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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 12/02/2025, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Chiara Mazzaroppi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5200 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da:
nato a [...] [...], codice fiscale , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio dall'avv. FRANCESCO DI TONTO che lo rappresenta e difende per procura speciale in atti;
e
, nata a [...] il [...], codice fiscale , CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio dall'avv. PAOLA RITA MUGONI che la rappresenta e difende per procura speciale in atti;
Ricorrenti
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Pag. 1 a 9 Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dei ricorrenti: “8. le parti dichiarano sin d'ora di non volersi riconciliare e che
sussiste il loro interesse alla pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle
seguenti concordate condizioni:
8.1. continueranno a vivere separate con l'obbligo del reciproco rispetto;
8.2. al fine di regolare e comporre in via definitiva ogni questione patrimoniale conseguente
alla crisi coniugale, nonchè i reciproci rapporti patrimoniali ed economici derivanti dal
matrimonio, le odierne parti si accordano in via transattiva complessivamente ed
inscindibilmente affinchè con la sottoscrizione del presente atto il signor corrisponda Pt_1
alla signora Piano assegno di divorzio in un'unica soluzione. Il pagamento di tale assegno
viene concordato dalle parti in modalità mista, mediante le seguenti, inderogabili, scadenze
temporali:
a) versamento da parte del signor ed in favore della signora di una somma di Pt_1 CP_1
denaro pari ad Euro 20.000,00 (ventimila/00) da corrispondersi in due distinte tranches: Euro
10.000 (diecimila/00) alla sottoscrizione del presente ricorso mediante bonifico bancario sul
conto corrente intestato a [...]; Euro CP_1 CP_2
10.000 (diecimila/00) mediante assegno bancario circolare ovvero bonifico istantaneo sul
predetto conto corrente entro e non oltre l'udienza di comparizione delle parti nel presente
procedimento;
b) nel trasferimento da parte del signor alla signora della propria quota di Pt_1 CP_1
proprietà pari ad ½ dell'unità abitativa e sue pertinenze sita in Pula, nel Corso Vittorio
Pag. 2 a 9 Emanuele n.29, distinta al Catasto Fabbricati del Comune di Pula al foglio 24, mappale 2507
sub. 13 Cat A/3 e foglio 24 mappale 2507 sub. 23 cat C/6.
A tal fine le parti chiedono congiuntamente che il trasferimento della quota parte di immobile
del sig. (50%) in favore della sig.ra avvenga secondo quanto Parte_1 CP_1
stabilito dal Protocollo del Tribunale di Cagliari del 19.07.2022 e quanto previsto dalla S.C
SS UU 21761/2021 in detta sede giudiziaria, il signor ratificando e confermando la piena Pt_1
e consapevole oltre che inequivoca volontà di procedere al trasferimento immobiliare suddetto,
la signora accettando esplicitamente il predetto trasferimento immobiliare.” CP_1
“Le parti convengono sin d'ora che tutti gli oneri e le spese necessarie alla trascrizione ed al
trasferimento della suddetta porzione di immobile siano interamente a carico della sig.ra
e richiedono che la cessione venga dichiarata esente da ogni imposta e tassa ai CP_1
sensi dell'art. 19 L. 6 Marzo 1987 n. 74.
Il signor dichiara fin da ora che, con la stipula del predetto atto pubblico, egli rinunzia Pt_1
a qualsiasi pretesa sui mobili, arredi e corredi dell'unità abitativa oggetto di trasferimento,
che quindi resteranno tutti nella piena ed esclusiva proprietà della signora . Il cedente CP_1
dichiara altresì di rinunciare all'ipoteca legale.
La corresponsione dell'assegno divorzile una tantum sarà da ritenersi ultimata con il
passaggio in giudicato della emandanda sentenza di cessazione degli effetti civili del
matrimonio, con conseguente rinunzia reciproca l'una parte nei confronti dell'altra a
qualsivoglia ulteriore pretesa a qualunque titolo a fronte del puntuale e completo adempimento
delle condizioni sopra concordate.”
“8.3. le parti si accordano affinché dalla sottoscrizione del presente atto il signor Pt_1
sospenda il versamento alla signora Piano dell'assegno di contribuzione al di lei mantenimento
stabilito con Ordinanza del 07.04.2021, e che tale sospensione operi concordemente sino alla
Pag. 3 a 9 declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, momento nel quale si completerà
la dazione una tantum.
