CASS
Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 15/01/2026, n. 846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 846 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 23600/2023 R.G. proposto da: LO NA, rappresentata e difesa dall’avvocato SAVERIO COSI, con domiciliazione telematica come per legge
- ricorrente -
contro BANCO BPM S.P.A., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato ALBERTO ZORZI, con domiciliazione telematica come per legge - ricorrente incidentale - nonché contro POSTE ITALIANE S.P.A., BANCA D’ITALIA
- intimati -
avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di ROMA n. 14445/2023 depositata il 11/10/2023. Civile Sent. Sez. 3 Num. 846 Anno 2026 Presidente: DE STEFANO FRANCO Relatore: VALLE CRISTIANO Data pubblicazione: 15/01/2026 R.g. n. 23600 del 2023 P.u. del 3/12/2025; estensore: C. VA Pag. 2 di 7 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 3/12/2025 dal Consigliere IA VA;
sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore generale Anna Maria Soldi, che si riporta alle memorie e chiede che la Corte accolga il ricorso principale, nonché il ricorso incidentale nei termini ivi precisati;
sentito l’avvocato Nicola Staniscia in sostituzione e per delega orale dell’avvocato Saverio Cosi, difensore della ricorrente BR TR, che chiede l’accoglimento del ricorso e il rigetto del ricorso incidentale;
sentito l’avvocato Alberto Zorzi, difensore della controricorrente incidentale Banco Bpm S.p.a., che si riporta agli atti depositati e chiede l’accoglimento del ricorso incidentale. FATTI DI CAUSA 1. In una causa originata da un pignoramento presso terzi nei confronti della BPM Banco S.p.a. l’avvocato BR TR chiedeva l’emanazione dell’ordinanza di assegnazione in proprio favore. 2. La Banco BPM S.p.a. si opponeva ai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ. 3. L’opposizione era accolta dal Giudice di pace di Roma con sentenza n. 6996 del 2015. 4. Il Tribunale di Roma, al quale era stata proposta impugnazione dalla TR, rigettava l’appello con sentenza n. 7746 del 2018. 5. La TR proponeva ricorso per cassazione. 6. La Corte di Cassazione, con ordinanza del 21/07/2020 n. 15436, cassava la sentenza e rimetteva al Tribunale per nuovo giudizio demandandogli di provvedere sulle spese. 7. La TR ha riassunto la causa dinanzi al giudice di rinvio. 8. La Banco BPM S.p.a. si è costituita nel giudizio di rinvio. 9. Il Tribunale di Roma, con sentenza del 11/10/2023 n. 14445, ha dichiarato la nullità della sentenza n. 6996 del 12/02/2015 del Giudice di pace di Roma per non integrità del contraddittorio (senza, peraltro, riportare in dispositivo la rimessione al primo giudice). R.g. n. 23600 del 2023 P.u. del 3/12/2025; estensore: C. VA Pag. 3 di 7 10. Avverso la sentenza del giudice d’appello BR TR propone ricorso per cassazione con un unico motivo. 11. Resiste con controricorso la Banco BPM s.p.a. e a sua volta propone ricorso incidentale su due motivi. 12. Poste Italiane s.p.a. e la Banca d’Italia sono rimaste intimate. 13. Entrambe le parti hanno depositato memoria per l’udienza pubblica del 3/12/2025, alla quale la causa è stata trattata e discussa con conclusioni del Procuratore generale e delle parti come sopra riportate e al cui esito il Collegio ha trattenuto i ricorsi in decisione. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso principale di BR TR pone le seguenti censure contenute in un unico motivo: - ) violazione e falsa applicazione delle norme di diritto ex art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. con riguardo agli artt. 102, 112,115, 116, 324, 392 e 394 cod. proc. civ. La ricorrente afferma che la sentenza è censurabile in punto di rilievo officioso della non integrità del contradditorio perché effettuato in un giudizio di rinvio dopo che la sentenza n. 15436/2020 di questa Corte di cassazione aveva escluso la necessità di rimettere gli atti in primo grado, ritenendo, per l’effetto, integro il contraddittorio tra le parti. 