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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 11/07/2025, n. 524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 524 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
Sentenza emessa ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.
TRIBUNALE DI CROTONE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Salvatore Marinò ha pronunciato la seguente SENTENZA CONTESTUALE nella causa iscritta al n.2222/2024 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. FALBO MARIA Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. CARNOVALE MARIAGRAZIA CP_1
Convenuto
*** CONCLUSIONI DELLE PARTI La parte ricorrente ha chiesto il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità civile/all'assegno di invalidità civile (con conseguente condanna dell' al CP_1 pagamento della prestazione) o, in subordine, del diritto alla fruizione dell'esenzione dal ticket sanitario, contestando le conclusioni del CTU in fase di ATP, già introdotto ai sensi dell'art.445 bis c.p.c. L' ha chiesto il rigetto delle avverse pretese. CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le ragioni che seguono. Ai sensi dell'art.12, l.118/1971, il requisito sanitario necessario per il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità civile è costituito dalla totale riduzione della capacità lavorativa (100%); invece, a mente dell'art.13, l.118/1971, il requisito sanitario richiesto per il riconoscimento del diritto all'assegno mensile di invalidità civile è costituito dalla riduzione della capacità lavorativa in misura pari o superiore al 74%. Venendo alla fattispecie in esame, il CTU non ha riconosciuto la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti la corresponsione della pensione di inabilità civile/dell'assegno di invalidità civile e la fruizione dell'esenzione dal ticket sanitario (quantificando nel 60 % la percentuale di invalidità della parte ricorrente).
1 Non vi sono ragioni per discostarsi dalle conclusioni del CTU (che appaiono a questo Giudice immuni da vizi, oltre che ben argomentate e motivate), cui quest'ultimo è pervenuto attraverso specifici e accurati accertamenti, non avendo la parte ricorrente prospettato elementi tali da contrastare la relazione di consulenza tecnica. Per quanto esposto, il ricorso è infondato e deve essere rigettato. Spese irripetibili ex art.152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Spese irripetibili. Crotone, 11/07/2025.
Il Giudice
(dott. Salvatore Marinò)
2
TRIBUNALE DI CROTONE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Salvatore Marinò ha pronunciato la seguente SENTENZA CONTESTUALE nella causa iscritta al n.2222/2024 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. FALBO MARIA Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. CARNOVALE MARIAGRAZIA CP_1
Convenuto
*** CONCLUSIONI DELLE PARTI La parte ricorrente ha chiesto il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità civile/all'assegno di invalidità civile (con conseguente condanna dell' al CP_1 pagamento della prestazione) o, in subordine, del diritto alla fruizione dell'esenzione dal ticket sanitario, contestando le conclusioni del CTU in fase di ATP, già introdotto ai sensi dell'art.445 bis c.p.c. L' ha chiesto il rigetto delle avverse pretese. CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le ragioni che seguono. Ai sensi dell'art.12, l.118/1971, il requisito sanitario necessario per il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità civile è costituito dalla totale riduzione della capacità lavorativa (100%); invece, a mente dell'art.13, l.118/1971, il requisito sanitario richiesto per il riconoscimento del diritto all'assegno mensile di invalidità civile è costituito dalla riduzione della capacità lavorativa in misura pari o superiore al 74%. Venendo alla fattispecie in esame, il CTU non ha riconosciuto la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti la corresponsione della pensione di inabilità civile/dell'assegno di invalidità civile e la fruizione dell'esenzione dal ticket sanitario (quantificando nel 60 % la percentuale di invalidità della parte ricorrente).
1 Non vi sono ragioni per discostarsi dalle conclusioni del CTU (che appaiono a questo Giudice immuni da vizi, oltre che ben argomentate e motivate), cui quest'ultimo è pervenuto attraverso specifici e accurati accertamenti, non avendo la parte ricorrente prospettato elementi tali da contrastare la relazione di consulenza tecnica. Per quanto esposto, il ricorso è infondato e deve essere rigettato. Spese irripetibili ex art.152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Spese irripetibili. Crotone, 11/07/2025.
Il Giudice
(dott. Salvatore Marinò)
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