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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 27/03/2025, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 512/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice Paola Irene Calastri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 512/2022 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
(C.F. ), Parte_3 C.F._3
(C.F. , Parte_4 C.F._4
(C.F. ), Parte_5 C.F._5
(C.F. ), Parte_6 C.F._6
C.F. ), Parte_7 C.F._7
(C.F. ), Parte_8 C.F._8
(C.F. ) Parte_9 C.F._9 Con l'Avv. Roberta Federici
RICORRENTI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Teresa Cassano Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
1.Accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti all'inquadramento, giuridico ed economico, nella III° Area Funzionale – profilo professionale Funzionario Giudiziario – F1 ora Ara Funzionari con decorrenza 30 giugno 2019 o, in ulteriore subordine, dal 26 luglio 2019 o dalla diversa data che si riterrà di giustizia e per l'effetto condannare il in persona del Ministro p.t. a Controparte_1 all'inquadramento nell'Area Funzionari – ex III° Area, profilo professionale funzionario giudiziario delle ricorrenti a decorrere dalla data che si riterrà di giustizia.
2. Accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti al risarcimento del danno patrimoniale per l'inadempimento datoriale correlato all'omesso inquadramento nella III° Area Funzionale – profilo professionale Funzionario Giudiziario ora Area Funzionari a decorrere dal 30 giugno 2019 o in ulteriore subordine dal 26 luglio 2019 o dalla diversa data che si riterrà di giustizia e sino all'effettivo inquadramento nella suddetta Area. pagina 1 di 8
3. Per l'effetto condannare il in persona del Ministro p.t. a corrispondere a Controparte_1 ciascun ricorrente il risarcimento del danno patrimoniale da liquidarsi, nella maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia (con riconoscimento di tale importo anche ai fini previdenziali e di quiescenza), la somma procapite pari a: per i ricorrenti , , , ), Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_7 [...]
e provenienti dalla ex II° Area – Fascia economica F4 Parte_8 Parte_9 dev'essere riconosciuto un importo procapite pari a € 5.840,10 a titolo di differenze economiche;
per i ricorrenti e l'importo pari a € € 3.826,68 Parte_5 Parte_6
(per il periodo 30/06/19-28/02/23) oltre all'assegno ad personam pari a € 13.39 mensili a decorrere dal 1° marzo 2023 sino all'acquisizione di future fasce economiche;
per il ricorrente l'importo pari a € 4148,71 (per il periodo 30/06/19- 28/02/23) oltre Pt_1 all'assegno ad personam pari a € 13.39 mensili a decorrere dal 1° marzo 2023 sino all'acquisizione di future fasce economiche;
4. Condannare la convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite con attribuzione a favore dell'avv. Roberta Federici.
Per parte resistente:
-in via preliminare: dichiarare il proprio difetto di giurisdizione, avendo il g.a. giurisdizione sul presente giudizio;
- in via preliminare: dichiarare la prescrizione dei diritti dei ricorrenti, tanto decennale quanto quinquennale;
- rigettare il ricorso in quanto inammissibile ed in ogni caso infondato in fatto e in diritto;
- disporre ai sensi dell'art. 152 bis, disp. att. c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 1.04.2022, i ricorrenti hanno chiesto che gli venisse riconosciuto il diritto all'assunzione nell'Area III Funzionale – profilo professionale Funzionario Giudiziario F1 o nel diverso profilo professionale derivante dal nuovo sistema di classificazione del personale, condannando il convenuto al risarcimento del danno derivante dal tardivo inquadramento. CP_1
Premesso di essere dipendenti del – Dipartimento Amministrazione Controparte_1
Giudiziaria in servizio presso gli Uffici Giudiziari di Sassari ed inquadrati nell'Area II Funzionale del CCNL Comparto – profilo professionale di Cancelliere Esperto, hanno esposto i ricorrenti CP_2 che in base al CCNL Comparto (1998/2001) erano stati inquadrati nell'area funzionale “B” – CP_2 posizione economica B3 e che, con il CCNL del comparto 2006/2009, veniva introdotto CP_2 l'attuale sistema di classificazione del personale, prevedendo tre aree (I, II e III), che comprendevano le precedenti posizioni (A1 e A1S nell'area I;
B1, B2, B3, B3S nell'area II e C1, C2, C3 e C3S nell'area III).
Lamentano i ricorrenti che il convenuto non avrebbe attuato l'art. 10 del CCNL 2006-2009, CP_1 omettendo di riqualificare il personale dell'Amministrazione Giudiziaria e per l'effetto impedendo loro il passaggio dall'Area II (posizione B3) all'Area III (posizione C1).
Il , invero, con il CCNI del 2010, avrebbe attuato il nuovo sistema di Controparte_1 classificazione facendo confluire automaticamente in Area II gli ufficiali giudiziari ex area B, B3 e B3S
e in Area III gli ufficiali giudiziari ex area C1 e C2.
Sostengono i ricorrenti che, in base alle disposizioni dei contratti collettivi, tenendo conto della loro posizione di “ufficiale giudiziario”, avrebbero dovuto essere inquadrati in Area III e non in Area II, così subendo un demansionamento professionale. pagina 2 di 8 Intervenuto il legislatore con l'art. 21 quater del D.L. 83/15 convertito in L. 132/15, che autorizzava il a indire procedure interne riservate ai dipendenti in possesso dei requisiti di legge (e in CP_1 servizio alla data del 14.11.2009) per il passaggio del personale dall'Area II all'Area III, con bando n. 7356/2016 sarebbe stata avviata la procedura di riqualificazione, a cui partecipavano i ricorrenti, risultando idonei.
Approvata la graduatoria definitiva ed assunti, con provvedimento n. 9587/2017, i vincitori, il avrebbe proceduto allo scorrimento parziale della graduatoria di merito inquadrando CP_1 nell'Area III i dipendenti collocati fino alla posizione 2400 e lasciando quindi esclusi i ricorrenti, in quanto classificati dopo tale posizione.
In data 26.04.2017, precisano i ricorrenti, sarebbe stato firmato un accordo sindacale con il quale il
Ministero della Giustizia si sarebbe impegnato a definire il processo di attuazione della progressione tra le aree entro il 30.06.2019 per gli ufficiali giudiziari risultati idonei, rimanendo nondimeno inadempiente.
Deducono infine i ricorrenti che, con le procedure di riqualificazione ex art. 21 quater del DL.83/15, il legislatore avrebbe voluto produrre un effetto sanante, consentendo il passaggio di tutti gli ufficiali giudiziari della ex area B-B3 nell'attuale Area III per attuare gli artt. 8 e 10 del CCNL Comparto
Ministeri ed evitare la costituzione di un profilo ripartito su aree diverse.
