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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 09/12/2025, n. 1023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 1023 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1408/2024
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1408/2024
Oggi 9 dicembre 2025 ad ore 10.18 innanzi al dott. Mirko Intravaia, sono comparsi:
Per l'avv. Chiara La Rosa in sostituzione dell'Avv. LA ROSA LAMBERTO;
Parte_1 Per l'avv. Valentina Marcianò per delega dell'Avv. DE LIMA SOUZA Parte_2 GIANLUCA;
Per quale mandataria di l'avv. Santi Alesci in sostituzione CP_1 Parte_3 dell'Avv. TUMINO GIOVANNI;
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni;
I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi agli scritti difensivi ed ai verbali di causa;
in particolare, l'avv. La Rosa insiste nelle istanze già formulate;
gli avv.ti Alesci e Marcianò insistono nelle difese spiegate e chiedono disporsi il rigetto dell'opposizione di controparte.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
IL GIUDICE
Dott. Mirko Intravaia
pagina 1 di 7 N. R.G. 1408/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mirko Intravaia, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1408/2024 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Milazzo, via Ten. Tito Parte_1 C.F._1
Minniti n. 50; rappresentato e difeso dall'Avv. Lamberto La Rosa giusta procura in atti.
Opponente contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, quale Controparte_2 P.IVA_1 mandataria di elettivamente domiciliata in Napoli, via Riviera di Chiaia n. Controparte_3
267; rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca De Lima Souza giusta procura in atti;
e
(C.F. ), in persona della mandataria Parte_3 P.IVA_2 CP_1 elettivamente domiciliata in Ragusa, via Ing. Migliorisi n. 16, presso lo studio dell'Avv. Giovanni
Tumino, che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
Opposte
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, introduceva il giudizio di merito ai sensi Parte_1 dell'art. 616 c.p.c., a seguito di ordinanza del Giudice dell'esecuzione del 27.11.2024, chiedendo disporsi, anche inaudita altera parte, del pignoramento e dell'efficacia esecutiva del titolo sotteso alla procedura iscritta al R.G.E. n. 22/2022, dichiarare il difetto di rappresentanza processuale della dichiarare l'inefficacia del pignoramento poiché il creditore procedente “non ha Controparte_2 provveduto a depositare, come previsto dall'art. 567 c.p.c. ed entro il termine di cui all'art. 497 c.p.c.,
pagina 2 di 7 N. R.G. 1408/2024
l'estratto del catasto, nonché i certificati delle iscrizioni e trascrizioni aggiornate all'immobile pignorato effettuate nei venti anni anteriori alla trascrizione del pignoramento immobiliare”, nonchè
“verificare l'idonietà del titolo esecutivo azionato nonché la correttezza della quantificazione del credito come operato dal procedente, dovendo altresì controllare se la quantificazione della somma pretesa dal pignorante corrisponda a verità e alle previsioni del titolo esecutivo”, .
L'opponente, in particolare, la violazione da parte della creditrice procedente dell'art. 132 d.lgs. 01
Settembre 1993 n. 385, dell'art. 2 L. 130/1999 e degli art. 106 e 132 del Testo Unico Bancario, atteso che la “La Società Reinvest S.r.l., poi non era e non ha dato finanche prova di essere iscritta Pt_2 all'albo di cui all'art. 106 TUB”, con la conseguenza che “l'atto con cui la società veicolo conferisce direttamente la procura per la riscossione dei propri crediti ad una società non iscritta all'albo ex art.
106 TUB sia affetta da nullità per violazione di norma imperativa e la società procuratrice risulta priva del potere di rappresentanza sostanziale non potendo riscuotere i crediti in nome e per conto di quest'ultima. Tale nullità si riverbera sul potere di rappresentanza processuale della società incaricata ex art. 77 c.p.c.”.
