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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 24/12/2025, n. 2219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2219 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 16667/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
IA HE Presidente relatrice
CO RI GI
EA HE GI
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 16667/2025 R.G. promosso da
(C.F. ), elettivamente domiciliata a Brescia (BS) presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'Avv. ALGHISI BARBARA che la rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso e
(C.F. ) elettivamente domiciliato a Brescia (BS) presso Parte_2 C.F._2 lo studio dell'Avv. ALGHISI BARBARA che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 27.11.2025)
“1- I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2- Affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con residenza e collocazione prevalente Per_1 dello stesso presso l'abitazione del padre. I genitori si impegnano ad assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse attinenti al figlio;
3- I sigg. e stabiliscono che il figlio , tenuto conto della sua età, potrà Parte_1 Parte_2 Per_1
frequentare ciascun genitore in base ai suoi impegni scolastici, sportivi e ricreativi, con previo accordo tra
1 i genitori sui tempi di frequentazione;
in ogni caso, in via generale, i genitori condividono un piano settimanale per stare con il figlio , come segue: Per_1
- dal venerdì sera alle 19 fino alla domenica sera alle 21 a fine settimana alternati, e due sera alla settimana, con cena ed un pernotto presso l'abitazione della madre.
I genitori, inoltre, staranno con il figlio in occasione delle giornate festive di Natale, Pasqua e XXV Aprile da un lato e di Capodanno, Lunedì dell'Angelo e 1° Maggio dall'altro lato, ad anni alterni, alternando anche la Vigilia di Natale e le restanti festività nel corso dell'anno (2 giugno, 1 novembre, 8 dicembre).
- Per le vacanze natalizie le stesse verranno congiuntamente decise dai coniugi, nel rispetto del criterio dell'alternanza sopra indicato e per 7 giorni di spettanza di ciascun genitore;
per la Pasqua i giorni di spettanza di ciascun genitore saranno 3 giorni;
- I genitori trascorreranno con il figlio durante le vacanze estive due settimane anche non consecutive, nel periodo e in località che gli stessi si comunicheranno entro maggio di ogni anno
4- I genitori manterranno direttamente il figlio nei periodi di permanenza del ragazzo presso le rispettive abitazioni;
si precisa che la sig.ra verserà al padre un'integrazione al contributo al mantenimento Pt_1
del figlio nella misura mensile di euro 300,00 entro il giorno 10 di ogni mese, mediante bonifico a favore del sig. oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo Tribunale di Parte_2
Brescia.
5- Il sig. percepira' il 100% dell'assegno Unico;
Parte_2
6- La casa coniugale sita a Nave (Bs) in via Brescia, n. 264- int 8- è assegnata al sig. che Parte_2
la abiterà con il figlio minore , con assegnazione in uso ed in proprietà al marito dei beni mobili in Per_1
essa contenuti, come già suddivisi tra gli stessi coniugi, e con successivo atto di trasferimento della quota del 50% di tale immobile intestata alla moglie a favore del marito come da accordi intercorsi tra le parti e di cui alla successiva clausola;
7- La sig.ra si obbliga a cedere al sig. che si obbliga ad acquistare, il 50% Parte_1 Parte_2
della quota intestata alla medesima della casa coniugale sita in Nave (BS), Via Brescia, n. 264- int. 8-, così come meglio individuata al Catasto dei Fabbricati del Comune di Nave (BS ), al foglio 20- mappale 306 sub. 8, cat A/ 2- , classe 3, vani 4, rendita catastale euro 165,27, appartamento al Piano I con ripostiglio al piano interrato e scala esclusiva piano terra;
e mappale 308 sub 20, categoria C/6, classe 2, mq 23, , rendita catastale euro 35,64, autorimessa al piano interrato-, con cessione anche di tutti gli arredi ivi esistenti, tranne quelli già suddivisi per accordo tra le stesse parti.
- Tale trasferimento sarà esente da imposte, tasse e tributi a sensi dell'art. 19 Legge 6.3.1987 n. 74, delle
Sentenze della Corte Costituzionale n. 176 del 15.4.1992 e n. 154 del 10.5.1999, come chiarite dalla
Circolare del Ministero delle Finanze – Direzione Regionale delle Entrate per la Lombardia in data
11.2.2000 n. 6 e della Circolare dello stesso Ministero – Dipartimento delle Entrate in data 16.3.2000 n.
49/E.
2 8 - Le parti concordano altresì che il sig. si accolla integralmente il mutuo contratto Parte_2 all'epoca dallo stesso con la sig.ra atto notaio del 15.7.10- Rep. N. 56557- Racc. n. 26936- Pt_1 Per_2
, liberando la moglie da ogni obbligo al riguardo.
