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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 11/07/2025, n. 480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 480 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
in composizione monocratica, in persona del Presidente dott. Francesco Oddi, all'udienza del 10 giugno 2025, dopo la discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2290 del ruolo generale dell'anno 2024, vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Roma alla Via Ger- Parte_1 manico n. 79, presso il proprio studio legale, rappresentata e difesa da sé medesima ai sensi dell'art. 83 c.p.c.
– ricorrente – E
, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente Controparte_1 domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 presso gli uffici dell'Avvocatura generale dello Stato che lo rappresenta e difende ex lege
– resistente –
avente per oggetto: opposizione al decreto di pagamento del compenso al difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
CONCLUSIONI: all'odierna udienza, parte ricorrente ha discusso oralmente la causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e concluso come da verbale.
RITENUTO IN FATTO
- che con procedimento semplificato ex art. 281-decies c.p.c. l'avv. Parte_1
ha proposto opposizione, ai sensi degli artt. 84 e 170 d.P.R. n. 115
[...] – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
del 2002, al decreto depositato in data 4.11.2024, con il quale il Tribunale di Vi- terbo liquidò nella misura di € 2.362,66 – oltre spese generali e accessori come per legge – il compenso per le sue prestazioni professionali rese in un procedimento civile in favore degli attori sigg.ri e am- Parte_2 Parte_3
messi al patrocinio a spese dello Stato, previa revoca di ammissione al beneficio dell'altro attore Parte_4
- che nel giudizio a quo, relativo ad azione risarcitoria da sinistro stradale introdotta nel 2020, gli attori furono ammessi al patrocinio a spese dello Stato con provvedi- mento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Viterbo in data 28.6.2022 e da quella data in poi la ricorrente svolse l'attività difensiva;
con la sentenza n. 432/2024 del 9.4.2024 il giudice monocratico accolse la domanda, condannando il convenuto e il suo assicuratore al risarcimento dei danni in Parte_5 CP_2
favore degli attori (liquidati in € 66.150,00 in favore di in € Parte_3
12.500,00 in favore di e in € 12.000,00 in favore di Parte_2 [...]
e alla rifusione delle spese processuali, liquidate in € 518,00 per esborsi Parte_4
e in € 14.103,00 per onorari, da distrarsi (a) in favore del loro difensore antistatario nei limiti delle spese vive e dell'importo di € 7.105,00 quanto agli onorari e (b) in favore dello Stato quanto al residuo importo degli onorari, pari a € 7.088,00; re- spinta un'istanza di correzione di errore materiale, presentata in data 26.4.2024, con la quale l'avv. chiedeva la rettifica dell'importo riconosciuto per esborsi Pt_1
(essendo documentato anche il pagamento di una marca da bollo di € 27,00 e spese di notifica per € 63,90) e il pagamento diretto in proprio favore delle somme rico- nosciute in favore dell'erario, con istanza del 5.8.2024 la ricorrente richiese la liqui- dazione del proprio onorario nella stessa misura indicata in sentenza a titolo di rifusione delle spese processuali (€ 7.088,00); con decreto del 4.11.2024 il giudice, rilevato il superamento dei limiti reddituali da parte di ne revocò Parte_4
l'ammissione al beneficio e, detratta la quota di 1/3 a lui spettante dalla somma liquidata a titolo di spese processuali da porre a carico dello Stato, liquidò all'avv.