In via ulteriore, l'opponente censurava l'illegittimità della somma reclamata dalla e Controparte_2 dunque l'illegittimità del titolo esecutivo per “violazioni dell'art. 117 T.U.B., art. 124 comma 3
T.U.B.,art. 1815, comma II°, c.c., art. 35 comma I° e l'art. 33 comma 2 lett. F Codice al Consumo, il metodo di ammortamento applicato, l'indeterminatezza del tasso di interesse convenuto ed applicato”, per i motivi meglio articolati nell'atto introduttivo, cui conseguirebbe l'illiceità e l'intimidatorietà dell'azione esecutiva incardinata dal creditore istante.
Contestava, poi, l'illegittimità della procedura esecutiva in quanto “per la stessa vicenda sono state avviate n. 2 pignoramenti immobiliari in ordine ai quali l'Ecc.mo Tribunale Civile di Barcellona Pozzo di Gotto”.
Con decreto del 03.01.2025 il Giudice rigettava l'istanza di sospensione in via cautelare della procedura esecutiva e dell'efficacia esecutiva del titolo.
Costituendosi in giudizio con comparsa del 14.02.2025, la in persona della mandataria Controparte_2
contestava i motivi di opposizione e ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e Controparte_3 compensi.
Con comparsa del 21.02.2025 si costituiva altresì la in persona della mandataria Parte_3
che in via preliminare rappresentava l'estraneità della stessa alle eccezioni formulate CP_1 da , e nel merito contestava i motivi di opposizione e ne chiedeva il rigetto, con vittoria di Parte_1 spese e compensi.
Con ordinanza istanza del 03.03.2025, l'opponente formulava richiesta di istruzione preventiva in corso pagina 3 di 7 N. R.G. 1408/2024 di causa ex art. 699 c.p.c. chiedendo disporsi consulenza tecnica al fine di accertare: “la presenza di clausole vessatorie e/o abusive nel contratto di finanziamento, allegato alla relazione econometrica del dott. dal quale trae origine il credito cartolarizzato reclamato alla odierna istante;
- Persona_1 quantificare effettivamente la somma dovuta dalla Signora alla Società Reinvest S.p.A.”, Parte_1 poi dichiarata inammissibile con ordinanza del 15.10.2025 per omessa notifica del ricorso nel termine assegnato.
Con successiva istanza ai sensi dell'art. 699 c.p.c. del 29.05.2025, ha chiesto disporsi Parte_1 consulenza tecnica al fine di “verificare le lamentate difformità dell'immobile, in fase di stipula del mutuo ipotecario, da parte della Signora e di quantificarne la somma effettivamente Parte_1 dovuta alla , in ordine al quale si perveniva al rigetto, con ordinanza del 17.09.2025, Parte_3 per omessa comparizione del ricorrente all'udienza fissata per la relativa trattazione.
Con ordinanza del 15.10.2025, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Indi, all'udienza del 09.12.2025, precisate dalle parti costituite le conclusioni come da verbale ed esaurita la discussione orale, il procedimento viene definito a sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Così sinteticamente riassunta la vicenda processuale, alla luce dell'attività assertiva e probatoria svolta dalle parti, l'opposizione proposta da deve ritenersi infondata e va, pertanto, rigettata in Parte_1 forza della seguente motivazione.
Ed invero, deve rilevarsi, per ciò che concerne motivi di opposizione nn. 1 e 2, da trattarsi unitariamente, che in merito all'asserita omessa iscrizione all'albo speciale tenuto da Banca d'Italia ex art 106 TUB per la riscossione dei crediti ceduti, con un recentissimo arresto, la Suprema Corte ha affermato che il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della L. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici. Conseguentemente,
“non vi è alcuna valida ragione per trasferire automaticamente sul piano del rapporto negoziale (o persino sugli atti di riscossione compiuti) le conseguenze delle condotte difformi degli operatori, al fine di provocare il travolgimento di contratti (cessioni di crediti, mandati, ecc.) o di atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito, in sede cognitiva o anche esecutiva (precetti, pignoramenti, pagina 4 di 7 N. R.G. 1408/2024 interventi, ecc.), asseritamente viziati da un'invalidità "derivata"” (v. Cassazione civile sez. III -
18/03/2024, n. 7243).
