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Sentenza 24 aprile 2024
Sentenza 24 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 24/04/2024, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI IMPERIA
VERBALE DI UDIENZA DI TRATTAZIONE SCRITTA EX ART. 127 TER C.P.C
Addì 24 aprile 2024, visto l'art. 127 ter c.p.c., viste le note di udienza depositate dalle parti;
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio e, all'esito, pronuncia la seguente sentenza dando lettura dei motivi.
Il Giudice
Paola Cappello REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NUORO
Sezione Unica Civile - Lavoro
Il Giudice del Tribunale di Imperia, in funzione di giudice unico, in persona della
Dott.ssa Paola Cappello, all'udienza del 24.4.2023, in conformità al disposto dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa n. 297/2018
promossa da:
, elettivamente domiciliato in Sanremo (IM), Via XX Parte_1
Settembre n. 34 presso e nello studio dell'Avv. Francesco Lopez che lo rappresenta e difende giusta delega atti;
ricorrente contro
elettivamente domiciliato presso l'indirizzo pec Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Osvaldo Email_1
Galizia, giusta delega in atti;
resistente conclusioni:
Pag. 2 di 7 Parte ricorrente:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Imperia, in funzione di Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, previa ammissione degli incombenti istruttori: - accertare e dichiarare che il Signor
ha svolto attività lavorativa non retribuita con l'osservanza degli orari di cui in premessa e Pt_1
conseguentemente riconoscere che lo stesso ha svolto attività lavorativa straordinaria per tutti i fatti di cui in premessa;
- condannare il resistente per tutte le causali di cui in premessa al pagamento della complessiva somma di
€ 48.195,30 al lordo delle ritenute di legge, così come meglio specificato nel conteggio che qui viene integralmente richiamato, o in quella maggiore e minore che risulterà anche a seguito di apposita CTU o al termine dell'istruttoria;
- condannare il resistente al pagamento di spese, diritti ed onorari di lite.
Parte resistente:
In via principale e nel merito: 1) rigettare l'avverso ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto e tutte le domande, istanze e pretese economiche proposte dal Sig. contro il Sig. . Pt_1 Controparte_1
***
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 8.6.2018, ha convenuto in giudizio Parte_1
per sentirlo condannare al pagamento dell'attività lavorativa svolta Controparte_1
e non retribuita a titolo di straordinari e conseguente erroneo calcolo di tredicesima e
TFR.
Segnatamente, la parte ricorrente ha dedotto:
di essere stato assunto alle dipendenze di in data Controparte_1
18.12.2013, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, part-time 18 ore settimanali e con la qualifica di “operaio comune”, livello 3E
[...]
e ciò sino al 3.12.2016; Org_1
che l'orario di lavoro contrattualmente stabilito è stato strutturato in via alternativa o dal lunedì al sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,00 oppure dalle
Pag. 3 di 7 ore 16,00 alle ore 19,00;
di aver in realtà osservato un orario di lavoro full time, dal lunedì al sabato dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e dalle ore 15,30 alle ore 19,00, in coincidenza con gli orari di apertura dell'attività del punto vendita sito in Sanremo, Piazza della Libertà n. 5/6 indicato nel contratto di lavoro;
di aver maturato, in virtù delle ore effettivamente svolte, differenze retributive per € 48.195,30, derivanti dagli straordinari non percepiti, oltre a tredicesima e TFR da calcolarsi sull'orario effettivamente svolto.
Ha concluso, pertanto, chiedendo la corresponsione di quanto dovuto a titolo di differenze retributive per € 48.195,30, derivanti dagli straordinari non percepiti, oltre a tredicesima e TFR da calcolarsi sull'orario effettivamente svolto.
Si è costituita la parte convenuta che ha dedotto la correttezza degli Controparte_1
orari contrattuali e ha contestato lo svolgimento da parte del di ore di Pt_1
straordinario e la relativa autorizzazione. Ha concluso per il rigetto del ricorso,
motivato anche sulla base delle stesse caratteristiche del luogo di svolgimento della prestazione: magazzino di deposito dei prodotti abruzzesi del resistente, oggetto di vendita in via prevalente su ordinazione.
