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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 14/07/2025, n. 735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 735 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima Civile, riunita in
Camera di Consiglio, nelle persone dei Sigg.:
MAGNOLI Dott. Giuseppe Presidente
MASSETTI Dott. Cesare Consigliere est.
MANCINI Dott.ssa Maura Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 480/2021 del Ruolo Generale promossa con atto di citazione ritualmente notificato e posta in decisione all'udienza del 9
aprile 2025
d a
, in persona dei Parte_1
Responsabili Contenzioso Lombardia avv. Barbara Turrin ed avv.
rappresentata e difesa dall'Avv.to Giovanni Rao Controparte_1
del Foro di Brescia, procuratore anche domiciliatario, giusta procura speciale alla lite in calce all'atto introduttivo del giudizio
APPELLANTE
c o n t r o rappresentato e difeso dall'Avv.to Controparte_2
Giuliano Tropea del Foro di Bergamo, procuratore anche domiciliatario, giusta procura speciale alla lite a margine della comparsa di costituzione e di risposta
APPELLATO - 2 -
c o n t r o
_3
nella qualità di mandataria e
[...] [...]
Controparte_4
in favore delle PMI di cui alla Legge 662/1996, in persona
[...]
del legale rappresentante Dott. , rappresentata Controparte_5
e difesa dall'Avv.to Gianluigi Iannetti del Foro di Milano, procuratore anche domiciliatario, giusta procura speciale alla lite allegata all'atto di appello principale proposto avverso la medesima sentenza
APPELLATA/APPELLANTE
In punto: appello avverso sentenza del Tribunale di Bergamo n.
1867/2020 pubblicata il 24.12.2020 e notificata in data 01.04.2021.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
1) In via principale e nel merito, accogliere, per i motivi dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, riformare e/o annullare con ogni statuizione, la sentenza n. 1867/2020, relativa al Giudizio
recante R.G. n. 4911/2018, emessa in data 23.12.2020 dal Tribunale
Civile di Bergamo, Sezione Seconda Civile, nella persona del Giudice
Unico, dott. Giuseppe Liotta, pubblicata il 24.12.2020, notificata in data 01.04.2021, per i motivi in epigrafe rappresentati;
2) Per l'effetto, ritenere e dichiarare legittima la procedura di riscossione posta in essere dall' nei Controparte_6
confronti del sig. Controparte_2
3) Conseguentemente, confermare gli atti opposti, anche a - 3 -
totale revoca dell'impugnata sentenza;
4) Con vittoria di spese e compensi di entrambi i casi di giudizio.
Dell'appellato
Respingere le domande dell'appellante in quanto infondate in fatto e in diritto e confermare le statuizioni della sentenza n. 1867/2020
del Tribunale di Bergamo, del 23.12.2020, pubblicata il 24.12.2020 e notificata il 1° aprile 2021, dando altresì atto che le cartelle opposte non hanno ragion d'essere anche perché, nelle more del giudizio di primo grado, il debitore principale ha versato all Parte_2 [...]
€ 117.236,14 e al Fondo di Garanzia MCC € Parte_1
123.456,32. In accoglimento della domanda di distrazione delle spese a favore del difensore, disporsi la distrazione delle spese di cui alla condanna al punto n. 2 del dispositivo della pronuncia di primo grado.
IN VIA ISTRUTTORIA: con riserva di dedurre e produrre nei termini di rito.
IN OGNI CASO: spese ed onorari di causa interamente rifusi di primo e secondo grado, da distrarsi a favore del difensore che si dichiara antistatario per entrambi i gradi di giudizio.
Dell'appellata/appellante
CONCLUSIONI DI NEL GIUDIZIO DI Pt_3
APPELLO RGN 520/2021
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, richiamate le difese tutte già
formulate nel giudizio di primo grado - da intendersi qui integralmente - 4 -
riportate e trascritte, anche per gli effetti cui all'art. 346 CpC
- in accoglimento dei motivi di cui al presente appello:
- riformare la Sentenza n. 1867/2020 del Tribunale di Bergamo
– Giudice Dott. Giuseppe Liotta – datata 23 dicembre 2020, pubblicata il 24 dicembre 2020 e notificata il 1 aprile 2021, resa nel Giudizio di primo grado RGN 4911/2018 promosso da Controparte_2
nei confronti di e dell' CP_7 Parte_1
nella parte in cui ha accolto la domanda giudiziale
[...]
avversa negando che la concessione di garanzia valere sul Fondo di
Garanzia ex L 662/96 rientri nell'ambito di applicazione del D.Lgs.
123/98 che prevede la procedura di iscrizione a ruolo per il recupero di detto credito e quindi dichiarando l'illegittimità della procedura di iscrizione a ruolo e la nullità delle cartelle ex adverso impugnate e condannando al pagamento delle spese legali disponendo CP_7
invece, per tutti i motivi spiegati in atti,
1) che la concessione di garanzia valere sul Fondo di Garanzia
ex L 662/96 rientra nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 123/98;
2) che il credito della di euro 440.988,08 in linea Parte_4
capitale, oltre interessi di legge, è stato legittimamente iscritto a ruolo in forza del combinato disposto degli artt. 1 e 9 del D. lgs. 123/98 e di tutta la speciale normativa di settore, che si applicano alla fattispecie di causa;
3) la non soccombenza di in forza CP_7
dell'infondatezza della domanda avversa nonché della legittimità del suo operato per tutti i motivi spiegati in atti e per l'effetto la non - 5 -
debenza delle spese legali ingiustamente liquidate in favore del Sig.
di cui si chiede fin d'ora la ripetizione. Controparte_2
4) In ogni caso, dichiarare l'infondatezza nel merito della domanda proposta dal Sig. ; Controparte_2
5) Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre spese generali, CPA e IVA.
CONCLUSIONI DI NEL GIUDIZIO DI Pt_3
APPELLO RGN 480/2021
Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis:
- Disporre, ai sensi dell'art 335 CpC, la riunione dei giudizi di impugnazione RGN 480/2021 e RGN 520/2021 avverso la medesima
Sentenza n. 1867/2020 del Tribunale di Bergamo – Giudice Dott.
Giuseppe Liotta – datata 23 dicembre 2020, pubblicata il 24 dicembre
2020 e notificata il 1 aprile 2021, resa nel Giudizio di primo grado RGN
4911/2018.
