Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 30/06/2025, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 1358/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI
Il Tribunale, riunito in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott.ssa Barbara Vicario Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1358/24 promossa da:
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Rieti presso lo Parte_1 studio dell'avv. GIULIANI CHIARA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
E
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Rieti presso lo studio Parte_2 dell'avv. CICCHETTI MARIO che la rappresenta e difende giusta procura in atti ricorrenti
Con l'intervento del P.M. ex art. 70, n. 2 c.p.c.
Oggetto: DOMANDA CONGIUNTA DI SEPARAZIONE E CESSAZIONE DEGLI EFFETTI
CIVILI DEL MATRIMONIO
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con domanda congiunta di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio, proposta ai sensi dell'art.473 bis.51 c.p.c., le parti hanno chiesto la pronuncia della separazione e la successiva pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Rieti il
03/06/2017, trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto comune (atto n. 5, Parte II, Serie
A, anno 2017).
A tal fine, i ricorrenti hanno dedotto che: dalla unione coniugale è nato Persona_1
l'8.4.2011 e che il matrimonio non ha avuto effetti felici.
Con sentenza n. 170/2024 depositata il 4.9.2024 è stata pronunciata la separazione tra le parti.
1
D) dichiarare che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio a domanda congiunta ai sensi dell'art. 3, comma 3, l. n. 898/1970 e dell'art. 473-bis.51 c.p.c.;
E) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dal sig. e Parte_1
dalla sig.ra in Rieti in data 3 giugno 2017, trascritto nei Registri dello stato civile del Parte_2
Comune di Rieti al N. 5, Parte II, Serie A dell'anno 2017 alle seguenti
CONDIZIONI
1 - il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori i quali eserciteranno Per_1
congiuntamente la responsabilità genitoriale assumendo di comune accordo, e sempre tenendo in debita considerazione le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni del figlio, ogni decisione relativa alla salute, all'istruzione, all'educazione del minore, obbligandosi a soddisfare ogni sua esigenza educativa e formativa.
2 - il figlio minore viene collocato presso la madre e, fino a quando con essa non si Per_1
trasferirà in altro immobile (come dalle parti espressamente concordato nel punto 3 che segue), continuerà a dimorare unitamente ad essa presso l'immobile di proprietà dei SIi
[...]
e , sito in Rieti (RI) alla via Eugenio Benucci n. 2; Pt_1 Parte_2
3 - la SI , che non ha interesse a rimanere ad abitare nella casa coniugale, si Parte_2
impegna a trasferirsi, unitamente al figlio , in altro immobile non appena ne avrà rinvenuto Per_1
uno consono alle loro esigenze, il prima possibile e, comunque, entro e non oltre il termine di due anni dal deposito del presente ricorso;
4 - sino a quando la SI e il figlio rimarranno a vivere nella casa Parte_2 Per_1
coniugale, il piano terra della predetta casa coniugale (dotato di ingresso indipendente), compreso il garage, rimarrà assegnato e nella piena disponibilità ed uso esclusivo del SI
[...]
, che potrà liberamente utilizzarlo secondo le sue necessità ed i piani superiori resteranno Pt_1
ad uso esclusivo della SI e del di loro figlio minore, fino al loro predetto trasferimento;
Pt_2
5 - il padre compatibilmente alle proprie esigenze di lavoro nonché alle eventuali diverse esigenze o desideri del figlio, potrà tenere con sé il figlio a fine settimana alternati. In particolare, Per_1
il sig. potrà tenere con sé il figlio dalle ore 12,00 del sabato - prelevandolo presso Pt_1 Per_1
la casa materna, o in altro luogo che verrà tra i coniugi concordato - sino alle ore 8.00 del lunedì mattina quando lo accompagnerà a scuola.
2 6 - i nonni paterni, SIi e , potranno, a loro volta, rimanere con Parte_3 Parte_4
il nipote nei giorni in cui lo stesso rimane con il padre, oltre che un pomeriggio a settimana -che dovrà necessariamente essere concordato, con un preavviso di almeno ventiquattr'ore, con la madre- dopo l'uscita da scuola per poi riaccompagnarlo presso l'abitazione materna, o in altro luogo che verrà tra di loro concordato, entro le ore 19,00.
