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Sentenza 13 aprile 2025
Sentenza 13 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 13/04/2025, n. 573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 573 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
I^ Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente Rel.
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere
Dott. Cesare Marziali Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 376 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 e promossa
DA
(c.f. e p. i.v.a.: , in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
con sede in Osimo (AN), via Olimpia n.48, e dal Sig. (c.f.: Parte_2
), nato in [...], il [...] ed ivi residente in [...], C.F._1
rappresentati e difesi dall'avv. Dino Latini (c.f.: , pec: C.F._2 Em_1 [...]
fax: 071/7231471) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Email_2
Osimo, via San Filippo n.3;
APPELLANTI
CONTRO Ing. con studio in Loreto (AN), Via Cav. Vittorio Veneto n. 6, C.F: Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Michele Moretti del foro di Macerata, (c.f.: C.F._3
, pec: e domiciliato presso il suo studio di C.F._4 Email_3
Recanati (MC) Via Castelfidardo n. 54
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 319/2023, emessa dal Tribunale di Ancona nel procedimento R.G. n. 357/2019 in materia di contratto d'opera professionale, pubblicata in data
21.03.2023.
Conclusioni: vedi note scritte di precisazione delle conclusioni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale adito, con la sentenza in epigrafe, respingeva l'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 2029/2018, emesso dal Tribunale di Ancona in data 29.11.2018, con cui veniva ingiunto alla e al Sig. in qualità di suo legale Parte_1 Parte_2
rappresentante, il pagamento della somma di € 12.688,00 in favore dell'Ing. Controparte_1
per l'attività professionale svolta in favore della società sportiva.
Gli opponenti impugnavano la predetta decisione e prospettavano le doglianze di seguito riportate.
Si costituiva l'appellato che chiedeva il rigetto dell'impugnazione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Con il primo motivo di censura, gli appellanti deducevano l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui viene affermato l'esatto adempimento della prestazione professionale da parte dell'Ing. in quanto “Il Giudice di primo grado non ha in alcun modo preso in esame e CP_1
valutato le due note del di cui sopra [del 30 aprile e 19 luglio 2019], sia là dove Controparte_2
danno atto che gli elaborati depositati dall'ing. non sono un progetto esecutivo completo, CP_1
sia nel confronto con le due precedenti note (9 dicembre 2016 e 26 gennaio 2017: cfr. docc. nn.
2-3 fascicolo di appello) con cui il predetto chiedeva il deposito di tutta la specificata CP_2
documentazione necessaria per la progettazione esecutiva (cfr. docc. avv. nn.1-2).” … “il CP_2
con note del 30 aprile e 19 luglio 2019 ha dichiarato che gli elaborati presentati dall'ing.
[...]
pur essendo stati ritenuti sufficienti alla valutazione procedimentale, non erano e non CP_1 completavano il progetto esecutivo richiesto essendone solo “parte”; ciò che prova per tabulas il fondamento dell'eccezione di inadempimento sollevata dagli odierni appellanti nei confronti dell'ing. ”. CP_1
Il motivo è infondato.
E' bene premettere che secondo la giurisprudenza di legittimità: “questa Corte ha costantemente affermato che il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento, ai sensi dell'art. 1460 cod. civ. (cfr. Cass., Sez. Un., 30/10/2001, n. 13533; Cass.,
Sez. VI, 11/02/2021, n. 3587; 12/10/2018, n. 25584). Tale principio, com'è noto, è stato ritenuto applicabile anche nel caso in cui sia stato dedotto non già l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, potendo il creditore istante limitarsi alla mera allegazione della inesattezza dell'adempimento, e gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare
l'avvenuto, esatto adempimento (cfr. Cass., Sez. II, 21/ 05/2019, n. 13685; Cass., Sez. III,
20/01/2015, n. 826; 12/02/2010, n. 3373). “ (cfr. Cassazione civile sez. I - 02/09/2024, n. 23479).
