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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/12/2025, n. 6419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6419 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa NA NO - Presidente -
- dr. LO EL - Consigliere - Relatore -
- dr. Roberto Notaro - Consigliere - ha deliberato di definire mediante la pronuncia della presente
SENTENZA il processo di revocazione della sentenza pronunciata dalla Corte d'Appello di Napoli, Prima
Sezione Civile, in data 19 giugno/19 agosto 2019 e contraddistinta dal n. 4169/2019 iscritto al
n. 752/2020 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, assunto in decisione all'esito dell'udienza collegiale del 24 giugno 2025 e pendente
TRA la (codice fiscale ), con sede legale in Castellammare di Stabia Parte_1 P.IVA_1
(NA), alla Via C. Marano n. 6, costituitasi in persona dell'avv. Vincenzo Liguori, dichiaratosi suo amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, e rappresentata e difesa dall'avv.
Michele Liguori (codice fiscale - attrice in revocazione - C.F._1
E il , già denominato Controparte_1 Controparte_2
(codice fiscale ), con sede in Roma, alla Via Vittorio Veneto n. 33, costitui-
[...] P.IVA_2
tosi in persona del Ministro in carica e rappresentato e difeso dall'Ufficio Distrettuale di Napoli dell'Avvocatura dello Stato (codice fiscale ) - convenuto in revocazione - P.IVA_3
I. PREMESSE DELLA DECISIONE
I.1.1. Con un ricorso introduttivo di un processo sommario di cognizione presentato al
Tribunale di Napoli il 29 giugno 2016, la chiedeva, in via principale, che fosse Parte_1
accertata e dichiarata l'intervenuta prescrizione del credito nei suoi confronti del
[...]
alla restituzione dell'importo di 426.458,00 € erogatole quale prima Controparte_3
N. 752/2020 r.g.aa.cc. . Pag. 1 di 7 Parte_1 Controparte_3 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
tranche di un contributo concessole in via provvisoria dallo stesso con decreto diri- CP_3
genziale del 19 luglio 2002, n. 117279, o, in subordine, del diritto del medesimo di CP_3
ottenere la rivalutazione monetaria del predetto credito e gli interessi legali sul relativo importo.
I.1.2. Il Tribunale di Napoli, con un'ordinanza depositata il 27 febbraio 2017, in parziale accoglimento della domanda della società attrice, ritenuto insussistente soltanto il diritto del convenuto alla rivalutazione monetaria del predetto credito, dichiarava il medesimo CP_3
creditore della ell'importo di 426.458,00 €, «oltre interessi al tasso CP_3 Parte_1
legale con decorrenza dal 29.12.2003».
I.2.1. Con una citazione notificata alla controparte il 20 marzo 2017, la Controparte_4
ppellava quindi a questa Corte per ottenere l'accoglimento della sua domanda principale o, in subordine, l'individuazione della data di decorrenza degli interessi legali, non già dal 29 di- cembre 2003, data in cui il predetto credito le era stato erogato, bensì dal 6 aprile 2016, data in cui il Ministero gliene aveva stragiudizialmente chiesto la restituzione.
I.2.2. Con la sentenza di questa Corte n. 4169/2019, pubblicata il 19 agosto 2019, l'ap- pello della veniva però integralmente rigettato sul rilievo che la prescrizione Parte_1
invocata dalla società appellante non era maturata, essendo il suo decorso iniziato con il de- creto di revoca del contributo (disposta con decreto n. 1275 del 7 marzo 2016), e che la mede- sma società era in mala fede allorché aveva ricevuto l'erogazione del contributo, avendovi ri- nunciato «dopo nemmeno un mese» «per “gravi e impreviste difficoltà finanziarie”».