- Accogliere le conclusioni rassegnate da nel CP_7
giudizio di appello (RG 520/2021) da questa promosso avverso la medesima Sentenza n. 1867/2020 del Tribunale di Bergamo – Giudice
Dott. Giuseppe Liotta – datata 23 dicembre 2020, pubblicata il 24
dicembre 2020 e notificata il 1 aprile 2021, resa nel Giudizio di primo grado RGN 4911/2018.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
interponeva opposizione all'esecuzione Controparte_2
avverso le cartelle di pagamento n. 06820170059919921001 e n.
06820170057460269002, notificategli rispettivamente il 14.02.18 ed il - 6 -
5.03.18, di cui chiedeva l'annullamento.
Tali cartelle erano state emesse sui ruoli n. 2017/014065 e n.
2017/013486 delle entrate coattive per l'anno 2017 per il recupero dell'agevolazione ex L. 662/1996. A monte la società finanziata per la quale il aveva prestato fideiussione, Parte_2 CP_2
si era resa inadempiente, e quindi la (già CP_8 [...]
) aveva escusso la garanzia del fondo ex L. 662/1996, e CP_9
quindi la _3
(gestore del predetto ) aveva comunicato la surroga nei diritti CP_4
spettanti al soggetto finanziatore ai sensi dell'art. 1203 c.c. e dell'art. 2
co. 4 del D.M 20/6/2005.
Resistevano l' e la Parte_1 [...]
_3
Il Tribunale di Bergamo così decideva:
- 1) Accoglie l'opposizione ex art. 615 c.p.c., con conseguente nullità delle cartelle di pagamento notificate al sig. ; Controparte_2
- 2) Condanna e Parte_1 [...]
alla refusione delle spese Controparte_10
di lite in favore di che si liquidano per compensi Controparte_2
professionali in € 11.472,00=, oltre spese generali al 15%, oltre CPA
ed IVA.
Riteneva il primo giudice:
- che l'Agente di Riscossione di Milano era incompetente per territorio, in quanto l'opponente aveva sia la residenza anagrafica che il domicilio fiscale in quel di Bergamo;
- 7 -
- che la in _3
relazione al recupero di cui la stessa era creditrice nei confronti della
, non poteva attivare la procedura esattoriale relativa al D.L. Pt_2
n. 46/1999 prevista per le entrate dello Stato (il fondo di garanzia, in seguito all'avvenuta surrogazione, rivendicava il diritto a poter soddisfare il proprio credito in via privilegiata in base a quanto disposto dall'art. 9 del DL n. 123/98), dato che per “finanziamento” possono intendersi soltanto le erogazioni dirette di denaro, e non le altre tipologie di intervento (tra cui le prestazioni di garanzia).
L' interponeva appello Parte_1
avverso la suddetta decisione per i seguenti motivi:
- 1) sulla errata motivazione dell'impugnata sentenza, che ha dichiarato l'incompetenza per territorio dell'agente di riscossione competente per Milano;
- 2) sulla errata motivazione dell'impugnata sentenza, che ha statuito, in relazione al caso di specie, l'impossibilità di attivare la procedura esattoriale relativa al dl 46/1999, prevista per le entrate dello
Stato;
- 3) in ogni caso, sulla carenza di responsabilità della
[...]
. Parte_1
Resisteva il , il quale, peraltro, segnalava la CP_2
riduzione dell'esposizione debitoria nei confronti del fondo di garanzia, invocava la liberazione del fideiussore per fatto del creditore ex art. 1955 cod. civ. e chiedeva la riforma della sentenza di primo grado circa la mancata pronuncia in ordine alla distrazione delle spese. - 8 -
Resisteva, altresì, la _3
, la quale, peraltro, nel frattempo, a sua volta, aveva proposto
[...]
appello principale avverso la medesima sentenza per il seguente motivo: erronea pronuncia e/o erronea motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale di Bergamo ha illegittimamente limitato l'ambito di applicazione dell'art. 9, co. 5, del d.lgs. n. 123/1998 ai soli finanziamenti consistenti in erogazioni dirette di denaro e non anche alla concessione di garanzia ex l. 662/96,
dichiarando per l'effetto l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo del credito di la nullità delle cartelle esattoriali e la soccombenza CP_11
di CP_7
Alla presente causa veniva riunita la n. 520/2021 r.g., avente ad oggetto, appunto, l'appello proposto dalla _3
avverso la medesima sentenza.
[...]
Respinta l'istanza di sospensiva, e precisate le conclusioni come in epigrafe riportate, all'udienza del 9 aprile 2025 la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello l' lamenta errata Pt_1
motivazione dell'impugnata sentenza, che ha dichiarato l'incompetenza per territorio dell'agente di riscossione competente per
Milano. Osserva che, con l'introduzione del decreto-legge 30
settembre 2005 n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2
dicembre 2005 n. 248, è stato radicalmente riformato il sistema di gestione della riscossione coattiva a mezzo ruolo, facendo assumere, - 9 -
per tutto il territorio nazionale, Regione Siciliana esclusa, direttamente allo Stato, ed in particolare all' , in luogo degli ex Parte_1
concessionari privati operanti per ambito provinciale, la funzione relativa alla riscossione nazionale;
che tale attività è stata esercitata da
AL s.p.a. e dalle sue partecipate fino alla data del 1-7-2017, ed è
attualmente svolta, all'esito dell'introduzione delle disposizioni del decreto legge n. 193/2016, dal nuovo Ente pubblico economico
“ ”, unico soggetto deputato all'attività di Pt_1 Parte_1
esazione nazionale sul suolo patrio (Sicilia esclusa), a seguito dello scioglimento automatico, senza liquidazione, delle suddette società del
Gruppo AL;
che, tra l'altro, nel caso specifico, le cartelle di pagamento oggetto di opposizione da parte del sig. Controparte_2
sono state notificate rispettivamente il 14.02.18 ed il 5.03.18, e quindi ben oltre la data del 01.07.2017 in epigrafe indicata quale termine ultimo dell'attività svolta da AL s.p.a..
Il motivo è infondato.
