di essere accolta.
Conseguentemente, andrà condannata al pagamento, in favore di Controparte_1
della somma di euro 29.000,00 a titolo risarcitorio. Parte_1
Trattandosi di debito di valore, sulla relativa posta sono dovuti interessi e rivalutazione monetaria, da calcolarsi dalla data dell'evento dannoso (15 novembre 2022), fino all'attualità, per un totale di euro
32.129,15.
Alla somma così rivalutata devono essere aggiunti gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
Le spese vengono liquidate in dispositivo conformemente a quanto previsto dal D.M. 55/14, come aggiornato, in base al valore accertato nella presente fase (con applicazione dei valori minimi quanto alla fase decisoria, a fronte della forma semplificata con cui è resa la sentenza).
Le spese di CTU vengono poste in via definitiva a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 7 di 8 1) Dichiara la contumacia di Controparte_1
2) Accoglie il ricorso;
3) Per l'effetto, dichiara tenuta e condanna al pagamento, in Controparte_1
favore di della somma di euro 32.129,15, oltre interessi legali dalla Parte_1
pubblicazione della sentenza al saldo;
4) Dichiara tenuta e condanna parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente della somma di euro 6.164,00 a titolo di compensi, oltre ad euro 545,00 per spese, oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
5) Spese di CTU definitivamente poste a carico di parte resistente.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Forlì, 2 aprile 2025
Il Giudice dott.ssa Maria Cecilia Branca
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