7 - Il minore inoltre trascorrerà le principali festività e vacanze con i genitori, secondo il criterio dell'alternanza, come di seguito indicato:
§ Festività natalizie: Il primo anno, la vigilia di Natale con la madre, dal giorno di Natale sino al
31 dicembre compresi con il padre e dal 1 gennaio al 6 gennaio compresi con la madre e l'anno successivo la vigilia di Natale con il padre, dal giorno di Natale sino al 31 dicembre compresi con la madre e dal 1 gennaio al 6 gennaio compresi con il padre e così alternativamente negli anni a seguire;
§ Festività pasquali: il giorno di Pasqua con la madre ed il lunedì dell'Angelo con il padre e l'anno successivo il giorno di Pasqua con il padre ed il lunedì dell'Angelo con la madre e così alternativamente negli anni a seguire;
§ Altre festività: il 25 aprile, il 1 maggio, il 2 giugno, il 1 novembre e l'8 dicembre, altre festività
e/o ricorrenze nel corso dell'anno, alternativamente con i genitori, con inizio per il giorno 25 aprile con la madre, il 1 maggio con il padre, il 2 giugno con la madre, 1 novembre con il padre, l'8 dicembre con la madre, e così alternativamente negli anni a seguire;
§ i compleanni del figlio con i genitori in alternanza tra loro, iniziando dalla madre;
§ le vacanze estive per un periodo di due settimane, anche non consecutive, con il padre e, uguale periodo, con la madre.
Qualora i coniugi debbano godere delle ferie nello stesso mese (ad es. agosto) i giorni da trascorrere consecutivamente con il figlio saranno distribuiti proporzionalmente tra i genitori per consentire a ciascuno uguale periodo di collocazione del figlio presso di loro. Sui genitori, incombe l'obbligo di comunicarsi reciprocamente il periodo e il luogo preciso ove avverrà la villeggiatura entro e non oltre il termine del 30 maggio, onde consentire i rapporti tra il genitore non collocatario e il figlio;
8 - il SI corrisponderà alla sig.ra a titolo di mantenimento del Parte_1 Parte_2 figlio , e fino a quando questo non avrà raggiunto l'indipendenza economica, l'importo Per_1 mensile di € 800,00 (ottocentoeuro) somma che sarà versata entro il giorno 15 di ogni mese, mediante bonifico sul conto corrente intestato alla SI avente le seguenti Parte_2 coordinate IBAN [...]. L'importo verrà rivalutato annualmente secondo indici ISTAT, come per legge.
3 9 - In considerazione dell'attuale diritto di entrambi i genitori a percepire l'assegno unico espressamente si conviene che, fintantochè i genitori beneficeranno di detto sussidio, lo stesso verrà interamente percepito dalla SI (che pertanto per gli anni a venire effettuerà a Parte_2
suo nome la relativa domanda) impegnandosi, il SI , occorrendo, a Parte_1 comunicare all'ente erogatore il proprio consenso all'erogazione integrale alla sig.ra Pt_2
10 - Le spese straordinarie relative al figlio saranno ripartite al 50% tra i genitori. Per_1
In particolare, anche in parziale deroga al Protocollo del Tribunale di Rieti del 5 maggio 2016, noto alle parti, il sig. provvederà a corrispondere alla sig.ra , ove dalla Pt_1 Parte_2
stessa sostenute ed anticipate, il 50% delle seguenti spese:
§ spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
§ spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
§ spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
§ spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia
e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
§ spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e doposcuola;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) corsi di lingue;
d) corsi di musica e strumenti musicali;
e) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese
4 per iscrizioni a gare e tornei); f) baby sitter;
g) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) h) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
i) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); l) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto del figlio;
11 - Ciascuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
12 - I coniugi accordano, sin d'ora, reciprocamente il consenso per il rilascio del passaporto, della carta d'identità valida per l'espatrio anche con l'iscrizione del figlio e si impegnano a Per_1
concederlo nuovamente in caso di rinnovo dei predetti documenti.