Il , regolarmente costituitosi, ha preliminarmente eccepito il difetto di Controparte_1 giurisdizione oltre che la prescrizione decennale, avendo i ricorrenti agito in giudizio facendo valere un diritto maturato già nel 2009, nonché la prescrizione quinquennale.
Nel merito ha chiesto il rigetto delle domande, deducendo l'insussistenza del diritto ad ottenere un inquadramento nell'area superiore per effetto dell'entrata in vigore del CCNI del 29.07.2010, nonché l'inesistenza di una dequalificazione professionale, avendo conservato il medesimo livello di funzioni e di retribuzione, dovendo il riconoscimento di inquadramento superiore soltanto attraverso una procedura concorsuale.
La causa, documentalmente istruita e mutata la persona del giudice, è stata decisa all'udienza odierna.
Ritiene il Tribunale che il ricorso sia fondato e vada accolto nei limiti e per le ragioni che vanno ad esporsi.
Va preliminarmente respinta l'eccezione di carenza di giurisdizione del giudizio ordinario, trattandosi di controversia avente ad oggetto il riconoscimento di un inquadramento superiore, e quindi di un diritto soggettivo, al di fuori dell'ambito della procedura concorsuale, che non investe quindi l'esercizio del potere dell'Amministrazione ed a cui non corrisponde, pertanto, una situazione di interesse legittimo.
Ne consegue che la relativa tutela non spetta al giudice amministrativo.
Va inoltre ritenuta superata l'eccezione di prescrizione avanzata dalla parte resistente, tenuto conto che i ricorrenti hanno chiesto, in corso di causa, il riconoscimento del diritto all'assunzione in Area III con decorrenza non più dall'01.01.2009, bensì a partire dall'01.07.2019, e che il ricorso, depositato in data 1.04.2022, è stato notificato antecedentemente al decorso del termine di prescrizione in riferimento alla data dell'1.07.2019.
Passando all'esame del merito, i ricorrenti sono dipendenti del Controparte_3
in servizio presso gli Uffici giudiziari di Sassari con inquadramento, fino
[...] al 14.12.2022, nella Area II del CCNL Comparto – profilo professionale di Ufficiale CP_2
Giudiziario.
A partire dal 15.12.2022, data in cui il , con PDG dell'8.04.2022, ha proceduto allo CP_1
pagina 3 di 8 scorrimento della graduatoria esaurendo l'intera platea degli idonei, i ricorrenti sono stati inquadrati in Area III (con riconoscimento economico a partire dall'1.3.2023), come richiesto nel presente giudizio, sicché residua l'esame della domanda di risarcimento del danno dovuto al tardivo inquadramento.
I ricorrenti, in attuazione del C.C.N.L. Comparto 1998/2001, inizialmente erano inquadrati CP_2 nell'Area B – posizione economica B3, figura professionale di cancelliere, ex art.25 CCNI del 05.04.2000.
Il 14.09.2007 veniva firmato il nuovo CCNL del comparto Ministeri 2006/2009, che prevedeva un nuovo sistema di classificazione del personale dipendente, organizzato su 3 Aree: Area I
(comprendente le ex posizioni A1 e A1S); Aera II (comprendente le ex posizioni B1, B2, B3 e B3S);
Area III (comprendente le posizioni (C1, C1S, C2, C3 e C3S). 21.
L'art. 10 del suddetto CCNL prevedeva: “Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente CCNL è inquadrato nel nuovo sistema di classificazione con effetto automatico dalla stessa data mediante il riconoscimento - all'interno di ciascuna area - della posizione economica già conseguita nell'ordinamento di provenienza e con la collocazione nella fascia retributiva corrispondente secondo la tabella di trasposizione B (tabella di trasposizione automatica nel sistema di classificazione).
2. Nel caso in cui siano tuttora in corso le selezioni previste dal precedente CCNL, il primo inquadramento avviene secondo la posizione ricoperta dal dipendente alla data di entrata in vigore del presente contratto e successivamente, superata la selezione, si provvede ad un nuovo inquadramento del dipendente stesso che avviene con le medesime modalità enunciate al comma 1.
3. Ferme rimanendo le dotazioni organiche complessive di ciascuna Amministrazione, i contingenti delle originarie posizioni economiche di cui al precedente sistema di classificazione, sono portati alla posizione di accesso prevista in ogni profilo in applicazione dell'art. 6, comma 6 (classificazione).
4. Tutte le procedure per i passaggi all'interno del sistema di classificazione già programmate, concordate o attivate sulla base del precedente CCNL del 16 febbraio 1999 sono portate a compimento, con le modalità di finanziamento previste da tale contratto, secondo i criteri già stabiliti in contrattazione integrativa.
5. Il nuovo inquadramento di cui ai commi l e 2 viene comunicato ai dipendenti a cura di ciascuna Amministrazione al termine delle relative procedure.
6. Nel quadro dei processi di razionalizzazione organizzativa e di miglioramento della funzionalità degli uffici e della qualità dei servizi all'utenza, le Amministrazioni, in prima applicazione, possono effettuare, in via prioritaria e con le procedure previste dal presente CCNL per i passaggi di area, la ricomposizione dei processi lavorativi per i profili della medesima tipologia lavorativa articolati su aree diverse”. 22. Nonostante detta disposizione contrattuale, il non attuava la riqualificazione Controparte_1 del personale concordata”.
In data 29.07.2010 veniva firmato il CCNI del Ministero della Giustizia che determinava il passaggio automatico in ogni area delle posizioni economiche previgenti.
In base a tali disposizioni i ricorrenti, provenienti dall'ex area B, venivano inquadrati nell'Area II.
Questo sistema di classificazione faceva sorgere un ampio contenzioso, da cui originavano pronunce di merito che dichiaravano la nullità del CCNI del 29.07.2010 nella parte in cui prevedeva che il profilo di ufficiale giudiziario fosse stato articolato su due aree diverse (“ufficiale giudiziario” – Area II – e
“funzionario UNEP” – Area III).
Interveniva, pertanto, il legislatore con l'art. 21 quater D.L. n.83/15, poi convertito in legge n. 132 del 06.08.2015, che prevedeva:
“al fine di sanare i profili di nullità, per violazione delle disposizioni degli articoli 14 e 15 del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) comparto 1998/2001, delle norme di cui agli CP_2 articoli 15 e 16 del contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del pagina 4 di 8 quadriennio 2006/2009 del 29 luglio 2010, assicurando l'attuazione dei Controparte_1 provvedimenti giudiziari in cui il predetto è risultato soccombente, e di definire i contenziosi CP_1 giudiziari in corso, il è autorizzato, nei limiti delle posizioni disponibili in Controparte_1 dotazione organica, a indire una o più procedure interne, nel rispetto del citato CCNL comparto
Ministeri 1998/2001 e successivi contratti integrativi dello stesso, riservate ai dipendenti in possesso dei requisiti di legge già in servizio alla data del 14 novembre 2009, per il passaggio del personale inquadrato nel profilo professionale di cancelliere, di ufficiale giudiziario, di contabile, di assistente informatico e di assistente linguistico dell'area seconda al profilo professionale di funzionario giudiziario, di funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP), di funzionario contabile, di funzionario informatico e di funzionario linguistico dell'area terza, con attribuzione della prima fascia economica di inquadramento, in conformità ai citati articoli 14 e 15 del CCNL comparto
Ministeri 1998/2001.
