Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 21/03/2025, n. 1031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1031 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Civile di Firenze
Sezione Quinta Civile – Sezione specializzata in materia di impresa
Il Collegio nella seguente composizione: dott. Niccolo' Calvani Presidente dott.ssa Linda Pattonelli Giudice dott.ssa Laura Maione Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. RG 9442/2022 tra le parti:
Controparte_1
, in persona del Curatore rappresentata e
[...] CP_2 difesa dall'avv. TIZIANA MERLINI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio a Livorno, Via delle cateratte n. 90/6, come da procura allegata telematicamente.
ATTRICE
rappresentato e difeso dall'avv. GIOVANNI CELANO ed Parte_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio a Pontedera, Via Salvo
d'Acquisto n. 42, come da procura allegata telematicamente.
CONVENUTO
EREDI DI NC FI
CONVENUTI CONTUMACI
1
CONCLUSIONI
Per l'attrice come da memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma 6 n.1
c.p.c.:
“In forza di tutte le deduzioni di cui sopra, si insiste perché il Tribunale di
Firenze-Sezione specializzata per le imprese, respinte tutte le eccezioni preliminari sollevate dai convenuti con la loro comparsa di costituzione, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, Voglia:
A) accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2476 c.c., anche in relazione agli artt. 2393 e 2394 c.c., dei Sigg.ri e (in Parte_2 Parte_1 qualità di ex-amministratori di ) per i fatti Controparte_1 loro ascrivibili come descritti in narrativa ed i danni direttamente arrecati a
; Controparte_1
B) per gli effetti, condannare i Sigg.ri e - in solido Parte_2 Parte_1 tra loro - a corrispondere alla Parte_3
, a titolo di risarcimento dei danni per gli addebiti descritti in
[...] narrativa, la somma di € 710.024,00# o quella, maggiore o minore, che sarà accertata nel corso del giudizio, maggiorata, se positivi, della rivalutazione monetaria e degli interessi legali (al tasso tempo per tempo vigente) sulla somma rivalutata dalla data della domanda fino al saldo effettivo, anche mediante liquidazione da effettuarsi in via equitativa;
C) con vittoria nelle spese e competenze del presente giudizio, con maggiorazione degli onorari di difesa per rimborso spese forfettario nella misura applicabile al momento della pronunzia della sentenza di condanna,
CNP ed IVA come per legge e successive occorrende, inclusi i compensi eventualmente dovuti al consulente tecnico d'ufficio ed al consulente tecnico di parte della (in caso Controparte_1 di ammissione di CTU)”.
Per il convenuto come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato il
9.12.2024:
2 “Voglia il Tribunale di Firenze-Sezione Imprese, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
A) in via preliminare, con riguardo alla domanda ed alla azione ex art. 2394
c.c. dichiarare la validità, l'efficacia e l'operatività della clausola compromissoria dello statuto sociale e, comunque, la sua opponibilità alla
Curatela e per gli effetti dichiarare la propria incompetenza ex art. 38 c.p.c.
e/o la chiusura in rito e/o nel merito del giudizio ai sensi degli artt. 806 e 808
c.p.c e 34 e 35 del D.lgs. 17 gennaio 2003 n. 5 (tuttora vigente), disponendo la prosecuzione del giudizio unicamente per l'azione sociale e la domanda ex art.
2393 c.c.;
B) sempre in via preliminare e nel merito, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione per i motivi espressi in narrativa, con tutte le relative conseguenze: i. dell'azione sociale di responsabilità ex art. 2393 c.c. ai sensi degli artt. 2393, co. 4 c.c e 2949 c.c; ii. dell'azione dei creditori sociali ex art.