– per metà della fase di trattazione e per l'intera fase decisionale – i restanti Pt_1
pag. 2 di 8 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
2/3 con la riduzione di cui all'art. 130 d.P.R. n. 115 del 2002, così determinando il compenso spettante in € 2.362,66, oltre accessori di legge;
- che l'avv. ritiene errata la liquidazione del decreto impugnato per le se- Pt_1
guenti ragioni:
(a) attesa la revoca dal beneficio del patrocinio a spese dello Stato disposta nei confronti di la quota del compenso a lui riferibile (1/3 del- Parte_4
l'importo di € 7.088,00 liquidato in sentenza) avrebbe dovuto essere distratta in favore del suo difensore antistatario per evitare che la parte TO fosse di fatto privata del diritto di ottenere la refusione delle spese di lite dalla parte soccombente e per impedire un ingiustificato arricchimento per l'erario, che incamererebbe somme sine titulo;
(b) la liquidazione in favore delle altre due parti ammesse al gratuito patroci- nio ( e è incongrua e illegittima, innanzi Parte_2 Parte_3
tutto in quanto non coincide con quanto posto a carico della parte soccombente, come richiesto con l'istanza del difensore: in proposito, la ricorrente richiama l'o- rientamento giurisprudenziale – formatosi in ambito penale, ma ben presto esteso anche ai giudizi civili – secondo il quale qualora risulti TO la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il giudice è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato, ex art. 133 d.P.R. n. 115 del 2002, e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 103 del medesimo decreto, al fine di evitare che l'eventuale divario possa costituire oc- casione di ingiusto profitto dello Stato a discapito del soccombente ovvero, al con- trario, di danno erariale;
la ricorrente, inoltre, contesta il diverso principio – pure espresso in giurisprudenza e sostenuto in dottrina – in base al quale le somme ec- cedenti andrebbero a copertura di quelle spese che lo Stato sostiene in favore di altri soggetti ammessi al gratuito patrocinio: principio ingiusto e incostituzionale,
“posto che lo Stato si troverebbe a coprire delle spese mediante una entrata che graverebbe non sull'intera collettività, in base ai principi di proporzionalità adottati dal Legislatore, ma ponendole nella sostanza a carico di quell'unico soggetto (il pag. 3 di 8 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
difensore della parte ammessa al patrocinio) che si troverebbe ad aver svolto un lavoro rimborsato dal soccombente (in applicazione dell'art. 91 c.p.c.) su cui l'onere fiscale risulterebbe pari al 75/80%”;
(c) la liquidazione in favore di e di è Parte_2 Parte_3
inoltre incongrua e illegittima perché non determinata secondo quanto stabilito dal
D.M. n. 55 del 2014: in particolare, il giudice non ha preso a riferimento il corretto valore della controversia (scaglione di valore tra € 52.000 ed € 260.000, attesi gli importi liquidati a titolo risarcitorio agli attori) e ha omesso di tener conto della pluralità delle parti e della difficoltà della questione (dopo l'ammissione al patroci- nio dei signori e è stata svolta la maggior parte dell'attività Parte_3 Parte_2
istruttoria, consistita nell'assistenza a numerose udienze, in richieste istruttorie, in- contri e due lunghe CTU – una cinematica e una medico-legale – con tentativi di conciliazione e invio di note); applicando tali correttivi e ritenendo congrua la liqui- dazione della fase istruttoria per 2/3 e della fase decisionale per l'intero, la ricor- rente propone la quantificazione dei suoi onorari nella misura di € 5.221,45, già operata la riduzione ex art. 130 d.P.R. n. 115 del 2002, oltre accessori di legge;
- che la ricorrente ha perciò chiesto, in riforma del decreto impugnato, di:
(i) rettificare il provvedimento disponendo la correzione della sentenza n.