2. Il ricorso incidentale della Banco Bpm S.p.a. pone le seguenti censure: I) violazione e (o) falsa applicazione degli artt. 101, 102, 324, 392 e 394 cod. proc. civ. ex art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. in quanto il Tribunale di Roma, quale giudice del rinvio, ha infatti travalicato i poteri di cui era investito, rilevando erroneamente il difetto di integrazione del contraddittorio nel corso dei giudizi di merito attinente l’opposizione all’esecuzione, posto che tale rilevo è precluso in sede di rinvio, là dove lo stesso non sia stato preventivamente dedotto in sede di legittimità, né rilevato dalla stessa Corte di cassazione con la pronuncia del giudizio rescindente. R.g. n. 23600 del 2023 P.u. del 3/12/2025; estensore: C. VA Pag. 4 di 7 II) vizio di omessa e (o) insufficiente motivazione ex art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ. Secondo la ricorrente incidentale la mancata statuizione sulla base del principio espresso dalla Corte di cassazione da parte del Tribunale di Roma, rende la sentenza impugnata censurabile anche ai sensi dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ. in quanto il giudice del rinvio può sottrarsi al vincolo del principio di diritto in caso di ius superveniens, o in caso di sopravvenuta incostituzionalità della norma sulla quale la Corte ha fondato il principio di diritto e neppure un arresto giurisprudenziale successivo alla sentenza della Corte di cassazione configura una eccezione alla regola sopra enunciata, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (e segnatamente da Cass. del 25/07/2013 n. 18039). 3. Il ricorso principale e il primo motivo del ricorso incidentale pongono la stessa questione, relativa all’illegittimità del rilievo, da parte del Tribunale di Roma, del difetto di contraddittorio, poiché il Tribunale ha ritenuto che anche a seguito del rinvio prosecutorio disposto da questa Corte la sentenza di primo grado fosse stata emessa in violazione del principio di integrità del contraddittorio. 4. Entrambi i motivi dei ricorsi principale e incidentale sono fondati, come fatto rilevare anche dal Procuratore generale nella sua requisitoria scritta, ribadita in sede di discussione della causa, atteso che la mancata integrità del contraddittorio non era stata rilevata da questa Corte: e ciò, a seguito della decisione di cassazione con rinvio, comportava che la relativa questione non potesse essere più sollevata, neppure d’ufficio, come fatto dal giudice del Tribunale di Roma nella sentenza impugnata. Come ritenuto da questa Corte nella causa iscritta al n. 23958/2023, decisa alla stessa udienza del 3/12/2025, nella quale era in discussione un solo motivo di ricorso, coincidente con l’unico motivo del ricorso principale e il primo motivo dell’incidentale: «La fondatezza del ricorso consegue al fatto che la sentenza impugnata, emessa dal Tribunale di Roma quale giudice del R.g. n. 23600 del 2023 P.u. del 3/12/2025; estensore: C. VA Pag. 5 di 7 rinvio, ha erroneamente rilevato d’ufficio il difetto di integrità del contraddittorio, in violazione del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia di limiti cognitivi del giudice del rinvio. Il giudizio di rinvio (disciplinato dagli artt. 392-394 cod. proc. civ.) è un processo ad istruzione sostanzialmente «chiusa». In tale fase, l’ampliamento del thema decidendum è precluso. Questa Corte invero ha ripetutamente affermato che, nel giudizio di rinvio, conseguente a sentenza rescindente, non può essere eccepita o rilevata d’ufficio la non integrità del contraddittorio a causa di un’esigenza originaria di litisconsorzio (art. 102 cod. proc. civ.) ogniqualvolta la questione non sia stata dedotta con il ricorso per cassazione e non sia stata rilevata dal giudice di legittimità nella pronuncia rescindente. Il principio è stato affermato in modo costante: Cass. n. 6384/2001: ha affermato che la sentenza di questa Corte ha l’effetto di rendere immodificabile la determinazione dei soggetti del rapporto processuale, e le questioni rilevabili