2394 c.c. ai sensi dell'art. 2949, co. 2 c.c;
C) nel merito, rigettare tutte le domande azionate dalla Curatela, in quanto infondate in fatto ed in diritto e/o, comunque, determinare la quantificazione del danno in misura inferiore rispetto a quella richiesta dalla Curatela;
in subordine, dichiarare la compensazione ex art. 56 l.f. tra la somma che sarà liquidata a carico dei Sigg.ri e ed i rispettivi crediti Parte_2 Parte_1 verso la società a titolo di finanziamenti soci;
D) in ogni caso, n ogni caso, previa distrazione delle spese di lite in favore dell'Avv. Giovanni Celano ai sensi dell'art. 93 c.p.c., condannare la Curatela alla rifusione integrale delle spese, dei diritti e degli onorari del presente giudizio (con maggiorazione dei diritti e degli onorari per rimborso spese forfettario nella misura del 15%, oltre CNP ed IVA come per legge) e successive occorrende, e con liquidazione delle competenze e compensi dovuti al
Consulente Tecnico d'Ufficio ed al Consulente tecnico di Parte in caso di ammissione di CTU”.
3 FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato la
[...]
ha convenuto in giudizio e Controparte_1 Pt_2 Pt_1 al fine di far accertare la loro responsabilità gestoria quali ex
[...] amministratori di ai sensi dell'art. 146, Controparte_1 co. 2, l.f. e, di conseguenza, condannarli in solido tra loro a risarcire i danni cagionati alla società e ai suoi creditori.
La Curatela ha evidenziato una serie di irregolarità nella redazione dei bilanci relativamente agli esercizi dal 2011 al 2017, volte ad occultare la perdita integrale del capitale sociale della società, la quale ha continuato ad operare pur in presenza della causa di scioglimento anticipato ex art. 2484,
n. 4) c.c..
In particolare, attraverso una riclassificazione dei bilanci della società
a partire dall'esercizio 2011 e mediante una rettifica delle poste contabili ivi iscritte, l'attrice ha quantificato il danno alla società e ai creditori sociali nella somma di € 710.024,99, data dalla differenza tra il netto patrimoniale rettificato alla data in cui sarebbe maturata la causa di scioglimento (2014) e il patrimonio netto esistente alla data della messa in liquidazione (2015), cui sono stati detratti i costi per la liquidazione che, comunque, la società avrebbe dovuto sostenere, quantificati in € 125.000,00; ai fini del calcolo del danno sono stati considerati, altresì, i prelievi degli amministratori dalle riserve del Patrimonio netto in assenza di qualsiasi delibera assembleare di distribuzione delle stesse.
Costituendosi in giudizio, e hanno eccepito Pt_1 Parte_2
l'incompetenza del Giudice adìto relativamente alle due azioni o quantomeno all'azione sociale ex art. 2393 c.c., data la sussistenza di una clausola compromissoria nello Statuto della società, nonché la prescrizione ai sensi dell'art. 2949 c.c. di entrambe le azioni intraprese dalla Curatela: diquella sociale, perché gli amministratori sono cessati dalla carica in data
12.1.2016, diquella dei creditori sociali ex art. 2394 c.c., perché i medesimi a tale data avevano l'oggettiva percepibilità dello stato di crisi e della insufficienza patrimoniale della società a soddisfare i debiti.
4 Nel merito, i convenuti hanno contestato le rettifiche e le riclassificazioni effettuate dalla Curatela, in quanto del tutto errate sia nella individuazione del momento storico di perdita del capitale sociale, sia nell'analisi e nel calcolo dei danni contestati. Invero, secondo la prospettazione dei convenuti, la società non avrebbe perso il capitale sociale né al termine dell'esercizio 2014 né al termine dell'esercizio 2015 e la situazione di crisi sarebbe dovuta esclusivamente al mutamento degli scenari storici e del mercato di riferimento, che gli amministratori hanno gestito tempestivamente avviando il percorso di risanamento e di ristrutturazione mediante lo scioglimento della società, l'affitto di azienda ponte e il contratto estimatorio con una newco e la successiva procedura concordataria, il tutto nel mese di gennaio 2016.
Infine, per quanto concerne i prelievi effettuati dai convenuti quali soci, oltre ad aver osservato che non possono rispondere del relativo danno quali amministratori, hanno affermato, altresì, di aver riversato dette somme nelle casse sociali nel 2014 e nel 2015. In ogni caso, hanno eccepito la compensazione di tale voce di danno con il loro credito per il finanziamento soci ai sensi dell'art. 56 l.f..
In corso di causa è deceduto e il procedimento è stato Parte_2 interrotto per poi essere riassunto su ricorso della Curatela;
tuttavia, gli eredi del defunto, nonostante regolare notifica, non si sono costituiti in giudizio.