432/2024 che ha definito il giudizio a quo, nella parte in cui onera la parte soccom- bente di versare all'erario l'intera somma di € 7.088,00 liquidata dal giudice a titolo di spese processuali, dovendo invece detto importo essere ridotto di 1/3, pari cioè alla quota spettante a quale parte TO revocata dal gratuito Parte_4
patrocinio con effetto ex tunc, somma da distrarre in favore del suo difensore anti- statario;
(ii) liquidare in favore del difensore delle due parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato ( e il compenso di € Parte_3 Parte_2
7.088,00 indicato nella istanza di liquidazione a suo tempo depositata ovvero, in subordine, il predetto importo al netto di 1/3, che andrà liquidato direttamente in favore della parte TO ( ovvero ancora liquidare in favore Parte_4
pag. 4 di 8 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
del difensore di e il compenso determi- Parte_3 Parte_2
nato in € 5.221,45 mediante applicazione del D.M. n. 55 del 2014, comprensivo delle fasi processuali effettivamente svolte, con la maggiorazione per la pluralità delle parti, ovvero nella diversa minore o maggiore somma ritenuta di giustizia;
(iii) liquidare in ogni caso le spese esenti sostenute e documentate in atti pari ad € 27,00 per marche da bollo (obbligatorie ex lege) ed € 63,00 per spese docu- mentate di notifica;
(iv) liquidare le spese relative al presente giudizio;
- che il – premesso che il D.M. n. 55 del 2014 individua Controparte_1
meri parametri di ausilio, niente affatto vincolanti, per il giudice nella liquidazione dei compensi professionali – ha replicato che il compenso determinato dal Tribu- nale è congruo alla natura dell'impegno profuso dall'avv. in relazione al Pt_1
valore della controversia;
ha poi osservato che è consolidato il principio giurispru- denziale contrario a quello invocato dalla ricorrente, in base al quale non deve es- serci necessaria coincidenza tra la somma liquidata in sentenza a favore dello Stato
e quella riconosciuta al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello
Stato;
- che, acquisite le produzioni documentali della ricorrente, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 10.6.2025 ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., con riserva del deposito della sentenza entro trenta giorni;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che l'opposizione è parzialmente fondata e va accolta nei limiti di seguito indicati;
- che oggetto del giudizio di opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002 è il decreto di pagamento del compenso al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte (art. 84 medesimo d.P.R.), sicché ogni domanda che comporti una modifica delle statuizioni assunte con la sentenza che ha definito il giudizio nel corso del quale è stata prestata l'attività professionale in favore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato è destinata a essere respinta perché inammissibile;
pag. 5 di 8 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
- che, pertanto, vanno respinte le domande della ricorrente sub (i) [rettificare il de- creto di liquidazione, disponendo la correzione della sentenza che ha definito il giudizio a quo, nella parte in cui onera la parte soccombente di versare all'erario l'intera somma di € 7.088,00 liquidata dal giudice a titolo di spese processuali, e prevedendo la distrazione in favore del difensore antistatario di Parte_4
– la cui ammissione al beneficio è stata revocata – della quota di compenso astrat- tamente riferibile a quest'ultimo] e sub (iii) [liquidare le spese esenti sostenute e documentate per marche da bollo e notifiche];
- che ogni contestazione riguardo la liquidazione delle spese processuali effettuata con la sentenza deve essere invece proposta con il mezzo di impugnazione specifi- camente previsto per la sentenza;
- che, per quanto attiene il compenso spettante al difensore ex art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, l'onorario non può essere inferiore ai cd. parametri minimi, determinati riducendo fino al 50% i valori medi indicati nelle tabelle allegate al D.M. n. 55 del
2014, secondo quanto prescrive l'art. 4, comma 1, dello stesso D.M., norma che costituisce “espressione dei valori costituzionali dell'effettività retributiva dell'attività lavorativa (artt. 4, 35 e 36 Cost.)”, concetto che – mutuato da Cass. 20.10.2023, n.