Quanto al procedimento di separazione Tribunale di Cagliari RG n.6125/2020 lo stesso sarà
abbandonato ed andrà perento, con spese compensate tra le parti, fermo restando che le stesse,
al momento della iscrizione a ruolo del presente ricorso per cessazione degli effetti civili del
matrimonio, provvederanno a darne atto al Giudice della separazione, con sospensione di ogni
attività in esso prevista;
9. le parti precisano che tutte le condizioni di cui al punto 8. che precede, e suoi sottopunti,
sono fra loro funzionalmente e causalmente collegate e sono volte a definire l'assetto
patrimoniale ed economico fra i coniugi in dipendenza e/o conseguente alla pronuncia della
cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L'assetto di interessi così delineato costituisce elemento funzionale ed indispensabile ai fini
della risoluzione della contesa fra i coniugi, ed è patto essenziale ed imprescindibile ai fini
della funzionalità ed adeguatezza del presente accordo, avendo le parti voluto, con esso,
comporre in via definitiva ogni questione patrimoniale conseguente alla crisi coniugale,
nonchè i reciproci rapporti patrimoniali ed economici derivanti dal matrimonio, dichiarando
nel contempo di non avere null'altro da pretendere l'una dall'altra per qualsivoglia
titolo/ragione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.6.2024, e , premesso Parte_1 CP_1
di essersi sposati in Pula il 21.04.1990, con atto trascritto nei Registri dello Stato civile del
Comune di Pula al n. 7, parte II, sez. A, per l'anno 1990, di aver scelto il regime di comunione dei beni, che dall'unione sono nati i figli (15.10.1991) e Persona_1 Persona_2
(18.06.1993), maggiorenni ed autosufficienti economicamente, entrambi coniugati, che fra le odierne parti pende avanti il Tribunale ordinario di Cagliari procedimento per separazione
Pag. 4 a 9 giudiziale R.G. n. 6125/2020, attualmente rinviato per la precisazione delle conclusioni ex art. 189 cpc, che nella predetta procedura è stata emessa la Sentenza parziale n. 2585/2021, passata in giudicato, che ha pronunciato la separazione personale fra i coniugi, che nella medesima procedura, con Ordinanza del 07.04.2021 il Presidente f.f. ha emesso provvedimenti provvisori ed urgenti, hanno chiesto che il Tribunale voglia pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra loro alle condizioni concordate e riguardanti anche il trasferimento immobiliare in virtù del quale trasferisce a la propria quota di Parte_1 CP_1
proprietà pari a ½ dell'unità abitativa e sue pertinenze sita in Pula, nel Corso Vittorio Emanuele
n.29, distinta al Catasto Fabbricati del Comune di Pula al foglio 24, mappale 2507 sub. 13 Cat
A/3 e foglio 24 mappale 2507 sub. 23 cat C/6.
All'udienza del 23/01/2025, le parti sono comparse personalmente davanti al Giudice delegato,
assistite dai rispettivi difensori, ed è stata esaminata la documentazione prodotta ai fini del trasferimento immobiliare, quale: planimetria catastale, visure catastali e ipotecarie, relazione notarile, relazione tecnica, certificazione di prestazione energetica.
Sono state altresì recepite le dichiarazioni delle parti.
La parte alienante, intestatario catastale, ai sensi dell'art. 29, 1° comma bis, legge 27 febbraio
1985 n.52, come introdotto dall'art. l9, 14° comma, decreto-legge 31maggio 2010 n. 78
convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122, ha dichiarato che:
- i dati di identificazione catastale degli immobili in oggetto sono quelli riferiti alle relative planimetrie depositate in catasto;
- vi è piena conformità delle planimetrie e dei dati catastali allo stato di fatto degli immobili in oggetto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale ed in particolare che non
Pag. 5 a 9 sussistono difformità, tali da influire sul calcolo della rendita catastale e da dare luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria ai sensi della vigente normativa catastale;
- sussistono i requisiti previsti dalla legge per l'agibilità del fabbricato in oggetto;
- ai sensi della legge 47 del 1985 e del DPR 38/2001 la parte alienante ha dichiarato che il fabbricato in oggetto è stato edificato in forza in conformità della concessione edilizia n. 101
del 11/06/2001 e alla concessione Edilizia n. 21 del 23/03/2004, Pratica Edilizia rilasciato dal
Comune di Pula, e Certificato di agibilità del 21/05/2004 e che non sono state eseguite successive modifiche;
che in relazione al medesimo immobile non sono stati emessi provvedimenti sanzionatori previsti dall'articolo 41 della predetta legge, che non sono stati eseguiti interventi edilizi di cui all'articolo 23 comma 1 del D.p.R. 380/2001 e che non sono state apportate ulteriori modifiche comunque non autorizzate.