Ogni effetto economico e giuridico conseguente alle procedure di riqualificazione del personale amministrativo di cui al presente articolo decorre dalla completa definizione delle relative procedure selettive.
2. Ai fini del rispetto delle previsioni del CCNL comparto Ministeri 1998/2001, di cui al comma 1, il rapporto tra posti riservati ai dipendenti e posti riservati agli 8 accessi dall'esterno è fissato nella percentuale, rispettivamente, del 50 per cento e del 50 per cento, computando nella percentuale gli accessi dall'esterno sulla base di procedure disposte o bandite a partire dalla data di entrata in vigore del citato CCNL, ivi compresi gli accessi per effetto di scorrimenti di graduatorie concorsuali di altre amministrazioni e le procedure di mobilità esterna comunque denominate, anche ai sensi dell'articolo
1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall'articolo 21 del presente decreto.
Il procede alla rideterminazione delle piante organiche conseguente alle Controparte_1 procedure di cui ai commi 1 e 2. 4. Le qualifiche di personale amministrativo di cancelliere e di ufficiale giudiziario restano ad esaurimento in area seconda sino alla completa definizione delle procedure selettive di cui al comma 1 e alla rideterminazione delle piante organiche di cui al comma 3.
Il , con il bando n. 7355 del 19.09.2016 (docc. 11/12 ricorrenti), avviava la Controparte_1 procedura di riqualificazione ex art. 21 quater per l'inquadramento nella Area III di n. 1148 Funzionari Giudiziari – F1.
A tale procedura veniva ammesso a partecipare il personale inquadrato nel profilo di Cancelliere in servizio alla data del 14 novembre 2009.
I ricorrenti prendevano parte a tale procedura, risultando idonei e collocandosi, come segue, nella graduatoria finale:
alla posizione n. 2858, Parte_1
alla posizione n. 4050, Parte_2
alla posizione 3892, Parte_3 alla posizione n. 3299, Parte_4
alla posizione n. 3197, Parte_5 alla posizione 4409, Parte_6
alla posizione n. 4114, Parte_7
alla posizione n. 4149, Parte_8 alla posizione n. 3722. Parte_9 pagina 5 di 8 Con provvedimento del 03.11.2017 il resistente approvava la graduatoria definitiva e con CP_1 provvedimento del 10.11.2017 disponeva l'assunzione dei vincitori.
Lo scorrimento parziale della graduatoria portava il ad inquadrare gli idonei Controparte_1 nel profilo professionale di funzionari giudiziari F1 Area III fino alla posizione 2400, quindi, escludendo i ricorrenti.
In data 26.04.2017 il Ministero resistente firmava con i sindacati un accordo con il quale si impegnava a “definire l'intero processo di attuazione della progressione tra le aree, entro il 30 giugno 2019 dei cancellieri e degli ufficiali giudiziari risultati vincitori ed idonei all'esito delle procedure selettive, avviate con “i pubblici avvisi” del 19 settembre 2016, nel rispetto di quanto previsto dall'art.21 quater del decreto legge 27 giugno 2015, n.83, convertito, con modificazioni , dalla legge 6 agosto 2015, n.132 e del presente accordo”.
L'art. 2 di detto accordo precisava: “d) Il personale attualmente in servizio nel profilo di ufficiale giudiziario dichiarato vincitore, nonché quello risultato idoneo all'esito delle procedure selettive di cui ai pubblici avvisi del 19 settembre 2016 mantiene il diritto alla progressione di area secondo quanto previsto negli stessi e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 21-quater del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, il tutto nei tempi previsti dai successivi articoli 5 e 6. Resta altresì fermo quanto stabilito dal comma 4) dall'articolo 21 quater decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83”.
Detto accordo veniva integralmente recepito dalla parte convenuta nel D.M. 09.11.2017.
L'inosservanza degli artt. 8 e 10 del CCNL Comparto Ministeri 2006-2009, in fase di attuazione del nuovo ordinamento professionale avvenuta con la stipula del CCNI del 29 luglio 2010, aveva privato i ricorrenti, così come tutti gli ufficiali giudiziari della ex area B, del corretto inquadramento contrattuale.
Il CCNL Comparto Ministeri 2006-2009 aveva conservato un sistema di classificazione del personale articolato su 3 Aree di inquadramento, ma aveva innovato tale sistema correlando ciascuna Area a
“livelli omogenei di competenze, conoscenze e capacità necessarie per l'espletamento di una vasta e diversificata gamma di attività lavorative” (art. 6, CCNL 2006-09).
Il Contratto di Comparto (all'art. 6 punto 4) a sua volta specificava che: “Ai sensi dell'art. 52 del d.lgs n. 165 del 2001, ogni dipendente è tenuto a svolgere le mansioni considerate professionalmente equivalenti all'interno dell'Area, fatte salve quelle per il cui espletamento siano richieste specifiche abilitazioni professionali”, conseguendone che -secondo tale accordo- sono da considerare
“equivalenti” solamente le mansioni collocate all'interno della stessa area. Ù
Dal momento che ogni profilo professionale risultava caratterizzato dalla omogeneità del “settore di attività” ovvero dal tipo di lavoro svolto, non era più ammissibile “frazionare” una medesima tipologia di attività in profili diversi come era accaduto con il precedente contratto collettivo.
Il CCNL, all'art. 8, prescriveva, in modo vincolante, i criteri a cui la contrattazione integrativa doveva attenersi per la loro individuazione, prevedendo in modo espresso: “b) individuazione all'interno delle aree di profili unici con riferimento ai contenuti delle mansioni, senza possibilità di costituzione di uno stesso profilo professionale articolato su due aree diverse”.
Il nuovo sistema di classificazione prevede quindi “profili professionali” omogenei per settori di attività, appartenenti ad una sola Area e non più ad aree diverse.
Il , nonostante la disciplina del nuovo CCNL, non ha completato le procedure Controparte_1 di selezione previste dalla normativa per il passaggio dalla posizione economica B3 (ora II Area) alla posizione economica C1 (ora III Area).
pagina 6 di 8 Il CCNI del 29 luglio 2010 disponeva, in violazione dell'art. 10, l'inquadramento degli ufficiali giudiziari ex B3 nella II Area.