9 - Il sig. verserà alla sig.ra la somma pari ad euro 10.000,00 al momento della Parte_2 Pt_1
sottoscrizione del presente accordo, mentre al momento del rogito, che sarà effettuato entro e non oltre un mese dalla sentenza di separazione, il sig. verserà il saldo di 10.000,00 euro, quale somma Parte_2
concordata tra le part per la definizione dei loro rapporti economici- patrimoniali.
10 – La sig.ra entro un anno dalla sottoscrizione del ricorso per la separazione preleverà i suoi Pt_1
effetti personali ed i beni mobili concordati dalla casa coniugale.
11 - La sig.ra trasferirà la proprietà della autovettura Fiat Tipo targata GB207CM- al sig. Pt_1 [...]
e pertanto da tale atto ricadranno su quest'ultimo i relativi costi e oneri per tasse, bollo, Parte_2
assicurazioni, multe ecc..;
12- Il Sig. contestualmente al predetto atto trasferirà la proprietà dell'autovettura modello Fiat Parte_2
500- targata FB834TL- alla sig.ra e pertanto da tale atto ricadranno su quest'ultima i relativi Parte_1
costi e oneri per tasse, bollo, assicurazioni, multe ecc..;
13- I genitori rilasciano l'assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto o altro documento valido per l'espatrio per il figlio minore;
14- I coniugi dichiarano che con l'esatto e puntuale adempimento ed esecuzione di tutte le obbligazioni rispettivamente assunte con le suddette condizioni di separazione, avranno definito le loro questione di natura economica-patrimoniale
15 – Le spese per il presente giudizio sono interamente compensate tra le parti.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a NAVE (BS) in data 18.6.2011, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di NAVE al n. 11, parte II, serie A, anno 2011, con il regime patrimoniale della comunione dei beni.
Dall'unione è nato il figlio il 7.5.2013. Per_1
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge, nonché all'interesse del figlio della coppia che si
è omesso di sentire in quanto l'ascolto sarebbe stato superfluo in considerazione dell'intervenuto accordo delle parti rispettoso del principio della bigenitorialità.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, comma
1, c.c. e 473-bis.51 c.p.c.: omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
dichiara lo scioglimento della comunione ai sensi dell'art. 191 comma 2 c.c. e manda alla Cancelleria di comunicare la presente ordinanza all'Ufficiale dello Stato Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione a margine dell'atto di matrimonio;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; dispone la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 27.11.2025.
La Presidente estensora
IA HE
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
IA HE Presidente relatrice
CO RI GI
EA HE GI
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 16667/2025 R.G. promosso da
(C.F. ), elettivamente domiciliata a Brescia (BS) presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'Avv. ALGHISI BARBARA che la rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso e
(C.F. ) elettivamente domiciliato a Brescia (BS) presso Parte_2 C.F._2 lo studio dell'Avv. ALGHISI BARBARA che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 27.11.2025)
“1- I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2- Affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con residenza e collocazione prevalente Per_1 dello stesso presso l'abitazione del padre. I genitori si impegnano ad assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse attinenti al figlio;
3- I sigg. e stabiliscono che il figlio , tenuto conto della sua età, potrà Parte_1 Parte_2 Per_1
frequentare ciascun genitore in base ai suoi impegni scolastici, sportivi e ricreativi, con previo accordo tra
1 i genitori sui tempi di frequentazione;
in ogni caso, in via generale, i genitori condividono un piano settimanale per stare con il figlio , come segue: Per_1
- dal venerdì sera alle 19 fino alla domenica sera alle 21 a fine settimana alternati, e due sera alla settimana, con cena ed un pernotto presso l'abitazione della madre.
I genitori, inoltre, staranno con il figlio in occasione delle giornate festive di Natale, Pasqua e XXV Aprile da un lato e di Capodanno, Lunedì dell'Angelo e 1° Maggio dall'altro lato, ad anni alterni, alternando anche la Vigilia di Natale e le restanti festività nel corso dell'anno (2 giugno, 1 novembre, 8 dicembre).
- Per le vacanze natalizie le stesse verranno congiuntamente decise dai coniugi, nel rispetto del criterio dell'alternanza sopra indicato e per 7 giorni di spettanza di ciascun genitore;
per la Pasqua i giorni di spettanza di ciascun genitore saranno 3 giorni;
- I genitori trascorreranno con il figlio durante le vacanze estive due settimane anche non consecutive, nel periodo e in località che gli stessi si comunicheranno entro maggio di ogni anno
4- I genitori manterranno direttamente il figlio nei periodi di permanenza del ragazzo presso le rispettive abitazioni;
si precisa che la sig.ra verserà al padre un'integrazione al contributo al mantenimento Pt_1
del figlio nella misura mensile di euro 300,00 entro il giorno 10 di ogni mese, mediante bonifico a favore del sig. oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo Tribunale di Parte_2
Brescia.
