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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 02/04/2025, n. 1516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1516 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario di Tribunale Giorgia
Lenzi, nelle modalità della trattazione scritta ex art. 83 comma 7 lett. h, DL 17 marzo 2020
n. 18, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2696/21 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
C.F. , in persona Parte_1 P.IVA_1
dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. ALARIO MATTEO
( per procura in atti Email_1
ATTORE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. RUSSO GABRIELE CP_1
( giusta procura in atti Email_2
CONVENUTO
E
e , entrambi rappresentati e difesi dall'avv. _2 CP
GALATI VINCENZO giusta procura in atti Email_3
CONVENUTI
OGGETTO: risarcimento danni
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede: 1) Rigetta la domanda spiegata dal in Parte_1
persona dell'amministratore pro tempore, nei confronti dell'arch. , nel CP_1
presente giudizio;
2) Condanna il in persona Parte_1
dell'amministratore pro tempore, al pagamento delle spese di lite sostenute dalle altre parti processuali, che liquida in complessivi € 3.000,00, per l'arch. e € CP_1
3.600,00 per e , oltre rimborso spese forfettarie in CP _2
misura pari al 15% del compenso, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nella presente controversia, introdotta con atto di citazione notificato il 20 febbraio
2021, il , in persona dell'amministratore pro Parte_1
tempore ha chiesto la condanna dell'arch. , al risarcimento dei danni CP_1
patrimoniali eventualmente subendi dal predetto in conseguenza dell'azione di risarcimento dei danni contro lo stesso intentata dai sigg.ri e CP _2
.
[...]
Insisteva l'attore, in linea preliminare per la riunione del presente giudizio con quello portante RGN 9205/20 di questo Tribunale che veniva tuttavia disattesa poiché i due procedimenti si trovavano in uno stato processuale differente che ne impediva la riunione.
Si costituiva l'arch. eccependo preliminarmente l'intervenuta CP_1
prescrizione dell'azione a proprio carico e chiedendo il rigetto della domanda.
Si costituivano altresì i sigg.ri e chiedendo il rigetto CP _2
della domanda.
In punto di diritto è opportuno preliminarmente rilevare che l'eccezione di intervenuta prescrizione non appare fondata.
L'art. 2946 c.c. stabilisce il termine ordinario prescrizionale decennale mentre la disposizione di cui all'art. 2947 c.c. in tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno stabilisce un termine di prescrizione abbreviata quinquennale nel caso in cui la responsabilità discenda da fatto illecito tornando invece in vigore il termine prescrizionale più lungo, decennale, laddove invece la responsabilità per danni sia di natura contrattuale.
Quanto alla decorrenza del termine, l'art. 2935 c.c. stabilisce che la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.
Ebbene nel caso di specie, la prescrizione del diritto non può ritenersi integrata, infatti il requisito della conoscibilità dei fatti e dei documenti attinenti la vicenda per cui è causa deve farsi risalire al 2015, con l'introduzione del giudizio definito con la sentenza
4684/2018 e pertanto non risulta trascorso il prescritto termine decennale.
Tale conclusione, del resto, risulta coerente con lo spirito dell'istituto della prescrizione dei diritti e delle relative azioni, giacché è consentito ai titolari di poter azionare la tutela giudiziale allorquando ne abbiano percepito la lesione perché questa è penetrata con carattere di riconoscibilità nella propria sfera giuridica.
Nel merito, osserva il Tribunale che, secondo la regola generale del processo, incombe sull'attore l'onere di provare l'assunto posto a fondamento della pretesa, cioè di provare i fatti che allega e dai quali pretende che derivino conseguenze giuridiche a suo favore.
Nella fattispecie, la domanda – così come prospettata – è rimasta sfornita di prova.
Ed invero appare assolutamente generica la domanda medesima contenuta nell'atto introduttivo.
Il condominio attore ha tentato di superare con l'introduzione del presente giudizio,
l'azione di garanzia che non ha esercitato nel procedimento RGN 9205/20 di questo
Tribunale, tuttavia la domanda non è stata sufficientemente specificata né debitamente istruita.
In proposito la Corte di cassazione ha ritenuto non più attuali le conclusioni delle sentenza delle Sezioni Unite n. 12103/1995 in tema di ammissibilità della domanda di condanna generica, limitata all'an debeatur, e ha enunciato un nuovo principio di diritto.