La causa è stata istruita sulle sole produzioni documentali delle parti.
Il Giudice, ritenendo di dover decidere sulle eccezioni preliminari sollevate dal convenuto, ha fissato l'udienza del 10.12.2024, in cui i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni;
sicché, concessi i termini per il deposito delle comparse conclusionali e di replica ex art. 190 c.p.c., la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
*** *** ***
1. In via preliminare giova evidenziare che, a seguito dell'interruzione del giudizio per la morte di e della sua rituale riassunzione nei Parte_2 confronti degli eredi del de cuius, questi non si sono costituiti in giudizio;
si 5 pone quindi la necessità di verificare se le domande e le eccezioni sollevate dal convenuto poi deceduto siano da considerare ancora validamente proposte in giudizio. Infatti, sebbene si fosse costituito nel Parte_2 presente procedimento unitamente a con una unica comparsa, Parte_1 così proponendo le medesime eccezioni e contestazioni di quest'ultimo, a seguito dell'interruzione del processo i suoi eredi non si sono costituiti rimanendo contumaci. E il tenore degli atti depositati a seguito della riassunzione da parte dell'avv. Celano per è chiaro Parte_1 nell'evidenziare che la rappresentanza del procuratore è riferibile al solo in proprio e non agli eredi di quand'anche tale dovesse essere Pt_1 Pt_2 qualificato . Pt_1
Ciò posto, occorre richiamare l'orientamento giurisprudenziale in forza del quale laddove la riassunzione della causa sia modificativa dal punto di vista dei soggetti del processo -come accade nell'ipotesi, appunto, in cui alla persona deceduta si sostituiscano i suoi eredi- le domande e le eccezioni svolte dalla prima non possono essere ritenute ferme, come invece accade nell'ipotesi di riassunzione non modificativa in cui non viene a mutare il soggetto destinatario della pronuncia -si pensi al caso di interruzione per morte del difensore.
Al riguardo è pienamente calzante il ragionamento di cui a Cass. Sez.
3, Ordinanza n. 10445 del 15/04/2019, pres. Travaglino, rel. Rossetti “L'art.
303, comma quarto, c.p.c., stabilisce che, quando il processo sia stato interrotto ed una delle parti abbia notificato a tutte le altri il ricorso in riassunzione col pedissequo decreto, "se la parte che ha ricevuto la notificazione non comparisce all'udienza fissata, si procede in sua contumacia". Già durante i lavori preparatori del codice di rito, la dottrina non mancò di segnalare l'ambiguità di tale disposizione. Essa, infatti, è destinata
a disciplinare con una norma apparentemente unica due fattispecie concrete ben diverse: l'ipotesi della riassunzione c.d. modificativa (ad es., in conseguenza della morte d'una delle parti), e quella della riassunzione c.d. non modificativa (ad es., nel caso di morte del difensore d'una delle parti). Nel caso di riassunzione modificativa, la previsione di cui all'art. 303, comma
6 quarto, c.p.c., è perfettamente coerente col sistema: poiché parte del processo diventa un soggetto diverso da quello originario, è doveroso che questi si costituisca depositando una comparsa ai sensi dell'art. 167 c.p.c., pena la dichiarazione di contumacia. Non altrettanto può dirsi nel caso di riassunzione non modificativa: in questo caso, infatti, resta invariato il soggetto del rapporto processuale, e potrebbe restare invariato sinanche il suo difensore, come accade nell'ipotesi in cui l'evento interruttivo abbia colpito una parte diversa da quella che, dopo la notifica dell'atto di riassunzione, ometta di "costituirsi".