Alla luce di quanto condivisibilmente sostenuto dalla Suprema Corte, i relativi motivi di opposizione non possono trovare accoglimento.
Per ciò che concerne la dedotta illegittimità del contratto di finanziamento n. 20127986843011 del
02.05.2007 (cfr. all. 2 alla nota dell'08.01.2025) in forza della contestata abusività, vessatorietà e nullità delle relative clausole contrattuali, deve darsi atto che l'azione esecutiva minacciata risulta pacificamente fondata – non sussistendo contestazione sul punto - sul decreto ingiuntivo n. 197/2020 emesso dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, dichiarato provvisoriamente esecutivo ex art. 648
c.p.c. in data 13.10.2021.
Ebbene, in punto di diritto, non può che osservarsi che “il potere di cognizione del giudice dell'opposizione all'esecuzione è limitato all'accertamento della portata esecutiva del titolo posto a fondamento dell'esecuzione stessa, mentre le eventuali ragioni di merito incidenti sulla formazione del titolo devono essere fatte valere unicamente tramite l'impugnazione della sentenza che costituisce il titolo medesimo” (v. Cass. civile sez. III - 07/10/2008, n. 24752), principio ermeneutico dal quale consegue che, se la legge stabilisce un particolare mezzo di impugnazione contro il titolo giudiziale, questo non può essere contestato attraverso lo strumento dell'opposizione all'esecuzione.
Nel caso in esame, avendo l'opponente dedotto l'illegittimità nel merito del contratto di finanziamento sotteso al decreto ingiuntivo, le contestazioni di cui sopra risultano inammissibili in quanto sottratte al potere di cognizione di questo decidente, tenuto contro, peraltro, che la statuizione circa l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo è rimessa al giudice dell'opposizione ex art. 645 c.p.c., il quale provvede ai sensi dell'art. 648 c.p.c. con ordinanza non impugnabile.
In via ulteriore, deve darsi atto che le contestazioni sollevate dall'opponente risultano, allo stato, devolute alla cognizione del Giudice dell'opposizione esperita avverso il decreto ingiuntivo n.
197/2020, procedimento tutt'ora pendente in grado di appello, per come dedotto dalla Controparte_2 senza contestazioni di parte opponente.
Infine, non può sottacersi che l'opponente non ha dedotto la sussistenza di fatti estintivi, impeditivi o modificativi verificatisi successivamente alla maturazione delle preclusioni processuali, ad essi relative, nel giudizio di cognizione che ha portato alla formazione di tale titolo (cfr. Cass. civile sez. VI -
14/02/2020, n. 3716). Al riguardo, va rammentato che a più riprese la Corte di Cassazione ha ribadito il principio della “intangibilità, in sede di opposizione esecutiva, del titolo esecutivo giudiziale per fatti anteriori o coevi alla sua formazione ed in ogni caso alla sua definitività” (v. da ultimo Cassazione civile sez. III, 04/02/2025, (ud. 29/01/2025, dep. 04/02/2025), n.2785). pagina 5 di 7 N. R.G. 1408/2024
Né, infine, può ritenersi conducente il richiamo al dictum delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione reso con la sentenza n. 9479/2023, atteso che la tutela effettiva del consumatore predicata sia dalle
Sezioni Unite sia dalla Corte di Giustizia presuppone che il consumatore non abbia proposto opposizione al titolo monitorio (“il terreno, giuridico e culturale, su cui deve misurarsi il seguito che occorre assicurare alla sentenza della CGUE del 17 maggio 2022 in cause riunite C-693/19,
[...]
, e C-831/19, ” è quello in cui “il consumatore non abbia CP_4 Controparte_5 fatto opposizione avverso un decreto ingiuntivo” (v. Cass. S.U. n. 9479/2023). Del resto, come chiarito dalla pronuncia della CGUE, “L'art. 6, paragrafo 1, e l'art. 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale la quale prevede che, qualora un decreto ingiuntivo emesso da un giudice su domanda di un creditore non sia stato oggetto di opposizione proposta dal debitore, il giudice dell'esecuzione non possa - per il motivo che l'autorità di cosa giudicata di tale decreto ingiuntivo copre implicitamente la validità delle clausole del contratto che ne è alla base, escludendo qualsiasi esame della loro validità - successivamente controllare l'eventuale carattere abusivo di tali clausole”.