d’ufficio dalla stessa non rilevate non possono essere dedotte o esaminate, in contrasto con il principio della sua intangibilità. Cass. n. 5061/2007 e Cass. n. 21096/2017: hanno entrambe ribadito il divieto di rilevare la non integrità del contraddittorio in sede di rinvio per esigenze originarie di litisconsorzio non rilevate in sede di legittimità; Cass. n. 15400/2025 ha recentemente riaffermato il principio, che impone la presunzione di integrità, precisando che il giudice del rinvio, per disattenderlo, aveva utilizzato un argomento con esso contrastante. Occorre qui ribadire che la ratio del principio risiede nel fatto che la sentenza emessa da questa Corte, pur se limitata alla cassazione con rinvio, rende immodificabile, nel prosieguo, la determinazione dei soggetti del rapporto processuale. In assenza di una diversa esplicita statuizione, deve presumersi che il contraddittorio sia stato ritenuto integro in quella sede. Di conseguenza, nel giudizio di rinvio e nel successivo giudizio di legittimità, possono e devono partecipare, in R.g. n. 23600 del 2023 P.u. del 3/12/2025; estensore: C. VA Pag. 6 di 7 veste di litisconsorti necessari, soltanto coloro che furono parti nel giudizio di legittimità. La circostanza che il litisconsorzio possa essere stato non integro non può più, quindi, essere rilevata, né rilevare nel giudizio di rinvio: l’eventuale inutilità della sentenza, che sia resa in pretermissione di alcuni dei litisconsorti necessari, non può assurgere - pur essendo onere delle parti in causa la prudente valutazione di tale rischio e l’assunzione delle determinazioni conseguenti - ad ostacolo alla prosecuzione del giudizio nello stretto perimetro, soggettivo e oggettivo, delimitato oramai dalla pronuncia di cassazione con rinvio. In senso contrario non vale osservare, come ha fatto il Tribunale di Roma, quale giudizio di rinvio, che la necessità di integrare il contraddittorio consegue all’orientamento giurisprudenziale (instaurato da Cass. n. 13533/2021), che qualifica il terzo pignorato come litisconsorte necessario nell’opposizione esecutiva. Invero, detto orientamento è intervenuto successivamente alla pronuncia dell’ordinanza n. 17668 del 2019, con la quale questa Corte, pur non avendo statuito espressamente sull’integrità del contraddittorio, ha implicitamente ritenuto il contraddittorio integro, disponendo la prosecuzione del giudizio nel merito e superando, con efficacia di giudicato, ogni questione sulla regolarità processuale per i soggetti che furono parti sino a quel momento. Ne consegue che il Tribunale di Roma, quale giudice del rinvio, avrebbe dovuto decidere nel merito la controversia, non potendo tener conto dell’orientamento giurisprudenziale formato successivamente alla decisione rescindente di questa Corte. Il giudice di rinvio, rilevando un difetto di litisconsorzio, ha violato un giudicato interno». 5. La fondatezza del ricorso principale e del primo motivo di ricorso incidentale assorbe ogni altra questione, compresa quella relativa al secondo motivo del ricorso incidentale, della Banco Bpm S.p.a., peraltro inammissibilmente formulato con riferimento al precedente R.g. n. 23600 del 2023 P.u. del 3/12/2025; estensore: C. VA Pag. 7 di 7 testo del n. 5 dell’art. 360, primo comma, cod. proc. civ., ormai abrogato e sostituito dall’attuale formulazione da tredici anni. 6. A tanto consegue l’accoglimento di entrambi i ricorsi, principale e - per quanto di ragione - incidentale, con conseguente cassazione e rinvio al giudice di merito, designato come da dispositivo, anche per la decisione sulle spese di lite di questa fase di legittimità: attesa la necessità di accertamenti di fatto necessari ai fini della determinazione della somma da assegnare e sulle spese di lite, relative a diverse fasi del giudizio.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso principale e il primo motivo del ricorso incidentale, assorbito il secondo motivo dell’incidentale; cassa la sentenza impugnata;