In particolare, con la pronuncia del 1995 citata, le Sezioni Unite avevano stabilito, con riferimento alle domande di risarcimento del danno (sia in materia contrattuale che extracontrattuale, che «è ammissibile la domanda dell'attore originariamente rivolta unicamente ad una condanna generica, senza che sia necessario il consenso (espresso o tacito del convenuto), costituendo essa espressione del principio di autonoma disponibilità delle forme di tutela offerte dall'ordinamento ed essendo configurabile un interesse giuridicamente rilevante dell'attore a forme di tutela cautelare o speciale (quali l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ex art. 2818 c.c. o l'azione risarcitoria in materia di concorrenza sleale di cui all'art. 2600 c.c.)».
Con l'ordinanza n. 17984/2022 i giudici di legittimità hanno inteso discostarsi da tale precedente, affermando che «l'attore che chiede la tutela giurisdizionale di una situazione giuridica soggettiva, secondo la tecnica di tutela della condanna all'esecuzione della prestazione necessaria per assicurare tutela a detta situazione, non può proporre la domanda limitando la richiesta di tutela ad una condanna generica, cioè al solo an debeatur e fare riserva di introdurre un successivo giudizio per l'accertamento del quantum, a somiglianza di quanto l'art. 278 c.p.c. consente all'attore di chiedere nel corso del processo in cui abbia proposto la domanda di condanna in modo pieno».
In proposito i giudici hanno precisato che la limitazione all'an deve intendersi tamquam non esset, con la conseguenza che il giudice deve qualificare la domanda come volta a chiedere una tutela condannatoria piena e procedere all'accertamento del diritto fatto valere sia nell'an che nel quantum. Gli oneri di allegazione e prova dell'attore andranno vagliati in funzione di tale accertamento pieno.
Ne consegue, che la domanda in esame va dunque rigettata.
In ragione del criterio legale della soccombenza il attore va Parte_1
condannato a rifondere le altre parti processuali le spese del presente giudizio.
La liquidazione di tali spese – per la quale si rimanda al dispositivo – viene integralmente effettuata sulla base dei parametri introdotti dal D.M. Giustizia 55/2014.
Palermo, 3 aprile 2025 IL G.O.T. Giorgia Lenzi
IL TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario di Tribunale Giorgia
Lenzi, nelle modalità della trattazione scritta ex art. 83 comma 7 lett. h, DL 17 marzo 2020
n. 18, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2696/21 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
C.F. , in persona Parte_1 P.IVA_1
dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. ALARIO MATTEO
( per procura in atti Email_1
ATTORE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. RUSSO GABRIELE CP_1
( giusta procura in atti Email_2
CONVENUTO
E
e , entrambi rappresentati e difesi dall'avv. _2 CP
GALATI VINCENZO giusta procura in atti Email_3
CONVENUTI
OGGETTO: risarcimento danni
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede: 1) Rigetta la domanda spiegata dal in Parte_1
persona dell'amministratore pro tempore, nei confronti dell'arch. , nel CP_1
presente giudizio;
2) Condanna il in persona Parte_1
dell'amministratore pro tempore, al pagamento delle spese di lite sostenute dalle altre parti processuali, che liquida in complessivi € 3.000,00, per l'arch. e € CP_1
3.600,00 per e , oltre rimborso spese forfettarie in CP _2
misura pari al 15% del compenso, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nella presente controversia, introdotta con atto di citazione notificato il 20 febbraio
2021, il , in persona dell'amministratore pro Parte_1
tempore ha chiesto la condanna dell'arch. , al risarcimento dei danni CP_1
patrimoniali eventualmente subendi dal predetto in conseguenza dell'azione di risarcimento dei danni contro lo stesso intentata dai sigg.ri e CP _2
.
[...]
Insisteva l'attore, in linea preliminare per la riunione del presente giudizio con quello portante RGN 9205/20 di questo Tribunale che veniva tuttavia disattesa poiché i due procedimenti si trovavano in uno stato processuale differente che ne impediva la riunione.
Si costituiva l'arch. eccependo preliminarmente l'intervenuta CP_1
prescrizione dell'azione a proprio carico e chiedendo il rigetto della domanda.
Si costituivano altresì i sigg.ri e chiedendo il rigetto CP _2
della domanda.
In punto di diritto è opportuno preliminarmente rilevare che l'eccezione di intervenuta prescrizione non appare fondata.