Con l'art. 21 quater del DL.83/15 si è voluto chiaramente produrre un effetto sanante, allo scopo di riqualificare tutti gli ufficiali giudiziari, precedentemente inquadrati come B-B3, nell'attuale Area III.
Con l'accordo del 26.04.2017 (poi recepito con il DM del 09.11.2017) il si Controparte_1 assumeva espressamente l'impegno di inquadrare nell'Area III, entro la data del 30 giugno 2019, tutti i dipendenti (ovvero gli ufficiali giudiziari) risultati idonei alle suddette procedure (art. 6: “g) Definire l'intero processo di attuazione della progressione tra le aree, entro il 30 giugno 2019 dei cancellieri e degli ufficiali giudiziari risultati vincitori ed idonei all'esito delle procedure selettive”).
L'art. 2 di tale accordo specificava: “Il personale dichiarato vincitore nonché quello risultato idoneo in esito alle procedure selettive di cui agli avvisi del 19 settembre 2016, mantiene in ogni caso il diritto alla progressione di area secondo quanto previsto negli stessi e dall'art. 21 quater del decreto-legge 27 giugno 2015 n.83, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n.132, il tutto nei tempi previsti dai successivi articoli 5 e 6.
Resta altresì fermo quanto stabilito dal comma 4) dall'articolo 21 quater decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83”.
Pertanto, il DM 09.11.20217, che aveva recepito l'accordo del 26.04.2017, aveva la chiara finalità di attuare l'accordo stesso, provvedendo alle riqualificazioni perviste entro il 30 giugno 2019.
È un fatto pacifico che i ricorrenti hanno preso parte alle procedure sopra riportate e che all'esito delle stesse sono risultati idonei, come risulta dal provvedimento di approvazione della graduatoria del
03.11.2017 (cfr. doc. 14 ricorrenti).
Alla luce di tutte le argomentazioni che precedono, è da ritenersi che i ricorrenti, a partire dalla data del 30.06.2019, avessero pieno diritto al passaggio di area (dall'Area II all'Area III).
La condotta del resistente, ovvero il mancato scorrimento della graduatoria entro il CP_1
30.06.2019, come era stato stabilito nell'accordo del 26.04.2017 e recepito dal D.M. 09.11.2017, va quindi a violare il principio di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., conseguendone che le parti ricorrenti hanno diritto ad essere inquadrate nella Area III Funzionale nel profilo Funzionario Giudiziario F1 a decorrere dall'1.07.2019, con conseguente risarcimento del danno patrimoniale per il ritardato inquadramento, in virtù delle disposizioni dell'art. 21 quater D.L. n. 83/15 conv. in L. 132/2015, pari alla differenza tra il trattamento economico percepito e quello spettante quale Funzionario Giudiziario F1, sino alla data del 28.02.2023, ovvero in cui è avvenuto l'effettivo inquadramento (anche economico) nella Area III Funzionale nel profilo di Funzionario Giudiziario F1.
Il ritardo con il quale ha operato l'Amministrazione datoriale rileva tanto ai fini del diritto all'inquadramento nella III Area quanto ai fini del risarcimento del danno patrimoniale connesso all'inadempimento datoriale correlato all'omesso inquadramento nella III Area Funzionale, in violazione delle disposizioni dell'accordo sindacale del 26.04.2017, da ritenersi a tutti gli effetti un impegno vincolante per la P.A. resistente, in quanto recepito da apposito D.M. del Novembre 2017, e pertanto, compatibile con le esigenze di bilancio del resistente. CP_1
L'art. 21 quater del D.L. 83/2015, infatti, non subordina la possibilità di coprire i posti di Funzionario mediante selezione interna (o scorrimento della relativa graduatoria) al fatto che, prima o contestualmente, vengano messi a concorso altrettanti posti per l'accesso dall'esterno, ma si limita a istituire una riserva, consentendo al di utilizzare per le selezioni interne soltanto la metà dei CP_1 posti disponibili di Funzionario di Area III, dovendo assegnare l'altra metà mediante concorso pubblico.
pagina 7 di 8 La questione non è quindi accertare se, dopo l'accordo del 26 aprile 2017 e fino al 30 giugno 2019, il abbia o meno indetto dei concorsi pubblici per assumere un certo numero di Funzionari, ma CP_1 verificare se, alla data del 30/6/2019, vi fossero posti disponibili di Funzionario di Area III sufficienti a consentire, pur nel rispetto della già citata riserva del 50%, di scorrere la graduatoria già approvata fino ad arrivare alla posizione dei ricorrenti, circostanza questa da ritenersi provata dal momento che vi era senza dubbio un numero di posti vacanti sufficiente a scorrere la graduatoria fino alle posizioni occupate dai ricorrenti.
I conteggi prodotti dalle parti ricorrenti non sono stati oggetto di specifica contestazione e tali conteggi sono stati altresì aggiornati, tenendo conto della rinuncia alla domanda per il periodo anteriore all'1.07.2019 e dell'avvenuto riconoscimento economico dell'inquadramento a partire dall'1.03.2023.
La parte resistente deve pertanto essere condannata a risarcire il danno patrimoniale cagionato ai ricorrenti nella misura quantificata in atti a decorrere dall'1.07.2019 sino alla data dell'effettivo inquadramento nell'Area III Funzionale, ovvero marzo 2023, con riconoscimento, ove esistente, della differenza stipendiale prevista dall'art.15 CCNL Comparto 2006/2009 a titolo di assegno ad CP_2 personam a decorrere dall'inquadramento nella superiore area, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria .
Le spese di lite, in ragione del contrasto giurisprudenziale e della complessità delle questioni trattate, vengono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti all'assunzione nell'Area III Funzionale – profilo professionale Funzionario Giudiziario – F1 a far data dal 30.06.2019;
2) accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti al risarcimento del danno patrimoniale per l'inadempimento datoriale conseguente all'omesso inquadramento nell'Area III Funzionale – profilo professionale Funzionario Giudiziario F1 entro la data del 30.06.2019;
3) condanna il , per tale inadempimento, al risarcimento del danno a favore Controparte_1 delle parti ricorrenti per i seguenti importi: per i ricorrenti , , , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_7 e l'importo di € 5.840,10; Parte_8 Parte_9 per le ricorrenti e l'importo di € 3.826,68 Parte_5 Parte_6 oltre all'assegno ad personam pari a €13.39 mensili da corrispondere dal 1° marzo 2023 (data di adeguamento del trattamento economico nella III Area) sino all'acquisizione di future fasce economiche;
per il ricorrente l'importo pari a € 4.148,71 oltre all'assegno ad personam Parte_1 pari a € 13.39 mensili a decorrere dal 1° marzo 2023 sino all'acquisizione di future fasce economiche;
oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria;
compensa le spese di lite;
Sassari, 27/03/2025
Il giudice
Paola Irene Calastri pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice Paola Irene Calastri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 512/2022 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
(C.F. ), Parte_3 C.F._3
(C.F. , Parte_4 C.F._4
(C.F. ), Parte_5 C.F._5
(C.F. ), Parte_6 C.F._6
C.F. ), Parte_7 C.F._7
(C.F. ), Parte_8 C.F._8
(C.F. ) Parte_9 C.F._9 Con l'Avv. Roberta Federici
RICORRENTI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Teresa Cassano Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
1.Accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti all'inquadramento, giuridico ed economico, nella III° Area Funzionale – profilo professionale Funzionario Giudiziario – F1 ora Ara Funzionari con decorrenza 30 giugno 2019 o, in ulteriore subordine, dal 26 luglio 2019 o dalla diversa data che si riterrà di giustizia e per l'effetto condannare il in persona del Ministro p.t. a Controparte_1 all'inquadramento nell'Area Funzionari – ex III° Area, profilo professionale funzionario giudiziario delle ricorrenti a decorrere dalla data che si riterrà di giustizia.
2. Accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti al risarcimento del danno patrimoniale per l'inadempimento datoriale correlato all'omesso inquadramento nella III° Area Funzionale – profilo professionale Funzionario Giudiziario ora Area Funzionari a decorrere dal 30 giugno 2019 o in ulteriore subordine dal 26 luglio 2019 o dalla diversa data che si riterrà di giustizia e sino all'effettivo inquadramento nella suddetta Area. pagina 1 di 8
3. Per l'effetto condannare il in persona del Ministro p.t. a corrispondere a Controparte_1 ciascun ricorrente il risarcimento del danno patrimoniale da liquidarsi, nella maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia (con riconoscimento di tale importo anche ai fini previdenziali e di quiescenza), la somma procapite pari a: per i ricorrenti , , , ), Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_7 [...]
e provenienti dalla ex II° Area – Fascia economica F4 Parte_8 Parte_9 dev'essere riconosciuto un importo procapite pari a € 5.840,10 a titolo di differenze economiche;
per i ricorrenti e l'importo pari a € € 3.826,68 Parte_5 Parte_6
(per il periodo 30/06/19-28/02/23) oltre all'assegno ad personam pari a € 13.39 mensili a decorrere dal 1° marzo 2023 sino all'acquisizione di future fasce economiche;
per il ricorrente l'importo pari a € 4148,71 (per il periodo 30/06/19- 28/02/23) oltre Pt_1 all'assegno ad personam pari a € 13.39 mensili a decorrere dal 1° marzo 2023 sino all'acquisizione di future fasce economiche;
4. Condannare la convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite con attribuzione a favore dell'avv. Roberta Federici.
Per parte resistente:
-in via preliminare: dichiarare il proprio difetto di giurisdizione, avendo il g.a. giurisdizione sul presente giudizio;
- in via preliminare: dichiarare la prescrizione dei diritti dei ricorrenti, tanto decennale quanto quinquennale;
- rigettare il ricorso in quanto inammissibile ed in ogni caso infondato in fatto e in diritto;
- disporre ai sensi dell'art. 152 bis, disp. att. c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 1.04.2022, i ricorrenti hanno chiesto che gli venisse riconosciuto il diritto all'assunzione nell'Area III Funzionale – profilo professionale Funzionario Giudiziario F1 o nel diverso profilo professionale derivante dal nuovo sistema di classificazione del personale, condannando il convenuto al risarcimento del danno derivante dal tardivo inquadramento. CP_1
Premesso di essere dipendenti del – Dipartimento Amministrazione Controparte_1
Giudiziaria in servizio presso gli Uffici Giudiziari di Sassari ed inquadrati nell'Area II Funzionale del CCNL Comparto – profilo professionale di Cancelliere Esperto, hanno esposto i ricorrenti CP_2 che in base al CCNL Comparto (1998/2001) erano stati inquadrati nell'area funzionale “B” – CP_2 posizione economica B3 e che, con il CCNL del comparto 2006/2009, veniva introdotto CP_2 l'attuale sistema di classificazione del personale, prevedendo tre aree (I, II e III), che comprendevano le precedenti posizioni (A1 e A1S nell'area I;
B1, B2, B3, B3S nell'area II e C1, C2, C3 e C3S nell'area III).
Lamentano i ricorrenti che il convenuto non avrebbe attuato l'art. 10 del CCNL 2006-2009, CP_1 omettendo di riqualificare il personale dell'Amministrazione Giudiziaria e per l'effetto impedendo loro il passaggio dall'Area II (posizione B3) all'Area III (posizione C1).
Il , invero, con il CCNI del 2010, avrebbe attuato il nuovo sistema di Controparte_1 classificazione facendo confluire automaticamente in Area II gli ufficiali giudiziari ex area B, B3 e B3S
e in Area III gli ufficiali giudiziari ex area C1 e C2.
Sostengono i ricorrenti che, in base alle disposizioni dei contratti collettivi, tenendo conto della loro posizione di “ufficiale giudiziario”, avrebbero dovuto essere inquadrati in Area III e non in Area II, così subendo un demansionamento professionale. pagina 2 di 8 Intervenuto il legislatore con l'art. 21 quater del D.L. 83/15 convertito in L. 132/15, che autorizzava il a indire procedure interne riservate ai dipendenti in possesso dei requisiti di legge (e in CP_1 servizio alla data del 14.11.2009) per il passaggio del personale dall'Area II all'Area III, con bando n. 7356/2016 sarebbe stata avviata la procedura di riqualificazione, a cui partecipavano i ricorrenti, risultando idonei.
Approvata la graduatoria definitiva ed assunti, con provvedimento n. 9587/2017, i vincitori, il avrebbe proceduto allo scorrimento parziale della graduatoria di merito inquadrando CP_1 nell'Area III i dipendenti collocati fino alla posizione 2400 e lasciando quindi esclusi i ricorrenti, in quanto classificati dopo tale posizione.
In data 26.04.2017, precisano i ricorrenti, sarebbe stato firmato un accordo sindacale con il quale il
Ministero della Giustizia si sarebbe impegnato a definire il processo di attuazione della progressione tra le aree entro il 30.06.2019 per gli ufficiali giudiziari risultati idonei, rimanendo nondimeno inadempiente.
Deducono infine i ricorrenti che, con le procedure di riqualificazione ex art. 21 quater del DL.83/15, il legislatore avrebbe voluto produrre un effetto sanante, consentendo il passaggio di tutti gli ufficiali giudiziari della ex area B-B3 nell'attuale Area III per attuare gli artt. 8 e 10 del CCNL Comparto
Ministeri ed evitare la costituzione di un profilo ripartito su aree diverse.