L'art. 12 co. 1 del D.P.R. n. 602/1973 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), in tema di formazione e contenuto dei ruoli,
dispone che “L'ufficio competente forma ruoli distinti per ciascuno
degli ambiti territoriali in cui i concessionari operano. In ciascun
ruolo sono iscritte tutte le somme dovute dai contribuenti che hanno il
domicilio fiscale in comuni compresi nell'ambito territoriale cui il
ruolo si riferisce”. L'art. 24 co. 1 dello stesso decreto, in tema di consegna del ruolo al concessionario, dispone che “L'ufficio consegna
il ruolo al concessionario dell'ambito territoriale cui esso si riferisce - 10 -
secondo le modalità indicate con decreto del Ministero delle finanze,
di concerto con il Ministero del tesoro del bilancio e della
programmazione economica”. L'art. 46 co. 1 dello stesso decreto, in tema di delega ad altro concessionario, dispone che “Il concessionario
cui è stato consegnato il ruolo, se l'attività di riscossione deve essere
svolta fuori del proprio ambito territoriale, delega in via telematica
per la stessa il concessionario nel cui ambito territoriale si deve
procedere, fornendo ogni informazione utile in suo possesso circa i
beni sui quali procedere. La delega può riguardare anche la notifica
della cartella”. Infine, l'art. 31 co. 2 del D.P.R. n. 600/1973
(Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), in tema di attribuzioni degli uffici delle imposte, dispone che “La
competenza spetta all'ufficio distrettuale nella cui circoscrizione è il
domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione alla data in
cui questa è stata o avrebbe dovuto essere presentata”.
La normativa anteriore alla soppressione di AL e all'istituzione dell' stabiliva, Parte_1
dunque, il principio della competenza territoriale degli uffici,
ancorandola al criterio del domicilio fiscale del contribuente.
E la giurisprudenza di legittimità aveva sempre affermato la valenza di tale criterio, comminando la nullità dei provvedimenti emanati dall'ufficio territorialmente incompetente. Così, ad esempio,
per quel che concerne il provvedimento di fermo (Cass. civ., n. 8049 del
29/03/2017: “In tema di riscossione dei tributi, è illegittimo, per carenza di
competenza territoriale, il provvedimento di fermo emesso dall'ufficio provinciale - 11 -
del concessionario che operi in un ambito territoriale diverso dal domicilio fiscale
del contribuente, atteso che nell'attività di riscossione, attribuita all' Parte_1
, che la esercita tramite AL s.p.a., è previsto, da un lato, che, ai sensi
[...]
dell'art. 31, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, ogni atto impositivo sia emesso
dall'ufficio territorialmente competente, secondo il criterio del domicilio fiscale del
contribuente, e, dall'altro, che, giusta l'art. 24 del d.P.R. n. 602 del 1973, “l'ufficio
consegna il ruolo al concessionario dell'ambito territoriale cui esso si riferisce”.
Conforme Cass. civ., n. 33862 del 17/11/2022) ovvero il pignoramento di crediti verso terzi (Cass. civ., n. 10701 del 04/05/2018, non massimata. In
motivazione, peraltro, si legge che “il concessionario è titolare di una potestà esecutiva
limitata all'ambito territoriale assegnatogli con il provvedimento di concessione che
coincide con la provincia”). Stesso principio era stato affermato per quel che concerne la cartella di pagamento (Cass. civ., n. 1668 del 23/01/2025: “In
tema di assetto organizzativo territoriale per la riscossione dei tributi, la
competenza per la notificazione della cartella di pagamento è attribuita, a pena di
invalidità, soltanto all'agente della riscossione che opera nell'ambito territoriale in
cui il contribuente iscritto a ruolo ha il proprio domicilio fiscale, in applicazione
delle generali previsioni degli art. 12, comma 1, e art. 24, comma 1, del d.P.R. n.
602 del 1973”), benchè questa sia una semplice intimazione di pagamento e non ancora un atto esecutivo.
Si pone allora il problema della sopravvivenza di una competenza territoriale con il passaggio da un sistema di riscossione dei tributi imperniato sul modello della delega ai concessionari ad un sistema imperniato sul modello dell'accentramento della funzione di riscossione in capo ad un solo ente, l' , la quale la Parte_1 - 12 -
esercita tramite l' . Pt_1 Parte_1
La tesi patrocinata dall'appellante, è appunto, quella che, nel momento in cui la funzione di riscossione è stata attribuita all
[...]
, ente unico che opera a livello nazionale (esclusa la Parte_1
Sicilia), è venuta meno la ripartizione territoriale della competenza tra i vari uffici.
La Corte ritiene che detta tesi non sia condivisibile.
Infatti, secondo il modello organizzativo l'ente si CP_12
articola in:
- strutture centrali, con funzioni prevalenti di programmazione,
indirizzo, coordinamento e controllo nonché di erogazione di servizi gestionali-operativi accentrati;
- strutture regionali, organizzate con logica di presidio territoriale-geografico e con funzioni di gestione e coordinamento delle relative attività operative correlate alla riscossione.
Le strutture regionali dell'ente sono costituite dalle direzioni regionali, all'interno delle quali sono presenti le aree territoriali.
Le aree territoriali sono istituite con competenza su base provinciale ovvero anche sovra-provinciale, nell'ottica di assicurare,
sotto il profilo della rilevanza gestionale, l'omogeneità delle diverse entità territoriali.
Un'articolazione degli uffici, dunque, è rimasta, anche dopo l'istituzione dell con effetto Parte_1
anche sulla competenza territoriale, nel senso che l'atto emanato dall'ufficio territorialmente incompetente è invalido. Non a caso le - 13 -
norme sopracitate (quelle del D.P.R. n. 602/1973 e quelle del D.P.R. n.
600/1973) non sono state affatto abrogate.
Il tema è stato affrontato ex professo dalla più recente giurisprudenza di legittimità, la quale ha ribadito la permanenza della competenza territoriale degli uffici (Cass. civ, sez. trib., n. 14364 del
2405/2023, non massimata. In motivazione, peraltro, si legge che “A seguito della
riforma della riscossione il concessionario della riscossione competente è - secondo
la consolidata giurisprudenza di questa Corte, menzionata dallo stesso ricorrente
in memoria - quello che opera nel domicilio fiscale del contribuente;
nell'attività di
riscossione attribuita all' , che la esercitava illo tempore Parte_1
tramite AL S.p.A., è previsto che, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art.
31, comma 2, ogni atto impositivo sia emesso dall'ufficio territorialmente
competente secondo il criterio del domicilio fiscale del contribuente al quale, giusta
il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 24, l'ufficio consegna il ruolo al concessionario
dell'ambito territoriale cui esso si riferisce (Cass., Sez. V, 29 marzo 2017, n.