I.3.1. Avverso detta sentenza la proponeva però sia un ricorso per cas- Parte_1
sazione sia, con una citazione notificata alla controparte il 20 febbraio 2020, l'istanza di revo- cazione in esame, con la quale, invocando l'art. 395, co. 1, n. 4, c.p.c., sosteneva che la deci- sione di questa Corte era fondata «sulla supposizione di un fatto – la data di rinuncia della ricor- rente al contributo perfezionata nel mese di gennaio 2004 e, cioè, un mese dopo la ricezione del contributo (29/12/2003) – la cui verità» era «incontestabilmente esclusa dai documenti» da essa prodotti, ma «non correttamente esaminati o non esaminati» dalla Corte, i quali provavano che essa aveva «rinunciato al contributo il 27/2/2006 (data di ricezione della rinuncia della ri- corrente da parte della banca Concessionaria) ovvero il dì 1/3/2006 (data di ricezione della ri- nuncia della ricorrente da parte del » e dunque non già dopo nemmeno un mese aver CP_3
N. 752/2020 r.g.aa.cc. . Pag. 2 di 7 Parte_1 Controparte_3 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
ricevuto il contributo, bensì dopo tre anni e sette mesi dopo il provvedimento con cui le era stato concesso e due anni e due mesi dopo averne ricevuto l'erogazione, sicché formulava le seguenti conclusioni:
«voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in riforma dell'impugnata sentenza:
• ritenere fondati i motivi esposti con il presente atto di citazione per revocazione e per
l'effetto riformare l'impugnata sentenza;
• rilevare che la ricorrente ha rinunciato alle agevolazioni concesse in via provvisoria dal
con lettera ricevuta: CP_3
- dalla banca Concessionaria il 27/2/2006;
- dal il 1/3/2006; CP_3
• rilevare che da tali date doveva decorrere il termine decennale di prescrizione per la richiesta di restituzione del contributo concesso e dei relativi accessori;
• accogliere la domanda principale della ricorrente di intervenuta prescrizione del diritto del;
CP_3
• rilevare che la ricorrente era perfettamente in buona fede al momento della rinuncia avvenuta, come su esposto:
- oltre 3 anni e 7 mesi dopo il provvedimento di concessione del (d.d. del CP_3
19/7/2002 n. 117279);
- circa 2 anni e 2 mesi dopo la ricezione del contributo (29/12/2003);
• accogliere, in caso d rigetto della domanda principale, la domanda subordinata della ricorrente volta ad ottenere la decorrenza degli interessi sull'importo percepito dalla data della domanda del (13/4/2016) e non dalla data del pagamento (29/12/2003); CP_3
• condannare il , in persona del Ministro pro tem- Controparte_3
pore, al pagamento in favore della ricorrente:
- delle spese e compensi del giudizio di primo grado oltre le maggiorazioni di legge sui compensi per manifesta infondatezza delle sue tesi difensive, ex art. 4, comma 8, D.M.
10/3/2014, n. 55, spese generali, ex art. 2, comma 2, D.M. 10/3/2014 n. 55, I.V.A. e C.A., con distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore del sottoscritto difensore avv. Michele Liguori che ha an- ticipato le spese e non ha riscosso i compensi;
- delle spese e compensi del giudizio di secondo grado oltre le maggiorazioni di legge sui
N. 752/2020 r.g.aa.cc. . Pag. 3 di 7 Parte_1 Controparte_3 REPUBBLICA ITAL Pt_2 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
compensi per manifesta fondatezza delle sue tesi difensive, ex art. 4, comma 8, D.M. 10/3/2014
n. 55, spese generali, ex art. 2, comma 2, D.M. 10/3/2014 n. 55, I.V.A. e C.A., con distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore del sottoscritto difensore avv. Michele Liguori che ha anticipato le spese e non ha riscosso i compensi;
- delle spese e compensi del presente giudizio di revocazione oltre le maggiorazioni di legge sui compensi per manifesta fondatezza delle sue tesi difensive, ex art. 4, comma 8, D.M.
10/3/2014 n. 55, redazione degli atti depositati mediante modalità telematiche con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la fruizione, ex art. 4, comma 1 bis, D.M.
10/3/2014 n. 55, spese generali, ex art. 2, comma 2, D.M. 10/3/2014 n. 55, I.V.A. e C.A., con distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore del sottoscritto difensore avv. Michele Liguori che ha an- ticipato le spese e non ha riscosso i compensi».
I.3.2. Costituendosi in giudizio il 13 maggio 2020, il Controparte_3
contestava la fondatezza e pertanto chiedeva il rigetto dell'avversa istanza di revocazione della sentenza di questa Corte n. 4169/2019.
I.3.3. Nel prosieguo del processo, la Corte di Cassazione, con la sua ordinanza n.