Così stabilito il riparto dell'onere probatorio si riscontra che in ogni caso il creditore appellato ha comunque fornito la prova del propria adempimento alla luce della missiva del Comune di Osimo in data 19.07.2019 che, a precisazione della precedente del 30.04.2019 dove si leggeva che la documentazione presentata non doveva considerarsi completa per un progetto esecutivo ai sensi della normativa vigente, affermava che gli elaborati tecnici presentati il 28.02.2017 sebbene fossero solo parte di quelli richiesti dal DPR n. 207 del 2010, secondo la valutazione rimessa al
R.U.P. in ordine alla necessità di tutti gli elaborati previsti nella missiva del 30.04.2019 per la particolare opera da progettare, erano comunque “idonei alla valutazione tecnica con riferimento sia alla tipologia di opera per cui erano stati redatti che alla tipologia del procedimento relativa ad un eventuale affidamento della realizzazione dell'opera stessa alla Società sportiva proponente” aggiungendo che “il mancato realizzarsi del quale [l'affidamento] non è da ricondursi a motivazioni relative al progetto presentato”. L'idoneità sopra riferita e il riferimento a motivazioni diverse dal progetto presentato per il mancato affidamento (l'attestato proviene dal Dirigente del Dipartimento del Territorio del
Comune di Osimo) comportano la completezza della progettazione e il perfetto adempimento di quanto pattuito.
Con il secondo motivo di censura, gli appellanti affermavano di aver contestato specificamente il quantum richiesto dall'appellato, che questi si era impugnato a presentare un progetto completo;
che calcolando il dovuto secondo quanto effettivamente prodotto in Comune non poteva che essere riconosciuto soltanto l'importo calcolato dal nell'allegato 2 della nota del Controparte_2
30 aprile 2019, a firma del Dirigente del Dipartimento del Territorio, ing. (€ Persona_1
5.547,62) altresì evidenziando la correttezza dell'applicazione, nel caso in esame, dei parametri del
D.M. 17 giugno 2016 poiché il progetto esecutivo rientrava in quelli di cui al Codice degli Appalti;
in ogni caso anche a non voler applicare i parametri di cui sopra, sarebbe spettato al professionista quello relativo all'effettiva attività svolta, nettamente inferiore alla somma ingiunta.
Il motivo è infondato.
Sebbene le contestazioni sul quantum non siano affatto generiche, la Corte al pari del giudice di primo grado deve prendere le mosse dal quadro tecnico economico consegnato al CP_2
sottoscritto dal progettista e dalla società committente, dove è espressamente indicato
[...]
l'importo per le spese tecniche dovute al progettista che è poi la somma monitoriamente azionata.
Detto questo si deve ricordare che il Comune di Osimo ha affermato l'idoneità della progettazione
“alla valutazione tecnica con riferimento sia alla tipologia di opera per cui erano stati redatti che alla tipologia del procedimento relativa ad un eventuale affidamento della realizzazione dell'opera stessa alla Società sportiva proponente”.
Ne consegue che il progettista ha realizzato tutto quanto necessario per l'affidamento dell'opera sicché, si ribadisce, non è dato parlare di incompletezza neanche ai fini del calcolo secondo i parametri di quantificazione ordinaria anche in considerazione dell'accordo intervenuto in quanto il D.M. 140/2012 regolamenta la determinazione del compenso in assenza di un'espressa pattuizione delle parti.
Al contempo non risultano affatto applicabili i parametri del D.M. 17 giugno 2016 in quanto il contratto è intervenuto tra privati (ingegnere e società sportiva). Ne discende che l'importo dovuto è quello concordato dalle parti con la sottoscrizione del quadro tecnico.
Devono essere disattese le richieste istruttorie a fronte della documentazione citata.
L'appello, quindi, risulta infondato e le spese di causa seguono la soccombenza nella misura indicata nel dispositivo.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla Pt_1
e dal Sig. nei confronti dell'Ing. e avverso la
[...] Parte_2 Controparte_1
sentenza in epigrafe, così provvede:
- Respinge l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
- Condanna gli appellanti a rifondere all'appellato le spese di lite del grado, che liquida in €
4.237,00, oltre spese generali al 15%, CAP e IVA come per legge;
- Dà atto della sussistenza, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis, se dovuto.
Ancona li 08.04.2025
IL PRESIDENTE Est.
Dott. Gianmichele Marcelli