La causa è stata istruita in via documentale ed orale e, all'udienza odierna, è stata discussa e decisa mediante lettura integrale della presente sentenza.
***
La domanda è fondata e deve essere accolta.
Preliminarmente, occorre osservare che, a norma dell'art. 2697 c.c., è onere del lavoratore provare i fatti costitutivi delle rivendicazioni economiche avanzate per il lavoro ulteriore rispetto a quello ordinario che lo stesso assume di aver prestato.
Infatti, costituisce consolidato principio di diritto quello secondo cui: "Il lavoratore che agisca per ottenere il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolte, senza che eventuali - ma non decisive
Pag. 4 di 7 - ammissioni del datore di lavoro siano idonee a determinare una inversione dell'onere della prova" (Cass. 16.02.2009 n. 3714; Cass. 29.01.2003, n. 1389; Cass.
17.10.2001, n.12695).
Più in generale, la Corte di Cassazione ribadisce che ove il lavoratore richieda il compenso per il lavoro ulteriore (straordinario, festivo ecc.) ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre il normale orario di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa essere supplita dalla valutazione equitativa del giudice" (Cass. 14.05.2015 n.
9906).
Nel caso di specie tale prova può ritenersi raggiunta.
La precisa deduzione della parte ricorrente quanto agli orari aggiuntivi (svolgimento ogni giorno del turno mattutino e pomeridiano in luogo del turno alternato previsto contrattualmente) ha trovato riprova nell'istruttoria orale.
Il teste ha confermato che il ricorrente svolgesse i due Testimone_1
turni allegati in sede di ricorso ed in particolare, al mattino dalle 8,30 /9,00 fino alle
12,30 e al pomeriggio dalle 14,30/15,00 sino alla chiusura alle 19,30. (cfr. teste
, sentito all'udienza del 10.10.2019). Testimone_1
Analogamente alla medesima udienza ha dichiarato: “Era il Testimone_2
ricorrente ad occuparsi della custodia del negozio. L'ho visto svolgere tale attività
sia nel corso della mattina che nel pomeriggio, ma non so dire se per tutte le giornate”.
Ancora, il teste ha dichiarato: “In linea di massima posso Testimone_3
confermare gli orari indicati in quanto mi capitava di recarmi presso il locale per acquistare il vino e comunque ci passavo davanti durante la giornata (…) preciso che l'interno del locale è visibile anche dall'esterno attraverso le vetrate”. (Cfr. verbale di udienza del 30.3.2021)
Infine, il teste ha confermato che quando si recava presso il locale alle Testimone_4
18,00 ha sempre trovato il ricorrente (cfr. verbale di udienza del 30.3.2021).
E' emerso, inoltre, dall'esame delle testimonianze che il negozio osservasse una giornata di chiusura settimanale (giovedì pomeriggio) e, tale circostanza specifica -
Pag. 5 di 7 affermata da (all'udienza del 10.10.2019) e da - Testimone_5 Parte_2
non è stata espressamente sconfessata da altri testi per cui deve ritenersi validamente accertata in corso dell'istruttoria processuale.
Parimenti, il full time osservato dalla parte ricorrente non è stato efficacemente smentito dai testi della parte convenuta. ha dichiarato: “non so di preciso quante ore lavorasse il Parte_3 ricorrente” e contestualmente ha confermato che: “Il locale era aperto per circa otto ore al giorno dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 19,30” (Cfr. Udienza del
10.10.19), pur chiarendo di essere a conoscenza delle suddette circostanze perché
riferite dal e dalla di lui figlia. CP_1
Parimenti, non ha fornito dichiarazioni incompatibili con quanto Testimone_6 sopra riportato, affermando: “non ho avuto modo di visionare il deposito allorché
c'era il ricorrente” ed anzi ha confermato che nel predetto locale “veniva anche effettuata la vendita al pubblico” (cfr. verbale di udienza del 11.10.2021).
L'unico teste che ha reso dichiarazioni parzialmente contrastanti è , Parte_2
figlia della parte resistente.
La stessa ha dichiarato di riferirsi a fatti risalenti (più di quattro o cinque anni fa, cfr. udienza del 29.11.2021, prova delegata presso il Tribunale di Chieti) e di aver alternato / sostituito il ricorrente per circa venti giorni al mese.
