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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/06/2025, n. 6497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6497 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
RE BBLICA ITALIANA PU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. ALFONSINA BELLINI
Alla udienza del 05/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 12374 R.G.2024 promossa da:
C.F. 1 con il patrocinio dell'avv. BERNARDINI Parte_1
con elezione di domicilio in VIA PAOLO EMILIO 28 00192 ROMA RENZO
ITALIA;
contro
:
CP 1, contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
12374/2024, Parte 1 conveniva in giudizio l' Con ricorso n. RG chiedendo al giudice adito di accogliere le seguenti conclusioni: CP_1
In accoglimento del presente ricorso, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a beneficiare del trattamento di disoccupazione previsto in favore dei lavoratori rimpatriati ex lege 402/1975 e per l'effetto, condannare 1 CP_1 al pagamento della relativa indennità, nella misura prevista ex lege. Con vittoria delle spese e compensi del giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Esponeva la ricorrente che l' CP_1 , con provvedimento del 13.3.2023, rigettava la domanda di pagamento del trattamento di disoccupazione in favore dei lavoratori rimpatriati ex lege 402/1975 sul presupposto errato dell'assenza dei contributi richiesti. ricorrenteTanto premesso in fatto, la richiamava della legge l'art. 3 risultavano tutti i 402/1975 e evidenziava che dall' estratto contributivo contributi richiesti dalla legge.
L' CP 1 non si costituiva e ne veniva dichiarata la contumacia.
Il giudice, alla odiema udienza, decideva con sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Parte ricorrente ha invocato l' applicazione dell' art.3 1. n. 402/1975 il quale prevede che : I lavoratori di cui all'art. 1 che abbiano fruito del trattamento previsto dall' articolo medesimo possono nuovamente beneficiarne semprechè abbiano effettuato un nuovo periodo di lavoro di almeno dodici mesi, di cui non meno di sette effettuati all'estero. 66 con laOrbene, risulta che l' CP_1 rigettava la domanda della parte ricorrente seguente motivazione :" LA S.V. NON HA I CONTRIBUTI RICHIESTI PER LA
CONCESSIONE DELLA PRESTAZIONE IN OGGETTO ". Tale motivazione non appare fondata atteso che i periodi di lavoro considerati dall' CP_1 non tengono conto del periodo di lavoro estero dal 14.5.2022 al 18.9.2022 e i contratti di lavoro relativi ai periodi dal 25.11.2021 al 23.12.2021 e dal 1.7.2021 al 31.8.2021.
Tanto premesso, va dichiarato il diritto della ricorrente a beneficiare del trattamento di disoccupazione previsto dalla legge n. 402/1975 e condanna l' CP_1 al pagamento della relativa indennità nella misura di legge. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
dichiara il diritto della ricorrente a beneficiare del trattamento di disoccupazione previsto dalla legge n. 402/1975 e condanna 1' CP_1 al pagamento della relativa indennità nella misura di legge delle spese di lite che liquida Condanna 1' CP 1 al pagamento iva e cpa da distrarsi in favore del complessivamente in € 2.100,00, oltre procuratore antistatario.
Roma, 5.6. 2025 LA GIUDICE
Dott.ssa Alfonsina Bellini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. ALFONSINA BELLINI
Alla udienza del 05/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 12374 R.G.2024 promossa da:
C.F. 1 con il patrocinio dell'avv. BERNARDINI Parte_1
con elezione di domicilio in VIA PAOLO EMILIO 28 00192 ROMA RENZO
ITALIA;
contro
:
CP 1, contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
12374/2024, Parte 1 conveniva in giudizio l' Con ricorso n. RG chiedendo al giudice adito di accogliere le seguenti conclusioni: CP_1
In accoglimento del presente ricorso, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a beneficiare del trattamento di disoccupazione previsto in favore dei lavoratori rimpatriati ex lege 402/1975 e per l'effetto, condannare 1 CP_1 al pagamento della relativa indennità, nella misura prevista ex lege. Con vittoria delle spese e compensi del giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Esponeva la ricorrente che l' CP_1 , con provvedimento del 13.3.2023, rigettava la domanda di pagamento del trattamento di disoccupazione in favore dei lavoratori rimpatriati ex lege 402/1975 sul presupposto errato dell'assenza dei contributi richiesti. ricorrenteTanto premesso in fatto, la richiamava della legge l'art. 3 risultavano tutti i 402/1975 e evidenziava che dall' estratto contributivo contributi richiesti dalla legge.
L' CP 1 non si costituiva e ne veniva dichiarata la contumacia.
Il giudice, alla odiema udienza, decideva con sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Parte ricorrente ha invocato l' applicazione dell' art.3 1. n. 402/1975 il quale prevede che : I lavoratori di cui all'art. 1 che abbiano fruito del trattamento previsto dall' articolo medesimo possono nuovamente beneficiarne semprechè abbiano effettuato un nuovo periodo di lavoro di almeno dodici mesi, di cui non meno di sette effettuati all'estero. 66 con laOrbene, risulta che l' CP_1 rigettava la domanda della parte ricorrente seguente motivazione :" LA S.V. NON HA I CONTRIBUTI RICHIESTI PER LA
CONCESSIONE DELLA PRESTAZIONE IN OGGETTO ". Tale motivazione non appare fondata atteso che i periodi di lavoro considerati dall' CP_1 non tengono conto del periodo di lavoro estero dal 14.5.2022 al 18.9.2022 e i contratti di lavoro relativi ai periodi dal 25.11.2021 al 23.12.2021 e dal 1.7.2021 al 31.8.2021.
Tanto premesso, va dichiarato il diritto della ricorrente a beneficiare del trattamento di disoccupazione previsto dalla legge n. 402/1975 e condanna l' CP_1 al pagamento della relativa indennità nella misura di legge. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
dichiara il diritto della ricorrente a beneficiare del trattamento di disoccupazione previsto dalla legge n. 402/1975 e condanna 1' CP_1 al pagamento della relativa indennità nella misura di legge delle spese di lite che liquida Condanna 1' CP 1 al pagamento iva e cpa da distrarsi in favore del complessivamente in € 2.100,00, oltre procuratore antistatario.
Roma, 5.6. 2025 LA GIUDICE
Dott.ssa Alfonsina Bellini