Le parti hanno dichiarato:
- la conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale (art. 29, comma 1 bis, legge N. 52 del 27/02/1985,
introdotto dall'art.19, comma 14 d.l. n.78/2010;
- di non essersi avvalse dell'attività di un mediatore;
- di essersi avvalse di un tecnico abilitato per la verifica della conformità del fabbricato al vigente strumento urbanistico;
- consapevoli degli obblighi relativi alla sicurezza degli impianti ed alla consegna degli inerenti libretti di uso e di manutenzione per gli edifici previsti dal D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 e successive modifiche ed integrazioni e delle sanzioni per il loro inadempimento, hanno dichiarato e dato reciprocamente atto che i medesimi sono conformi alla normativa vigente all'epoca della realizzazione del fabbricato di cui fa parte l'unità immobiliare oggetto di trasferimento, con esonero della parte cedente da ogni responsabilità ed onere al riguardo e con
Pag. 6 a 9 il relativo obbligo a carico della parte cessionaria ad espletare, a propria cura e spese, tutti gli adempimenti per la loro messa a norma;
- parte alienante ha prodotto copia dell'attestato di prestazione energetica;
- hanno rilasciato ampia e liberatoria quietanza rinunciando all'iscrizione dell'ipoteca legale,
con esonero al Conservatore dei Registri Immobiliari di ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo;
- hanno dichiarato che il richiesto trasferimento è esente da tasse e tributi ai sensi dell'art. 19 l.
6 marzo 1987 n. 74 e della sentenza n. 154/1999 della Corte Costituzionale, che detto trasferimento è effettuato a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti e quale elemento indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare.
Le parti, con riferimento agli adempimenti successivi alla redazione del verbale da parte della cancelleria, hanno esonerato espressamente il funzionario che ha redatto il verbale dall'esecuzione di ogni formalità e si è impegnata a provvedervi a propria cura CP_1
e spese.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Emerge, infatti, dalle risultanze processuali, ed in specie dal tenore degli atti di parte e dal fallimento del tentativo di conciliazione, il venir meno tra i coniugi del reciproco affetto e di qualsiasi intesa e che, dalla data della separazione, la convivenza non è più ripresa.
Deve pertanto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi Pt_1
e alle condizioni concordate, che devono essere integralmente recepite
[...] CP_1
dal Collegio, in quanto conformi all'interesse delle stesse parti, dando atto altresì che Pt_1
all'udienza del 23.1.2025, ha consegnato a l'assegno circolare n.
[...] CP_1
Pag. 7 a 9 3206844752-07 Intesa San Paolo emesso in Pescara il 15.1.2025 dell'importo 10.000 euro come seconda tranche dell'assegno di divorzio corrisposto una tantum.
Inoltre, in attuazione delle condizioni pattuite, osservato ogni presupposto di regolarità e validità dell'atto, deve essere pronunciato il trasferimento immobiliare voluto dalle parti.
In considerazione dell'accordo tra le parti, le spese del giudizio sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra (nato a [...] Parte_1
27.7.1966) e (nata a [...] il [...]), mandando al competente Ufficio CP_1
dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (n. 7, parte II, sez. A, per l'anno
1990 - Comune di Pula);
2) dà atto del trasferimento da parte di in favore di , a titolo di Parte_1 CP_1
assegno di mantenimento una tantum, della quota ideale pari a 1/2 (un mezzo) dell'unità
abitativa e sue pertinenze sita in Pula, nel Corso Vittorio Emanuele n.29, distinta al Catasto
Fabbricati del Comune di Pula al foglio 24, mappale 2507 sub. 13 Cat A/3 e foglio 24 mappale
2507 sub. 23 cat C/6;
3) dà atto che all'udienza del 23.1.2023, ha corrisposto a la somma Parte_1 CP_1
di 10.000 euro come in motivazione;
4) Ordina alla cancelleria di trasmettere copia autentica della sentenza all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Pula, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
5) compensa le spese.
Così deciso in Cagliari in data 4.2.2025, nella camera di Consiglio della Prima Sezione Civile
del Tribunale.