8049; Cass., Sez. VI, 17 novembre 2022, n. 33862)”; Cass. civ., sez. trib., n. 23889
del 05/09/2024, non massimata. In motivazione, peraltro, si legge che “La
soppressione del pregresso regime di frammentazione del servizio di riscossione
esternalizzato tra una pluralità di concessionari (individuati, per ambiti territoriali,
tramite procedure di evidenza pubblica) e l'accentramento della funzione di
riscossione in un unico ente - per quanto dotato di modalità organizzative flessibili
- non comporta, quindi, il venir meno della rilevanza della nozione di
"circoscrizione territoriale" di cui all'art. 1, lett. c) D.Lgs. n. 112 del 1999, che
trova esatta corrispondenza nell'art. 4 D.Lgs. n. 546 del 1992 (ai fini
dell'individuazione del giudice tributario competente) e deve essere riferita - 14 -
all'articolazione degli uffici dell'ente pubblico economico chiamato a gestire la
funzione di riscossione, secondo gli ambiti in precedenza definiti per i concessionari
della riscossione. Continua, pertanto, a trovare applicazione l'art. 24 D.P.R. n. 602
del 1973 che, a differenza di quanto sostenuto dalla CTR nel provvedimento
impugnato, non può ritenersi implicitamente abrogato, sebbene il riferimento al
concessionario sia da ritenere superato alla luce delle modifiche che hanno
interessato la funzione della riscossione, a decorrere dal 2005”; e Cass. Civ., sez.
5, n. 16408 del 12/06/2024: “La competenza territoriale degli uffici finanziari si
determina tramite il criterio del domicilio fiscale o della residenza del contribuente
inserita nella dichiarazione dei redditi, per cui, se quest'ultimo li ha indicati
erroneamente, non può sfruttare l'errore in cui è incorsa l'Amministrazione
finanziaria per eccepire l'invalidità per incompetenza territoriale dell'atto di
accertamento compiuto dall'Ufficio finanziario del domicilio o della residenza da
lui stesso dichiarato errato, con la conseguenza che, ai fini della
competenza territoriale, rileva anche il domicilio fiscale o la residenza indicata
erroneamente con la dichiarazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la
pronuncia della CTR Campania che aveva stabilito la legittimità dell'accertamento
compiuto dall' di Benevento - quale ufficio ritenutosi Parte_1
competente territorialmente sulla base del luogo di residenza erroneamente
indicato nella dichiarazione dei redditi dallo stesso contribuente - per l'irrilevanza
dell'errore ai fini dell'eccezione di incompetenza territoriale sollevata nel giudizio
e sulla base della coincidenza, per le persone fisiche, del luogo di residenza con il
domicilio fiscale, in assenza di una espressa autorizzazione della
stessa in senso contrario)”; ). Parte_1
Nel caso di specie l'atto è stato emesso dall'Agente di - 15 -
Riscossione di Milano, mentre l'appellato ha il proprio domicilio fiscale in quel di Bergamo. Pertanto, attesa l'incompetenza per territorio dell'ufficio procedente, la cartella di pagamento emessa è
affetta da invalidità.
Con il terzo motivo di appello l' rileva, in ogni caso, la Pt_1
propria carenza di responsabilità. Osserva che, per quel che concerne i motivi di opposizione afferenti alla legittimità dell'iscrizione a ruolo,
nessuna responsabilità può essere posta a proprio carico in ordine ad omissioni o ritardi negli adempimenti;
che, infatti, l'eventuale giudizio di opposizione avverso i ruoli ha come esclusivo e legittimo contraddittore l'ente impositore e creditore il quale ha provveduto alla formazione degli stessi;
che si deve all'uopo distinguere tra titolarità
del credito e titolarità dell'azione esecutiva;
che sussiste legittimazione passiva dell' unicamente in riferimento all'impugnazione di Pt_1
atti alla stessa direttamente riferibili, non anche in riferimento all'impugnazione di atti prodromici svolti dall'ente impositore e creditore;
che, in particolare, non possono essere opposte all'agente di riscossione le eccezioni relative all'insussistenza del credito.
Il motivo è infondato.
Invero l'accertata nullità della cartella di pagamento, per incompetenza territoriale, è imputabile proprio all
[...]
. Parte_1
Infatti, si tratta di un vizio riferibile agli atti e/o procedimenti posti in essere dal medesimo , non già di un vizio CP_13
afferente all'attività accertativa preliminare svolta dall'ente - 16 -
impositore.
Restano, invece, assorbiti il secondo motivo di appello dell nonché il primo e unico motivo di appello principale della Pt_1
, afferenti alla natura _3
privilegiata del credito de quo, alla legittimità dell'utilizzo della procedura esattoriale per il suo recupero e all'applicazione dell'art. 9
co. 5 d.lgs. n. 123/1998 non solo ai soli finanziamenti consistenti in erogazioni dirette di denaro, ma anche alle concessioni di garanzia ex l. 662/96.
Infatti, la cartella di pagamento è, e rimane, nulla, per il solo fatto dell'incompetenza, indipendentemente dalla procedura che è stata esperita per il recupero del credito.
Di qui il rigetto degli appelli (dell' Parte_1
e della )
[...] _3
e, per l'effetto, la conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e possono liquidarsi in complessivi € 17.179,00= (di cui € 4.389,00= per la fase di studio, €
2.552,00= per la fase introduttiva, € 2.940,00= per la fase istruttoria/trattazione ed € 7.298,00= per la fase decisionale), oltre a rimborso forfetario nella misura del 15 %, ad iva e cpa e alle successive occorrende, e con distrazione a favore del difensore antistatario. La
liquidazione viene effettuata sulla base del valore della causa (€
440.998,08=), con compensi minimo per la terza fase, tenuto conto del mancato espletamento di un'attività istruttoria, e medio per tutte le altre. - 17 -
La distrazione vale anche per le spese di lite afferenti al primo grado di giudizio, non disposta dal Tribunale, benchè richiesta dalla parte. Sul punto la sentenza impugnata va semplicemente corretta.
Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 30 maggio 2022 n. 115
sussistono a carico delle appellanti ( Parte_1
e i
[...] _3
presupposti per il versamento di ulteriori importi a titolo di contributo unificato pari a quelli dovuti per le presenti impugnazioni.
P . Q . M .
La Corte, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa,
definitivamente pronunciando:
- respinge gli appelli e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna le appellanti, in solido tra di loro, a rifondere all'appellato le spese di lite, liquidate in complessivi € 17.179,00=,
oltre a rimborso forfetario nella misura del 15 %, ad iva e cpa e alle successive occorrende, e con distrazione a favore del difensore antistatario;
- dispone la correzione della sentenza impugnata nella parte in cui ha condannato le convenute soccombenti a rifondere all'attore vittorioso le spese di lite omettendo la pronuncia di distrazione a favore del difensore antistatario;
- dichiara che sussistono a carico delle appellanti i presupposti per il versamento di ulteriori importi a titolo di contributo unificato pari a quelli dovuti per le presenti impugnazioni. - 18 -
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 8 luglio
2025.
IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE Est.
