Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 21/01/2025, n. 308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 308 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
Anno 2025
EPVBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale Ordinario di Salerno - prima sezione civile - in persona del Gop in funzione di Giudice
unico, Avv. Ornella Mannino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in primo grado al n. R.G. 1775/2016
TRA Pt 1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore - rappresentata e difesa, giusta procura a margine dell'atto di citazione, dall'Avv. Rosaria Maria Rizzo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Battipaglia (SA) al Viale Della Libertà, n. 12
attrice
CONTRO
IO SE di Via Verona, n. 13 Battipaglia (SA) – in persona del suo amministratore pro
-tempore rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall'Avv. Cosimo De Santis ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Battipaglia
(SA) alla Via Plava, n. 24
Olimpia Gallo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cava De' Tirreni (SA) alla Via E.
De Filippis, n. 59/A
- convenuti
Avente ad oggetto: risarcimento danni.
Conclusioni: coma da verbale di udienza del 30 Maggio 2023 che qui abbiansi per integralmente richiamato e trascritto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che la presente motivazione viene redatta in forma sintetica, in conformità alla riforma degli artt. 132 cod. proc. civ./118 Disp. Attuaz. cod. proc. civ. di cui alla legge n. 69/2009,
direttamente applicabile alla fattispecie.
Con atto di citazione regolarmente notificato, la Pt 1 - in persona del suo legale rappresentante pro tempore -, premettendo di condurre in locazione il locale commerciale sito in Battipaglia (SA),
in Piazza Capone 10-11, ubicato nel IO SE, e che lo stesso era danneggiato da infiltrazioni d'acqua, conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Salerno, il IO SE
per ivi sentirli condannare previo accertamentononché l' Controparte_1
delle rispettive responsabilità nella determinazione delle cause relative al danneggiamento dell'immobile, all'esecuzione delle opere necessarie all'eliminazione delle stesse nonché delle loro conseguenze con ripristino dello stato dei luoghi, oltre al risarcimento del danno patrimoniale per lucro cessante, nonché ai danni morali e/o esistenziali da accertarsi e quantificarsi in corso di causa in via equitativa il tutto da contenersi entro l'importo di euro 26.000,00.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva il IO SE di Via Verona, n. 13
Battipaglia (SA) in persona del suo amministratore pro tempore -deducendo l'infondatezza della pretesa vantata dagli attori. In particolare, deduceva di avere appaltato, in data 14 Maggio 2015, i
Part lavori di rifacimento della linea idrica alla stessa (odierna attrice) la quale aveva certificato, di concerto con il Direttore del Lavori, la regolare esecuzione delle opere.
Eccepiva altresì la propria mancanza di responsabilità in merito alle lamentate infiltrazioni essendo la manutenzione della tubatura di competenza della Azienda ASIS.
Instava conseguentemente per il rigetto della domanda attrice con ogni conseguenza in merito alle spese di giudizio. Si costituiva anche la Controparte_1 eccependo che, attesa la natura pubblica della conduttura idrica in questione, i costi degli eventuali lavori di riparazione da eseguirsi rimanevano comunque a carico dei proprietari, da individuarsi fra i titolari delle singole unità
immobiliari ed il IO.
Deduceva altresì di essere stata informata delle infiltrazioni solo successivamente all'affidamento dei lavori da parte del IO SE alla Società RTF.
Instava conclusivamente a sua volta per il rigetto della domanda attrice
Svolta la comparizione delle parti, assegnati i termini di cui all'art. 183, VI comma, cod. proc. civ.,
ammessa ed espletata attività istruttoria consistente nell'assunzione di prova testimoniale e nell'elaborazione di ctu tecnica, all'udienza del 30 Maggio 2023, la causa era trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Deve preliminarmente rilevarsi la cessazione della materia del contendere relativamente alla domanda formulata dall'attrice avente ad oggetto l'individuazione delle opere necessarie al fine di eliminare le lamentate infiltrazioni e la condanna del convenuto IO SE alla loro esecuzione, stante la dichiarazione resa dal procuratore dell'attrice all'udienza del 14 novembre 2017 di cessazione delle predette infiltrazioni dal mese di agosto 2017 in conseguenza dell'esecuzione dei lavori da parte
,Part su commissione del IO. dell'
Quanto al risarcimento dei danni, in relazione alle infiltrazioni lamentate dall'attrice che hanno impedito o comunque diminuito il godimento dell'immobile condotto in locazione, il Ctu ha riscontrato, in occasione dei sopralluoghi, sia i lavori eseguiti nel giugno 2015 che quelli eseguiti nel giugno 2017, entrambi appaltati dal Condomino alla stessa Parte 1 , specificando che i primi hanno interessato il collegamento a valle del serbatoio con le montanti idriche condominiali con l'eliminazione della linea interrata e con l'installazione di chiavi di arresto mentre i secondi hanno bypassato la linea idrica interrata che collegava l'adduttrice stradale P_ di via Roma al serbatoio condominiale, mediante la posa in opera di una tubazione il cui tracciato risulta completamente esterno collocando la condotta sulle facciate del primo interpiano del fabbricato e raggiungendo il locale del serbatoio condominiale, ubicato in un sottoscala entrando dal portone di Via Pisa.