(…) Tali insegnamenti dottrinari sono stati da tempo recepiti da questa Corte, la quale ha già ripetutamente affermato (da ultimo Sez. 3, Sentenza n. 14351 del 19.67009) che nel caso di interruzione del processo e sua riassunzione c.d. non modificativa, restano ferme le domande e le eccezioni già sollevate dalle parti, anche quando queste non si costituiscano dopo la riassunzione. (…)”
Dunque a contrario si deve concludere che la conservazione degli effetti delle domande e delle eccezioni è fenomeno che si verifica soltanto nel caso in cui non si ripresenti all'udienza la parte non attinta dal fenomeno modificativo, circostanza non riscontrabile nel caso di specie con riferimento alla posizione di i cui eredi sono rimasti contumaci;
in questo Parte_2 caso si deve ritenere integrata una fattispecie di interruzione modificativa dal momento che i soggetti destinatari della pronuncia sono diversi da quello originario, sicché si deve concludere per l'impossibilità di attribuire ai successori eccezioni e domande formulate dalla precedente parte processuale.
Le considerazioni svolte conducono quindi all'affermazione della insussistenza di eccezioni preliminari relative alla posizione di Parte_2
(rectius i suoi eredi).
Da ultimo, merita evidenziare che, all'esito del procedimento, il difensore di ha dichiarato di rinunciare tanto all'eccezione di Parte_1 nullità dell'atto di citazione quanto all'eccezione di arbitrato;
ma si tratta all'evidenza di una rinuncia validamente effettuata dal difensore per la sola parte in relazione alla quale ha lo ius postulandi, non potendo Parte_1 invece valere per la posizione di e per i suoi eredi non costituiti Parte_2
7 (peraltro, se, come si è detto, le relative eccezioni preliminari non possono essere ritenute persistenti, neppure si pone un problema di ambito oggettivo di efficacia della rinuncia fatta da . Parte_1
2. Passando all'esame delle eccezioni preliminari sollevate da Pt_1
si osserva in primo luogo che quella di nullità della citazione è stata
[...] rinunciata dalla parte in sede di precisazione delle conclusioni;
così pure l'eccezione di arbitrato è stata oggetto di rinuncia da parte di in Parte_1 sede di comparsa conclusionale.
Dunque, l'unica eccezione preliminare che deve essere esaminata è quella di prescrizione.
Al riguardo si osserva che sebbene con orientamento costante la Corte di Cassazione abbia affermato la natura unitaria e inscindibile dell'azione di responsabilità esercitata dal curatore del fallimento, che coniuga le diverse azioni, sociale e dei creditori sociali, “tant'è che il curatore può, anche separatamente, formulare domande risarcitorie tanto con riferimento ai presupposti dell'azione sociale, che ha natura contrattuale, quanto con riguardo a quelli della responsabilità verso i creditori, che ha natura extracontrattuale”, la stessa Corte ha, altresì, precisato che “tali azioni, peraltro, non perdono la loro originaria identità giuridica, rimanendo tra loro distinte sia nei presupposti di fatto, che nella disciplina applicabile, differenti essendo la distribuzione dell'onere della prova, i criteri di determinazione dei danni risarcibili ed il regime di decorrenza del termine di prescrizione” (Cass.
n. 24715/2015; Cass. n. 10378/2012).
Dunque, sul piano sostanziale le due azioni restano nettamente distinte, con conseguenze in tema di natura della responsabilità (e conseguente diversa distribuzione degli oneri di allegazione e prova) e disciplina della prescrizione, e come tali devono essere valutate autonomamente.
In questa ottica occorre rilevare che con riferimento all'azione sociale esercitata nei confronti di deve ritenersi maturata la Parte_1 prescrizione dal momento che il convenuto ha cessato la carica 12.1.2016 e la presente azione, non preceduta da atti interruttivi, è stata introdotta con 8 la notifica della citazione in data 24.7.2022 (doc. 7 fasc. conv.) ovvero oltre il quinquennio.
Tuttavia, il Collegio reputa che non possa ritenersi prescritta l'azione dei creditori.
A tal proposito, è principio consolidato che l'azione di responsabilità dei creditori sociali nei confronti degli amministratori promossa dal curatore fallimentare a norma dell'art. 146 l.f., è soggetta a prescrizione quinquennale che decorre dal momento dell'oggettiva percepibilità da parte dei creditori dell'insufficienza dell'attivo a soddisfare i debiti (e non anche dall'effettiva conoscenza di tale situazione) che risulti da qualsiasi fatto che possa essere conosciuto (tra le tante cfr. Cass. n. 3552/2023; Cass. n. 25178/2015; Cass.
n. 24715/2015 citata;
Cass. n. 13378/2014).
