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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/12/2025, n. 11910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11910 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2024/13889
TRIBUNALE DI NAPOLI –
XIII SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
nel procedimento iscritto al n. R.G. 13889/2024 promosso con ricorso depositato in data 20/6/2024 da:
I Sigg.ri 1) , , nata OS IR (Argentina) il 23.01.1976, ivi residente, Pt_1 Parte_2 in possesso della cittadinanza dello Stato Argentina. 2) , nata a [...] Parte_3
(Argentina) il 6.07. 2007, ivi residente, in possesso della cittadinanza dello Stato Argentina rappresentata in procura dai genitori e Tutti Persona_1 Persona_2 elettivamente domiciliati in Napoli alla via Monte di Dio 4 presso lo studio dell'Avv. Carlo Penna
( ) come da procura in calce al ricorso introduttivo tradotta ed apostillata C.F._1
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore, con l'Avvocatura di Stato Controparte_1
NONCHÉ CON
Pubblico Ministero , Interventore ex lege
Il GOP Dott.ssa NN CR AN ha pronunciato la seguente
SENTENZA Con ricorso depositato in data 20/6/24 i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti diretti di nato a [...] Persona_3 in Miscano- fraz. San LO (BN) il 21/6/1864.
Il costituitosi in giudizio in data 25/11/2025 ha chiesto il rigetto della domanda, Controparte_1 seppure senza contestare l'eventuale riconoscimento della cittadinanza, non avendo ricevuto dalle
Amministrazioni competenti alcun elemento in senso ostativo.
Il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso con provvedimento del 16/10/25.
Circa la competenza del Tribunale di Napoli, va premesso che la Legge Delega n. 206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017,
n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»".
Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto, a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza. Nel caso di specie l'avo era nato in [...], da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione. L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente.
Alla luce della documentazione in atti, va acclarato che la linea di discendenza rappresentata ed elencata nel ricorso trova esatto riscontro nella documentazione allegata.
Risulta inoltre che , e , sono discendenti diretti del Pt_1 Parte_2 Parte_3 sig. cittadino italiano mai naturalizzatosi argentino (allegato 3 al ricorso Persona_3 introduttivo) nato il [...] a Castelfranco in [...]- frazione di San LO (BN) come risulta dall'albero genealogico dei ricorrenti versato in atti.
Infatti ha trasmesso la propria cittadinanza al figlio nato in Persona_3 CP_2
Argentina a OS IR, in data 20.04.1907, che l'ha trasmessa a , Controparte_3 nato il [...] a [...] figlio di e di Persona_4 Persona_5 che l'ha trasmessa a (odierno ricorrente), nato a [...] Persona_1
(Argentina) il 23.01.1976, figlio di e che a sua volta l'ha Controparte_3 Controparte_4 trasmessa alla figlia , nata a [...] il [...], figlia di Parte_3
e (odierna ricorrente) Persona_1 Persona_2
Dall'esame di tale documentazione emerge che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della Costituzione.
Dunque nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità che hanno visto cadere i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile e ribadito che il sistema - così adeguato ai valori costituzionali - deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana.
In linea di principio pertanto la richiesta, se compiutamente istruita, dovrebbe essere favorevolmente evasa in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice.
Sono note le liste di attesa presso la rappresentanza diplomatica competente da cui emerge che la prospettiva di attesa per il primo esame della domanda è di oltre dieci - undici anni dalla presentazione.