Al netto delle infiltrazioni provenienti dalle pluviali su via Verona che hanno interessato alcune pareti del locale terraneo e che sono state eliminate già con il primo intervento messo in atto dal condominio nel 2014, quelle che hanno impedito o limitato l'attività commerciale della Parte 1 sono state
CP 2 i cui tracciaticausate da perdite delle condutture idriche a monte e a valle del serbatoio erano interrati ed interessavano la superficie del locale terraneo in esame. Con l'intervento del giugno
2015 il IO ha posto soluzione alle infiltrazioni provenienti dalle linee interne di collegamento del serbatoio con le montanti idriche, lavori di esclusiva competenza del condominio.
Con il successivo intervento del giugno 2017, invece, il IO ha eliminato le infiltrazioni provenienti dalla linea che collegava l'adduttrice di via Roma della rete idrica cittadina, di proprietà
dell' CP 1 al serbatoio condominiale.
I due interventi descritti hanno posto fine ai fenomeni infiltrativi che hanno interessato la pavimentazione del locale terraneo locato alla Parte 1 E' stato riscontrato, inoltre, che anche i lavori svolti dallo stesso condominio “SE”, aventi per oggetto le condotte pluviali del fabbricato su via Verona, hanno eliminato le infiltrazione lamentate sulle pareti interessate dal fenomeno. Il Ctu
ha altresì attestato che, al momento dei sopralluoghi delle operazioni peritali, i locali si presentavano in perfetto stato di conservazione e di manutenzione, senza alcun segno di umidità in atto sia sulle pareti che sulla sua pavimentazione e regolarmente utilizzati dalla Parte 1 per il fine per cui sono stati locati.
Quanto alla natura della condotta idrica, il Ctu, nel rispondere al quesito specificamente assegnatogli,
ha rilevato in fase di sopralluogo che la stessa costituisce una ramificazione della rete cittadina e pertanto, senza dubbio, ha una natura pubblica ed è riconducibile all' P_ sua proprietaria.
Per quanto concerne il risarcimento dei danni subiti dall'attrice in conseguenza delle infiltrazioni verificatesi all'interno dell'immobile locato, deve preliminarmente rilevarsi la legittimazione attiva dell'attrice, posto che "qualora nell'immobile si verifichi una infiltrazione, il conduttore, ex art. 1585
II com. c.c., gode di un'autonoma legittimazione a proporre azione di responsabilità nei confronti dell'autore del danno" (cfr. Cass. Civ., Sezione Terza, 31 Agosto 2011, n. 17881).
Ciò posto, deve rilevarsi che, nella fattispecie, l'ausiliare ha preliminarmente sottolineato l'impossibilità, sulla base degli atti di causa, di eseguire un calcolo attendibile del "mancato guadagno" lamentato da parte attrice nel periodo di totale e/o ridotto utilizzo dell'immobile locato,
presupponendo lo stesso un'analisi dei bilanci e delle relative note integrative per le annualità 2015,
2016 e 2017 che l'attrice non ha tempestivamente depositato (confermandosi in questa sede il provvedimento dell'8 Agosto 2019 di rigetto della richiesta di rimessione in termini formulata da parte attrice).
