Articolo 17 della Legge 2 febbraio 1973, n. 12
Articolo 16Articolo 18
Versione
1 gennaio 1973
Art. 17. (Trasformazione della pensione di invalidita' nella pensione di vecchiaia)

All'atto del raggiungimento del 60°, anno di eta' se uomini e del 55° anno di eta' se donne, e sempreche' sussista nel complesso il requisito di 15 anni di anzianita' contributiva, gli agenti ed i rappresentanti di commercio hanno diritto alla pensione piu' elevata tra quella di invalidita' gia' in godimento e quella di vecchiaia calcolata ai sensi dell'articolo 10 con riferimento all'intero periodo di iscrizione.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1973
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