Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/03/2025, n. 2466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2466 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
XII SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA DEL 10/03/2025
NELLA CAUSA ISCRITTA AL R.G. AL N. 7838/2022
Il Giudice,
lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti per l'udienza del
10/03/2025 celebrata ai sensi dell'art. 221 D.L. n. 34/2020 (conv. con modifiche in L. n. 77/2020) decide la causa mediante pronuncia della presente sentenza che viene incorporata al verbale di udienza cartolare ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
Il Giudice dott.ssa Filomena Fiore
R.Gen.Aff.Cont.n. 7838/2022
Cron._________
Rep. _________
Sent. n._________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott.ssa Filomena Fiore, in funzione di Giudice Monocratico pro- nunzia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7838/2022 R.Gen.Aff.Cont. e vertente
TRA con sede legale in 46045 Marmirolo – via Bruno Parte_1
Buozzi n. 1, C.F. e, agli effetti di questo giudizio, elettivamente P.IVA_1 domiciliata in Sannazzaro de' Burgondi - via G. Marconi n. 25, presso l'avv. Marco
Salvadeo (cod. fisc. ), che la rappresenta e difende, come da C.F._1 procura speciale rilasciata su separato foglio che si acclude in calce all'atto di ri-
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a mezzo del sottoscritto difensore;
Email_1
ATTORE
E
(C.F.: , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2
p.t. Dott. , (C.F.: , con sede legale in Napoli al C.so CP_2 P.IVA_2
Umberto I n. 174 rappresentata e difesa dall' Avv. Alessia Lubrano
( - ed elettivamente domiciliata pres- C.F._2 Email_2 so lo studio di quest'ultima in Napoli alla via Cilea n.281, giusta procura in calce all'atto di costituzione;
CONVENUTO
Oggetto: Somministrazione.
Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate da entrambe le parti nei termini concessi
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Va, preliminarmente, rilevato che la presente sentenza viene adottata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e, dunque, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo, per cui, con riguardo alle domande ed eccezioni formulate dalle parti ed al fatto e svolgimento del processo, al di fuori di quanto di seguito esposto, si fa rinvio al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza.
A questo punto, e prima di passare al merito del giudizio, si ritiene opportuno ef- fettuare una breve digressione relativa alle vicende sostanziali, e all'andamento processuale, che hanno condotto all'instaurazione del giudizio de quo tenendo conto dei fatti che, ciascuna parte, pone a fondamento delle rispettive domande, eccezioni e deduzioni.
Con ricorso ex art. 702 bis, la società ricorrente conveniva in giudizio la società deducendo di aver diritto alla restituzione dell'addizionale pro- Controparte_1 vinciale all'accisa per il periodo compreso tra il 01/01/2011 al 30/11/2011, am- montante a complessivi € 10.734,64, indebitamente versata alla resistente nel corso del rapporto contrattuale di fornitura dell'energia elettrica, per il proprio
POD (punto di prelievo) n. IT001E00119331, sito in provincia di Mantova.
Nella specie, si rappresentava che la normativa istitutiva dell'addizionale de quo, abrogata dal legislatore con decorrenza 01 gennaio 2012 per le Regioni ordinarie
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e dal 01 aprile 2012 per le Regioni a Statuto Speciale, si poneva in contrasto con la direttiva europea 2008/118/CE con conseguente obbligo di disapplicazione gravante sul giudice nazionale.
Pertanto, stante la disapplicazione della normativa a fondamento della pretesa creditoria, i pagamenti disposti integravano indebito oggettivo e determinavano, dunque, il venire in essere del diritto del solvens alla ripetizione ex art. 2033 c.c.
Veniva, inoltre, evidenziato che recentemente la Corte di cassazione aveva, altresì, chiarito che il consumatore finale, al fine di poter recuperare le somme versate a titolo di addizionale, non era legittimato ad agire nei confronti dell'Erario, ma di- rettamente nei confronti dell'erogatore del servizio.
In relazione poi alla concreta fattispecie devoluta alla cognizione del giudicante, si rappresentava che i presupposti costituivi del diritto alla ripetizione emergevano per tabulas dalla documentazione dedotta.
In particolare, sia l'esistenza del rapporto commerciale tra le società in causa, sia la determinazione degli importi dovuti a titolo di addizionale alle accise sull'energia elettrica nonché il loro pagamento, risultavano inequivocabilmente dalla mera disamina delle fatture e degli estratti conto prodotti nonché non erano mai stati oggetto di contestazione.