Tale dichiarazione appare incompatibile con tutte le testimonianze escusse e con i testi che hanno dichiarato di aver visto solo il ricorrente nel locale (cfr. teste
[...]
, che ha garantito una testimonianza ad ampio raggio temporale, abitando Tes_3
vicino al negozio oggetto di causa, cfr. udienza del 30.3.21).
L'incongruenza può essere risolta prediligendo il quadro istruttorio coerente cristallizzato come sopra, tralasciando invece l'esposizione resa dalla : il CP_1
rapporto di parentela in linea retta con il resistente consente, infatti, di concludere per un'attendibilità inferiore rispetto agli altri testimoni escussi, non legati da vincoli di parentela con le parti.
Deve, quindi, ritenersi raggiunta la prova degli orari puntualmente indicati in sede di
Pag. 6 di 7 ricorso introduttivo del giudizio, ad eccezione del pomeriggio di chiusura settimanale, circostanza riferita da due testi di parte resistente e da alcuno smentita.
Quanto alla quantificazione degli emolumenti dovuti, la parte resistente ha fornito un conteggio basato su un full time con un pomeriggio di chiusura settimanale e la parte ricorrente - seppur confutando genericamente i conteggi così come aggiornati dalla parte datoriale - non ha specificamente contestato le risultanze, fornendo un calcolo alternativo.
Deve essere, quindi, condannata la parte resistente alla corresponsione della somma lorda di Euro 25.340,85.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo nella misura dei medi tariffari dello scaglione di riferimento, da liquidarsi in favore dell'Erario visto l'ammissione della parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda respinta:
- condanna a pagare a per i titoli di cui in Controparte_1 Parte_1 motivazione, l'importo di euro 25.340,85, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sul capitale annualmente rivalutato dalle singole maturazioni al saldo;
- condanna la parte resistente a rifondere all'Erario le spese di lite che liquida in Euro 5.388,00 a titolo di compensi professionali oltre accessori come per legge.
Si comunichi.
Imperia, 24 aprile 2024
Il Giudice
Paola Cappello
Pag. 7 di 7
VERBALE DI UDIENZA DI TRATTAZIONE SCRITTA EX ART. 127 TER C.P.C
Addì 24 aprile 2024, visto l'art. 127 ter c.p.c., viste le note di udienza depositate dalle parti;
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio e, all'esito, pronuncia la seguente sentenza dando lettura dei motivi.
Il Giudice
Paola Cappello REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NUORO
Sezione Unica Civile - Lavoro
Il Giudice del Tribunale di Imperia, in funzione di giudice unico, in persona della
Dott.ssa Paola Cappello, all'udienza del 24.4.2023, in conformità al disposto dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa n. 297/2018
promossa da:
, elettivamente domiciliato in Sanremo (IM), Via XX Parte_1
Settembre n. 34 presso e nello studio dell'Avv. Francesco Lopez che lo rappresenta e difende giusta delega atti;
ricorrente contro
elettivamente domiciliato presso l'indirizzo pec Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Osvaldo Email_1
Galizia, giusta delega in atti;
resistente conclusioni:
Pag. 2 di 7 Parte ricorrente:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Imperia, in funzione di Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, previa ammissione degli incombenti istruttori: - accertare e dichiarare che il Signor
ha svolto attività lavorativa non retribuita con l'osservanza degli orari di cui in premessa e Pt_1
conseguentemente riconoscere che lo stesso ha svolto attività lavorativa straordinaria per tutti i fatti di cui in premessa;
- condannare il resistente per tutte le causali di cui in premessa al pagamento della complessiva somma di
€ 48.195,30 al lordo delle ritenute di legge, così come meglio specificato nel conteggio che qui viene integralmente richiamato, o in quella maggiore e minore che risulterà anche a seguito di apposita CTU o al termine dell'istruttoria;
- condannare il resistente al pagamento di spese, diritti ed onorari di lite.