Dott. Giuseppe Magnoli Dott. Cesare Massetti
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima Civile, riunita in
Camera di Consiglio, nelle persone dei Sigg.:
MAGNOLI Dott. Giuseppe Presidente
MASSETTI Dott. Cesare Consigliere est.
MANCINI Dott.ssa Maura Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 480/2021 del Ruolo Generale promossa con atto di citazione ritualmente notificato e posta in decisione all'udienza del 9
aprile 2025
d a
, in persona dei Parte_1
Responsabili Contenzioso Lombardia avv. Barbara Turrin ed avv.
rappresentata e difesa dall'Avv.to Giovanni Rao Controparte_1
del Foro di Brescia, procuratore anche domiciliatario, giusta procura speciale alla lite in calce all'atto introduttivo del giudizio
APPELLANTE
c o n t r o rappresentato e difeso dall'Avv.to Controparte_2
Giuliano Tropea del Foro di Bergamo, procuratore anche domiciliatario, giusta procura speciale alla lite a margine della comparsa di costituzione e di risposta
APPELLATO - 2 -
c o n t r o
_3
nella qualità di mandataria e
[...] [...]
Controparte_4
in favore delle PMI di cui alla Legge 662/1996, in persona
[...]
del legale rappresentante Dott. , rappresentata Controparte_5
e difesa dall'Avv.to Gianluigi Iannetti del Foro di Milano, procuratore anche domiciliatario, giusta procura speciale alla lite allegata all'atto di appello principale proposto avverso la medesima sentenza
APPELLATA/APPELLANTE
In punto: appello avverso sentenza del Tribunale di Bergamo n.
1867/2020 pubblicata il 24.12.2020 e notificata in data 01.04.2021.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
1) In via principale e nel merito, accogliere, per i motivi dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, riformare e/o annullare con ogni statuizione, la sentenza n. 1867/2020, relativa al Giudizio
recante R.G. n. 4911/2018, emessa in data 23.12.2020 dal Tribunale
Civile di Bergamo, Sezione Seconda Civile, nella persona del Giudice
Unico, dott. Giuseppe Liotta, pubblicata il 24.12.2020, notificata in data 01.04.2021, per i motivi in epigrafe rappresentati;
2) Per l'effetto, ritenere e dichiarare legittima la procedura di riscossione posta in essere dall' nei Controparte_6
confronti del sig. Controparte_2
3) Conseguentemente, confermare gli atti opposti, anche a - 3 -
totale revoca dell'impugnata sentenza;
4) Con vittoria di spese e compensi di entrambi i casi di giudizio.
Dell'appellato
Respingere le domande dell'appellante in quanto infondate in fatto e in diritto e confermare le statuizioni della sentenza n. 1867/2020
del Tribunale di Bergamo, del 23.12.2020, pubblicata il 24.12.2020 e notificata il 1° aprile 2021, dando altresì atto che le cartelle opposte non hanno ragion d'essere anche perché, nelle more del giudizio di primo grado, il debitore principale ha versato all Parte_2 [...]
€ 117.236,14 e al Fondo di Garanzia MCC € Parte_1
123.456,32. In accoglimento della domanda di distrazione delle spese a favore del difensore, disporsi la distrazione delle spese di cui alla condanna al punto n. 2 del dispositivo della pronuncia di primo grado.
IN VIA ISTRUTTORIA: con riserva di dedurre e produrre nei termini di rito.
IN OGNI CASO: spese ed onorari di causa interamente rifusi di primo e secondo grado, da distrarsi a favore del difensore che si dichiara antistatario per entrambi i gradi di giudizio.
Dell'appellata/appellante
CONCLUSIONI DI NEL GIUDIZIO DI Pt_3
APPELLO RGN 520/2021
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, richiamate le difese tutte già
formulate nel giudizio di primo grado - da intendersi qui integralmente - 4 -
riportate e trascritte, anche per gli effetti cui all'art. 346 CpC
- in accoglimento dei motivi di cui al presente appello:
- riformare la Sentenza n. 1867/2020 del Tribunale di Bergamo
– Giudice Dott. Giuseppe Liotta – datata 23 dicembre 2020, pubblicata il 24 dicembre 2020 e notificata il 1 aprile 2021, resa nel Giudizio di primo grado RGN 4911/2018 promosso da Controparte_2
nei confronti di e dell' CP_7 Parte_1
nella parte in cui ha accolto la domanda giudiziale
[...]
avversa negando che la concessione di garanzia valere sul Fondo di
Garanzia ex L 662/96 rientri nell'ambito di applicazione del D.Lgs.
123/98 che prevede la procedura di iscrizione a ruolo per il recupero di detto credito e quindi dichiarando l'illegittimità della procedura di iscrizione a ruolo e la nullità delle cartelle ex adverso impugnate e condannando al pagamento delle spese legali disponendo CP_7
invece, per tutti i motivi spiegati in atti,
1) che la concessione di garanzia valere sul Fondo di Garanzia
ex L 662/96 rientra nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 123/98;
2) che il credito della di euro 440.988,08 in linea Parte_4
capitale, oltre interessi di legge, è stato legittimamente iscritto a ruolo in forza del combinato disposto degli artt. 1 e 9 del D. lgs. 123/98 e di tutta la speciale normativa di settore, che si applicano alla fattispecie di causa;
3) la non soccombenza di in forza CP_7
dell'infondatezza della domanda avversa nonché della legittimità del suo operato per tutti i motivi spiegati in atti e per l'effetto la non - 5 -
debenza delle spese legali ingiustamente liquidate in favore del Sig.
di cui si chiede fin d'ora la ripetizione. Controparte_2
4) In ogni caso, dichiarare l'infondatezza nel merito della domanda proposta dal Sig. ; Controparte_2
5) Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre spese generali, CPA e IVA.
CONCLUSIONI DI NEL GIUDIZIO DI Pt_3
APPELLO RGN 480/2021
Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis:
- Disporre, ai sensi dell'art 335 CpC, la riunione dei giudizi di impugnazione RGN 480/2021 e RGN 520/2021 avverso la medesima
Sentenza n. 1867/2020 del Tribunale di Bergamo – Giudice Dott.
Giuseppe Liotta – datata 23 dicembre 2020, pubblicata il 24 dicembre
2020 e notificata il 1 aprile 2021, resa nel Giudizio di primo grado RGN
4911/2018.