29184 con riguardo agli artt. 12 e 13 D.M. n. 55 del 2014, che riguardano il pro- cesso penale – è sicuramente predicabile anche nel processo civile, stante la sua portata generale;
- che il decreto di liquidazione impugnato dalla ricorrente ha invece liquidato un compenso che, tenuto conto del valore della controversia e prescindendo anche dal possibile aumento di cui infra, risulta inferiore a detti limiti e va perciò revocato;
- che, infatti, il decreto impugnato determina il compenso dell'avv. in € Pt_1
2.362,66, “considerato che il compenso di euro 4.725,33 così liquidato (al netto della quota di 1/3 a carico della parte esclusa) deve essere ridotto ex art. 130 DPR
115/2002”;
- che, invece, l'importo minimo liquidabile, ridotto del 50% ai sensi dell'art. 130
d.P.R. n. 115 del 2002, sarebbe dovuto essere pari a € 2.480,75 tenendo conto: (a)
pag. 6 di 8 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
del valore del giudizio a quo (€ 78.650,00, importo complessivamente liquidato agli attori ammessi al patrocinio a spese dello Stato), (b) dei parametri stabiliti, per lo scaglione delle cause di valore compreso fra € 52.000,01 e € 260.00,00, dalla tabella n. 2 allegata al D.M. n. 55 del 2014, (c) delle fasi da liquidare (trattazione e decisio- nale), (d) della riduzione dei parametri medi ai minimi, che comporta il riconosci- mento di € 2.835,00 per la fase di trattazione e di € 2.126,50 per la fase decisionale;
(e) della riduzione del 50% del compenso prescritta dall'art. 130 d.P.R. n. 115 del
2002;
- che nella decisione della presente controversia va inoltre considerato come sia ormai affermato – e assolutamente condivisibile – il principio di diritto secondo cui in tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti TO la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non ab- biente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processual-penalistico di patrocinio a spese dello Stato
e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del menzio- nato art. 130: in tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non ab- biente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tra- mite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità (v., ex pluribus,
Cass. 15.3.2023, n. 7570; 26.4.2022, n. 13028; 3.1.2020, n. 19; 3.5.2019, n. 11590;
11.9.2018, n. 22017, alla cui ampia motivazione si rinvia, anche per gli aspetti di natura fiscale ai quali la ricorrente fa cenno nel suo atto introduttivo);
- che, dunque, il compenso da liquidare in favore dell'avv. non deve neces- Pt_1
sariamente coincidere con quello liquidato in sentenza e posto a carico del soccom- bente, a sua volta tenuto a versarlo allo Stato (€ 7.088,00);
- che detto compenso può essere determinato, tenuto conto del valore della con-
pag. 7 di 8 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
troversia, secondo i parametri medi indicati nella tabella n. 2 allegata al D.M. n. 55 del 2014, attesa la complessa attività professionale del Difensore e considerate le fasi processuali in cui si è svolta (metà di quella di trattazione – considerato che il provvedimento di ammissione degli attori al beneficio è intervenuto quando essa era già iniziata – e l'intera fase decisoria); va inoltre riconosciuto, ai sensi dell'art. 4, comma 2, D.M. cit., l'aumento del 30% del compenso essendo stata l'attività difen- siva prestata in favore di due parti con la stessa posizione processuale;
infine, va operata la riduzione del 50% ex art. 130 d.P.R. n. 115 del 2002;
- che applicando i criteri enunciati nel capoverso precedente, il compenso dell'avv.
è determinato in complessivi € 4.607,20 [€ 2.835,00 per la fase istruttoria Pt_1
+ € 4.235,00 per la fase decisoria = € 7.088,00; aumento del 30% ex art. 4, comma
2, D.M. n. 55 del 2014 (€ 7.088,00 x 1,30 = € 9.214,40); riduzione del 50% ex art. 130 d.P.R. n. 115 del 2002 (€ 9.214,40 x 0,50 = € 4.607,20)], oltre accessori di legge;
- che l'accoglimento parziale del ricorso costituisce giusta ragione per compensare fra le parti le spese processuali del presente giudizio;
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, il Tribunale in composizione monocratica così provvede:
(a) in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da Parte_1
nei confronti del contro il decreto di paga-
[...] Controparte_1
mento impugnato, liquida il compenso professionale della ricorrente in com- plessivi € 4.607,20, oltre rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
(b) respinge ogni altra domanda della ricorrente;
(c) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali del pre- sente giudizio.
Così deciso in Viterbo, il 10 giugno 2025.