Conseguentemente, non può riconoscersi in questa sede alla debitrice la tutela consumeristica di derivazione giurisprudenziale, la cui finalità è quella di tutelare il consumatore che non abbia potuto beneficiare della tutela effettiva contro il decreto ingiuntivo non anche di rimettere in termini il consumatore che abbia già speso tale tutela, peraltro in procedimento di opposizione allo stato pendente presso altro Giudice.
In ultima istanza, per ciò che concerne le ulteriori domande e deduzioni formulate dalla opponente, le stesse risultano sottratte alla cognizione di questo decidente poiché estranee ai motivi di opposizione formulati in seno al ricorso del 14.09.2024.
Dalle considerazioni sopra svolte, consegue il rigetto dell'opposizione all'esecuzione esperita da
, a carico della quale vanno poste, in ragione del principio della soccombenza ai sensi Parte_1 dell'art. 91 c.p.c., le spese dell'odierno giudizio, liquidate nella misura indicata in dispositivo, avuto riguardo alla natura, al valore della causa – pari al credito azionato - ed all'attività difensiva concretamente espletata – tenuto conto delle istanze cautelari incardinate - secondo i parametri medi di cui al D.M. 55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022.
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in persona del Giudice dott. Mirko Intravaia, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al R.G. n. 1408/2024, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così statuisce: pagina 6 di 7 N. R.G. 1408/2024
- rigetta l'opposizione proposta da;
Parte_1
- condanna l'opponente alla refusione, in favore delle controparti, delle spese di lite, che liquida per ciascuna in complessivi € 5.077,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Barcellona Pozzo di Gotto, 09.12.2025.
IL GIUDICE
Dott. Mirko Intravaia
pagina 7 di 7
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1408/2024
Oggi 9 dicembre 2025 ad ore 10.18 innanzi al dott. Mirko Intravaia, sono comparsi:
Per l'avv. Chiara La Rosa in sostituzione dell'Avv. LA ROSA LAMBERTO;
Parte_1 Per l'avv. Valentina Marcianò per delega dell'Avv. DE LIMA SOUZA Parte_2 GIANLUCA;
Per quale mandataria di l'avv. Santi Alesci in sostituzione CP_1 Parte_3 dell'Avv. TUMINO GIOVANNI;
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni;
I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi agli scritti difensivi ed ai verbali di causa;
in particolare, l'avv. La Rosa insiste nelle istanze già formulate;
gli avv.ti Alesci e Marcianò insistono nelle difese spiegate e chiedono disporsi il rigetto dell'opposizione di controparte.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
IL GIUDICE
Dott. Mirko Intravaia
pagina 1 di 7 N. R.G. 1408/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mirko Intravaia, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1408/2024 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Milazzo, via Ten. Tito Parte_1 C.F._1
Minniti n. 50; rappresentato e difeso dall'Avv. Lamberto La Rosa giusta procura in atti.