Il , regolarmente costituitosi, ha preliminarmente eccepito il difetto di Controparte_1 giurisdizione oltre che la prescrizione decennale, avendo i ricorrenti agito in giudizio facendo valere un diritto maturato già nel 2009, nonché la prescrizione quinquennale.
Nel merito ha chiesto il rigetto delle domande, deducendo l'insussistenza del diritto ad ottenere un inquadramento nell'area superiore per effetto dell'entrata in vigore del CCNI del 29.07.2010, nonché l'inesistenza di una dequalificazione professionale, avendo conservato il medesimo livello di funzioni e di retribuzione, dovendo il riconoscimento di inquadramento superiore soltanto attraverso una procedura concorsuale.
La causa, documentalmente istruita e mutata la persona del giudice, è stata decisa all'udienza odierna.
Ritiene il Tribunale che il ricorso sia fondato e vada accolto nei limiti e per le ragioni che vanno ad esporsi.
Va preliminarmente respinta l'eccezione di carenza di giurisdizione del giudizio ordinario, trattandosi di controversia avente ad oggetto il riconoscimento di un inquadramento superiore, e quindi di un diritto soggettivo, al di fuori dell'ambito della procedura concorsuale, che non investe quindi l'esercizio del potere dell'Amministrazione ed a cui non corrisponde, pertanto, una situazione di interesse legittimo.
Ne consegue che la relativa tutela non spetta al giudice amministrativo.
Va inoltre ritenuta superata l'eccezione di prescrizione avanzata dalla parte resistente, tenuto conto che i ricorrenti hanno chiesto, in corso di causa, il riconoscimento del diritto all'assunzione in Area III con decorrenza non più dall'01.01.2009, bensì a partire dall'01.07.2019, e che il ricorso, depositato in data 1.04.2022, è stato notificato antecedentemente al decorso del termine di prescrizione in riferimento alla data dell'1.07.2019.
Passando all'esame del merito, i ricorrenti sono dipendenti del Controparte_3
in servizio presso gli Uffici giudiziari di Sassari con inquadramento, fino
[...] al 14.12.2022, nella Area II del CCNL Comparto – profilo professionale di Ufficiale CP_2
Giudiziario.
A partire dal 15.12.2022, data in cui il , con PDG dell'8.04.2022, ha proceduto allo CP_1
pagina 3 di 8 scorrimento della graduatoria esaurendo l'intera platea degli idonei, i ricorrenti sono stati inquadrati in Area III (con riconoscimento economico a partire dall'1.3.2023), come richiesto nel presente giudizio, sicché residua l'esame della domanda di risarcimento del danno dovuto al tardivo inquadramento.
I ricorrenti, in attuazione del C.C.N.L. Comparto 1998/2001, inizialmente erano inquadrati CP_2 nell'Area B – posizione economica B3, figura professionale di cancelliere, ex art.25 CCNI del 05.04.2000.
Il 14.09.2007 veniva firmato il nuovo CCNL del comparto Ministeri 2006/2009, che prevedeva un nuovo sistema di classificazione del personale dipendente, organizzato su 3 Aree: Area I
(comprendente le ex posizioni A1 e A1S); Aera II (comprendente le ex posizioni B1, B2, B3 e B3S);
Area III (comprendente le posizioni (C1, C1S, C2, C3 e C3S). 21.
L'art. 10 del suddetto CCNL prevedeva: “Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente CCNL è inquadrato nel nuovo sistema di classificazione con effetto automatico dalla stessa data mediante il riconoscimento - all'interno di ciascuna area - della posizione economica già conseguita nell'ordinamento di provenienza e con la collocazione nella fascia retributiva corrispondente secondo la tabella di trasposizione B (tabella di trasposizione automatica nel sistema di classificazione).
2. Nel caso in cui siano tuttora in corso le selezioni previste dal precedente CCNL, il primo inquadramento avviene secondo la posizione ricoperta dal dipendente alla data di entrata in vigore del presente contratto e successivamente, superata la selezione, si provvede ad un nuovo inquadramento del dipendente stesso che avviene con le medesime modalità enunciate al comma 1.
3. Ferme rimanendo le dotazioni organiche complessive di ciascuna Amministrazione, i contingenti delle originarie posizioni economiche di cui al precedente sistema di classificazione, sono portati alla posizione di accesso prevista in ogni profilo in applicazione dell'art. 6, comma 6 (classificazione).
4. Tutte le procedure per i passaggi all'interno del sistema di classificazione già programmate, concordate o attivate sulla base del precedente CCNL del 16 febbraio 1999 sono portate a compimento, con le modalità di finanziamento previste da tale contratto, secondo i criteri già stabiliti in contrattazione integrativa.
5. Il nuovo inquadramento di cui ai commi l e 2 viene comunicato ai dipendenti a cura di ciascuna Amministrazione al termine delle relative procedure.
6. Nel quadro dei processi di razionalizzazione organizzativa e di miglioramento della funzionalità degli uffici e della qualità dei servizi all'utenza, le Amministrazioni, in prima applicazione, possono effettuare, in via prioritaria e con le procedure previste dal presente CCNL per i passaggi di area, la ricomposizione dei processi lavorativi per i profili della medesima tipologia lavorativa articolati su aree diverse”. 22. Nonostante detta disposizione contrattuale, il non attuava la riqualificazione Controparte_1 del personale concordata”.
In data 29.07.2010 veniva firmato il CCNI del Ministero della Giustizia che determinava il passaggio automatico in ogni area delle posizioni economiche previgenti.
In base a tali disposizioni i ricorrenti, provenienti dall'ex area B, venivano inquadrati nell'Area II.
Questo sistema di classificazione faceva sorgere un ampio contenzioso, da cui originavano pronunce di merito che dichiaravano la nullità del CCNI del 29.07.2010 nella parte in cui prevedeva che il profilo di ufficiale giudiziario fosse stato articolato su due aree diverse (“ufficiale giudiziario” – Area II – e
“funzionario UNEP” – Area III).
Interveniva, pertanto, il legislatore con l'art. 21 quater D.L. n.83/15, poi convertito in legge n. 132 del 06.08.2015, che prevedeva:
“al fine di sanare i profili di nullità, per violazione delle disposizioni degli articoli 14 e 15 del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) comparto 1998/2001, delle norme di cui agli CP_2 articoli 15 e 16 del contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del pagina 4 di 8 quadriennio 2006/2009 del 29 luglio 2010, assicurando l'attuazione dei Controparte_1 provvedimenti giudiziari in cui il predetto è risultato soccombente, e di definire i contenziosi CP_1 giudiziari in corso, il è autorizzato, nei limiti delle posizioni disponibili in Controparte_1 dotazione organica, a indire una o più procedure interne, nel rispetto del citato CCNL comparto
Ministeri 1998/2001 e successivi contratti integrativi dello stesso, riservate ai dipendenti in possesso dei requisiti di legge già in servizio alla data del 14 novembre 2009, per il passaggio del personale inquadrato nel profilo professionale di cancelliere, di ufficiale giudiziario, di contabile, di assistente informatico e di assistente linguistico dell'area seconda al profilo professionale di funzionario giudiziario, di funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP), di funzionario contabile, di funzionario informatico e di funzionario linguistico dell'area terza, con attribuzione della prima fascia economica di inquadramento, in conformità ai citati articoli 14 e 15 del CCNL comparto
Ministeri 1998/2001.
