Cass. civ., sez. III, sentenza 15/01/2026, n. 846
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Sentenza 15 gennaio 2026

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  • Accolto
    Rilievo d'ufficio del difetto di contraddittorio in sede di rinvio

    La Corte accoglie il ricorso principale, ritenendo che il giudice del rinvio abbia erroneamente rilevato d'ufficio il difetto di integrità del contraddittorio, violando il consolidato orientamento giurisprudenziale sui limiti cognitivi del giudice del rinvio. La sentenza di cassazione con rinvio rende immodificabile la determinazione dei soggetti del rapporto processuale, e le questioni non rilevate in sede di legittimità non possono essere più sollevate.

  • Accolto
    Rilievo d'ufficio del difetto di contraddittorio in sede di rinvio

    La Corte accoglie il primo motivo del ricorso incidentale, ritenendo che la questione sollevata sia la stessa del ricorso principale e che il Tribunale di rinvio abbia erroneamente rilevato il difetto di contraddittorio.

  • Inammissibile
    Omessa o insufficiente motivazione in relazione al principio espresso dalla Corte di Cassazione

    La Corte dichiara assorbito il secondo motivo del ricorso incidentale, in quanto inammissibilmente formulato con riferimento al testo abrogato dell'art. 360 c.p.c.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 15/01/2026, n. 846
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 846
    Data del deposito : 15 gennaio 2026

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