Parte resistente:
In via principale e nel merito: 1) rigettare l'avverso ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto e tutte le domande, istanze e pretese economiche proposte dal Sig. contro il Sig. . Pt_1 Controparte_1
***
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 8.6.2018, ha convenuto in giudizio Parte_1
per sentirlo condannare al pagamento dell'attività lavorativa svolta Controparte_1
e non retribuita a titolo di straordinari e conseguente erroneo calcolo di tredicesima e
TFR.
Segnatamente, la parte ricorrente ha dedotto:
di essere stato assunto alle dipendenze di in data Controparte_1
18.12.2013, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, part-time 18 ore settimanali e con la qualifica di “operaio comune”, livello 3E
[...]
e ciò sino al 3.12.2016; Org_1
che l'orario di lavoro contrattualmente stabilito è stato strutturato in via alternativa o dal lunedì al sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,00 oppure dalle
Pag. 3 di 7 ore 16,00 alle ore 19,00;
di aver in realtà osservato un orario di lavoro full time, dal lunedì al sabato dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e dalle ore 15,30 alle ore 19,00, in coincidenza con gli orari di apertura dell'attività del punto vendita sito in Sanremo, Piazza della Libertà n. 5/6 indicato nel contratto di lavoro;
di aver maturato, in virtù delle ore effettivamente svolte, differenze retributive per € 48.195,30, derivanti dagli straordinari non percepiti, oltre a tredicesima e TFR da calcolarsi sull'orario effettivamente svolto.
Ha concluso, pertanto, chiedendo la corresponsione di quanto dovuto a titolo di differenze retributive per € 48.195,30, derivanti dagli straordinari non percepiti, oltre a tredicesima e TFR da calcolarsi sull'orario effettivamente svolto.
Si è costituita la parte convenuta che ha dedotto la correttezza degli Controparte_1
orari contrattuali e ha contestato lo svolgimento da parte del di ore di Pt_1
straordinario e la relativa autorizzazione. Ha concluso per il rigetto del ricorso,
motivato anche sulla base delle stesse caratteristiche del luogo di svolgimento della prestazione: magazzino di deposito dei prodotti abruzzesi del resistente, oggetto di vendita in via prevalente su ordinazione.
La causa è stata istruita in via documentale ed orale e, all'udienza odierna, è stata discussa e decisa mediante lettura integrale della presente sentenza.
***
La domanda è fondata e deve essere accolta.
Preliminarmente, occorre osservare che, a norma dell'art. 2697 c.c., è onere del lavoratore provare i fatti costitutivi delle rivendicazioni economiche avanzate per il lavoro ulteriore rispetto a quello ordinario che lo stesso assume di aver prestato.
Infatti, costituisce consolidato principio di diritto quello secondo cui: "Il lavoratore che agisca per ottenere il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolte, senza che eventuali - ma non decisive
Pag. 4 di 7 - ammissioni del datore di lavoro siano idonee a determinare una inversione dell'onere della prova" (Cass. 16.02.2009 n. 3714; Cass. 29.01.2003, n. 1389; Cass.
17.10.2001, n.12695).
Più in generale, la Corte di Cassazione ribadisce che ove il lavoratore richieda il compenso per il lavoro ulteriore (straordinario, festivo ecc.) ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre il normale orario di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa essere supplita dalla valutazione equitativa del giudice" (Cass. 14.05.2015 n.
9906).
Nel caso di specie tale prova può ritenersi raggiunta.
La precisa deduzione della parte ricorrente quanto agli orari aggiuntivi (svolgimento ogni giorno del turno mattutino e pomeridiano in luogo del turno alternato previsto contrattualmente) ha trovato riprova nell'istruttoria orale.
Il teste ha confermato che il ricorrente svolgesse i due Testimone_1
turni allegati in sede di ricorso ed in particolare, al mattino dalle 8,30 /9,00 fino alle
12,30 e al pomeriggio dalle 14,30/15,00 sino alla chiusura alle 19,30. (cfr. teste
, sentito all'udienza del 10.10.2019). Testimone_1
Analogamente alla medesima udienza ha dichiarato: “Era il Testimone_2
ricorrente ad occuparsi della custodia del negozio. L'ho visto svolgere tale attività
sia nel corso della mattina che nel pomeriggio, ma non so dire se per tutte le giornate”.