- Accogliere le conclusioni rassegnate da nel CP_7
giudizio di appello (RG 520/2021) da questa promosso avverso la medesima Sentenza n. 1867/2020 del Tribunale di Bergamo – Giudice
Dott. Giuseppe Liotta – datata 23 dicembre 2020, pubblicata il 24
dicembre 2020 e notificata il 1 aprile 2021, resa nel Giudizio di primo grado RGN 4911/2018.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
interponeva opposizione all'esecuzione Controparte_2
avverso le cartelle di pagamento n. 06820170059919921001 e n.
06820170057460269002, notificategli rispettivamente il 14.02.18 ed il - 6 -
5.03.18, di cui chiedeva l'annullamento.
Tali cartelle erano state emesse sui ruoli n. 2017/014065 e n.
2017/013486 delle entrate coattive per l'anno 2017 per il recupero dell'agevolazione ex L. 662/1996. A monte la società finanziata per la quale il aveva prestato fideiussione, Parte_2 CP_2
si era resa inadempiente, e quindi la (già CP_8 [...]
) aveva escusso la garanzia del fondo ex L. 662/1996, e CP_9
quindi la _3
(gestore del predetto ) aveva comunicato la surroga nei diritti CP_4
spettanti al soggetto finanziatore ai sensi dell'art. 1203 c.c. e dell'art. 2
co. 4 del D.M 20/6/2005.
Resistevano l' e la Parte_1 [...]
_3
Il Tribunale di Bergamo così decideva:
- 1) Accoglie l'opposizione ex art. 615 c.p.c., con conseguente nullità delle cartelle di pagamento notificate al sig. ; Controparte_2
- 2) Condanna e Parte_1 [...]
alla refusione delle spese Controparte_10
di lite in favore di che si liquidano per compensi Controparte_2
professionali in € 11.472,00=, oltre spese generali al 15%, oltre CPA
ed IVA.
Riteneva il primo giudice:
- che l'Agente di Riscossione di Milano era incompetente per territorio, in quanto l'opponente aveva sia la residenza anagrafica che il domicilio fiscale in quel di Bergamo;
- 7 -
- che la in _3
relazione al recupero di cui la stessa era creditrice nei confronti della
, non poteva attivare la procedura esattoriale relativa al D.L. Pt_2
n. 46/1999 prevista per le entrate dello Stato (il fondo di garanzia, in seguito all'avvenuta surrogazione, rivendicava il diritto a poter soddisfare il proprio credito in via privilegiata in base a quanto disposto dall'art. 9 del DL n. 123/98), dato che per “finanziamento” possono intendersi soltanto le erogazioni dirette di denaro, e non le altre tipologie di intervento (tra cui le prestazioni di garanzia).
L' interponeva appello Parte_1
avverso la suddetta decisione per i seguenti motivi:
- 1) sulla errata motivazione dell'impugnata sentenza, che ha dichiarato l'incompetenza per territorio dell'agente di riscossione competente per Milano;
- 2) sulla errata motivazione dell'impugnata sentenza, che ha statuito, in relazione al caso di specie, l'impossibilità di attivare la procedura esattoriale relativa al dl 46/1999, prevista per le entrate dello
Stato;
- 3) in ogni caso, sulla carenza di responsabilità della
[...]
. Parte_1
Resisteva il , il quale, peraltro, segnalava la CP_2
riduzione dell'esposizione debitoria nei confronti del fondo di garanzia, invocava la liberazione del fideiussore per fatto del creditore ex art. 1955 cod. civ. e chiedeva la riforma della sentenza di primo grado circa la mancata pronuncia in ordine alla distrazione delle spese. - 8 -
Resisteva, altresì, la _3
, la quale, peraltro, nel frattempo, a sua volta, aveva proposto
[...]
appello principale avverso la medesima sentenza per il seguente motivo: erronea pronuncia e/o erronea motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale di Bergamo ha illegittimamente limitato l'ambito di applicazione dell'art. 9, co. 5, del d.lgs. n. 123/1998 ai soli finanziamenti consistenti in erogazioni dirette di denaro e non anche alla concessione di garanzia ex l. 662/96,
dichiarando per l'effetto l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo del credito di la nullità delle cartelle esattoriali e la soccombenza CP_11
di CP_7
Alla presente causa veniva riunita la n. 520/2021 r.g., avente ad oggetto, appunto, l'appello proposto dalla _3
avverso la medesima sentenza.
[...]
Respinta l'istanza di sospensiva, e precisate le conclusioni come in epigrafe riportate, all'udienza del 9 aprile 2025 la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello l' lamenta errata Pt_1
motivazione dell'impugnata sentenza, che ha dichiarato l'incompetenza per territorio dell'agente di riscossione competente per
Milano. Osserva che, con l'introduzione del decreto-legge 30
settembre 2005 n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2
dicembre 2005 n. 248, è stato radicalmente riformato il sistema di gestione della riscossione coattiva a mezzo ruolo, facendo assumere, - 9 -
per tutto il territorio nazionale, Regione Siciliana esclusa, direttamente allo Stato, ed in particolare all' , in luogo degli ex Parte_1
concessionari privati operanti per ambito provinciale, la funzione relativa alla riscossione nazionale;
che tale attività è stata esercitata da
AL s.p.a. e dalle sue partecipate fino alla data del 1-7-2017, ed è
attualmente svolta, all'esito dell'introduzione delle disposizioni del decreto legge n. 193/2016, dal nuovo Ente pubblico economico
“ ”, unico soggetto deputato all'attività di Pt_1 Parte_1
esazione nazionale sul suolo patrio (Sicilia esclusa), a seguito dello scioglimento automatico, senza liquidazione, delle suddette società del
Gruppo AL;
che, tra l'altro, nel caso specifico, le cartelle di pagamento oggetto di opposizione da parte del sig. Controparte_2
sono state notificate rispettivamente il 14.02.18 ed il 5.03.18, e quindi ben oltre la data del 01.07.2017 in epigrafe indicata quale termine ultimo dell'attività svolta da AL s.p.a..
Il motivo è infondato.