L'art. 2946 c.c. stabilisce il termine ordinario prescrizionale decennale mentre la disposizione di cui all'art. 2947 c.c. in tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno stabilisce un termine di prescrizione abbreviata quinquennale nel caso in cui la responsabilità discenda da fatto illecito tornando invece in vigore il termine prescrizionale più lungo, decennale, laddove invece la responsabilità per danni sia di natura contrattuale.
Quanto alla decorrenza del termine, l'art. 2935 c.c. stabilisce che la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.
Ebbene nel caso di specie, la prescrizione del diritto non può ritenersi integrata, infatti il requisito della conoscibilità dei fatti e dei documenti attinenti la vicenda per cui è causa deve farsi risalire al 2015, con l'introduzione del giudizio definito con la sentenza
4684/2018 e pertanto non risulta trascorso il prescritto termine decennale.
Tale conclusione, del resto, risulta coerente con lo spirito dell'istituto della prescrizione dei diritti e delle relative azioni, giacché è consentito ai titolari di poter azionare la tutela giudiziale allorquando ne abbiano percepito la lesione perché questa è penetrata con carattere di riconoscibilità nella propria sfera giuridica.
Nel merito, osserva il Tribunale che, secondo la regola generale del processo, incombe sull'attore l'onere di provare l'assunto posto a fondamento della pretesa, cioè di provare i fatti che allega e dai quali pretende che derivino conseguenze giuridiche a suo favore.
Nella fattispecie, la domanda – così come prospettata – è rimasta sfornita di prova.
Ed invero appare assolutamente generica la domanda medesima contenuta nell'atto introduttivo.
Il condominio attore ha tentato di superare con l'introduzione del presente giudizio,
l'azione di garanzia che non ha esercitato nel procedimento RGN 9205/20 di questo
Tribunale, tuttavia la domanda non è stata sufficientemente specificata né debitamente istruita.
In proposito la Corte di cassazione ha ritenuto non più attuali le conclusioni delle sentenza delle Sezioni Unite n. 12103/1995 in tema di ammissibilità della domanda di condanna generica, limitata all'an debeatur, e ha enunciato un nuovo principio di diritto.
In particolare, con la pronuncia del 1995 citata, le Sezioni Unite avevano stabilito, con riferimento alle domande di risarcimento del danno (sia in materia contrattuale che extracontrattuale, che «è ammissibile la domanda dell'attore originariamente rivolta unicamente ad una condanna generica, senza che sia necessario il consenso (espresso o tacito del convenuto), costituendo essa espressione del principio di autonoma disponibilità delle forme di tutela offerte dall'ordinamento ed essendo configurabile un interesse giuridicamente rilevante dell'attore a forme di tutela cautelare o speciale (quali l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ex art. 2818 c.c. o l'azione risarcitoria in materia di concorrenza sleale di cui all'art. 2600 c.c.)».
Con l'ordinanza n. 17984/2022 i giudici di legittimità hanno inteso discostarsi da tale precedente, affermando che «l'attore che chiede la tutela giurisdizionale di una situazione giuridica soggettiva, secondo la tecnica di tutela della condanna all'esecuzione della prestazione necessaria per assicurare tutela a detta situazione, non può proporre la domanda limitando la richiesta di tutela ad una condanna generica, cioè al solo an debeatur e fare riserva di introdurre un successivo giudizio per l'accertamento del quantum, a somiglianza di quanto l'art. 278 c.p.c. consente all'attore di chiedere nel corso del processo in cui abbia proposto la domanda di condanna in modo pieno».
In proposito i giudici hanno precisato che la limitazione all'an deve intendersi tamquam non esset, con la conseguenza che il giudice deve qualificare la domanda come volta a chiedere una tutela condannatoria piena e procedere all'accertamento del diritto fatto valere sia nell'an che nel quantum. Gli oneri di allegazione e prova dell'attore andranno vagliati in funzione di tale accertamento pieno.
Ne consegue, che la domanda in esame va dunque rigettata.
In ragione del criterio legale della soccombenza il attore va Parte_1
condannato a rifondere le altre parti processuali le spese del presente giudizio.
La liquidazione di tali spese – per la quale si rimanda al dispositivo – viene integralmente effettuata sulla base dei parametri introdotti dal D.M. Giustizia 55/2014.
Palermo, 3 aprile 2025 IL G.O.T. Giorgia Lenzi