Sentenza 6 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 06/06/2025, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
2102/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Presidente
2) dott.ssa Raffaella Cappiello Giudice
3) dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2102/2024 r.g.v.g., avente ad oggetto: divorzio congiunto
TRA
nata ad [...] il [...] e residente a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Gentile, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Gragnano alla via Roma n. 85, e ato a Gragnano in data 05.05.1975 e ivi residente a[...], Parte_2 rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv. Giovanni Gentile ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in Castellammare di Stabia alla via Virgilio n. 3
RICORRENTI
NONCHE'
P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 20.05.2025 i coniugi
[...]
e hanno chiesto di recepire le condizioni di cui al ricorso con Parte_1 Parte_2
l'aggiunta delle pattuizioni indicate nelle note in relazione all'esercizio del diritto di visita.
Il P.M., in data 23.05.2025, ha rassegnato le conclusioni.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22.10.2024, le parti in epigrafe indicate hanno dedotto di aver contratto matrimonio in Gragnano il 6.12.2008 nel corso del quale sono nati i figli (nata a Persona_1
Castellammare di Stabia il 25.07.2009) e (nato a [...] il [...]); Persona_2
1
alla euro 700,00 per il mantenimento dei figli, oltre rivalutazione annuale Istat, nonché spese Pt_1
straordinarie ripartite al 50%); che, dunque, essendo decorsi i termini di legge ed essendosi protratto ininterrottamente lo stato di separazione, hanno inteso richiedere la pronuncia di cessazione deli effetti civili del matrimonio alle condizioni stabilite in ricorso.
Designato il giudice relatore e fissata l'udienza di comparizione dei coniugi, sono stati sottoposti alle parti i seguenti rilievi in ordine a talune pattuizioni contenute in ricorso: “- la pattuizione relativa al versamento dell'assegno di mantenimento direttamente ai figli, una volta diventati maggiorenni, presuppone che vi sia richiesta in tal senso da parte dei figli, che essendo attualmente minori non possono certo richiedere il versamento diretto;
- non è possibile condizionare la perdita del diritto all'assegnazione della casa coniugale al raggiungimento della maggiore età dei figli, dal momento che la ratio dell'assegnazione è quella di preservare l'habitat domestico dei figli non solo minori ma anche maggiorenni ed economicamente non autosufficienti;
non appare altresì adeguata la previsione secondo cui la casa familiare è assegnata ai figli e genericamente a chi vivrà con loro;
-
è opportuno precisare la regolamentazione delle festività natalizie e pasquali nonché gli orari delle visite settimanali e durante il fine settimana”.
Pertanto, si è proceduto all'ascolto delle parti e con particolare riguardo alla pattuizione relativa alla casa familiare il ha dichiarato “per quanto concerne la questione della casa, abbiamo Pt_2
Per_ previsto la restituzione della stessa al compimento dei 18 anni di in quanto la casa è di proprietà di mia madre e io ho altri due fratelli;
la casa mi è stata data in comodato d'uso”. All'esito, la causa
è stata rinviata su richiesta delle parti, al fine di valutare la possibilità di addivenire ad una modifica degli accordi tenuto conto dei rilievi del tribunale. Nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 20.05.2025, le parti hanno reiterato le condizioni indicate in ricorso, ritenendole le uniche possibili per un'intesa bonaria, e hanno apportato solo una parziale modifica alla disciplina del diritto di visita. Dunque, con ordinanza depositata in data 21.05.2025 la causa è stata riservata al collegio per la decisione disponendo la trasmissione degli atti al P.M. per il parere.
Tanto premesso, il ricorso deve essere rigettato, non essendo possibile omologare le condizioni stabilite in ricorso.
In particolare, per quanto concerne il mantenimento per i minori, le parti hanno convenuto il versamento a carico del padre di un assegno di euro 700,00 mensili da corrispondere alla madre fino
2 al compimento della maggiore età dei figli e, successivamente, ai figli in via diretta. A parte che trattasi di pattuizione futura, è opportuno evidenziare che il versamento diretto può essere richiesto unicamente dal figlio, ove maggiorenne;
pertanto, essendo i figli allo stato minori e coabitando con la madre, è pacifico che l'assegno debba essere versato alla madre senza che sia possibile prevedere nient'altro per il futuro.
Quanto alla pattuizione relativa alla casa familiare, i coniugi hanno pattuito che “la casa coniugale e tutto in essa contenuto verrà assegnata a due minori e con chi vivrà con loro fino al diciottesimo
Per_ anno” e ancora “la casa viene affidata ai due minori e , che vivranno con la madre fino Per_1 all'età di 18 anni, che avrà la possibilità di vivere con loro fino al diciottesimo anno dei figli, assumendosi tutte le responsabilità civili e penali nei confronti di terzi per eventuali danni provocati”. Come già rilevato dal giudice relatore, non è possibile condizionare la perdita del diritto all'assegnazione della casa coniugale al raggiungimento della maggiore età dei figli, dal momento che la ratio dell'assegnazione è quella di preservare l'habitat domestico dei figli non solo minori ma anche maggiorenni ed economicamente non autosufficienti;
pertanto, il genitore che convive con i figli ha diritto all'assegnazione della casa fintanto che non saranno diventati economicamente autosufficienti. D'altra parte, la motivazione addotta a supporto di detta pattuizione è del tutto inconferente, non potendo rilevare che si tratta di immobile di proprietà della madre del . Pt_2
In definitiva, non è possibile omologare gli accordi in quanto non conformi agli interessi della prole.
Quanto, infine, alle spese di lite, nulla va disposto trattandosi di procedura su ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) nulla sulle spese.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 3.06.2025.
Il giudice estensore Il Presidente dott.ssa Anna Coletti dott.ssa Maria Rosaria Barbato
3