Sulla scorta di tutto quanto esposto, si rassegnavano le seguenti conclusio- ni:“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Napoli, ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione reietta, previe le declaratorie anche incidentali del caso e, in partico- lare, che la norma italiana istitutiva dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'art. 6 del d.l. n. 511 del 1988, contrasta con il di- sposto, così come interpretato dalla CGUE, della Direttiva Comunitaria n.
2008/118/CE ed ancor prima con la Direttiva n. 92/12/CEE, - disapplicare l'art. 6 del d.l. n. 511 del 1988, nella sua versione, applicabile ratione temporis, successi- va alle modifiche introdotte dall'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 26 del 2007; - ac- certare e dichiarare che il pagamento delle somme corrispondenti alle addizionali alle accise sull'energia elettrica effettuato dalla società Parte_1
a favore di non era dovuto e, per l'effetto, dichiarare
[...] Controparte_1 tenuta e condannare in persona del suo legale rappresen- Controparte_1 tante pro tempore, a rimborsare a la somma di € Parte_1
10.734,64, o la maggior o minor somma che risulterà all'esito dell'espletanda istruttoria, indebitamente percepita per il medesimo titolo, maggiorata degli inte-
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ressi legali dal dì del dovuto al saldo. Con il favore delle spese e dei compensi del giudizio”.
Si costituiva, quindi, la resistente, contestando quanto ex adverso dedotto.
In particolare, in via pregiudiziale, si censurava l'improcedibilità della domanda at- torea stante il mancato esperimento del tentativo di conciliazione previsto dal cd.
T.I.C.O.
Nel merito, si censurava l'inefficacia orizzontale (in relazione a rapporti paritetici privatistici), della direttiva europea invocata con conseguente preclusione per il giudice di disapplicare la normativa nazionale asseritamente incompatibile nell'ambito del rapporto di fornitura devoluto dando la stura al diritto alla ripeti- zione dell'indebito azionato da parte attrice.
Infatti, si evidenziava che in ordine al tributo de quo (addizionale alle accise) il soggetto passivo del rapporto tributario, nei confronti dell'Amministrazione finan- ziaria, era il fornitore dell'energia elettrica, il quale, tuttavia, aveva la facoltà di tra- slare l'onere economico dell'accisa sul consumatore finale tramite l'esercizio del c.d. diritto di rivalsa ex art. 56 del TUA indicando poi in bolletta il valore della cor- rispondente accisa.
Pertanto, argomentava la convenuta che, fino all'abrogazione dell'addizionale all'accisa, avvenuta a decorrere dal 2012, la normativa istitutiva risultava piena- mente valida ed efficace con conseguente fondatezza del credito dell' in CP_1 relazione agli anni 2010 e 2011, derivante dall'applicazione dell'addizionale all'accisa.
Sulla scorta di quanto argomentato, si censurava il difetto di legittimazione passi- va della atteso che la stessa non aveva trattenuto l'importo addebita- CP_1 to al cliente in esercizio del diritto di rivalsa ma aveva versato le somme, in qualità di sostituto di imposta alle casse di competenza dell'Ente impositore.
Si chiedeva, inoltre, di disporre la chiamata in causa della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del presidente pro tempore, al fine di manlevare la CP_1 in caso di condanna della stessa alla restituzione delle somme versate dalla cliente a titolo di addizionale, stante la responsabilità dello Stato per la tardiva o erronea trasposizione della direttiva europea invocata.
Ad ogni modo, si evidenziava che il quantum della pretesa era errato atteso che, nell'arco temporale considerato, le addizionali addebitate al cliente ammontavano ad € 10.686,8.
Si chiedeva al giudice adito di:
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“1) in via preliminare nel rito, accertare e dichiarare l'improponibilità/improcedibilità della presente azione per le ragioni esposte nel capo 1) del presente atto;
Firmato Da: ALESSIA LUBRANO Emesso Da: INFOCERT
FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 1431b52 Pagina 16;
2) in subordine, in rito, autorizzare la chiamata in causa dello Stato - Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del presidente pro tempore Dott.ssa CP_3
, ai sensi e per gli effetti degli artt.106 e 269 c.p.c. e conseguentemente
[...] disporre il differimento della prima udienza, allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di legge, affinché, nella denegata ipotesi in cui si accerti una qualche responsabilità per i fatti dedotti in causa, venga condannata la chiamata a manlevare e tenere indenne da qualsiasi somma Controparte_1 fosse tenuta a restituire alla ricorrente;
3) accertare e dichiarare la nullità, l'inammissibilità, l'illegittimità e l'infondatezza, in fatto e in diritto della domanda, per tutti i motivi esposti nel presente atto e, per l'effetto, rigettare la domanda siccome infondata e temeraria in fatto e diritto;
4) condannare la ricorrente alla rifusione delle spese, diritti e onorari di causa, ol- tre spese generali, Iva e Cpa come per legge, con attribuzione al sottoscritto pro- curatore antistatario ex art. 93 c.p.c”
Instaurato il giudizio, il giudice, in prima udienza, non autorizzava la chiamata in causa del terzo, come richiesta dalla società resistente, non vertendosi in ipotesi di litisconsorzio necessario e in quanto in contrasto con le ragioni di economia pro- cessuale, anche sottese al rito prescelto;
pertanto, non essendoci esigenza di ap- profondimento istruttorio, si rinviava all'udienza del 05/10/2023.