Il Presidente
(Francesco Oddi) pag. 8 di 8
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
in composizione monocratica, in persona del Presidente dott. Francesco Oddi, all'udienza del 10 giugno 2025, dopo la discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2290 del ruolo generale dell'anno 2024, vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Roma alla Via Ger- Parte_1 manico n. 79, presso il proprio studio legale, rappresentata e difesa da sé medesima ai sensi dell'art. 83 c.p.c.
– ricorrente – E
, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente Controparte_1 domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 presso gli uffici dell'Avvocatura generale dello Stato che lo rappresenta e difende ex lege
– resistente –
avente per oggetto: opposizione al decreto di pagamento del compenso al difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
CONCLUSIONI: all'odierna udienza, parte ricorrente ha discusso oralmente la causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e concluso come da verbale.
RITENUTO IN FATTO
- che con procedimento semplificato ex art. 281-decies c.p.c. l'avv. Parte_1
ha proposto opposizione, ai sensi degli artt. 84 e 170 d.P.R. n. 115
[...] – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
del 2002, al decreto depositato in data 4.11.2024, con il quale il Tribunale di Vi- terbo liquidò nella misura di € 2.362,66 – oltre spese generali e accessori come per legge – il compenso per le sue prestazioni professionali rese in un procedimento civile in favore degli attori sigg.ri e am- Parte_2 Parte_3
messi al patrocinio a spese dello Stato, previa revoca di ammissione al beneficio dell'altro attore Parte_4
- che nel giudizio a quo, relativo ad azione risarcitoria da sinistro stradale introdotta nel 2020, gli attori furono ammessi al patrocinio a spese dello Stato con provvedi- mento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Viterbo in data 28.6.2022 e da quella data in poi la ricorrente svolse l'attività difensiva;
con la sentenza n. 432/2024 del 9.4.2024 il giudice monocratico accolse la domanda, condannando il convenuto e il suo assicuratore al risarcimento dei danni in Parte_5 CP_2
favore degli attori (liquidati in € 66.150,00 in favore di in € Parte_3
12.500,00 in favore di e in € 12.000,00 in favore di Parte_2 [...]
e alla rifusione delle spese processuali, liquidate in € 518,00 per esborsi Parte_4
e in € 14.103,00 per onorari, da distrarsi (a) in favore del loro difensore antistatario nei limiti delle spese vive e dell'importo di € 7.105,00 quanto agli onorari e (b) in favore dello Stato quanto al residuo importo degli onorari, pari a € 7.088,00; re- spinta un'istanza di correzione di errore materiale, presentata in data 26.4.2024, con la quale l'avv. chiedeva la rettifica dell'importo riconosciuto per esborsi Pt_1
(essendo documentato anche il pagamento di una marca da bollo di € 27,00 e spese di notifica per € 63,90) e il pagamento diretto in proprio favore delle somme rico- nosciute in favore dell'erario, con istanza del 5.8.2024 la ricorrente richiese la liqui- dazione del proprio onorario nella stessa misura indicata in sentenza a titolo di rifusione delle spese processuali (€ 7.088,00); con decreto del 4.11.2024 il giudice, rilevato il superamento dei limiti reddituali da parte di ne revocò Parte_4
l'ammissione al beneficio e, detratta la quota di 1/3 a lui spettante dalla somma liquidata a titolo di spese processuali da porre a carico dello Stato, liquidò all'avv.