Nel caso di specie, il convenuto costituito afferma che tale conoscibilità per la generalità dei creditori sarebbe derivata dal deposito della domanda di concordato e dalla sua successiva ammissione. Invero, come emerge dalla visura storica camerale, in data 13.4.2016 ha depositato Controparte_1 presso il Tribunale di Pisa un ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con riserva ex art. 161, co. 6, l.f., iscritto al Registro
Imprese il 15.4.2016.
Ora, se è vero che da questa data i creditori erano a conoscenza dell'attivazione da parte della società della procedura concordataria, occorre però rilevare che tale situazione non era idonea a evidenziare l'insufficienza del patrimonio sociale a soddisfare i debitori.
Infatti, una cosa è l'insufficienza di liquidità o il palesare una situazione di crisi, altra cosa è manifestare all'esterno in modo univoco l'incapacità di pagare i creditori della società anche attraverso l'integrale liquidazione del proprio attivo, circostanza questa che nel caso di specie, alla luce dell'esame della documentazione versata in atti, non può dirsi essere stata palesata erga omnes all'epoca dell'attivazione della procedura di concordato.
9 La presentazione dell'istanza di concordato presuppone lo stato di crisi della società (art. 160 l.f.); tuttavia, con questo termine si possono identificare differenti situazioni, che vanno dalla temporanea difficoltà di adempiere al rischio di insolvenza, all'insolvenza conclamata, al sovraindebitamento. L'art. 2394, comma II, c.c., invece, dispone che l'azione dei creditori può essere proposta “quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti”, facendo quindi riferimento a una situazione che si ha allorché l'insieme dell'attivo patrimoniale non copre l'ammontare dei debiti (Cass. 13378/2014, Cass. 3552/2023): situazione che può coincidere con un sovraindebitamento o anche, ma non necessariamente, con uno stato di insolvenza, ma che non copre tutte le possibili situazioni di crisi.
In altri termini l'insufficienza di cui alla norma richiamata, dipendendo dalla non sufficienza della garanzia patrimoniale generica, non corrisponde allo stato di insolvenza di cui all'art. 5 l.f. né alla perdita integrale del capitale sociale, situazione non implicante necessariamente la perdita di ogni valore attivo del patrimonio sociale, ma va intesa come eccedenza delle passività sulle attività del patrimonio dell'impresa o insufficienza dell'attivo sociale a soddisfare i debiti della società (Cass. n. 20476/2008).
Scendendo più nel dettaglio della questione va da subito evidenziato che già la tipologia di concordato a cui si chiede di accedere può comportare delle conseguenze in tema di valutazione della sussistenza di indici di insufficienza patrimoniale.
Infatti, si può astrattamente affermare che un concordato liquidatorio, laddove prevede il pagamento dei creditori in una misura percentuale rispetto all'integrale adempimento dell'obbligazione, tendenzialmente esprime una manifestazione di insufficienza di quel patrimonio a soddisfare la generalità dei creditori, proprio in quanto si ipotizza la monetizzazione di tutte le attività della società e il pagamento dei creditori in base al massimo ritraibile da quella liquidazione;
sicché, ad esempio, se il concordato liquidatorio postulasse il pagamento dei creditori chirografari al 10% si
10 potrebbe affermare che di fatto la società sta dichiarando a questi che, anche liquidando tutto il liquidabile, non vi sarà integrale soddisfazione dei crediti.
La prospettiva si modifica, invece, nel caso di concordato in continuità, come nel caso di specie (ove si ha una continuità indiretta): in questo caso, infatti, i creditori vengono pagati tendenzialmente con le utilità già liquide della società e non per mezzo della liquidazione di tutto il suo patrimonio, che ben potrebbe anche essere superiore ai debiti. E, allora, in questo caso è necessario verificare attraverso l'analisi dei dati contabili presenti nelle scritture contabili e negli atti del concordato se effettivamente tutto il patrimonio della società fosse all'evidenza insufficiente a dare soddisfazione ai creditori sociali.