Nel prosieguo si fissava l'udienza del 10/03/2025 per la discussione orale in mo- dalità cartolare, con termine alle parti sino alle ore 10:00 del medesimo giorno per il deposito di sintetiche note sostitutive del verbale.
Ricostruiti in tali termini i fatti di causa e l'andamento del processo, tale giudicante ritiene, per le ragioni di seguito esposte, che la domanda di ripetizione proposta da parte attrice sia fondata.
Invero, relativamente alla vicenda in esame, si deve dare atto e possono recepirsi le considerazioni già espresse da questo Tribunale, nell'ambito di giudizi aventi oggetto del tutto analogo a quello che interessa l'odierna lite.
Si tratta, infatti, di giudizi proposti da società, titolari di contratti di fornitura di energia elettrica, per richiedere la restituzione delle addizionali provinciali all'accisa addebitate negli anni 2010 e 2011 ( ex multis ordinanza del 28 aprile
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2023 - Tribunale di Napoli, G.I. dott.ssa Flora Vollero - proc. n. R.G n.
12709/2022).
In particolare, sotto il profilo della legittimazione passiva di parte convenuta, si evidenzia che, come osservato al riguardo dalla Suprema Corte, i rapporti tra for- nitore e Amministrazione doganale e fornitore e consumatore finale sono autono- mi e non interferiscono tra loro. In ragione della menzionata autonomia, il consu- matore finale, anche in caso di addebito del tributo da parte del fornitore, non ha diritto a chiedere direttamente all'Amministrazione finanziaria il rimborso delle ac- cise indebitamente corrisposte;
il diritto al rimborso spetta unicamente al fornitore, che può esercitarlo nei confronti dell'Amministrazione finanziaria nel caso in cui non abbia addebitato l'imposta al consumatore finale, entro due anni dalla data del pagamento e nel caso in cui il consumatore finale abbia esercitato vittoriosa- mente nei suoi confronti azione di ripetizione di indebito, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza. Nel caso di addebito delle accise al consumatore finale e delle addizionali, quest'ultimo può esercitare l'azione civili- stica di ripetizione di indebito direttamente nei confronti del fornitore, salvo chie- dere eccezionalmente il rimborso anche nei confronti dell'Amministrazione finan- ziaria allorquando alleghi che l'azione esperibile nei confronti del fornitore si riveli oltremodo gravosa (come accade, ad esempio, nell'ipotesi di fallimento del fornito- re) (cfr. Cass. civ. n. 27099 del 23/10/2019).
Difatti, mediante l'erronea prospettazione di parte resistente, si giungerebbe ad estendere l'ambito di applicazione di una norma – (l'art. 29 cit.) – introdotta dal
Legislatore al fine di disciplinare il rapporto fra l'Erario e il contribuente, con spe- cifico riferimento all'obbligazione tributaria - al diverso rapporto contrattuale in- tercorrente fra due Società private ed avente ad oggetto il servizio di energia elet- trica e la domanda di ripetizione di somme indebitamente versate, ex art. 2033
c.c.
Invero, la disciplina prevista dall'art. 29 cit. introduce una “condizione di ammissi- bilità” dell'istanza di rimborso all'Agenzia delle Entrate e, ponendo un limite all'esercizio del diritto, va interpretata restrittivamente e non oltre l'ambito ad essa assegnato.
Orbene, vertendo il presente giudizio esclusivamente tra il consumatore finale ed il fornitore, al quale viene formulata domanda di rimborso, il citato dettato normati- vo, secondo cui sarebbe inammissibile la domanda di ripetizione di indebito lad- dove non preceduta da comunicazione all'Agenzia delle Entrate, in forza dei prin-
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cipi espressi dalla giurisprudenza, peraltro richiamata dalla medesima resistente, non può trovare applicazione, con la conseguente ammissibilità del ricorso propo- sto.