– per metà della fase di trattazione e per l'intera fase decisionale – i restanti Pt_1
pag. 2 di 8 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
2/3 con la riduzione di cui all'art. 130 d.P.R. n. 115 del 2002, così determinando il compenso spettante in € 2.362,66, oltre accessori di legge;
- che l'avv. ritiene errata la liquidazione del decreto impugnato per le se- Pt_1
guenti ragioni:
(a) attesa la revoca dal beneficio del patrocinio a spese dello Stato disposta nei confronti di la quota del compenso a lui riferibile (1/3 del- Parte_4
l'importo di € 7.088,00 liquidato in sentenza) avrebbe dovuto essere distratta in favore del suo difensore antistatario per evitare che la parte TO fosse di fatto privata del diritto di ottenere la refusione delle spese di lite dalla parte soccombente e per impedire un ingiustificato arricchimento per l'erario, che incamererebbe somme sine titulo;
(b) la liquidazione in favore delle altre due parti ammesse al gratuito patroci- nio ( e è incongrua e illegittima, innanzi Parte_2 Parte_3
tutto in quanto non coincide con quanto posto a carico della parte soccombente, come richiesto con l'istanza del difensore: in proposito, la ricorrente richiama l'o- rientamento giurisprudenziale – formatosi in ambito penale, ma ben presto esteso anche ai giudizi civili – secondo il quale qualora risulti TO la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il giudice è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato, ex art. 133 d.P.R. n. 115 del 2002, e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 103 del medesimo decreto, al fine di evitare che l'eventuale divario possa costituire oc- casione di ingiusto profitto dello Stato a discapito del soccombente ovvero, al con- trario, di danno erariale;
la ricorrente, inoltre, contesta il diverso principio – pure espresso in giurisprudenza e sostenuto in dottrina – in base al quale le somme ec- cedenti andrebbero a copertura di quelle spese che lo Stato sostiene in favore di altri soggetti ammessi al gratuito patrocinio: principio ingiusto e incostituzionale,
“posto che lo Stato si troverebbe a coprire delle spese mediante una entrata che graverebbe non sull'intera collettività, in base ai principi di proporzionalità adottati dal Legislatore, ma ponendole nella sostanza a carico di quell'unico soggetto (il pag. 3 di 8 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
difensore della parte ammessa al patrocinio) che si troverebbe ad aver svolto un lavoro rimborsato dal soccombente (in applicazione dell'art. 91 c.p.c.) su cui l'onere fiscale risulterebbe pari al 75/80%”;
(c) la liquidazione in favore di e di è Parte_2 Parte_3
inoltre incongrua e illegittima perché non determinata secondo quanto stabilito dal
D.M. n. 55 del 2014: in particolare, il giudice non ha preso a riferimento il corretto valore della controversia (scaglione di valore tra € 52.000 ed € 260.000, attesi gli importi liquidati a titolo risarcitorio agli attori) e ha omesso di tener conto della pluralità delle parti e della difficoltà della questione (dopo l'ammissione al patroci- nio dei signori e è stata svolta la maggior parte dell'attività Parte_3 Parte_2
istruttoria, consistita nell'assistenza a numerose udienze, in richieste istruttorie, in- contri e due lunghe CTU – una cinematica e una medico-legale – con tentativi di conciliazione e invio di note); applicando tali correttivi e ritenendo congrua la liqui- dazione della fase istruttoria per 2/3 e della fase decisionale per l'intero, la ricor- rente propone la quantificazione dei suoi onorari nella misura di € 5.221,45, già operata la riduzione ex art. 130 d.P.R. n. 115 del 2002, oltre accessori di legge;
- che la ricorrente ha perciò chiesto, in riforma del decreto impugnato, di:
(i) rettificare il provvedimento disponendo la correzione della sentenza n.