rinvia al Tribunale di Roma in persona di diverso magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di cassazione in data 3/12/2025. Il Consigliere estensore Il Presidente IA VA FR De EF
- ricorrente -
contro BANCO BPM S.P.A., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato ALBERTO ZORZI, con domiciliazione telematica come per legge - ricorrente incidentale - nonché contro POSTE ITALIANE S.P.A., BANCA D’ITALIA
- intimati -
avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di ROMA n. 14445/2023 depositata il 11/10/2023. Civile Sent. Sez. 3 Num. 846 Anno 2026 Presidente: DE STEFANO FRANCO Relatore: VALLE CRISTIANO Data pubblicazione: 15/01/2026 R.g. n. 23600 del 2023 P.u. del 3/12/2025; estensore: C. VA Pag. 2 di 7 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 3/12/2025 dal Consigliere IA VA;
sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore generale Anna Maria Soldi, che si riporta alle memorie e chiede che la Corte accolga il ricorso principale, nonché il ricorso incidentale nei termini ivi precisati;
sentito l’avvocato Nicola Staniscia in sostituzione e per delega orale dell’avvocato Saverio Cosi, difensore della ricorrente BR TR, che chiede l’accoglimento del ricorso e il rigetto del ricorso incidentale;
sentito l’avvocato Alberto Zorzi, difensore della controricorrente incidentale Banco Bpm S.p.a., che si riporta agli atti depositati e chiede l’accoglimento del ricorso incidentale. FATTI DI CAUSA 1. In una causa originata da un pignoramento presso terzi nei confronti della BPM Banco S.p.a. l’avvocato BR TR chiedeva l’emanazione dell’ordinanza di assegnazione in proprio favore. 2. La Banco BPM S.p.a. si opponeva ai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ. 3. L’opposizione era accolta dal Giudice di pace di Roma con sentenza n. 6996 del 2015. 4. Il Tribunale di Roma, al quale era stata proposta impugnazione dalla TR, rigettava l’appello con sentenza n. 7746 del 2018. 5. La TR proponeva ricorso per cassazione. 6. La Corte di Cassazione, con ordinanza del 21/07/2020 n. 15436, cassava la sentenza e rimetteva al Tribunale per nuovo giudizio demandandogli di provvedere sulle spese. 7. La TR ha riassunto la causa dinanzi al giudice di rinvio. 8. La Banco BPM S.p.a. si è costituita nel giudizio di rinvio. 9. Il Tribunale di Roma, con sentenza del 11/10/2023 n. 14445, ha dichiarato la nullità della sentenza n. 6996 del 12/02/2015 del Giudice di pace di Roma per non integrità del contraddittorio (senza, peraltro, riportare in dispositivo la rimessione al primo giudice). R.g. n. 23600 del 2023 P.u. del 3/12/2025; estensore: C. VA Pag. 3 di 7 10. Avverso la sentenza del giudice d’appello BR TR propone ricorso per cassazione con un unico motivo. 11. Resiste con controricorso la Banco BPM s.p.a. e a sua volta propone ricorso incidentale su due motivi. 12. Poste Italiane s.p.a. e la Banca d’Italia sono rimaste intimate. 13. Entrambe le parti hanno depositato memoria per l’udienza pubblica del 3/12/2025, alla quale la causa è stata trattata e discussa con conclusioni del Procuratore generale e delle parti come sopra riportate e al cui esito il Collegio ha trattenuto i ricorsi in decisione. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso principale di BR TR pone le seguenti censure contenute in un unico motivo: - ) violazione e falsa applicazione delle norme di diritto ex art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. con riguardo agli artt. 102, 112,115, 116, 324, 392 e 394 cod. proc. civ. La ricorrente afferma che la sentenza è censurabile in punto di rilievo officioso della non integrità del contradditorio perché effettuato in un giudizio di rinvio dopo che la sentenza n. 15436/2020 di questa Corte di cassazione aveva escluso la necessità di rimettere gli atti in primo grado, ritenendo, per l’effetto, integro il contraddittorio tra le parti. 