Articolo 14 della Legge 21 ottobre 1950, n. 981
Articolo 13Articolo 15
Versione
2 gennaio 1951
Art. 14.
I lavori da eseguire a cura degli Enti locali sono dichiarati di pubblica utilita' ed urgenti e indifferibili, ai sensi degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 , e successive modificazioni.
Entrata in vigore il 2 gennaio 1951