432/2024 che ha definito il giudizio a quo, nella parte in cui onera la parte soccom- bente di versare all'erario l'intera somma di € 7.088,00 liquidata dal giudice a titolo di spese processuali, dovendo invece detto importo essere ridotto di 1/3, pari cioè alla quota spettante a quale parte TO revocata dal gratuito Parte_4
patrocinio con effetto ex tunc, somma da distrarre in favore del suo difensore anti- statario;
(ii) liquidare in favore del difensore delle due parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato ( e il compenso di € Parte_3 Parte_2
7.088,00 indicato nella istanza di liquidazione a suo tempo depositata ovvero, in subordine, il predetto importo al netto di 1/3, che andrà liquidato direttamente in favore della parte TO ( ovvero ancora liquidare in favore Parte_4
pag. 4 di 8 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
del difensore di e il compenso determi- Parte_3 Parte_2
nato in € 5.221,45 mediante applicazione del D.M. n. 55 del 2014, comprensivo delle fasi processuali effettivamente svolte, con la maggiorazione per la pluralità delle parti, ovvero nella diversa minore o maggiore somma ritenuta di giustizia;
(iii) liquidare in ogni caso le spese esenti sostenute e documentate in atti pari ad € 27,00 per marche da bollo (obbligatorie ex lege) ed € 63,00 per spese docu- mentate di notifica;
(iv) liquidare le spese relative al presente giudizio;
- che il – premesso che il D.M. n. 55 del 2014 individua Controparte_1
meri parametri di ausilio, niente affatto vincolanti, per il giudice nella liquidazione dei compensi professionali – ha replicato che il compenso determinato dal Tribu- nale è congruo alla natura dell'impegno profuso dall'avv. in relazione al Pt_1
valore della controversia;
ha poi osservato che è consolidato il principio giurispru- denziale contrario a quello invocato dalla ricorrente, in base al quale non deve es- serci necessaria coincidenza tra la somma liquidata in sentenza a favore dello Stato
e quella riconosciuta al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello
Stato;
- che, acquisite le produzioni documentali della ricorrente, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 10.6.2025 ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., con riserva del deposito della sentenza entro trenta giorni;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che l'opposizione è parzialmente fondata e va accolta nei limiti di seguito indicati;
- che oggetto del giudizio di opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002 è il decreto di pagamento del compenso al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte (art. 84 medesimo d.P.R.), sicché ogni domanda che comporti una modifica delle statuizioni assunte con la sentenza che ha definito il giudizio nel corso del quale è stata prestata l'attività professionale in favore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato è destinata a essere respinta perché inammissibile;
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- che, pertanto, vanno respinte le domande della ricorrente sub (i) [rettificare il de- creto di liquidazione, disponendo la correzione della sentenza che ha definito il giudizio a quo, nella parte in cui onera la parte soccombente di versare all'erario l'intera somma di € 7.088,00 liquidata dal giudice a titolo di spese processuali, e prevedendo la distrazione in favore del difensore antistatario di Parte_4
– la cui ammissione al beneficio è stata revocata – della quota di compenso astrat- tamente riferibile a quest'ultimo] e sub (iii) [liquidare le spese esenti sostenute e documentate per marche da bollo e notifiche];
- che ogni contestazione riguardo la liquidazione delle spese processuali effettuata con la sentenza deve essere invece proposta con il mezzo di impugnazione specifi- camente previsto per la sentenza;
- che, per quanto attiene il compenso spettante al difensore ex art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, l'onorario non può essere inferiore ai cd. parametri minimi, determinati riducendo fino al 50% i valori medi indicati nelle tabelle allegate al D.M. n. 55 del
2014, secondo quanto prescrive l'art. 4, comma 1, dello stesso D.M., norma che costituisce “espressione dei valori costituzionali dell'effettività retributiva dell'attività lavorativa (artt. 4, 35 e 36 Cost.)”, concetto che – mutuato da Cass. 20.10.2023, n.