2. Il ricorso incidentale della Banco Bpm S.p.a. pone le seguenti censure: I) violazione e (o) falsa applicazione degli artt. 101, 102, 324, 392 e 394 cod. proc. civ. ex art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. in quanto il Tribunale di Roma, quale giudice del rinvio, ha infatti travalicato i poteri di cui era investito, rilevando erroneamente il difetto di integrazione del contraddittorio nel corso dei giudizi di merito attinente l’opposizione all’esecuzione, posto che tale rilevo è precluso in sede di rinvio, là dove lo stesso non sia stato preventivamente dedotto in sede di legittimità, né rilevato dalla stessa Corte di cassazione con la pronuncia del giudizio rescindente. R.g. n. 23600 del 2023 P.u. del 3/12/2025; estensore: C. VA Pag. 4 di 7 II) vizio di omessa e (o) insufficiente motivazione ex art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ. Secondo la ricorrente incidentale la mancata statuizione sulla base del principio espresso dalla Corte di cassazione da parte del Tribunale di Roma, rende la sentenza impugnata censurabile anche ai sensi dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ. in quanto il giudice del rinvio può sottrarsi al vincolo del principio di diritto in caso di ius superveniens, o in caso di sopravvenuta incostituzionalità della norma sulla quale la Corte ha fondato il principio di diritto e neppure un arresto giurisprudenziale successivo alla sentenza della Corte di cassazione configura una eccezione alla regola sopra enunciata, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (e segnatamente da Cass. del 25/07/2013 n. 18039). 3. Il ricorso principale e il primo motivo del ricorso incidentale pongono la stessa questione, relativa all’illegittimità del rilievo, da parte del Tribunale di Roma, del difetto di contraddittorio, poiché il Tribunale ha ritenuto che anche a seguito del rinvio prosecutorio disposto da questa Corte la sentenza di primo grado fosse stata emessa in violazione del principio di integrità del contraddittorio. 4. Entrambi i motivi dei ricorsi principale e incidentale sono fondati, come fatto rilevare anche dal Procuratore generale nella sua requisitoria scritta, ribadita in sede di discussione della causa, atteso che la mancata integrità del contraddittorio non era stata rilevata da questa Corte: e ciò, a seguito della decisione di cassazione con rinvio, comportava che la relativa questione non potesse essere più sollevata, neppure d’ufficio, come fatto dal giudice del Tribunale di Roma nella sentenza impugnata. Come ritenuto da questa Corte nella causa iscritta al n. 23958/2023, decisa alla stessa udienza del 3/12/2025, nella quale era in discussione un solo motivo di ricorso, coincidente con l’unico motivo del ricorso principale e il primo motivo dell’incidentale: «La fondatezza del ricorso consegue al fatto che la sentenza impugnata, emessa dal Tribunale di Roma quale giudice del R.g. n. 23600 del 2023 P.u. del 3/12/2025; estensore: C. VA Pag. 5 di 7 rinvio, ha erroneamente rilevato d’ufficio il difetto di integrità del contraddittorio, in violazione del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia di limiti cognitivi del giudice del rinvio. Il giudizio di rinvio (disciplinato dagli artt. 392-394 cod. proc. civ.) è un processo ad istruzione sostanzialmente «chiusa». In tale fase, l’ampliamento del thema decidendum è precluso. Questa Corte invero ha ripetutamente affermato che, nel giudizio di rinvio, conseguente a sentenza rescindente, non può essere eccepita o rilevata d’ufficio la non integrità del contraddittorio a causa di un’esigenza originaria di litisconsorzio (art. 102 cod. proc. civ.) ogniqualvolta la questione non sia stata dedotta con il ricorso per cassazione e non sia stata rilevata dal giudice di legittimità nella pronuncia rescindente. Il principio è stato affermato in modo costante: Cass. n. 6384/2001: ha affermato che la sentenza di questa Corte ha l’effetto di rendere immodificabile la determinazione dei soggetti del rapporto processuale, e le questioni rilevabili d’ufficio dalla stessa non rilevate non possono essere dedotte o esaminate, in contrasto con il principio della sua intangibilità. Cass. n. 5061/2007 e Cass. n. 