Ora, nel caso di specie, la società nel bilancio 2015 esponeva un attivo di € 4.849.897 a fronte di debiti per € 4.373.053 con una perdita di più di un milione registrata proprio in questo anno: il fatto, tuttavia, che fosse evidenziata una forte perdita, tale da ridurre il patrimonio netto da
1.768.002 (2014) a 476.844 (2015), era un dato che certamente evidenziava uno stato di crisi, così come il fatto che la Società aveva subìto segnalazioni in Centrale Rischi (la segnalazione da sola non basta a provare l'insufficienza patrimoniale perché attiene allo sconfinamento o all'inadempimento del singolo rapporto bancario con chi procede alla segnalazione) o che era stato deliberato lo scioglimento, tuttavia tali dati non erano univocamente dimostrativi di una insufficienza patrimoniale.
Nel piano concordatario si rappresenta che rispetto al fallimento si avrà un maggior ricavato di € 940.000, ma questo non è un elemento utile a far emergere quella insufficienza patrimoniale nei termini su delineati.
Occorre poi rilevare che dal piano di concordato (doc. 24 fasc. conv.) non emergono elementi utili a dimostrare l'insufficienza patrimoniale della società nei termini delineati, la quale non si evidenzia neppure alla luce di un attento esame della relazione di asseverazione (doc. 25 fasc. conv.); infatti dalla lettura di tale documento deriva la prospettazione di un attivo che, tenuto conto della futura cessione di azienda (valore attivo certamente da considerare in quanto bene che, una volta liquidato, va a soddisfare i debiti
11 sociali), è pari ad € 4.134.047,39 (importo che già fa proprie le rettifiche ai dati contabili sociali operate dall'attestatore) a fronte di un passivo che dai dati rappresentati si assesta su € 4.106.391,73. Ne deriva che la generalità dei creditori al momento in cui la società ha avviato la procedura concordataria non poteva avere contezza della effettiva insufficienza patrimoniale della debitrice;
anzi, dalle comunicazioni relative al concordato hanno potuto apprendere che la garanzia patrimoniale era messa in sicurezza al fine di poterla destinare a pagamento dei loro crediti e che la stessa azienda veniva affittata per salvaguardare i valori aziendali.
Ancora, il convenuto sottolinea che la società veniva sciolta e messa in liquidazione, sicché diveniva inattiva, affittando l'azienda ad una al Pt_4 fine di salvaguardare i valori aziendali e di evitare di aggravare la debitoria: affermazione che, ancora una volta, palesa la sussistenza di una crisi ma non l'insufficienza patrimoniale della società.
Così pure le altre situazioni evidenziate dal convenuto -ovvero la chiusura delle concessioni di credito delle banche e il loro passaggio a sofferenza, l'avvio di percorsi di rientro dalle esposizioni bancarie, la richiesta di decreto ingiuntivo notificata da una banca e l'iscrizione di ipoteca giudiziale da parte di almeno due banche, la revoca di affidamenti, il pignoramento presso terzi da parte di una banca- non erano nemmeno conoscibili alla generalità dei creditori.
Non vi sono quindi elementi che dimostrino la conoscibilità dell'insufficienza patrimoniale della società da parte dei creditori in epoca antecedente rispetto alla dichiarazione di fallimento (con sentenza n.
85/2017 del 1°.12.2017 del Tribunale di Pisa) e quindi utili a vincere la richiamata presunzione.
3. Le considerazioni svolte conducono al rigetto dell'eccezione preliminare di merito relativa alla prescrizione (dacché la citazione è stata notificata il 24.7.2022 e dunque entro il quinquennio); sicché la causa deve essere rimessa sul ruolo per la prosecuzione dell'istruttoria.
Le spese saranno liquidate all'esito del giudizio.
12
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, non definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, così provvede:
1) rigetta l'eccezione preliminare di prescrizione sollevata da Pt_1
[...]
2) rimette la causa sul ruolo del giudice istruttore per la prosecuzione dell'istruttoria come da separata ordinanza,
3) riserva la decisione in punto di spese all'esito della definizione del giudizio.
Così deciso a Firenze nella Camera di Consiglio dell'11.3.2025 su relazione della dott.ssa Laura Maione.
Il giudice estensore dott.ssa Laura Maione
Il Presidente
dott. Niccolo' Calvani
13