Il Presidente
Pag. 8 a 9
Giorgio Latti
Pag. 9 a 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Chiara Mazzaroppi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5200 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da:
nato a [...] [...], codice fiscale , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio dall'avv. FRANCESCO DI TONTO che lo rappresenta e difende per procura speciale in atti;
e
, nata a [...] il [...], codice fiscale , CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio dall'avv. PAOLA RITA MUGONI che la rappresenta e difende per procura speciale in atti;
Ricorrenti
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Pag. 1 a 9 Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dei ricorrenti: “8. le parti dichiarano sin d'ora di non volersi riconciliare e che
sussiste il loro interesse alla pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle
seguenti concordate condizioni:
8.1. continueranno a vivere separate con l'obbligo del reciproco rispetto;
8.2. al fine di regolare e comporre in via definitiva ogni questione patrimoniale conseguente
alla crisi coniugale, nonchè i reciproci rapporti patrimoniali ed economici derivanti dal
matrimonio, le odierne parti si accordano in via transattiva complessivamente ed
inscindibilmente affinchè con la sottoscrizione del presente atto il signor corrisponda Pt_1
alla signora Piano assegno di divorzio in un'unica soluzione. Il pagamento di tale assegno
viene concordato dalle parti in modalità mista, mediante le seguenti, inderogabili, scadenze
temporali:
a) versamento da parte del signor ed in favore della signora di una somma di Pt_1 CP_1
denaro pari ad Euro 20.000,00 (ventimila/00) da corrispondersi in due distinte tranches: Euro
10.000 (diecimila/00) alla sottoscrizione del presente ricorso mediante bonifico bancario sul
conto corrente intestato a [...]; Euro CP_1 CP_2
10.000 (diecimila/00) mediante assegno bancario circolare ovvero bonifico istantaneo sul
predetto conto corrente entro e non oltre l'udienza di comparizione delle parti nel presente
procedimento;
b) nel trasferimento da parte del signor alla signora della propria quota di Pt_1 CP_1
proprietà pari ad ½ dell'unità abitativa e sue pertinenze sita in Pula, nel Corso Vittorio
Pag. 2 a 9 Emanuele n.29, distinta al Catasto Fabbricati del Comune di Pula al foglio 24, mappale 2507
sub. 13 Cat A/3 e foglio 24 mappale 2507 sub. 23 cat C/6.
A tal fine le parti chiedono congiuntamente che il trasferimento della quota parte di immobile
del sig. (50%) in favore della sig.ra avvenga secondo quanto Parte_1 CP_1
stabilito dal Protocollo del Tribunale di Cagliari del 19.07.2022 e quanto previsto dalla S.C
SS UU 21761/2021 in detta sede giudiziaria, il signor ratificando e confermando la piena Pt_1
e consapevole oltre che inequivoca volontà di procedere al trasferimento immobiliare suddetto,
la signora accettando esplicitamente il predetto trasferimento immobiliare.” CP_1
“Le parti convengono sin d'ora che tutti gli oneri e le spese necessarie alla trascrizione ed al
trasferimento della suddetta porzione di immobile siano interamente a carico della sig.ra
e richiedono che la cessione venga dichiarata esente da ogni imposta e tassa ai CP_1
sensi dell'art. 19 L. 6 Marzo 1987 n. 74.
Il signor dichiara fin da ora che, con la stipula del predetto atto pubblico, egli rinunzia Pt_1
a qualsiasi pretesa sui mobili, arredi e corredi dell'unità abitativa oggetto di trasferimento,
che quindi resteranno tutti nella piena ed esclusiva proprietà della signora . Il cedente CP_1
dichiara altresì di rinunciare all'ipoteca legale.
La corresponsione dell'assegno divorzile una tantum sarà da ritenersi ultimata con il
passaggio in giudicato della emandanda sentenza di cessazione degli effetti civili del
matrimonio, con conseguente rinunzia reciproca l'una parte nei confronti dell'altra a
qualsivoglia ulteriore pretesa a qualunque titolo a fronte del puntuale e completo adempimento
delle condizioni sopra concordate.”
“8.3. le parti si accordano affinché dalla sottoscrizione del presente atto il signor Pt_1
sospenda il versamento alla signora Piano dell'assegno di contribuzione al di lei mantenimento
stabilito con Ordinanza del 07.04.2021, e che tale sospensione operi concordemente sino alla
Pag. 3 a 9 declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, momento nel quale si completerà
la dazione una tantum.