L'art. 12 co. 1 del D.P.R. n. 602/1973 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), in tema di formazione e contenuto dei ruoli,
dispone che “L'ufficio competente forma ruoli distinti per ciascuno
degli ambiti territoriali in cui i concessionari operano. In ciascun
ruolo sono iscritte tutte le somme dovute dai contribuenti che hanno il
domicilio fiscale in comuni compresi nell'ambito territoriale cui il
ruolo si riferisce”. L'art. 24 co. 1 dello stesso decreto, in tema di consegna del ruolo al concessionario, dispone che “L'ufficio consegna
il ruolo al concessionario dell'ambito territoriale cui esso si riferisce - 10 -
secondo le modalità indicate con decreto del Ministero delle finanze,
di concerto con il Ministero del tesoro del bilancio e della
programmazione economica”. L'art. 46 co. 1 dello stesso decreto, in tema di delega ad altro concessionario, dispone che “Il concessionario
cui è stato consegnato il ruolo, se l'attività di riscossione deve essere
svolta fuori del proprio ambito territoriale, delega in via telematica
per la stessa il concessionario nel cui ambito territoriale si deve
procedere, fornendo ogni informazione utile in suo possesso circa i
beni sui quali procedere. La delega può riguardare anche la notifica
della cartella”. Infine, l'art. 31 co. 2 del D.P.R. n. 600/1973
(Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), in tema di attribuzioni degli uffici delle imposte, dispone che “La
competenza spetta all'ufficio distrettuale nella cui circoscrizione è il
domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione alla data in
cui questa è stata o avrebbe dovuto essere presentata”.
La normativa anteriore alla soppressione di AL e all'istituzione dell' stabiliva, Parte_1
dunque, il principio della competenza territoriale degli uffici,
ancorandola al criterio del domicilio fiscale del contribuente.
E la giurisprudenza di legittimità aveva sempre affermato la valenza di tale criterio, comminando la nullità dei provvedimenti emanati dall'ufficio territorialmente incompetente. Così, ad esempio,
per quel che concerne il provvedimento di fermo (Cass. civ., n. 8049 del
29/03/2017: “In tema di riscossione dei tributi, è illegittimo, per carenza di
competenza territoriale, il provvedimento di fermo emesso dall'ufficio provinciale - 11 -
del concessionario che operi in un ambito territoriale diverso dal domicilio fiscale
del contribuente, atteso che nell'attività di riscossione, attribuita all' Parte_1
, che la esercita tramite AL s.p.a., è previsto, da un lato, che, ai sensi
[...]
dell'art. 31, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, ogni atto impositivo sia emesso
dall'ufficio territorialmente competente, secondo il criterio del domicilio fiscale del
contribuente, e, dall'altro, che, giusta l'art. 24 del d.P.R. n. 602 del 1973, “l'ufficio
consegna il ruolo al concessionario dell'ambito territoriale cui esso si riferisce”.
Conforme Cass. civ., n. 33862 del 17/11/2022) ovvero il pignoramento di crediti verso terzi (Cass. civ., n. 10701 del 04/05/2018, non massimata. In
motivazione, peraltro, si legge che “il concessionario è titolare di una potestà esecutiva
limitata all'ambito territoriale assegnatogli con il provvedimento di concessione che
coincide con la provincia”). Stesso principio era stato affermato per quel che concerne la cartella di pagamento (Cass. civ., n. 1668 del 23/01/2025: “In
tema di assetto organizzativo territoriale per la riscossione dei tributi, la
competenza per la notificazione della cartella di pagamento è attribuita, a pena di
invalidità, soltanto all'agente della riscossione che opera nell'ambito territoriale in
cui il contribuente iscritto a ruolo ha il proprio domicilio fiscale, in applicazione
delle generali previsioni degli art. 12, comma 1, e art. 24, comma 1, del d.P.R. n.
602 del 1973”), benchè questa sia una semplice intimazione di pagamento e non ancora un atto esecutivo.
Si pone allora il problema della sopravvivenza di una competenza territoriale con il passaggio da un sistema di riscossione dei tributi imperniato sul modello della delega ai concessionari ad un sistema imperniato sul modello dell'accentramento della funzione di riscossione in capo ad un solo ente, l' , la quale la Parte_1 - 12 -
esercita tramite l' . Pt_1 Parte_1
La tesi patrocinata dall'appellante, è appunto, quella che, nel momento in cui la funzione di riscossione è stata attribuita all
[...]
, ente unico che opera a livello nazionale (esclusa la Parte_1
Sicilia), è venuta meno la ripartizione territoriale della competenza tra i vari uffici.
La Corte ritiene che detta tesi non sia condivisibile.
Infatti, secondo il modello organizzativo l'ente si CP_12
articola in:
- strutture centrali, con funzioni prevalenti di programmazione,
indirizzo, coordinamento e controllo nonché di erogazione di servizi gestionali-operativi accentrati;
- strutture regionali, organizzate con logica di presidio territoriale-geografico e con funzioni di gestione e coordinamento delle relative attività operative correlate alla riscossione.
Le strutture regionali dell'ente sono costituite dalle direzioni regionali, all'interno delle quali sono presenti le aree territoriali.
Le aree territoriali sono istituite con competenza su base provinciale ovvero anche sovra-provinciale, nell'ottica di assicurare,
sotto il profilo della rilevanza gestionale, l'omogeneità delle diverse entità territoriali.
Un'articolazione degli uffici, dunque, è rimasta, anche dopo l'istituzione dell con effetto Parte_1
anche sulla competenza territoriale, nel senso che l'atto emanato dall'ufficio territorialmente incompetente è invalido. Non a caso le - 13 -
norme sopracitate (quelle del D.P.R. n. 602/1973 e quelle del D.P.R. n.
600/1973) non sono state affatto abrogate.
Il tema è stato affrontato ex professo dalla più recente giurisprudenza di legittimità, la quale ha ribadito la permanenza della competenza territoriale degli uffici (Cass. civ, sez. trib., n. 14364 del
2405/2023, non massimata. In motivazione, peraltro, si legge che “A seguito della
riforma della riscossione il concessionario della riscossione competente è - secondo
la consolidata giurisprudenza di questa Corte, menzionata dallo stesso ricorrente
in memoria - quello che opera nel domicilio fiscale del contribuente;
nell'attività di
riscossione attribuita all' , che la esercitava illo tempore Parte_1
tramite AL S.p.A., è previsto che, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art.
31, comma 2, ogni atto impositivo sia emesso dall'ufficio territorialmente
competente secondo il criterio del domicilio fiscale del contribuente al quale, giusta
il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 24, l'ufficio consegna il ruolo al concessionario
dell'ambito territoriale cui esso si riferisce (Cass., Sez. V, 29 marzo 2017, n.