12362/2024, pubblicata il 7 maggio 2024, accoglieva solo l'ultimo dei dieci motivi del ricorso proposto dalla er la cassazione della predetta sentenza di questa Corte d'Ap- Parte_1
pello, che annullava quindi nella sola parte in cui si affermava che detta società era in mala fede allorché le era stato pagato il contributo poi revocatole e perciò era tenuta a pagare alla
contro
- parte gli interessi legali dalla data del pagamento, enunciando il seguente principio di diritto: «In materia di indebito oggettivo, la buona fede dell'accipiens, rilevante ai fini della decorrenza degli interessi dal giorno della domanda, va intesa in senso soggettivo, quale ignoranza dell'effettiva situazione giuridica, derivante da un errore di fatto o di diritto, anche dipendente da colpa grave
– dal momento che non trova applicazione l'art. 1147, comma 2, c.c., relativo alla buona fede nel possesso – sicché, dovendo quest'ultima essere presunta per principio generale, la mala fede può ritenersi sussistente solo ove risulti provato che l'accipiens, al momento della rice- zione del pagamento, avesse la certezza di non avere diritto a conseguirlo».
I.3.4. Ciò nonostante, le parti non modificavano le proprie conclusioni prima che la causa di revocazione venisse assunta in decisione.
N. 752/2020 r.g.aa.cc. . Pag. 4 di 7 Parte_1 Controparte_3 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
I.3.5. Con le proprie rispettive comparse conclusionali, tuttavia, il difensore della
[...]
ha rinunciato alla richiesta di distrazione in suo favore delle spese processuali, CP_5
mentre la difesa erariale ha chiesto che l'avversa istanza di revocazione sia dichiarata inammis- sibile o improcedibile in considerazione della suddetta pronuncia della Suprema Corte o co- munque sia rigettata poiché infondata.
II. RAGIONI DELLA DECISIONE
II.1. Secondo quanto disposto dall'art. 395, n. 4, c.p.c., la sentenza pronunciata in grado d'appello può essere impugnata per revocazione se «è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa» e siffatto errore sussiste «quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è sup- posta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronun- ciare».
Ciò premesso, nella specie l'errore che la sostiene tale da imporre la Parte_1
revocazione della sentenza n. 4169/2019 di questa Corte riguarda la data in cui la medesima società rinunciò al contributo pubblico accordatole, che in detta decisione viene collocata nel mese di gennaio del 2004, mentre, secondo detta società, dalla «lettera PEC del Ministero del
16.3.2017» e i documenti a questa allegati, da essa prodotti nel costituirsi nel processo d'ap- pello, si ricava incontestabilmente che detta rinuncia pervenne a conoscenza della MPS Banca per l'Impresa S.p.A. il 27 febbraio 2006 e del il 1° marzo Controparte_3
2006.
Senonché, va osservato che tali documenti non possono essere considerati compresi né tra gli «atti» né tra i «documenti della causa» dai quali dovrebbe emergere l'errore di fatto cd. revocatorio, giacché questa Corte non ritenne di poterli ammettere in forza di quanto previsto dall'allora vigente art. 702-quater c.p.c., giudicandoli «assolutamente ininfluenti ai fini della de- cisione della causa».
L'errore nella specie eventualmente commesso da questa Corte dovrebbe dunque es- sere individuato nel non aver ammesso detti documenti nel compendio probatorio utilizzabile ai fini della decisione sull'appello proposto dalla cioè non già in un errore di Parte_1
N. 752/2020 r.g.aa.cc. . Pag. 5 di 7 Parte_1 Controparte_3 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
fatto cd. revocatorio, bensì in un errore di giudizio che avrebbe dovuto essere denunciato ed è stato in effetti denunciato dalla mpugnando la suddetta sentenza con il ricorso Parte_1
per cassazione che la Suprema Corte ha, con la sua ordinanza n. 12362/2024, accolto, come s'è detto, soltanto per un altro motivo, rendendo pertanto irrevocabile la mancata ammissione di quei documenti tra i «documenti della causa».
Peraltro, l'errore di fatto dal quale la ostiene affetta la sentenza di que- Parte_1
sta Corte n. 4169/2019 non ha minimamente inciso sulla conferma del rigetto della domanda da detta società formulata in via principale, tale conferma essendo invero discesa dall'indivi- duazione della data della decorrenza della prescrizione del diritto del allora appellato CP_3
alla restituzione della tranche del contributo erogata a detta società in quella del provvedimento di revoca del medesimo contributo e non già in quella in cui la rinuncia a tale contributo da parte della società beneficiaria venne a conoscenza della “banca Concessionaria” o del medesimo
. Né potrebbe portare alla revocazione della parte della sentenza nella specie impu- CP_3
gnata in cui si afferma che la suddetta società era in mala fede allorché ricevette in pagamento l'importo che deve restituire, posto che in parte qua la medesima sentenza è ormai stata annul- lata dall'ordinanza n. 12362/2024 della Corte di Cassazione. Sicché va in definitiva giudicato irrilevante.