Opponente contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, quale Controparte_2 P.IVA_1 mandataria di elettivamente domiciliata in Napoli, via Riviera di Chiaia n. Controparte_3
267; rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca De Lima Souza giusta procura in atti;
e
(C.F. ), in persona della mandataria Parte_3 P.IVA_2 CP_1 elettivamente domiciliata in Ragusa, via Ing. Migliorisi n. 16, presso lo studio dell'Avv. Giovanni
Tumino, che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
Opposte
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, introduceva il giudizio di merito ai sensi Parte_1 dell'art. 616 c.p.c., a seguito di ordinanza del Giudice dell'esecuzione del 27.11.2024, chiedendo disporsi, anche inaudita altera parte, del pignoramento e dell'efficacia esecutiva del titolo sotteso alla procedura iscritta al R.G.E. n. 22/2022, dichiarare il difetto di rappresentanza processuale della dichiarare l'inefficacia del pignoramento poiché il creditore procedente “non ha Controparte_2 provveduto a depositare, come previsto dall'art. 567 c.p.c. ed entro il termine di cui all'art. 497 c.p.c.,
pagina 2 di 7 N. R.G. 1408/2024
l'estratto del catasto, nonché i certificati delle iscrizioni e trascrizioni aggiornate all'immobile pignorato effettuate nei venti anni anteriori alla trascrizione del pignoramento immobiliare”, nonchè
“verificare l'idonietà del titolo esecutivo azionato nonché la correttezza della quantificazione del credito come operato dal procedente, dovendo altresì controllare se la quantificazione della somma pretesa dal pignorante corrisponda a verità e alle previsioni del titolo esecutivo”, .
L'opponente, in particolare, la violazione da parte della creditrice procedente dell'art. 132 d.lgs. 01
Settembre 1993 n. 385, dell'art. 2 L. 130/1999 e degli art. 106 e 132 del Testo Unico Bancario, atteso che la “La Società Reinvest S.r.l., poi non era e non ha dato finanche prova di essere iscritta Pt_2 all'albo di cui all'art. 106 TUB”, con la conseguenza che “l'atto con cui la società veicolo conferisce direttamente la procura per la riscossione dei propri crediti ad una società non iscritta all'albo ex art.
106 TUB sia affetta da nullità per violazione di norma imperativa e la società procuratrice risulta priva del potere di rappresentanza sostanziale non potendo riscuotere i crediti in nome e per conto di quest'ultima. Tale nullità si riverbera sul potere di rappresentanza processuale della società incaricata ex art. 77 c.p.c.”.
In via ulteriore, l'opponente censurava l'illegittimità della somma reclamata dalla e Controparte_2 dunque l'illegittimità del titolo esecutivo per “violazioni dell'art. 117 T.U.B., art. 124 comma 3
T.U.B.,art. 1815, comma II°, c.c., art. 35 comma I° e l'art. 33 comma 2 lett. F Codice al Consumo, il metodo di ammortamento applicato, l'indeterminatezza del tasso di interesse convenuto ed applicato”, per i motivi meglio articolati nell'atto introduttivo, cui conseguirebbe l'illiceità e l'intimidatorietà dell'azione esecutiva incardinata dal creditore istante.
Contestava, poi, l'illegittimità della procedura esecutiva in quanto “per la stessa vicenda sono state avviate n. 2 pignoramenti immobiliari in ordine ai quali l'Ecc.mo Tribunale Civile di Barcellona Pozzo di Gotto”.
Con decreto del 03.01.2025 il Giudice rigettava l'istanza di sospensione in via cautelare della procedura esecutiva e dell'efficacia esecutiva del titolo.
Costituendosi in giudizio con comparsa del 14.02.2025, la in persona della mandataria Controparte_2
contestava i motivi di opposizione e ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e Controparte_3 compensi.
Con comparsa del 21.02.2025 si costituiva altresì la in persona della mandataria Parte_3
che in via preliminare rappresentava l'estraneità della stessa alle eccezioni formulate CP_1 da , e nel merito contestava i motivi di opposizione e ne chiedeva il rigetto, con vittoria di Parte_1 spese e compensi.
Con ordinanza istanza del 03.03.2025, l'opponente formulava richiesta di istruzione preventiva in corso pagina 3 di 7 N. R.G. 1408/2024 di causa ex art. 699 c.p.c. chiedendo disporsi consulenza tecnica al fine di accertare: “la presenza di clausole vessatorie e/o abusive nel contratto di finanziamento, allegato alla relazione econometrica del dott. dal quale trae origine il credito cartolarizzato reclamato alla odierna istante;
- Persona_1 quantificare effettivamente la somma dovuta dalla Signora alla Società Reinvest S.p.A.”, Parte_1 poi dichiarata inammissibile con ordinanza del 15.10.2025 per omessa notifica del ricorso nel termine assegnato.