Poiché ai sensi dell'articolo 2 della legge 241 del 7 agosto 1990 i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo, l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano juris sanguinis e il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportano sicuramente una lesione dell'interesse stesso ed equivalgono a un diniego del riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
La natura della procedura consente la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
-accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i sigg.ri 1) , nato a Persona_1
OS IR (Argentina) il 23.01.1976 e 2) , nata a [...] il Parte_3
6.07. 2007, sono cittadini italiani;
-ordina al nterno e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_1 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
-dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Napoli, all'esito dell'udienza del 2 dicembre 2025
Il GOP
NN CR AN
TRIBUNALE DI NAPOLI –
XIII SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
nel procedimento iscritto al n. R.G. 13889/2024 promosso con ricorso depositato in data 20/6/2024 da:
I Sigg.ri 1) , , nata OS IR (Argentina) il 23.01.1976, ivi residente, Pt_1 Parte_2 in possesso della cittadinanza dello Stato Argentina. 2) , nata a [...] Parte_3
(Argentina) il 6.07. 2007, ivi residente, in possesso della cittadinanza dello Stato Argentina rappresentata in procura dai genitori e Tutti Persona_1 Persona_2 elettivamente domiciliati in Napoli alla via Monte di Dio 4 presso lo studio dell'Avv. Carlo Penna
( ) come da procura in calce al ricorso introduttivo tradotta ed apostillata C.F._1
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore, con l'Avvocatura di Stato Controparte_1
NONCHÉ CON
Pubblico Ministero , Interventore ex lege
Il GOP Dott.ssa NN CR AN ha pronunciato la seguente
SENTENZA Con ricorso depositato in data 20/6/24 i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti diretti di nato a [...] Persona_3 in Miscano- fraz. San LO (BN) il 21/6/1864.
Il costituitosi in giudizio in data 25/11/2025 ha chiesto il rigetto della domanda, Controparte_1 seppure senza contestare l'eventuale riconoscimento della cittadinanza, non avendo ricevuto dalle
Amministrazioni competenti alcun elemento in senso ostativo.
Il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso con provvedimento del 16/10/25.
Circa la competenza del Tribunale di Napoli, va premesso che la Legge Delega n. 206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017,
n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»".
Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto, a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza. Nel caso di specie l'avo era nato in [...], da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione. L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente.
Alla luce della documentazione in atti, va acclarato che la linea di discendenza rappresentata ed elencata nel ricorso trova esatto riscontro nella documentazione allegata.
Risulta inoltre che , e , sono discendenti diretti del Pt_1 Parte_2 Parte_3 sig. cittadino italiano mai naturalizzatosi argentino (allegato 3 al ricorso Persona_3 introduttivo) nato il [...] a Castelfranco in [...]- frazione di San LO (BN) come risulta dall'albero genealogico dei ricorrenti versato in atti.
Infatti ha trasmesso la propria cittadinanza al figlio nato in Persona_3 CP_2
Argentina a OS IR, in data 20.04.1907, che l'ha trasmessa a , Controparte_3 nato il [...] a [...] figlio di e di Persona_4 Persona_5 che l'ha trasmessa a (odierno ricorrente), nato a [...] Persona_1
(Argentina) il 23.01.1976, figlio di e che a sua volta l'ha Controparte_3 Controparte_4 trasmessa alla figlia , nata a [...] il [...], figlia di Parte_3
e (odierna ricorrente) Persona_1 Persona_2
Dall'esame di tale documentazione emerge che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della Costituzione.
Dunque nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità che hanno visto cadere i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile e ribadito che il sistema - così adeguato ai valori costituzionali - deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana.
In linea di principio pertanto la richiesta, se compiutamente istruita, dovrebbe essere favorevolmente evasa in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice.
Sono note le liste di attesa presso la rappresentanza diplomatica competente da cui emerge che la prospettiva di attesa per il primo esame della domanda è di oltre dieci - undici anni dalla presentazione.
Poiché ai sensi dell'articolo 2 della legge 241 del 7 agosto 1990 i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo, l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano juris sanguinis e il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportano sicuramente una lesione dell'interesse stesso ed equivalgono a un diniego del riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
La natura della procedura consente la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
-accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i sigg.ri 1) , nato a Persona_1
OS IR (Argentina) il 23.01.1976 e 2) , nata a [...] il Parte_3
6.07. 2007, sono cittadini italiani;
-ordina al nterno e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_1 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
-dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Napoli, all'esito dell'udienza del 2 dicembre 2025
Il GOP
NN CR AN