5- Il sig. percepira' il 100% dell'assegno Unico;
Parte_2
6- La casa coniugale sita a Nave (Bs) in via Brescia, n. 264- int 8- è assegnata al sig. che Parte_2
la abiterà con il figlio minore , con assegnazione in uso ed in proprietà al marito dei beni mobili in Per_1
essa contenuti, come già suddivisi tra gli stessi coniugi, e con successivo atto di trasferimento della quota del 50% di tale immobile intestata alla moglie a favore del marito come da accordi intercorsi tra le parti e di cui alla successiva clausola;
7- La sig.ra si obbliga a cedere al sig. che si obbliga ad acquistare, il 50% Parte_1 Parte_2
della quota intestata alla medesima della casa coniugale sita in Nave (BS), Via Brescia, n. 264- int. 8-, così come meglio individuata al Catasto dei Fabbricati del Comune di Nave (BS ), al foglio 20- mappale 306 sub. 8, cat A/ 2- , classe 3, vani 4, rendita catastale euro 165,27, appartamento al Piano I con ripostiglio al piano interrato e scala esclusiva piano terra;
e mappale 308 sub 20, categoria C/6, classe 2, mq 23, , rendita catastale euro 35,64, autorimessa al piano interrato-, con cessione anche di tutti gli arredi ivi esistenti, tranne quelli già suddivisi per accordo tra le stesse parti.
- Tale trasferimento sarà esente da imposte, tasse e tributi a sensi dell'art. 19 Legge 6.3.1987 n. 74, delle
Sentenze della Corte Costituzionale n. 176 del 15.4.1992 e n. 154 del 10.5.1999, come chiarite dalla
Circolare del Ministero delle Finanze – Direzione Regionale delle Entrate per la Lombardia in data
11.2.2000 n. 6 e della Circolare dello stesso Ministero – Dipartimento delle Entrate in data 16.3.2000 n.
49/E.
2 8 - Le parti concordano altresì che il sig. si accolla integralmente il mutuo contratto Parte_2 all'epoca dallo stesso con la sig.ra atto notaio del 15.7.10- Rep. N. 56557- Racc. n. 26936- Pt_1 Per_2
, liberando la moglie da ogni obbligo al riguardo.
9 - Il sig. verserà alla sig.ra la somma pari ad euro 10.000,00 al momento della Parte_2 Pt_1
sottoscrizione del presente accordo, mentre al momento del rogito, che sarà effettuato entro e non oltre un mese dalla sentenza di separazione, il sig. verserà il saldo di 10.000,00 euro, quale somma Parte_2
concordata tra le part per la definizione dei loro rapporti economici- patrimoniali.
10 – La sig.ra entro un anno dalla sottoscrizione del ricorso per la separazione preleverà i suoi Pt_1
effetti personali ed i beni mobili concordati dalla casa coniugale.
11 - La sig.ra trasferirà la proprietà della autovettura Fiat Tipo targata GB207CM- al sig. Pt_1 [...]
e pertanto da tale atto ricadranno su quest'ultimo i relativi costi e oneri per tasse, bollo, Parte_2
assicurazioni, multe ecc..;
12- Il Sig. contestualmente al predetto atto trasferirà la proprietà dell'autovettura modello Fiat Parte_2
500- targata FB834TL- alla sig.ra e pertanto da tale atto ricadranno su quest'ultima i relativi Parte_1
costi e oneri per tasse, bollo, assicurazioni, multe ecc..;
13- I genitori rilasciano l'assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto o altro documento valido per l'espatrio per il figlio minore;
14- I coniugi dichiarano che con l'esatto e puntuale adempimento ed esecuzione di tutte le obbligazioni rispettivamente assunte con le suddette condizioni di separazione, avranno definito le loro questione di natura economica-patrimoniale
15 – Le spese per il presente giudizio sono interamente compensate tra le parti.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a NAVE (BS) in data 18.6.2011, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di NAVE al n. 11, parte II, serie A, anno 2011, con il regime patrimoniale della comunione dei beni.
Dall'unione è nato il figlio il 7.5.2013. Per_1
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge, nonché all'interesse del figlio della coppia che si
è omesso di sentire in quanto l'ascolto sarebbe stato superfluo in considerazione dell'intervenuto accordo delle parti rispettoso del principio della bigenitorialità.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, comma
1, c.c. e 473-bis.51 c.p.c.: omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
dichiara lo scioglimento della comunione ai sensi dell'art. 191 comma 2 c.c. e manda alla Cancelleria di comunicare la presente ordinanza all'Ufficiale dello Stato Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione a margine dell'atto di matrimonio;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; dispone la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 27.11.2025.
La Presidente estensora
IA HE
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