Con successiva istanza ai sensi dell'art. 699 c.p.c. del 29.05.2025, ha chiesto disporsi Parte_1 consulenza tecnica al fine di “verificare le lamentate difformità dell'immobile, in fase di stipula del mutuo ipotecario, da parte della Signora e di quantificarne la somma effettivamente Parte_1 dovuta alla , in ordine al quale si perveniva al rigetto, con ordinanza del 17.09.2025, Parte_3 per omessa comparizione del ricorrente all'udienza fissata per la relativa trattazione.
Con ordinanza del 15.10.2025, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Indi, all'udienza del 09.12.2025, precisate dalle parti costituite le conclusioni come da verbale ed esaurita la discussione orale, il procedimento viene definito a sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Così sinteticamente riassunta la vicenda processuale, alla luce dell'attività assertiva e probatoria svolta dalle parti, l'opposizione proposta da deve ritenersi infondata e va, pertanto, rigettata in Parte_1 forza della seguente motivazione.
Ed invero, deve rilevarsi, per ciò che concerne motivi di opposizione nn. 1 e 2, da trattarsi unitariamente, che in merito all'asserita omessa iscrizione all'albo speciale tenuto da Banca d'Italia ex art 106 TUB per la riscossione dei crediti ceduti, con un recentissimo arresto, la Suprema Corte ha affermato che il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della L. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici. Conseguentemente,
“non vi è alcuna valida ragione per trasferire automaticamente sul piano del rapporto negoziale (o persino sugli atti di riscossione compiuti) le conseguenze delle condotte difformi degli operatori, al fine di provocare il travolgimento di contratti (cessioni di crediti, mandati, ecc.) o di atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito, in sede cognitiva o anche esecutiva (precetti, pignoramenti, pagina 4 di 7 N. R.G. 1408/2024 interventi, ecc.), asseritamente viziati da un'invalidità "derivata"” (v. Cassazione civile sez. III -
18/03/2024, n. 7243).
Alla luce di quanto condivisibilmente sostenuto dalla Suprema Corte, i relativi motivi di opposizione non possono trovare accoglimento.
Per ciò che concerne la dedotta illegittimità del contratto di finanziamento n. 20127986843011 del
02.05.2007 (cfr. all. 2 alla nota dell'08.01.2025) in forza della contestata abusività, vessatorietà e nullità delle relative clausole contrattuali, deve darsi atto che l'azione esecutiva minacciata risulta pacificamente fondata – non sussistendo contestazione sul punto - sul decreto ingiuntivo n. 197/2020 emesso dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, dichiarato provvisoriamente esecutivo ex art. 648
c.p.c. in data 13.10.2021.
Ebbene, in punto di diritto, non può che osservarsi che “il potere di cognizione del giudice dell'opposizione all'esecuzione è limitato all'accertamento della portata esecutiva del titolo posto a fondamento dell'esecuzione stessa, mentre le eventuali ragioni di merito incidenti sulla formazione del titolo devono essere fatte valere unicamente tramite l'impugnazione della sentenza che costituisce il titolo medesimo” (v. Cass. civile sez. III - 07/10/2008, n. 24752), principio ermeneutico dal quale consegue che, se la legge stabilisce un particolare mezzo di impugnazione contro il titolo giudiziale, questo non può essere contestato attraverso lo strumento dell'opposizione all'esecuzione.
Nel caso in esame, avendo l'opponente dedotto l'illegittimità nel merito del contratto di finanziamento sotteso al decreto ingiuntivo, le contestazioni di cui sopra risultano inammissibili in quanto sottratte al potere di cognizione di questo decidente, tenuto contro, peraltro, che la statuizione circa l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo è rimessa al giudice dell'opposizione ex art. 645 c.p.c., il quale provvede ai sensi dell'art. 648 c.p.c. con ordinanza non impugnabile.
In via ulteriore, deve darsi atto che le contestazioni sollevate dall'opponente risultano, allo stato, devolute alla cognizione del Giudice dell'opposizione esperita avverso il decreto ingiuntivo n.
