Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 09/06/2025, n. 218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 218 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. V.G. 922/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: Stefania Deiana Presidente relatore Elisabetta Carta Giudice Marta Guadalupi Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa instaurata con ricorso congiunto depositato in data 14 marzo 2025 promossa da (C.F. ) ai fini del giudizio elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Sassari in Via A. Diaz n. 16 presso e nello studio dell'avv. Manuela Maria Sini (c.f.
) che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso C.F._2 introduttivo e
(C.F. ) ai fini del giudizio Parte_2 C.F._3 elettivamente domiciliata in Sassari, in via Roma n. 107, presso e nello studio dell' avv. Gabriela Pinna Nossai (c.f. ) che la rappresenta e difende in forza di procura in calce al C.F._4 ricorso introduttivo RICORRENTI con l'intervento del Procuratore della Repubblica in sede oggetto: SEPARAZIONE CONSENSUALE CONCLUSIONI Le parti, con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c., personalmente sottoscritto, contenente le indicazioni patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
“ a) Dichiarare la separazione personale fra i coniugi e con Parte_1 Parte_2
l'obbligo del mutuo rispetto;
b) ordinare all'Ufficiale di Stato Civile competente di annotare/trascrivere l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
c) omologare le seguenti condizioni della separazione: c.1 affidare i figli minori e in modalità condivisa ad entrambi i genitori, Persona_1 Per_2 con collocazione e residenza privilegiata di presso il domicilio paterno e di Persona_1 Per_2 presso domicilio materno;
c.2 disporre che i genitori possano frequentare il figlio del quale non sono collocatari quando vorranno, previo accordo con l'altro genitore, assumendo il reciproco impegno di stabilire settimanalmente modalità ed i tempi che consentano ai fratelli di trascorrere i pomeriggi e/o
c.3 disporre che durante le vacanze natalizie, i minori trascorrano, in via esclusiva, 5 giorni presso un genitore e 5 presso l'altro, periodi che dovranno comprendere ad anni alterni, uno il Natale e l'altro il Capodanno;
c. 4 disporre che i genitori applichino il principio dell'alternanza per tutte le maggiori festività civili e religiose dell'anno; c.5 disporre che durante le vacanze estive ciascun genitore possa trascorrere in via esclusiva insieme ai figli almeno sette giorni consecutivi, periodo che dovrà comunicare all'altro genitore entro il 30 maggio di ciascun anno;
c.6 disporre che ciascun genitore possa aver almeno un contatto telefonico al giorno con ciascun figlio, oltre tutti quelli richiesti dai minori stessi;
c.7 assegnare la casa familiare al signor che vi abiterà insieme al figlio Parte_1 [...]
che ivi avrà la residenza;
Per_1
c.8 stabilire che la signora presso la casa familiare fino a quando non reperirà Parte_3 idoneo alloggio ove trasferirsi insieme al figlio;
Per_2
c.9 disporre che il padre contribuisca al mantenimento del figlio con il versamento alla madre Per_2 di un contributo mensile pari ad € 400,00, da rivalutare di anno in anno secondo le modifiche dell'indice Istat;
c.10 disporre che la madre contribuisca al mantenimento di in via diretta nei Persona_1 tempi di permanenza del minore presso di lei;
c.11 disporre che entrambi i genitori concorrano, nella misura del 50 % per ciascuno, al pagamento delle spese straordinarie necessarie per l'istruzione, la salute e lo svago dei figli, così come previste e disciplinate dalle Linee Guida del CNF che si allegano al presente atto perché ne facciano parte integrante. c.12 disporre che i genitori, in virtù della collocazione di un figlio presso ciascun di loro, percepiscano in ragione del 50% per ciascuno l'assegno unico e universale erogato dall' in CP_1 favore dei minori;
c.13 disporre che il Carta contribuisca al mantenimento della con un assegno mensile Parte_2 che viene determinato in euro 250,00 per la durata di dodici mesi a decorrere dalla sottoscrizione del presente atto, che alla scadenza di detto termine l'importo verrà automaticamente ridetermnnato in euro 150,00 mensili, ciò, ed in ogni caso, fino a quando la signora non reperirà una Parte_2 occupazione, anche a tempo determinato, che le garantisca una retribuzione netta media mensile di euro 800,00. Da quel momento cesserà ogni contribuzione al mantenimento da parte del signor Pt_1 in favore della moglie. c.14 dare atto che la signora continuerà, fino all'estinzione, a pagare la rate del prestito Parte_2 contratto a nome del Carta per l'acquisto della propria autovettura.” All'udienza del 28 maggio 2025, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate. Il Giudice rimetteva la causa al collegio per la decisione.
*** I coniugi e hanno contratto matrimonio Parte_2 Parte_1 civile in Sorso il 28 aprile 2007 (atto n. 10, p.s. 1, anno 2007), da cui sono nati due figli:
[...] nato il [...] in [...] e nato il [...] in [...]_3 Persona_4 entrambi minori di età. La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della loro convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile. Quanto alle statuizioni economiche della separazione, il collegio recepisce le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti nel ricorso introduttivo, come riportate in epigrafe, e prende atto delle condizioni che le parti hanno ivi reciprocamente assunto. Trova conferma, valutatane la piena rispondenza all'interesse della prole, anche la concordata regolamentazione dei rapporti genitoriali e del contributo dovuto per il mantenimento dei figli. La domanda congiunta delle parti deve essere pertanto recepita. La natura della causa giustifica la compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, 1. dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a [...]
SA (Polonia) il 07.04.1981 (C.F. ), residente in [...]
Venti n. 36 e , nato a [...] il [...] (C.F. ) residente Parte_1 C.F._1 in Sorso in Via Rosa dei Venti n. 36 che hanno contratto matrimonio civile in SORSO il 28 aprile 2007, alle condizioni sopra riportate.
2. Manda alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sorso per l'annotazione della presente sentenza.
3. Spese di lite compensate.
Sassari 9 giugno 2025
Il Presidente est.
Stefania Deiana