Già sulla base di queste sole brevi considerazioni, l'istanza di revocazione in esame va pertanto dichiarata inammissibile.
II.2. Segue, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la condanna della rifondere alla Parte_1
controparte le spese del giudizio di revocazione, che, in mancanza della relativa notula, vanno liquidate d'ufficio come indicato nel dispositivo della presente sentenza, rapportando alle risul- tanze processuali i parametri stabiliti dal decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n.
55, per la liquidazione giudiziale dei compensi e dei rimborsi di spese spettanti agli avvocati, a partire da quello del valore della controversia, collocabile, considerati anche gli interessi, nello scaglione da 260.000,01 a 530.000,00 €, ed applicando ai compensi un aumento del 5% ai sensi dell'art. 4, co. 1-bis, di detto decreto.
II.3. Infine, in ossequio a quanto disposto dall'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, occorre dar atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte della di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per Parte_1
N. 752/2020 r.g.aa.cc. . Pag. 6 di 7 Parte_1 Controparte_3 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
l'impugnazione da essa proposta.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'istanza di revocazione della sentenza della stessa Corte n. 4619/2019, pubblicata il 18 agosto 2019, proposta dalla CP_5
contro il , ora
[...] Controparte_3 Controparte_1
, il 20 febbraio 2020:
[...]
A) dichiara inammissibile l'istanza di revocazione;
B) condanna la a rifondere alla controparte le spese del giudizio di re- Parte_1
vocazione, che liquida nel complessivo importo di 19.320,00 €, di cui 16.800,00 € per il totale dei compensi e 2.520,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali;
C) dà atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte della Parte_1
di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugna-
[...]
zione da essa proposta.
Così deciso in Napoli, il 4 novembre 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
LO EL NA NO
N. 752/2020 r.g.aa.cc. . Pag. 7 di 7 Parte_1 Controparte_3
- dr.ssa NA NO - Presidente -
- dr. LO EL - Consigliere - Relatore -
- dr. Roberto Notaro - Consigliere - ha deliberato di definire mediante la pronuncia della presente
SENTENZA il processo di revocazione della sentenza pronunciata dalla Corte d'Appello di Napoli, Prima
Sezione Civile, in data 19 giugno/19 agosto 2019 e contraddistinta dal n. 4169/2019 iscritto al
n. 752/2020 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, assunto in decisione all'esito dell'udienza collegiale del 24 giugno 2025 e pendente
TRA la (codice fiscale ), con sede legale in Castellammare di Stabia Parte_1 P.IVA_1
(NA), alla Via C. Marano n. 6, costituitasi in persona dell'avv. Vincenzo Liguori, dichiaratosi suo amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, e rappresentata e difesa dall'avv.
Michele Liguori (codice fiscale - attrice in revocazione - C.F._1
E il , già denominato Controparte_1 Controparte_2
(codice fiscale ), con sede in Roma, alla Via Vittorio Veneto n. 33, costitui-
[...] P.IVA_2
tosi in persona del Ministro in carica e rappresentato e difeso dall'Ufficio Distrettuale di Napoli dell'Avvocatura dello Stato (codice fiscale ) - convenuto in revocazione - P.IVA_3
I. PREMESSE DELLA DECISIONE
I.1.1. Con un ricorso introduttivo di un processo sommario di cognizione presentato al
Tribunale di Napoli il 29 giugno 2016, la chiedeva, in via principale, che fosse Parte_1
accertata e dichiarata l'intervenuta prescrizione del credito nei suoi confronti del
[...]
alla restituzione dell'importo di 426.458,00 € erogatole quale prima Controparte_3
N. 752/2020 r.g.aa.cc. . Pag. 1 di 7 Parte_1 Controparte_3 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
tranche di un contributo concessole in via provvisoria dallo stesso con decreto diri- CP_3
genziale del 19 luglio 2002, n. 117279, o, in subordine, del diritto del medesimo di CP_3
ottenere la rivalutazione monetaria del predetto credito e gli interessi legali sul relativo importo.