8049; Cass., Sez. VI, 17 novembre 2022, n. 33862)”; Cass. civ., sez. trib., n. 23889
del 05/09/2024, non massimata. In motivazione, peraltro, si legge che “La
soppressione del pregresso regime di frammentazione del servizio di riscossione
esternalizzato tra una pluralità di concessionari (individuati, per ambiti territoriali,
tramite procedure di evidenza pubblica) e l'accentramento della funzione di
riscossione in un unico ente - per quanto dotato di modalità organizzative flessibili
- non comporta, quindi, il venir meno della rilevanza della nozione di
"circoscrizione territoriale" di cui all'art. 1, lett. c) D.Lgs. n. 112 del 1999, che
trova esatta corrispondenza nell'art. 4 D.Lgs. n. 546 del 1992 (ai fini
dell'individuazione del giudice tributario competente) e deve essere riferita - 14 -
all'articolazione degli uffici dell'ente pubblico economico chiamato a gestire la
funzione di riscossione, secondo gli ambiti in precedenza definiti per i concessionari
della riscossione. Continua, pertanto, a trovare applicazione l'art. 24 D.P.R. n. 602
del 1973 che, a differenza di quanto sostenuto dalla CTR nel provvedimento
impugnato, non può ritenersi implicitamente abrogato, sebbene il riferimento al
concessionario sia da ritenere superato alla luce delle modifiche che hanno
interessato la funzione della riscossione, a decorrere dal 2005”; e Cass. Civ., sez.
5, n. 16408 del 12/06/2024: “La competenza territoriale degli uffici finanziari si
determina tramite il criterio del domicilio fiscale o della residenza del contribuente
inserita nella dichiarazione dei redditi, per cui, se quest'ultimo li ha indicati
erroneamente, non può sfruttare l'errore in cui è incorsa l'Amministrazione
finanziaria per eccepire l'invalidità per incompetenza territoriale dell'atto di
accertamento compiuto dall'Ufficio finanziario del domicilio o della residenza da
lui stesso dichiarato errato, con la conseguenza che, ai fini della
competenza territoriale, rileva anche il domicilio fiscale o la residenza indicata
erroneamente con la dichiarazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la
pronuncia della CTR Campania che aveva stabilito la legittimità dell'accertamento
compiuto dall' di Benevento - quale ufficio ritenutosi Parte_1
competente territorialmente sulla base del luogo di residenza erroneamente
indicato nella dichiarazione dei redditi dallo stesso contribuente - per l'irrilevanza
dell'errore ai fini dell'eccezione di incompetenza territoriale sollevata nel giudizio
e sulla base della coincidenza, per le persone fisiche, del luogo di residenza con il
domicilio fiscale, in assenza di una espressa autorizzazione della
stessa in senso contrario)”; ). Parte_1
Nel caso di specie l'atto è stato emesso dall'Agente di - 15 -
Riscossione di Milano, mentre l'appellato ha il proprio domicilio fiscale in quel di Bergamo. Pertanto, attesa l'incompetenza per territorio dell'ufficio procedente, la cartella di pagamento emessa è
affetta da invalidità.
Con il terzo motivo di appello l' rileva, in ogni caso, la Pt_1
propria carenza di responsabilità. Osserva che, per quel che concerne i motivi di opposizione afferenti alla legittimità dell'iscrizione a ruolo,
nessuna responsabilità può essere posta a proprio carico in ordine ad omissioni o ritardi negli adempimenti;
che, infatti, l'eventuale giudizio di opposizione avverso i ruoli ha come esclusivo e legittimo contraddittore l'ente impositore e creditore il quale ha provveduto alla formazione degli stessi;
che si deve all'uopo distinguere tra titolarità
del credito e titolarità dell'azione esecutiva;
che sussiste legittimazione passiva dell' unicamente in riferimento all'impugnazione di Pt_1
atti alla stessa direttamente riferibili, non anche in riferimento all'impugnazione di atti prodromici svolti dall'ente impositore e creditore;
che, in particolare, non possono essere opposte all'agente di riscossione le eccezioni relative all'insussistenza del credito.
Il motivo è infondato.
Invero l'accertata nullità della cartella di pagamento, per incompetenza territoriale, è imputabile proprio all
[...]
. Parte_1
Infatti, si tratta di un vizio riferibile agli atti e/o procedimenti posti in essere dal medesimo , non già di un vizio CP_13
afferente all'attività accertativa preliminare svolta dall'ente - 16 -
impositore.
Restano, invece, assorbiti il secondo motivo di appello dell nonché il primo e unico motivo di appello principale della Pt_1
, afferenti alla natura _3
privilegiata del credito de quo, alla legittimità dell'utilizzo della procedura esattoriale per il suo recupero e all'applicazione dell'art. 9
co. 5 d.lgs. n. 123/1998 non solo ai soli finanziamenti consistenti in erogazioni dirette di denaro, ma anche alle concessioni di garanzia ex l. 662/96.
Infatti, la cartella di pagamento è, e rimane, nulla, per il solo fatto dell'incompetenza, indipendentemente dalla procedura che è stata esperita per il recupero del credito.
Di qui il rigetto degli appelli (dell' Parte_1
e della )
[...] _3
e, per l'effetto, la conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e possono liquidarsi in complessivi € 17.179,00= (di cui € 4.389,00= per la fase di studio, €
2.552,00= per la fase introduttiva, € 2.940,00= per la fase istruttoria/trattazione ed € 7.298,00= per la fase decisionale), oltre a rimborso forfetario nella misura del 15 %, ad iva e cpa e alle successive occorrende, e con distrazione a favore del difensore antistatario. La
liquidazione viene effettuata sulla base del valore della causa (€
440.998,08=), con compensi minimo per la terza fase, tenuto conto del mancato espletamento di un'attività istruttoria, e medio per tutte le altre. - 17 -
La distrazione vale anche per le spese di lite afferenti al primo grado di giudizio, non disposta dal Tribunale, benchè richiesta dalla parte. Sul punto la sentenza impugnata va semplicemente corretta.
Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 30 maggio 2022 n. 115
sussistono a carico delle appellanti ( Parte_1
e i
[...] _3
presupposti per il versamento di ulteriori importi a titolo di contributo unificato pari a quelli dovuti per le presenti impugnazioni.
P . Q . M .
La Corte, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa,
definitivamente pronunciando:
- respinge gli appelli e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna le appellanti, in solido tra di loro, a rifondere all'appellato le spese di lite, liquidate in complessivi € 17.179,00=,
oltre a rimborso forfetario nella misura del 15 %, ad iva e cpa e alle successive occorrende, e con distrazione a favore del difensore antistatario;
- dispone la correzione della sentenza impugnata nella parte in cui ha condannato le convenute soccombenti a rifondere all'attore vittorioso le spese di lite omettendo la pronuncia di distrazione a favore del difensore antistatario;
- dichiara che sussistono a carico delle appellanti i presupposti per il versamento di ulteriori importi a titolo di contributo unificato pari a quelli dovuti per le presenti impugnazioni. - 18 -
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 8 luglio
2025.
IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE Est.
Dott. Giuseppe Magnoli Dott. Cesare Massetti