Art. 14.
I lavori da eseguire a cura degli Enti locali sono dichiarati di pubblica utilita' ed urgenti e indifferibili, ai sensi degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 , e successive modificazioni.
I lavori da eseguire a cura degli Enti locali sono dichiarati di pubblica utilita' ed urgenti e indifferibili, ai sensi degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 , e successive modificazioni.