I.1.2. Il Tribunale di Napoli, con un'ordinanza depositata il 27 febbraio 2017, in parziale accoglimento della domanda della società attrice, ritenuto insussistente soltanto il diritto del convenuto alla rivalutazione monetaria del predetto credito, dichiarava il medesimo CP_3
creditore della ell'importo di 426.458,00 €, «oltre interessi al tasso CP_3 Parte_1
legale con decorrenza dal 29.12.2003».
I.2.1. Con una citazione notificata alla controparte il 20 marzo 2017, la Controparte_4
ppellava quindi a questa Corte per ottenere l'accoglimento della sua domanda principale o, in subordine, l'individuazione della data di decorrenza degli interessi legali, non già dal 29 di- cembre 2003, data in cui il predetto credito le era stato erogato, bensì dal 6 aprile 2016, data in cui il Ministero gliene aveva stragiudizialmente chiesto la restituzione.
I.2.2. Con la sentenza di questa Corte n. 4169/2019, pubblicata il 19 agosto 2019, l'ap- pello della veniva però integralmente rigettato sul rilievo che la prescrizione Parte_1
invocata dalla società appellante non era maturata, essendo il suo decorso iniziato con il de- creto di revoca del contributo (disposta con decreto n. 1275 del 7 marzo 2016), e che la mede- sma società era in mala fede allorché aveva ricevuto l'erogazione del contributo, avendovi ri- nunciato «dopo nemmeno un mese» «per “gravi e impreviste difficoltà finanziarie”».
I.3.1. Avverso detta sentenza la proponeva però sia un ricorso per cas- Parte_1
sazione sia, con una citazione notificata alla controparte il 20 febbraio 2020, l'istanza di revo- cazione in esame, con la quale, invocando l'art. 395, co. 1, n. 4, c.p.c., sosteneva che la deci- sione di questa Corte era fondata «sulla supposizione di un fatto – la data di rinuncia della ricor- rente al contributo perfezionata nel mese di gennaio 2004 e, cioè, un mese dopo la ricezione del contributo (29/12/2003) – la cui verità» era «incontestabilmente esclusa dai documenti» da essa prodotti, ma «non correttamente esaminati o non esaminati» dalla Corte, i quali provavano che essa aveva «rinunciato al contributo il 27/2/2006 (data di ricezione della rinuncia della ri- corrente da parte della banca Concessionaria) ovvero il dì 1/3/2006 (data di ricezione della ri- nuncia della ricorrente da parte del » e dunque non già dopo nemmeno un mese aver CP_3
N. 752/2020 r.g.aa.cc. . Pag. 2 di 7 Parte_1 Controparte_3 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
ricevuto il contributo, bensì dopo tre anni e sette mesi dopo il provvedimento con cui le era stato concesso e due anni e due mesi dopo averne ricevuto l'erogazione, sicché formulava le seguenti conclusioni:
«voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in riforma dell'impugnata sentenza:
• ritenere fondati i motivi esposti con il presente atto di citazione per revocazione e per
l'effetto riformare l'impugnata sentenza;
• rilevare che la ricorrente ha rinunciato alle agevolazioni concesse in via provvisoria dal
con lettera ricevuta: CP_3
- dalla banca Concessionaria il 27/2/2006;
- dal il 1/3/2006; CP_3
• rilevare che da tali date doveva decorrere il termine decennale di prescrizione per la richiesta di restituzione del contributo concesso e dei relativi accessori;
• accogliere la domanda principale della ricorrente di intervenuta prescrizione del diritto del;
CP_3
• rilevare che la ricorrente era perfettamente in buona fede al momento della rinuncia avvenuta, come su esposto:
- oltre 3 anni e 7 mesi dopo il provvedimento di concessione del (d.d. del CP_3
19/7/2002 n. 117279);
- circa 2 anni e 2 mesi dopo la ricezione del contributo (29/12/2003);
• accogliere, in caso d rigetto della domanda principale, la domanda subordinata della ricorrente volta ad ottenere la decorrenza degli interessi sull'importo percepito dalla data della domanda del (13/4/2016) e non dalla data del pagamento (29/12/2003); CP_3
• condannare il , in persona del Ministro pro tem- Controparte_3
pore, al pagamento in favore della ricorrente:
- delle spese e compensi del giudizio di primo grado oltre le maggiorazioni di legge sui compensi per manifesta infondatezza delle sue tesi difensive, ex art. 4, comma 8, D.M.