21096/2017: hanno entrambe ribadito il divieto di rilevare la non integrità del contraddittorio in sede di rinvio per esigenze originarie di litisconsorzio non rilevate in sede di legittimità; Cass. n. 15400/2025 ha recentemente riaffermato il principio, che impone la presunzione di integrità, precisando che il giudice del rinvio, per disattenderlo, aveva utilizzato un argomento con esso contrastante. Occorre qui ribadire che la ratio del principio risiede nel fatto che la sentenza emessa da questa Corte, pur se limitata alla cassazione con rinvio, rende immodificabile, nel prosieguo, la determinazione dei soggetti del rapporto processuale. In assenza di una diversa esplicita statuizione, deve presumersi che il contraddittorio sia stato ritenuto integro in quella sede. Di conseguenza, nel giudizio di rinvio e nel successivo giudizio di legittimità, possono e devono partecipare, in R.g. n. 23600 del 2023 P.u. del 3/12/2025; estensore: C. VA Pag. 6 di 7 veste di litisconsorti necessari, soltanto coloro che furono parti nel giudizio di legittimità. La circostanza che il litisconsorzio possa essere stato non integro non può più, quindi, essere rilevata, né rilevare nel giudizio di rinvio: l’eventuale inutilità della sentenza, che sia resa in pretermissione di alcuni dei litisconsorti necessari, non può assurgere - pur essendo onere delle parti in causa la prudente valutazione di tale rischio e l’assunzione delle determinazioni conseguenti - ad ostacolo alla prosecuzione del giudizio nello stretto perimetro, soggettivo e oggettivo, delimitato oramai dalla pronuncia di cassazione con rinvio. In senso contrario non vale osservare, come ha fatto il Tribunale di Roma, quale giudizio di rinvio, che la necessità di integrare il contraddittorio consegue all’orientamento giurisprudenziale (instaurato da Cass. n. 13533/2021), che qualifica il terzo pignorato come litisconsorte necessario nell’opposizione esecutiva. Invero, detto orientamento è intervenuto successivamente alla pronuncia dell’ordinanza n. 17668 del 2019, con la quale questa Corte, pur non avendo statuito espressamente sull’integrità del contraddittorio, ha implicitamente ritenuto il contraddittorio integro, disponendo la prosecuzione del giudizio nel merito e superando, con efficacia di giudicato, ogni questione sulla regolarità processuale per i soggetti che furono parti sino a quel momento. Ne consegue che il Tribunale di Roma, quale giudice del rinvio, avrebbe dovuto decidere nel merito la controversia, non potendo tener conto dell’orientamento giurisprudenziale formato successivamente alla decisione rescindente di questa Corte. Il giudice di rinvio, rilevando un difetto di litisconsorzio, ha violato un giudicato interno». 5. La fondatezza del ricorso principale e del primo motivo di ricorso incidentale assorbe ogni altra questione, compresa quella relativa al secondo motivo del ricorso incidentale, della Banco Bpm S.p.a., peraltro inammissibilmente formulato con riferimento al precedente R.g. n. 23600 del 2023 P.u. del 3/12/2025; estensore: C. VA Pag. 7 di 7 testo del n. 5 dell’art. 360, primo comma, cod. proc. civ., ormai abrogato e sostituito dall’attuale formulazione da tredici anni. 6. A tanto consegue l’accoglimento di entrambi i ricorsi, principale e - per quanto di ragione - incidentale, con conseguente cassazione e rinvio al giudice di merito, designato come da dispositivo, anche per la decisione sulle spese di lite di questa fase di legittimità: attesa la necessità di accertamenti di fatto necessari ai fini della determinazione della somma da assegnare e sulle spese di lite, relative a diverse fasi del giudizio.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso principale e il primo motivo del ricorso incidentale, assorbito il secondo motivo dell’incidentale; cassa la sentenza impugnata;
rinvia al Tribunale di Roma in persona di diverso magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di cassazione in data 3/12/2025. Il Consigliere estensore Il Presidente IA VA FR De EF