Ancora, il teste ha dichiarato: “In linea di massima posso Testimone_3
confermare gli orari indicati in quanto mi capitava di recarmi presso il locale per acquistare il vino e comunque ci passavo davanti durante la giornata (…) preciso che l'interno del locale è visibile anche dall'esterno attraverso le vetrate”. (Cfr. verbale di udienza del 30.3.2021)
Infine, il teste ha confermato che quando si recava presso il locale alle Testimone_4
18,00 ha sempre trovato il ricorrente (cfr. verbale di udienza del 30.3.2021).
E' emerso, inoltre, dall'esame delle testimonianze che il negozio osservasse una giornata di chiusura settimanale (giovedì pomeriggio) e, tale circostanza specifica -
Pag. 5 di 7 affermata da (all'udienza del 10.10.2019) e da - Testimone_5 Parte_2
non è stata espressamente sconfessata da altri testi per cui deve ritenersi validamente accertata in corso dell'istruttoria processuale.
Parimenti, il full time osservato dalla parte ricorrente non è stato efficacemente smentito dai testi della parte convenuta. ha dichiarato: “non so di preciso quante ore lavorasse il Parte_3 ricorrente” e contestualmente ha confermato che: “Il locale era aperto per circa otto ore al giorno dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 19,30” (Cfr. Udienza del
10.10.19), pur chiarendo di essere a conoscenza delle suddette circostanze perché
riferite dal e dalla di lui figlia. CP_1
Parimenti, non ha fornito dichiarazioni incompatibili con quanto Testimone_6 sopra riportato, affermando: “non ho avuto modo di visionare il deposito allorché
c'era il ricorrente” ed anzi ha confermato che nel predetto locale “veniva anche effettuata la vendita al pubblico” (cfr. verbale di udienza del 11.10.2021).
L'unico teste che ha reso dichiarazioni parzialmente contrastanti è , Parte_2
figlia della parte resistente.
La stessa ha dichiarato di riferirsi a fatti risalenti (più di quattro o cinque anni fa, cfr. udienza del 29.11.2021, prova delegata presso il Tribunale di Chieti) e di aver alternato / sostituito il ricorrente per circa venti giorni al mese.
Tale dichiarazione appare incompatibile con tutte le testimonianze escusse e con i testi che hanno dichiarato di aver visto solo il ricorrente nel locale (cfr. teste
[...]
, che ha garantito una testimonianza ad ampio raggio temporale, abitando Tes_3
vicino al negozio oggetto di causa, cfr. udienza del 30.3.21).
L'incongruenza può essere risolta prediligendo il quadro istruttorio coerente cristallizzato come sopra, tralasciando invece l'esposizione resa dalla : il CP_1
rapporto di parentela in linea retta con il resistente consente, infatti, di concludere per un'attendibilità inferiore rispetto agli altri testimoni escussi, non legati da vincoli di parentela con le parti.
Deve, quindi, ritenersi raggiunta la prova degli orari puntualmente indicati in sede di
Pag. 6 di 7 ricorso introduttivo del giudizio, ad eccezione del pomeriggio di chiusura settimanale, circostanza riferita da due testi di parte resistente e da alcuno smentita.
Quanto alla quantificazione degli emolumenti dovuti, la parte resistente ha fornito un conteggio basato su un full time con un pomeriggio di chiusura settimanale e la parte ricorrente - seppur confutando genericamente i conteggi così come aggiornati dalla parte datoriale - non ha specificamente contestato le risultanze, fornendo un calcolo alternativo.
Deve essere, quindi, condannata la parte resistente alla corresponsione della somma lorda di Euro 25.340,85.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo nella misura dei medi tariffari dello scaglione di riferimento, da liquidarsi in favore dell'Erario visto l'ammissione della parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda respinta:
- condanna a pagare a per i titoli di cui in Controparte_1 Parte_1 motivazione, l'importo di euro 25.340,85, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sul capitale annualmente rivalutato dalle singole maturazioni al saldo;
- condanna la parte resistente a rifondere all'Erario le spese di lite che liquida in Euro 5.388,00 a titolo di compensi professionali oltre accessori come per legge.
Si comunichi.
Imperia, 24 aprile 2024
Il Giudice
Paola Cappello
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