Ogni effetto economico e giuridico conseguente alle procedure di riqualificazione del personale amministrativo di cui al presente articolo decorre dalla completa definizione delle relative procedure selettive.
2. Ai fini del rispetto delle previsioni del CCNL comparto Ministeri 1998/2001, di cui al comma 1, il rapporto tra posti riservati ai dipendenti e posti riservati agli 8 accessi dall'esterno è fissato nella percentuale, rispettivamente, del 50 per cento e del 50 per cento, computando nella percentuale gli accessi dall'esterno sulla base di procedure disposte o bandite a partire dalla data di entrata in vigore del citato CCNL, ivi compresi gli accessi per effetto di scorrimenti di graduatorie concorsuali di altre amministrazioni e le procedure di mobilità esterna comunque denominate, anche ai sensi dell'articolo
1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall'articolo 21 del presente decreto.
Il procede alla rideterminazione delle piante organiche conseguente alle Controparte_1 procedure di cui ai commi 1 e 2. 4. Le qualifiche di personale amministrativo di cancelliere e di ufficiale giudiziario restano ad esaurimento in area seconda sino alla completa definizione delle procedure selettive di cui al comma 1 e alla rideterminazione delle piante organiche di cui al comma 3.
Il , con il bando n. 7355 del 19.09.2016 (docc. 11/12 ricorrenti), avviava la Controparte_1 procedura di riqualificazione ex art. 21 quater per l'inquadramento nella Area III di n. 1148 Funzionari Giudiziari – F1.
A tale procedura veniva ammesso a partecipare il personale inquadrato nel profilo di Cancelliere in servizio alla data del 14 novembre 2009.
I ricorrenti prendevano parte a tale procedura, risultando idonei e collocandosi, come segue, nella graduatoria finale:
alla posizione n. 2858, Parte_1
alla posizione n. 4050, Parte_2
alla posizione 3892, Parte_3 alla posizione n. 3299, Parte_4
alla posizione n. 3197, Parte_5 alla posizione 4409, Parte_6
alla posizione n. 4114, Parte_7
alla posizione n. 4149, Parte_8 alla posizione n. 3722. Parte_9 pagina 5 di 8 Con provvedimento del 03.11.2017 il resistente approvava la graduatoria definitiva e con CP_1 provvedimento del 10.11.2017 disponeva l'assunzione dei vincitori.
Lo scorrimento parziale della graduatoria portava il ad inquadrare gli idonei Controparte_1 nel profilo professionale di funzionari giudiziari F1 Area III fino alla posizione 2400, quindi, escludendo i ricorrenti.
In data 26.04.2017 il Ministero resistente firmava con i sindacati un accordo con il quale si impegnava a “definire l'intero processo di attuazione della progressione tra le aree, entro il 30 giugno 2019 dei cancellieri e degli ufficiali giudiziari risultati vincitori ed idonei all'esito delle procedure selettive, avviate con “i pubblici avvisi” del 19 settembre 2016, nel rispetto di quanto previsto dall'art.21 quater del decreto legge 27 giugno 2015, n.83, convertito, con modificazioni , dalla legge 6 agosto 2015, n.132 e del presente accordo”.
L'art. 2 di detto accordo precisava: “d) Il personale attualmente in servizio nel profilo di ufficiale giudiziario dichiarato vincitore, nonché quello risultato idoneo all'esito delle procedure selettive di cui ai pubblici avvisi del 19 settembre 2016 mantiene il diritto alla progressione di area secondo quanto previsto negli stessi e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 21-quater del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, il tutto nei tempi previsti dai successivi articoli 5 e 6. Resta altresì fermo quanto stabilito dal comma 4) dall'articolo 21 quater decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83”.
Detto accordo veniva integralmente recepito dalla parte convenuta nel D.M. 09.11.2017.
L'inosservanza degli artt. 8 e 10 del CCNL Comparto Ministeri 2006-2009, in fase di attuazione del nuovo ordinamento professionale avvenuta con la stipula del CCNI del 29 luglio 2010, aveva privato i ricorrenti, così come tutti gli ufficiali giudiziari della ex area B, del corretto inquadramento contrattuale.
Il CCNL Comparto Ministeri 2006-2009 aveva conservato un sistema di classificazione del personale articolato su 3 Aree di inquadramento, ma aveva innovato tale sistema correlando ciascuna Area a
“livelli omogenei di competenze, conoscenze e capacità necessarie per l'espletamento di una vasta e diversificata gamma di attività lavorative” (art. 6, CCNL 2006-09).
Il Contratto di Comparto (all'art. 6 punto 4) a sua volta specificava che: “Ai sensi dell'art. 52 del d.lgs n. 165 del 2001, ogni dipendente è tenuto a svolgere le mansioni considerate professionalmente equivalenti all'interno dell'Area, fatte salve quelle per il cui espletamento siano richieste specifiche abilitazioni professionali”, conseguendone che -secondo tale accordo- sono da considerare
“equivalenti” solamente le mansioni collocate all'interno della stessa area. Ù
Dal momento che ogni profilo professionale risultava caratterizzato dalla omogeneità del “settore di attività” ovvero dal tipo di lavoro svolto, non era più ammissibile “frazionare” una medesima tipologia di attività in profili diversi come era accaduto con il precedente contratto collettivo.
Il CCNL, all'art. 8, prescriveva, in modo vincolante, i criteri a cui la contrattazione integrativa doveva attenersi per la loro individuazione, prevedendo in modo espresso: “b) individuazione all'interno delle aree di profili unici con riferimento ai contenuti delle mansioni, senza possibilità di costituzione di uno stesso profilo professionale articolato su due aree diverse”.
Il nuovo sistema di classificazione prevede quindi “profili professionali” omogenei per settori di attività, appartenenti ad una sola Area e non più ad aree diverse.
Il , nonostante la disciplina del nuovo CCNL, non ha completato le procedure Controparte_1 di selezione previste dalla normativa per il passaggio dalla posizione economica B3 (ora II Area) alla posizione economica C1 (ora III Area).
pagina 6 di 8 Il CCNI del 29 luglio 2010 disponeva, in violazione dell'art. 10, l'inquadramento degli ufficiali giudiziari ex B3 nella II Area.