Quanto al procedimento di separazione Tribunale di Cagliari RG n.6125/2020 lo stesso sarà
abbandonato ed andrà perento, con spese compensate tra le parti, fermo restando che le stesse,
al momento della iscrizione a ruolo del presente ricorso per cessazione degli effetti civili del
matrimonio, provvederanno a darne atto al Giudice della separazione, con sospensione di ogni
attività in esso prevista;
9. le parti precisano che tutte le condizioni di cui al punto 8. che precede, e suoi sottopunti,
sono fra loro funzionalmente e causalmente collegate e sono volte a definire l'assetto
patrimoniale ed economico fra i coniugi in dipendenza e/o conseguente alla pronuncia della
cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L'assetto di interessi così delineato costituisce elemento funzionale ed indispensabile ai fini
della risoluzione della contesa fra i coniugi, ed è patto essenziale ed imprescindibile ai fini
della funzionalità ed adeguatezza del presente accordo, avendo le parti voluto, con esso,
comporre in via definitiva ogni questione patrimoniale conseguente alla crisi coniugale,
nonchè i reciproci rapporti patrimoniali ed economici derivanti dal matrimonio, dichiarando
nel contempo di non avere null'altro da pretendere l'una dall'altra per qualsivoglia
titolo/ragione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.6.2024, e , premesso Parte_1 CP_1
di essersi sposati in Pula il 21.04.1990, con atto trascritto nei Registri dello Stato civile del
Comune di Pula al n. 7, parte II, sez. A, per l'anno 1990, di aver scelto il regime di comunione dei beni, che dall'unione sono nati i figli (15.10.1991) e Persona_1 Persona_2
(18.06.1993), maggiorenni ed autosufficienti economicamente, entrambi coniugati, che fra le odierne parti pende avanti il Tribunale ordinario di Cagliari procedimento per separazione
Pag. 4 a 9 giudiziale R.G. n. 6125/2020, attualmente rinviato per la precisazione delle conclusioni ex art. 189 cpc, che nella predetta procedura è stata emessa la Sentenza parziale n. 2585/2021, passata in giudicato, che ha pronunciato la separazione personale fra i coniugi, che nella medesima procedura, con Ordinanza del 07.04.2021 il Presidente f.f. ha emesso provvedimenti provvisori ed urgenti, hanno chiesto che il Tribunale voglia pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra loro alle condizioni concordate e riguardanti anche il trasferimento immobiliare in virtù del quale trasferisce a la propria quota di Parte_1 CP_1
proprietà pari a ½ dell'unità abitativa e sue pertinenze sita in Pula, nel Corso Vittorio Emanuele
n.29, distinta al Catasto Fabbricati del Comune di Pula al foglio 24, mappale 2507 sub. 13 Cat
A/3 e foglio 24 mappale 2507 sub. 23 cat C/6.
All'udienza del 23/01/2025, le parti sono comparse personalmente davanti al Giudice delegato,
assistite dai rispettivi difensori, ed è stata esaminata la documentazione prodotta ai fini del trasferimento immobiliare, quale: planimetria catastale, visure catastali e ipotecarie, relazione notarile, relazione tecnica, certificazione di prestazione energetica.
Sono state altresì recepite le dichiarazioni delle parti.
La parte alienante, intestatario catastale, ai sensi dell'art. 29, 1° comma bis, legge 27 febbraio
1985 n.52, come introdotto dall'art. l9, 14° comma, decreto-legge 31maggio 2010 n. 78
convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122, ha dichiarato che:
- i dati di identificazione catastale degli immobili in oggetto sono quelli riferiti alle relative planimetrie depositate in catasto;
- vi è piena conformità delle planimetrie e dei dati catastali allo stato di fatto degli immobili in oggetto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale ed in particolare che non
Pag. 5 a 9 sussistono difformità, tali da influire sul calcolo della rendita catastale e da dare luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria ai sensi della vigente normativa catastale;
- sussistono i requisiti previsti dalla legge per l'agibilità del fabbricato in oggetto;
- ai sensi della legge 47 del 1985 e del DPR 38/2001 la parte alienante ha dichiarato che il fabbricato in oggetto è stato edificato in forza in conformità della concessione edilizia n. 101
del 11/06/2001 e alla concessione Edilizia n. 21 del 23/03/2004, Pratica Edilizia rilasciato dal
Comune di Pula, e Certificato di agibilità del 21/05/2004 e che non sono state eseguite successive modifiche;
che in relazione al medesimo immobile non sono stati emessi provvedimenti sanzionatori previsti dall'articolo 41 della predetta legge, che non sono stati eseguiti interventi edilizi di cui all'articolo 23 comma 1 del D.p.R. 380/2001 e che non sono state apportate ulteriori modifiche comunque non autorizzate.