Va, altresì, rigettata l'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento del tentativo di conciliazione obbligatoria, atteso che, per le controversie in materia di forniture, esso non appare applicabile nel caso in esame, posto che l'art.
2.3 del
T.I.C.O. espressamente dispone che “Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente provvedimento le controversie: a) attinenti esclusivamente a profili tribu- tari o fiscali…”, e nel caso in esame la ricorrente chiede la restituzione di quanto pagato a titolo di addizionali alle accise sulle fatture emesse da per CP_1
l'anno 2011, sicché la presente controversia presenta chiari profili di natura tribu- taria stante la natura di imposta indiretta dell'addizionale alla accise.
Sussiste, poi, la legittimazione passiva della resistente.
Invero: “Il consumatore finale dell'energia elettrica, a cui sono state addebitate le imposte addizionali sul consumo di energia elettrica di cui all'art. 6, comma 3, del dl. n. 511 del 1988 (nel testo applicabile ratione temporis) da parte del fornitore, può agire nei confronti di quest'ultimo con l'ordinaria azione di ripetizione di in- debito” (cfr. in tal senso: Cass. Civ. n. 27099/2019).
Ciò posto, deve ritenersi illegittimo l'addebito dell'addizionale provinciale alle ac- cise per cui è causa, tenuto conto che “l'addizionale provinciale alle accise sull'e- nergia elettrica di cui all'art. 6 del dl. n. 511 del 1988, nella sua versione, appli- cabile ratione temporis, successiva alle modifiche introdotte dall'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 26 del 2007, va disapplicata per contrasto con l'art. 1, § 2, della di- rettiva n. 2008/118/CE, per come interpretati dalla Corte di giustizia della UE ri- spettivamente con le sentenze 5 marzo 2015 in causa C-553/13, e 25 luglio
2018, in causa C-103/17” (cfr. in tal senso Cass.Civ. n. 27101/2019).
Più precisamente, la Suprema Corte ha chiarito che il D.L. n. 511 del 1988, art. 6, comma 2, indipendentemente da qualsiasi questione sul carattere self-executing della direttiva n. 2008/112/CE, peraltro integralmente recepita dalla normativa in- terna, va disapplicato in ossequio al principio per cui l'interpretazione del diritto comunitario fornita dalla Corte di Giustizia della UE è immediatamente applicabile nell'ordinamento interno ed impone al giudice nazionale di disapplicare le disposi- zioni di tale ordinamento che, sia pure all'esito di una corretta interpretazione, ri- sultino in contrasto o incompatibili con essa (cfr., ex multis, Cass. n. 21248 del
08/11/2004; Cass. n. 22067 del 22/10/2007; Cass. n. 25701 del 09/12/2009;
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Cass. S.U. n. 3674 del 17/02/2010; Cass. n. 11641 del 15/05/2013; Cass. n.
25278 del 16/12/2015; Cass. n. 16923 del 10/08/2016; Cass. n. 27822 del
31/10/2018);(cfr. Cass. n. 27101/2019). Merita rammentare come, se è vero che l'istituto della disapplicazione o non applicazione della norma interna incompatibi- le presuppone che la norma UE sia dotata di efficacia diretta e che, nel caso delle direttive dettagliate o self-executing, lo stesso viene in considerazione solo nei cd. rapporti “verticali”, è anche vero e pacifico che le pronunce interpretative della
Corte di Giustizia UE costituiscono esse stesse fonti di diritto comunitario, efficaci oltre il singolo caso concreto deciso e, al pari delle altre fonti comunitarie diretta- mente applicabili, sono immediatamente operanti negli ordinamenti interni e vin- colanti per il giudice nazionale nel senso di condizionare e determinare, con effet- to ex tunc e dunque anche per i rapporti giuridici anteriormente sorti, il significato e gli effetti della norma UE e i limiti entro i quali le norme interne conservano effi- cacia. Sotto tale profilo l'eccezione sollevata dalla resistente in merito all'impossibilità di disapplicare una norma interna in contrasto con una direttiva comunitaria nell'ambito di una vertenza che coinvolga soltanto soggetti privati
(inapplicabilità delle direttive dell'UE in senso cd. “orizzontale”) è mal posta e pri- va di concreta incidenza. Il principio di diritto sancito dalla Corte di Giustizia UE è, dunque, di per sé idoneo e sufficiente ad imporre al giudice nazionale di disappli- care, anche nell'ambito di controversie che coinvolgono soltanto soggetti privati,
l'art. 6, comma 2, DL 551/88, in quanto norma interna che si pone, in base ai principi enunciati dalla Corte, in contrasto con il diritto dell'Unione.