197/2020, procedimento tutt'ora pendente in grado di appello, per come dedotto dalla Controparte_2 senza contestazioni di parte opponente.
Infine, non può sottacersi che l'opponente non ha dedotto la sussistenza di fatti estintivi, impeditivi o modificativi verificatisi successivamente alla maturazione delle preclusioni processuali, ad essi relative, nel giudizio di cognizione che ha portato alla formazione di tale titolo (cfr. Cass. civile sez. VI -
14/02/2020, n. 3716). Al riguardo, va rammentato che a più riprese la Corte di Cassazione ha ribadito il principio della “intangibilità, in sede di opposizione esecutiva, del titolo esecutivo giudiziale per fatti anteriori o coevi alla sua formazione ed in ogni caso alla sua definitività” (v. da ultimo Cassazione civile sez. III, 04/02/2025, (ud. 29/01/2025, dep. 04/02/2025), n.2785). pagina 5 di 7 N. R.G. 1408/2024
Né, infine, può ritenersi conducente il richiamo al dictum delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione reso con la sentenza n. 9479/2023, atteso che la tutela effettiva del consumatore predicata sia dalle
Sezioni Unite sia dalla Corte di Giustizia presuppone che il consumatore non abbia proposto opposizione al titolo monitorio (“il terreno, giuridico e culturale, su cui deve misurarsi il seguito che occorre assicurare alla sentenza della CGUE del 17 maggio 2022 in cause riunite C-693/19,
[...]
, e C-831/19, ” è quello in cui “il consumatore non abbia CP_4 Controparte_5 fatto opposizione avverso un decreto ingiuntivo” (v. Cass. S.U. n. 9479/2023). Del resto, come chiarito dalla pronuncia della CGUE, “L'art. 6, paragrafo 1, e l'art. 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale la quale prevede che, qualora un decreto ingiuntivo emesso da un giudice su domanda di un creditore non sia stato oggetto di opposizione proposta dal debitore, il giudice dell'esecuzione non possa - per il motivo che l'autorità di cosa giudicata di tale decreto ingiuntivo copre implicitamente la validità delle clausole del contratto che ne è alla base, escludendo qualsiasi esame della loro validità - successivamente controllare l'eventuale carattere abusivo di tali clausole”.
Conseguentemente, non può riconoscersi in questa sede alla debitrice la tutela consumeristica di derivazione giurisprudenziale, la cui finalità è quella di tutelare il consumatore che non abbia potuto beneficiare della tutela effettiva contro il decreto ingiuntivo non anche di rimettere in termini il consumatore che abbia già speso tale tutela, peraltro in procedimento di opposizione allo stato pendente presso altro Giudice.
In ultima istanza, per ciò che concerne le ulteriori domande e deduzioni formulate dalla opponente, le stesse risultano sottratte alla cognizione di questo decidente poiché estranee ai motivi di opposizione formulati in seno al ricorso del 14.09.2024.
Dalle considerazioni sopra svolte, consegue il rigetto dell'opposizione all'esecuzione esperita da
, a carico della quale vanno poste, in ragione del principio della soccombenza ai sensi Parte_1 dell'art. 91 c.p.c., le spese dell'odierno giudizio, liquidate nella misura indicata in dispositivo, avuto riguardo alla natura, al valore della causa – pari al credito azionato - ed all'attività difensiva concretamente espletata – tenuto conto delle istanze cautelari incardinate - secondo i parametri medi di cui al D.M. 55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022.
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in persona del Giudice dott. Mirko Intravaia, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al R.G. n. 1408/2024, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così statuisce: pagina 6 di 7 N. R.G. 1408/2024
- rigetta l'opposizione proposta da;
Parte_1
- condanna l'opponente alla refusione, in favore delle controparti, delle spese di lite, che liquida per ciascuna in complessivi € 5.077,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Barcellona Pozzo di Gotto, 09.12.2025.
IL GIUDICE
Dott. Mirko Intravaia
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