Le parti hanno dichiarato:
- la conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale (art. 29, comma 1 bis, legge N. 52 del 27/02/1985,
introdotto dall'art.19, comma 14 d.l. n.78/2010;
- di non essersi avvalse dell'attività di un mediatore;
- di essersi avvalse di un tecnico abilitato per la verifica della conformità del fabbricato al vigente strumento urbanistico;
- consapevoli degli obblighi relativi alla sicurezza degli impianti ed alla consegna degli inerenti libretti di uso e di manutenzione per gli edifici previsti dal D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 e successive modifiche ed integrazioni e delle sanzioni per il loro inadempimento, hanno dichiarato e dato reciprocamente atto che i medesimi sono conformi alla normativa vigente all'epoca della realizzazione del fabbricato di cui fa parte l'unità immobiliare oggetto di trasferimento, con esonero della parte cedente da ogni responsabilità ed onere al riguardo e con
Pag. 6 a 9 il relativo obbligo a carico della parte cessionaria ad espletare, a propria cura e spese, tutti gli adempimenti per la loro messa a norma;
- parte alienante ha prodotto copia dell'attestato di prestazione energetica;
- hanno rilasciato ampia e liberatoria quietanza rinunciando all'iscrizione dell'ipoteca legale,
con esonero al Conservatore dei Registri Immobiliari di ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo;
- hanno dichiarato che il richiesto trasferimento è esente da tasse e tributi ai sensi dell'art. 19 l.
6 marzo 1987 n. 74 e della sentenza n. 154/1999 della Corte Costituzionale, che detto trasferimento è effettuato a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti e quale elemento indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare.
Le parti, con riferimento agli adempimenti successivi alla redazione del verbale da parte della cancelleria, hanno esonerato espressamente il funzionario che ha redatto il verbale dall'esecuzione di ogni formalità e si è impegnata a provvedervi a propria cura CP_1
e spese.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Emerge, infatti, dalle risultanze processuali, ed in specie dal tenore degli atti di parte e dal fallimento del tentativo di conciliazione, il venir meno tra i coniugi del reciproco affetto e di qualsiasi intesa e che, dalla data della separazione, la convivenza non è più ripresa.
Deve pertanto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi Pt_1
e alle condizioni concordate, che devono essere integralmente recepite
[...] CP_1
dal Collegio, in quanto conformi all'interesse delle stesse parti, dando atto altresì che Pt_1
all'udienza del 23.1.2025, ha consegnato a l'assegno circolare n.
[...] CP_1
Pag. 7 a 9 3206844752-07 Intesa San Paolo emesso in Pescara il 15.1.2025 dell'importo 10.000 euro come seconda tranche dell'assegno di divorzio corrisposto una tantum.
Inoltre, in attuazione delle condizioni pattuite, osservato ogni presupposto di regolarità e validità dell'atto, deve essere pronunciato il trasferimento immobiliare voluto dalle parti.
In considerazione dell'accordo tra le parti, le spese del giudizio sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra (nato a [...] Parte_1
27.7.1966) e (nata a [...] il [...]), mandando al competente Ufficio CP_1
dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (n. 7, parte II, sez. A, per l'anno
1990 - Comune di Pula);
2) dà atto del trasferimento da parte di in favore di , a titolo di Parte_1 CP_1
assegno di mantenimento una tantum, della quota ideale pari a 1/2 (un mezzo) dell'unità
abitativa e sue pertinenze sita in Pula, nel Corso Vittorio Emanuele n.29, distinta al Catasto
Fabbricati del Comune di Pula al foglio 24, mappale 2507 sub. 13 Cat A/3 e foglio 24 mappale
2507 sub. 23 cat C/6;
3) dà atto che all'udienza del 23.1.2023, ha corrisposto a la somma Parte_1 CP_1
di 10.000 euro come in motivazione;
4) Ordina alla cancelleria di trasmettere copia autentica della sentenza all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Pula, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
5) compensa le spese.
Così deciso in Cagliari in data 4.2.2025, nella camera di Consiglio della Prima Sezione Civile
del Tribunale.
Il Presidente
Pag. 8 a 9
Giorgio Latti
Pag. 9 a 9