29184 con riguardo agli artt. 12 e 13 D.M. n. 55 del 2014, che riguardano il pro- cesso penale – è sicuramente predicabile anche nel processo civile, stante la sua portata generale;
- che il decreto di liquidazione impugnato dalla ricorrente ha invece liquidato un compenso che, tenuto conto del valore della controversia e prescindendo anche dal possibile aumento di cui infra, risulta inferiore a detti limiti e va perciò revocato;
- che, infatti, il decreto impugnato determina il compenso dell'avv. in € Pt_1
2.362,66, “considerato che il compenso di euro 4.725,33 così liquidato (al netto della quota di 1/3 a carico della parte esclusa) deve essere ridotto ex art. 130 DPR
115/2002”;
- che, invece, l'importo minimo liquidabile, ridotto del 50% ai sensi dell'art. 130
d.P.R. n. 115 del 2002, sarebbe dovuto essere pari a € 2.480,75 tenendo conto: (a)
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del valore del giudizio a quo (€ 78.650,00, importo complessivamente liquidato agli attori ammessi al patrocinio a spese dello Stato), (b) dei parametri stabiliti, per lo scaglione delle cause di valore compreso fra € 52.000,01 e € 260.00,00, dalla tabella n. 2 allegata al D.M. n. 55 del 2014, (c) delle fasi da liquidare (trattazione e decisio- nale), (d) della riduzione dei parametri medi ai minimi, che comporta il riconosci- mento di € 2.835,00 per la fase di trattazione e di € 2.126,50 per la fase decisionale;
(e) della riduzione del 50% del compenso prescritta dall'art. 130 d.P.R. n. 115 del
2002;
- che nella decisione della presente controversia va inoltre considerato come sia ormai affermato – e assolutamente condivisibile – il principio di diritto secondo cui in tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti TO la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non ab- biente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processual-penalistico di patrocinio a spese dello Stato
e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del menzio- nato art. 130: in tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non ab- biente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tra- mite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità (v., ex pluribus,
Cass. 15.3.2023, n. 7570; 26.4.2022, n. 13028; 3.1.2020, n. 19; 3.5.2019, n. 11590;
11.9.2018, n. 22017, alla cui ampia motivazione si rinvia, anche per gli aspetti di natura fiscale ai quali la ricorrente fa cenno nel suo atto introduttivo);
- che, dunque, il compenso da liquidare in favore dell'avv. non deve neces- Pt_1
sariamente coincidere con quello liquidato in sentenza e posto a carico del soccom- bente, a sua volta tenuto a versarlo allo Stato (€ 7.088,00);
- che detto compenso può essere determinato, tenuto conto del valore della con-
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troversia, secondo i parametri medi indicati nella tabella n. 2 allegata al D.M. n. 55 del 2014, attesa la complessa attività professionale del Difensore e considerate le fasi processuali in cui si è svolta (metà di quella di trattazione – considerato che il provvedimento di ammissione degli attori al beneficio è intervenuto quando essa era già iniziata – e l'intera fase decisoria); va inoltre riconosciuto, ai sensi dell'art. 4, comma 2, D.M. cit., l'aumento del 30% del compenso essendo stata l'attività difen- siva prestata in favore di due parti con la stessa posizione processuale;
infine, va operata la riduzione del 50% ex art. 130 d.P.R. n. 115 del 2002;
- che applicando i criteri enunciati nel capoverso precedente, il compenso dell'avv.
è determinato in complessivi € 4.607,20 [€ 2.835,00 per la fase istruttoria Pt_1
+ € 4.235,00 per la fase decisoria = € 7.088,00; aumento del 30% ex art. 4, comma
2, D.M. n. 55 del 2014 (€ 7.088,00 x 1,30 = € 9.214,40); riduzione del 50% ex art. 130 d.P.R. n. 115 del 2002 (€ 9.214,40 x 0,50 = € 4.607,20)], oltre accessori di legge;
- che l'accoglimento parziale del ricorso costituisce giusta ragione per compensare fra le parti le spese processuali del presente giudizio;
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, il Tribunale in composizione monocratica così provvede:
(a) in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da Parte_1
nei confronti del contro il decreto di paga-
[...] Controparte_1
mento impugnato, liquida il compenso professionale della ricorrente in com- plessivi € 4.607,20, oltre rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
(b) respinge ogni altra domanda della ricorrente;
(c) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali del pre- sente giudizio.
Così deciso in Viterbo, il 10 giugno 2025.
Il Presidente
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