Articolo 3 della Legge 22 novembre 1973, n. 866
Articolo 2Articolo 4
Versione
18 gennaio 1974
Art. 3.
Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per gli affari esteri, norme aventi valore di legge ordinaria per l'applicazione della convenzione menzionata nell'articolo 1.
Entrata in vigore il 18 gennaio 1974