13 - ll SI , dalla data di sottoscrizione del presente ricorso, si obbliga a pagare Parte_1 puntualmente tutte le rimanenti rate del mutuo acceso per l'acquisto della casa coniugale fino alla sua definitiva estinzione, liberando la SI da ogni onere e responsabilità; Parte_2
14 - Il sig. , per un periodo massimo di due anni decorrenti dal deposito del Parte_1
presente ricorso - periodo nel quale, come sopra accennato, la SI potrà continuare ad Pt_2
abitare nella casa coniugale unitamente al figlio -,provvederà a pagare il 100% delle spese Per_1
relative alle utenze domestiche. Nella denegata ipotesi in cui la SI non riuscisse, entro Pt_2
il sopraindicato termine di due anni, a rinvenire sul mercato un altro immobile ove trasferirsi idoneo alle esigenze del minore e sue, il SI , fermo l'impegno assunto di pagare tutte le Pt_1 rimanenti rate del mutuo acceso per l'acquisto della casa coniugale fino alla sua definitiva estinzione, provvederà a sostenere e pagare solo il 50% delle spese relative alle utenze domestiche che, per l'altro 50%, saranno a carico della sig.ra In tal caso resta salva comunque per Pt_2
ciascuno dei coniugi la possibilità di far predisporre dei contatori separati per le singole utenze domestiche (ovvero, ove possibile, dei “contabilizzatori interni” per le singole utenze) per consentire, ad ognuno di loro, di sopportare integralmente i propri effettivi consumi relativi alle predette utenze;
15 - non appena la SI avrà rinvenuto un'altra abitazione ove trasferirsi Parte_2
congiuntamente al minore, la stessa, contestualmente alla stipula dell'atto notarile di compravendita della sua nuova casa, venderà la propria quota di proprietà della casa coniugale pari ad ½ al SI il quale, a sua volta, a fronte del trasferimento in suo favore Parte_1
della predetta quota di proprietà, provvederà a versare, in una unica soluzione, in favore della SI la somma complessiva di €. 90.000,00 (novantamilaeuro) a titolo di prezzo. Parte_2
La sig.ra si impegna sin da ora a rilasciare la casa coniugale e a trasferirsi nella nuova Pt_2 abitazione entro e non oltre il termine di un anno dalla stipula dell'atto notarile di vendita della sua quota di proprietà della casa coniugale al sig. Parte_1
5 16 - all'atto del trasferimento della SI e del figlio in altro immobile, Parte_2 Per_1 questi potranno asportare tutti i beni mobili conservati all'interno della casa coniugale (tranne la cucina) al fine di ricollocarli nella nuova abitazione e il SI si obbliga ad Parte_1
acquistare una nuova cameretta per il figlio minore;
17 - ciascun coniuge tratterrà i regali ricevuti dai propri parenti e amici in occasione del matrimonio;
18 - le parti dichiarano espressamente di aver regolamentato i loro rapporti personali ed economici come sopra indicato e, fermi restando i reciproci impegni assunti con le pattuizioni di cui ai punti che precedono, dichiarano reciprocamente di non aver nulla a che pretendere l'una dall'altra a nessun titolo.
F) ordinare al Comune di Rieti di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
G) dichiarare compensate le spese legali.
All'esito della udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
Data comunicazione al PM.
***
Va senz'altro pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, risultando dalla documentazione in atti la sussistenza delle condizioni all'uopo richieste dall'art. 3
n. 2 lett. B) della legge n. 898/70, nella formulazione vigente.
Al riguardo, va richiamato l'orientamento della Suprema Corte alla stregua del quale “In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio” (Cass., n. 28727/2023).
La separazione dei coniugi, infatti, è stata pronunciata da questo Tribunale con sentenza n. 170/2024 depositata il 4.9.2024 all'esito del deposito del ricorso congiunto e da allora si è protratta senza interruzione, come concordemente riconosciuto.
Trascorso, quindi, il termine di legge, deve ormai ritenersi definitivamente cessata tra loro ogni comunione materiale e spirituale.
Sussiste dunque il presupposto previsto dal dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, per l'accoglimento della domanda.
Il Collegio, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
6 Le spese del procedimento si dichiarano interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in Rieti il 03/06/2017, trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Parte_2
Comune;
- dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di Rieti (atto n. 5, Parte II, Serie A, anno 2017);
- recepisce le condizioni di divorzio riportate in parte motiva da intendersi qui integralmente trascritte;
- dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della sentenza;
- dichiara le spese di lite compensate.
Così deciso in Rieti, il 26 giugno 2025
Il giudice rel.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
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