Alla luce di tutto quanto sopra, la ricorrente ha diritto alla restituzione degli im- porti versati a titolo di addizionale provinciale sull'energia elettrica, non senza ag- giungere – in ordine ai dubbi di incostituzionalità della normativa in tema di rim- borso dell'accisa ex art. 14 TUA - che la ratio della disposizione censurata è pro- prio quella di evitare che attraverso il rimborso il soggetto passivo d'imposta pos- sa indebitamente arricchirsi;
invero, il fornitore di energia elettrica che abbia tra- slato l'imposta sul consumatore ha, in tal modo, già trasferito il peso economico dell'addizionale sul consumatore;
a seguito del rimborso riceve nuovamente lo stesso importo atteso che la stessa norma prevede in favore del fornitore una vera e propria rimessione in termini per presentare istanza di rimborso allo Stato qua- lora sia risultato condannato con sentenza passata in giudicato, espressamente prevedendo che “4.) qualora, al termine di un procedimento giurisdizionale, il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa sia condannato alla restituzione a
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terzi di somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell'accisa, il rimborso è richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione delle somme;
5.) sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi nella misura stabilita ai sensi dell'art. 1284 codice civile, a decorrere dalla data di presentazione della relativa richiesta di rimborso”; sicchè appare sufficiente un'interpretazione della norma costituzionalmente orientata.
Passando al merito, dall'esame del corredo documentale prodotto, risulta provato per tabulas l'avvenuto pagamento privo di giustificazione causale.
In particolare, parte ricorrente ha depositato le fatture (emesse dalla stessa resi- stente) da cui risultano gli importi indebitamente versati (cfr. il doc. n. 1 da sub 01
a sub. 12 e n. 9 da sub. 01 a sub. 12 produzione parte ricorrente); parte resisten- te, dal canto suo, non risulta aver mai contestato, il pagamento degli importi nelle stesse indicati (anzi asserendo la legittimità dei pagamenti ricevuti), e del resto, se la ricorrente fosse stata inadempiente nel pagamento delle fatture, il predetto ina- dempimento sarebbe risultato dai documenti fiscali in questione o da eventuali messe in mora, da parte della , al fine di ottenere il pagamento del CP_1 dovuto.
Invero, in sede di comparsa, veniva evidenziata da parte convenuta una presunta discrasia sull'ammontare degli importi versati dalla cliente a titolo di addizionale provinciale all'accisa, tale eccezione va superata in quanto non si è tenuto conto delle fatture successivamente emesse al periodo in considerazione ma che hanno comunque conguagliato gli importi originari delle fatture con le quali sono state addebitate le addizionali.
Pertanto, la quantificazione prospettata dalla ricorrente appare pienamente suffra- gata dai documenti prodotti.
Il ricorso va, dunque, accolto, con relativa condanna della resistente al pagamento, in favore della ricorrente, di euro € 10.734,64 oltre interessi legali dalla data del- la domanda e sino al soddisfo in considerazione della buona fede dell'accipiens.
Sul governo delle spese di lite, occorre rilevare che tenendo conto della buona fe- de di (che al momento dell'addebito ha agito su base di diritto na- CP_1 zionale vigente), nonché del meccanismo innestato dall'art 14 D.lgs n.504/1995, di cui innanzi si è detto, che non consente al fornitore di richiedere rimborso all'Erario se non all'esito di un giudizio civile che lo veda soccombente, si ritiene sussistere gravi ed eccezionali motivi che giustificano la compensazione integrale
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delle spese di lite tra le parti, ai sensi dell'art. 92, comma 2 c.p.c., come letto an- che alla luce della pronuncia additiva n. 77/2018 della Corte Costituzionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in persona del G.O.P. dott.ssa Filomena Fiore, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:
- accoglie la domanda di parte ricorrente e, per l'effetto, condanna la società
[...]
in persona del legale rapp.te pro tempore al pagamento della Controparte_4 somma di € 10.734,64, oltre interessi legali dalla data della domanda e sino al soddisfo;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
La sentenza è esecutiva come per legge.
Così deciso in Napoli il 10.03.2025
Il Giudice dott.ssa Filomena Fiore
La sentenza è stata redatta con la collaborazione del dott. Massimo Gianluca (ad- detto . L'originale di questo provvedimento è un documento informatico CP_5 sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) ed è contenuto nel fascicolo informatico.
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