10/3/2014, n. 55, spese generali, ex art. 2, comma 2, D.M. 10/3/2014 n. 55, I.V.A. e C.A., con distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore del sottoscritto difensore avv. Michele Liguori che ha an- ticipato le spese e non ha riscosso i compensi;
- delle spese e compensi del giudizio di secondo grado oltre le maggiorazioni di legge sui
N. 752/2020 r.g.aa.cc. . Pag. 3 di 7 Parte_1 Controparte_3 REPUBBLICA ITAL Pt_2 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
compensi per manifesta fondatezza delle sue tesi difensive, ex art. 4, comma 8, D.M. 10/3/2014
n. 55, spese generali, ex art. 2, comma 2, D.M. 10/3/2014 n. 55, I.V.A. e C.A., con distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore del sottoscritto difensore avv. Michele Liguori che ha anticipato le spese e non ha riscosso i compensi;
- delle spese e compensi del presente giudizio di revocazione oltre le maggiorazioni di legge sui compensi per manifesta fondatezza delle sue tesi difensive, ex art. 4, comma 8, D.M.
10/3/2014 n. 55, redazione degli atti depositati mediante modalità telematiche con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la fruizione, ex art. 4, comma 1 bis, D.M.
10/3/2014 n. 55, spese generali, ex art. 2, comma 2, D.M. 10/3/2014 n. 55, I.V.A. e C.A., con distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore del sottoscritto difensore avv. Michele Liguori che ha an- ticipato le spese e non ha riscosso i compensi».
I.3.2. Costituendosi in giudizio il 13 maggio 2020, il Controparte_3
contestava la fondatezza e pertanto chiedeva il rigetto dell'avversa istanza di revocazione della sentenza di questa Corte n. 4169/2019.
I.3.3. Nel prosieguo del processo, la Corte di Cassazione, con la sua ordinanza n.
12362/2024, pubblicata il 7 maggio 2024, accoglieva solo l'ultimo dei dieci motivi del ricorso proposto dalla er la cassazione della predetta sentenza di questa Corte d'Ap- Parte_1
pello, che annullava quindi nella sola parte in cui si affermava che detta società era in mala fede allorché le era stato pagato il contributo poi revocatole e perciò era tenuta a pagare alla
contro
- parte gli interessi legali dalla data del pagamento, enunciando il seguente principio di diritto: «In materia di indebito oggettivo, la buona fede dell'accipiens, rilevante ai fini della decorrenza degli interessi dal giorno della domanda, va intesa in senso soggettivo, quale ignoranza dell'effettiva situazione giuridica, derivante da un errore di fatto o di diritto, anche dipendente da colpa grave
– dal momento che non trova applicazione l'art. 1147, comma 2, c.c., relativo alla buona fede nel possesso – sicché, dovendo quest'ultima essere presunta per principio generale, la mala fede può ritenersi sussistente solo ove risulti provato che l'accipiens, al momento della rice- zione del pagamento, avesse la certezza di non avere diritto a conseguirlo».
I.3.4. Ciò nonostante, le parti non modificavano le proprie conclusioni prima che la causa di revocazione venisse assunta in decisione.
N. 752/2020 r.g.aa.cc. . Pag. 4 di 7 Parte_1 Controparte_3 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
I.3.5. Con le proprie rispettive comparse conclusionali, tuttavia, il difensore della
[...]
ha rinunciato alla richiesta di distrazione in suo favore delle spese processuali, CP_5
mentre la difesa erariale ha chiesto che l'avversa istanza di revocazione sia dichiarata inammis- sibile o improcedibile in considerazione della suddetta pronuncia della Suprema Corte o co- munque sia rigettata poiché infondata.
II. RAGIONI DELLA DECISIONE
II.1. Secondo quanto disposto dall'art. 395, n. 4, c.p.c., la sentenza pronunciata in grado d'appello può essere impugnata per revocazione se «è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa» e siffatto errore sussiste «quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è sup- posta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronun- ciare».