Relativamente invece al danno derivante dal pagamento dei canoni di locazione nei periodi di totale o parziale impossibilità da parte della conduttrice di fruire dell'immobile adibendolo all'attività
commerciale esercitata, il Ctu ha quantificato lo stesso in € 8.500,00 ottenuto sommando le sei mensilità (di € 500,00 ciascuna), corrisposte nel periodo iniziale in cui si è registrata l'impossibilità
materiale di avvio dell'attività, pari ad € 3.000,00, alle 22 mensilità in cui, pur corrispondendo l'attrice per intero i canoni di locazione, per un importo complessivo di € 11.000,00, si è registrato un parziale utilizzo dell'immobile, commisurabile al 50%, con un conseguente esborso in eccedenza della metà del canone ammontante ad € 5.500,00.
Non ritiene invece il Tribunale, in tal senso dissentendo dalle conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio, che possa annoverarsi fra i danni al cui ristoro sono obbligati i convenuti, il rimborso della TARI per i periodi di inutilizzabilità e/o di parziale utilizzabilità dell'immobile, siccome tributo correlato all'occupazione o alla conduzione di locali ed aree scoperte adibiti a qualsiasi uso privato.
Deve altresì rigettarsi la domanda di ristoro dei danni morali che l'attrice assume di avere subito,
siccome destituita di alcun riscontro probatorio.
Il convenuto IO SE (responsabile in qualità di custode trattandosi di danni provenienti da parti comuni ex art. 1117 cod. civ.) e l'P_ (responsabile in qualità di proprietaria della condotta idrica) devono essere in definitiva condannati solidalmente al pagamento a titolo di risarcimento danni, in favore della Pt 1 della somma di € 8.500,00, oltre interessi legali dalla sentenza fino all'effettivo soddisfo.
Il regolamento delle spese processuali segue il principio di soccombenza, di cui all'art. 91, comma 1,
cod. proc. civ., con compensazione del 50% (stante il parziale rigetto della domanda formulata dall'attrice), con condanna dei convenuti al rimborso della restante parte del 50% in favore del procuratore di parte attrice, stante l'espressa dichiarazione di anticipo, che si liquidano nella misura indicata in dispositivo, giusta il valore della controversia così come accertato e l'attività difensiva svolta, con riferimento ai nuovi parametri previsti dal D.M. 13 Agosto 2022 (scaglione di riferimento compreso fra € 5.201,00 ed € 26.000,00 - valori medi – fase di studio della controversia: € 919,00;
fase introduttiva del giudizio;
€ 777,00; fase istruttoria e/o di trattazione: € 1.680,00; fase decisionale:
€ 1.701,00 = € 5.077,00 :2= Totali € 2.538,50). Devono altresì essere poste definitivamente a carico di tutte le parti solidalmente le spese di ctu, già liquidate nel corso del giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Salerno - prima sezione civile – in persona del Gop in funzione di Giudice-
unico, Avv. Ornella Mannino, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta in primo grado al n. 1775/2016 R.G. - uditi i procuratori delle parti, ogni altra istanza, difesa, eccezione e deduzione assorbita o disattesa, così provvede: 1) DICHIARA cessata la materia del contendere in relazione alla domanda di parte attrice avente ad oggetto la individuazione delle opere necessarie al fine di eliminare le lamentate infiltrazioni e la condanna del convenuto IO SE alla loro esecuzione;
2)
ACCOGLIE, nei limiti di cui in motivazione, la domanda di risarcimento danni formulata dall'attrice nei confronti dei convenuti;
3) CONDANNA i convenuti IO SE di Via Verona, n. 13
Battipaglia (SA) - in persona del suo amministratore pro tempore - ed Controparte_1
[...] – in persona del suo legale rappresentante pro tempore - al pagamento in solido fra loro in favore dell'attrice Pt 1 - in persona del suo legale rappresentante pro tempore - della somma di € 8.500,00, oltre interessi legali dalla sentenza fino all'effettivo soddisfo;
4) CONDANNA i
- in persona del suo convenuti IO SE di Via Verona, n. 13 Battipaglia (SA)
in persona del suo legale amministratore pro tempore - ed Controparte_1
-
rappresentante pro tempore - al pagamento in solido fra loro del 50% delle spese di giudizio in favore dell'attrice, liquidate in detta misura complessivamente in € 2.921,27, di cui € 382,77 per esborsi ed
€ 2.538,50 0 per competenze professionali, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore del procuratore antistatario AVV.
ROSARIA MARIA RIZZO;
5) PONE le spese di ctu a definitivo carico di tutte le parti solidalmente.
Così deciso in Salerno, lì 18 Gennaio 2025
Il Gop
Avv. Ornella Mannino