Con l'art. 21 quater del DL.83/15 si è voluto chiaramente produrre un effetto sanante, allo scopo di riqualificare tutti gli ufficiali giudiziari, precedentemente inquadrati come B-B3, nell'attuale Area III.
Con l'accordo del 26.04.2017 (poi recepito con il DM del 09.11.2017) il si Controparte_1 assumeva espressamente l'impegno di inquadrare nell'Area III, entro la data del 30 giugno 2019, tutti i dipendenti (ovvero gli ufficiali giudiziari) risultati idonei alle suddette procedure (art. 6: “g) Definire l'intero processo di attuazione della progressione tra le aree, entro il 30 giugno 2019 dei cancellieri e degli ufficiali giudiziari risultati vincitori ed idonei all'esito delle procedure selettive”).
L'art. 2 di tale accordo specificava: “Il personale dichiarato vincitore nonché quello risultato idoneo in esito alle procedure selettive di cui agli avvisi del 19 settembre 2016, mantiene in ogni caso il diritto alla progressione di area secondo quanto previsto negli stessi e dall'art. 21 quater del decreto-legge 27 giugno 2015 n.83, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n.132, il tutto nei tempi previsti dai successivi articoli 5 e 6.
Resta altresì fermo quanto stabilito dal comma 4) dall'articolo 21 quater decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83”.
Pertanto, il DM 09.11.20217, che aveva recepito l'accordo del 26.04.2017, aveva la chiara finalità di attuare l'accordo stesso, provvedendo alle riqualificazioni perviste entro il 30 giugno 2019.
È un fatto pacifico che i ricorrenti hanno preso parte alle procedure sopra riportate e che all'esito delle stesse sono risultati idonei, come risulta dal provvedimento di approvazione della graduatoria del
03.11.2017 (cfr. doc. 14 ricorrenti).
Alla luce di tutte le argomentazioni che precedono, è da ritenersi che i ricorrenti, a partire dalla data del 30.06.2019, avessero pieno diritto al passaggio di area (dall'Area II all'Area III).
La condotta del resistente, ovvero il mancato scorrimento della graduatoria entro il CP_1
30.06.2019, come era stato stabilito nell'accordo del 26.04.2017 e recepito dal D.M. 09.11.2017, va quindi a violare il principio di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., conseguendone che le parti ricorrenti hanno diritto ad essere inquadrate nella Area III Funzionale nel profilo Funzionario Giudiziario F1 a decorrere dall'1.07.2019, con conseguente risarcimento del danno patrimoniale per il ritardato inquadramento, in virtù delle disposizioni dell'art. 21 quater D.L. n. 83/15 conv. in L. 132/2015, pari alla differenza tra il trattamento economico percepito e quello spettante quale Funzionario Giudiziario F1, sino alla data del 28.02.2023, ovvero in cui è avvenuto l'effettivo inquadramento (anche economico) nella Area III Funzionale nel profilo di Funzionario Giudiziario F1.
Il ritardo con il quale ha operato l'Amministrazione datoriale rileva tanto ai fini del diritto all'inquadramento nella III Area quanto ai fini del risarcimento del danno patrimoniale connesso all'inadempimento datoriale correlato all'omesso inquadramento nella III Area Funzionale, in violazione delle disposizioni dell'accordo sindacale del 26.04.2017, da ritenersi a tutti gli effetti un impegno vincolante per la P.A. resistente, in quanto recepito da apposito D.M. del Novembre 2017, e pertanto, compatibile con le esigenze di bilancio del resistente. CP_1
L'art. 21 quater del D.L. 83/2015, infatti, non subordina la possibilità di coprire i posti di Funzionario mediante selezione interna (o scorrimento della relativa graduatoria) al fatto che, prima o contestualmente, vengano messi a concorso altrettanti posti per l'accesso dall'esterno, ma si limita a istituire una riserva, consentendo al di utilizzare per le selezioni interne soltanto la metà dei CP_1 posti disponibili di Funzionario di Area III, dovendo assegnare l'altra metà mediante concorso pubblico.
pagina 7 di 8 La questione non è quindi accertare se, dopo l'accordo del 26 aprile 2017 e fino al 30 giugno 2019, il abbia o meno indetto dei concorsi pubblici per assumere un certo numero di Funzionari, ma CP_1 verificare se, alla data del 30/6/2019, vi fossero posti disponibili di Funzionario di Area III sufficienti a consentire, pur nel rispetto della già citata riserva del 50%, di scorrere la graduatoria già approvata fino ad arrivare alla posizione dei ricorrenti, circostanza questa da ritenersi provata dal momento che vi era senza dubbio un numero di posti vacanti sufficiente a scorrere la graduatoria fino alle posizioni occupate dai ricorrenti.
I conteggi prodotti dalle parti ricorrenti non sono stati oggetto di specifica contestazione e tali conteggi sono stati altresì aggiornati, tenendo conto della rinuncia alla domanda per il periodo anteriore all'1.07.2019 e dell'avvenuto riconoscimento economico dell'inquadramento a partire dall'1.03.2023.
La parte resistente deve pertanto essere condannata a risarcire il danno patrimoniale cagionato ai ricorrenti nella misura quantificata in atti a decorrere dall'1.07.2019 sino alla data dell'effettivo inquadramento nell'Area III Funzionale, ovvero marzo 2023, con riconoscimento, ove esistente, della differenza stipendiale prevista dall'art.15 CCNL Comparto 2006/2009 a titolo di assegno ad CP_2 personam a decorrere dall'inquadramento nella superiore area, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria .
Le spese di lite, in ragione del contrasto giurisprudenziale e della complessità delle questioni trattate, vengono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti all'assunzione nell'Area III Funzionale – profilo professionale Funzionario Giudiziario – F1 a far data dal 30.06.2019;
2) accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti al risarcimento del danno patrimoniale per l'inadempimento datoriale conseguente all'omesso inquadramento nell'Area III Funzionale – profilo professionale Funzionario Giudiziario F1 entro la data del 30.06.2019;
3) condanna il , per tale inadempimento, al risarcimento del danno a favore Controparte_1 delle parti ricorrenti per i seguenti importi: per i ricorrenti , , , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_7 e l'importo di € 5.840,10; Parte_8 Parte_9 per le ricorrenti e l'importo di € 3.826,68 Parte_5 Parte_6 oltre all'assegno ad personam pari a €13.39 mensili da corrispondere dal 1° marzo 2023 (data di adeguamento del trattamento economico nella III Area) sino all'acquisizione di future fasce economiche;
per il ricorrente l'importo pari a € 4.148,71 oltre all'assegno ad personam Parte_1 pari a € 13.39 mensili a decorrere dal 1° marzo 2023 sino all'acquisizione di future fasce economiche;
oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria;
compensa le spese di lite;
Sassari, 27/03/2025
Il giudice
Paola Irene Calastri pagina 8 di 8