Ciò premesso, nella specie l'errore che la sostiene tale da imporre la Parte_1
revocazione della sentenza n. 4169/2019 di questa Corte riguarda la data in cui la medesima società rinunciò al contributo pubblico accordatole, che in detta decisione viene collocata nel mese di gennaio del 2004, mentre, secondo detta società, dalla «lettera PEC del Ministero del
16.3.2017» e i documenti a questa allegati, da essa prodotti nel costituirsi nel processo d'ap- pello, si ricava incontestabilmente che detta rinuncia pervenne a conoscenza della MPS Banca per l'Impresa S.p.A. il 27 febbraio 2006 e del il 1° marzo Controparte_3
2006.
Senonché, va osservato che tali documenti non possono essere considerati compresi né tra gli «atti» né tra i «documenti della causa» dai quali dovrebbe emergere l'errore di fatto cd. revocatorio, giacché questa Corte non ritenne di poterli ammettere in forza di quanto previsto dall'allora vigente art. 702-quater c.p.c., giudicandoli «assolutamente ininfluenti ai fini della de- cisione della causa».
L'errore nella specie eventualmente commesso da questa Corte dovrebbe dunque es- sere individuato nel non aver ammesso detti documenti nel compendio probatorio utilizzabile ai fini della decisione sull'appello proposto dalla cioè non già in un errore di Parte_1
N. 752/2020 r.g.aa.cc. . Pag. 5 di 7 Parte_1 Controparte_3 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
fatto cd. revocatorio, bensì in un errore di giudizio che avrebbe dovuto essere denunciato ed è stato in effetti denunciato dalla mpugnando la suddetta sentenza con il ricorso Parte_1
per cassazione che la Suprema Corte ha, con la sua ordinanza n. 12362/2024, accolto, come s'è detto, soltanto per un altro motivo, rendendo pertanto irrevocabile la mancata ammissione di quei documenti tra i «documenti della causa».
Peraltro, l'errore di fatto dal quale la ostiene affetta la sentenza di que- Parte_1
sta Corte n. 4169/2019 non ha minimamente inciso sulla conferma del rigetto della domanda da detta società formulata in via principale, tale conferma essendo invero discesa dall'indivi- duazione della data della decorrenza della prescrizione del diritto del allora appellato CP_3
alla restituzione della tranche del contributo erogata a detta società in quella del provvedimento di revoca del medesimo contributo e non già in quella in cui la rinuncia a tale contributo da parte della società beneficiaria venne a conoscenza della “banca Concessionaria” o del medesimo
. Né potrebbe portare alla revocazione della parte della sentenza nella specie impu- CP_3
gnata in cui si afferma che la suddetta società era in mala fede allorché ricevette in pagamento l'importo che deve restituire, posto che in parte qua la medesima sentenza è ormai stata annul- lata dall'ordinanza n. 12362/2024 della Corte di Cassazione. Sicché va in definitiva giudicato irrilevante.
Già sulla base di queste sole brevi considerazioni, l'istanza di revocazione in esame va pertanto dichiarata inammissibile.
II.2. Segue, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la condanna della rifondere alla Parte_1
controparte le spese del giudizio di revocazione, che, in mancanza della relativa notula, vanno liquidate d'ufficio come indicato nel dispositivo della presente sentenza, rapportando alle risul- tanze processuali i parametri stabiliti dal decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n.
55, per la liquidazione giudiziale dei compensi e dei rimborsi di spese spettanti agli avvocati, a partire da quello del valore della controversia, collocabile, considerati anche gli interessi, nello scaglione da 260.000,01 a 530.000,00 €, ed applicando ai compensi un aumento del 5% ai sensi dell'art. 4, co. 1-bis, di detto decreto.
II.3. Infine, in ossequio a quanto disposto dall'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, occorre dar atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte della di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per Parte_1
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l'impugnazione da essa proposta.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'istanza di revocazione della sentenza della stessa Corte n. 4619/2019, pubblicata il 18 agosto 2019, proposta dalla CP_5
contro il , ora
[...] Controparte_3 Controparte_1
, il 20 febbraio 2020:
[...]
A) dichiara inammissibile l'istanza di revocazione;
B) condanna la a rifondere alla controparte le spese del giudizio di re- Parte_1
vocazione, che liquida nel complessivo importo di 19.320,00 €, di cui 16.800,00 € per il totale dei compensi e 2.520,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali;
C) dà atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte della Parte_1
di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugna-
[...]
zione da essa proposta.
Così deciso in Napoli, il 4 novembre 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
LO EL NA NO
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