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Sentenza 29 giugno 2025
Sentenza 29 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 29/06/2025, n. 697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 697 |
| Data del deposito : | 29 giugno 2025 |
Testo completo
OGGETTO Opposizione a decreto ingiuntivo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRANI
in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario
dott. Nicola Milillo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c., come novellato l'art. 281 sexies c.p.c. dal d.l.vo n. 149/2022, lette le note di trattazione scritta depositate da parte opposta il 9.12.2024 e da parte opponente il 10.12.2024, con cui le parti hanno concordemente acconsentito a discutere figurativamente la causa fino alla data del 10.12.2024, in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., emette la seguente
S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al n. 3760 dell'anno
2023 del Registro Generale Affari Contenziosi
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Parte_1
Sebastiano, con studio in Vicenza, ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale OPPONENTE
E
rappresentato e difeso dall'avv. Antonio CP_1
Fabrizio Lobascio, con studio in Andria, ed elettivamente domiciliato all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
OPPOSTO
sulle
CONCLUSIONI
come rispettivamente precisate dalle parti con le predette note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio,
regolarmente notificato il 10.10.2023, la società attrice ha proposto rituale opposizione al decreto n. 929/2023 di questo
Tribunale, con cui le è stato ingiunto di pagare in favore di , quale titolare della ditta AUTOTRASPORTI CP_1
FRIGO, la somma di € 45.725,60, oltre ad interessi e spese del procedimento monitorio;
tanto, per corrispettivo delle prestazioni di trasporto di cui a due fatture, n. 247 del
28.2.2023 dell'importo di € 23.814,40 e n. 356 del 31.3.2023
dell'importo di € 21.911,20, prodotte a corredo del ricorso per ingiunzione unitamente al relativo estratto autentico del Registro IVA delle fatture di vendita.
2 Con l'opposizione proposta, oltre ad essere contestata nel merito la pretesa creditoria già azionata in via monitoria,
è preliminarmente eccepita in rito l'incompetenza per territorio del Tribunale di Trani in favore del Tribunale di
Vicenza.
L'eccezione è ritualmente proposta, con riferimento a tutti i possibili criteri di determinazione della competenza per territorio nella specie suscettibili di operare, ex artt. 19
e 20 c.p.c.
Deduce infatti la opponente di avere la propria sede in
Marostica e quindi nel circondario del Tribunale di Vicenza,
ai sensi e per gli effetti dell'art. 19, co. 1, c.p.c., non essendo allegato dal che la stessa abbia nel CP_1
circondario del Tribunale di Trani <
rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l'oggetto della domanda>>.
Obietta altresì la : Parte_1
- per un verso che, mancando la prova documentale del contratto o dei contratti sottostanti le due fatture poste ad unico fondamento della ingiunzione opposta, che essa contesta di dover pagare, sotto il profilo del forum destinatae solutionis di cui all'art. 20 c.p.c. la attuale illiquidità del credito ingiunto che ne consegue comporta la inapplicabilità del criterio del domicilio del creditore di cui al terzo comma dell'art. 1182 c.c., dovendo farsi invece
3 applicazione del criterio del domicilio del debitore di cui al quarto comma della medesima disposizione (v. Cass.,
SS.UU., 13/09/2016 n. 17989; Cass. 24.4.2023 n. 10862), che riconduce alla competenza del Tribunale di Vicenza;
- per altro verso, con riguardo all'altro criterio del forum contractus stabilito dall'art. 20 c.p.c., che il contratto relativo alle prestazioni di trasporto oggetto delle fatture azionate si è concluso a distanza nel luogo in cui la stessa,
committente proponente, ha avuto conoscenza della accettazione dell'incarico da parte dell'opposto, ex art. 1326, co. 1, c.c., e quindi sempre presso la propria sede nel circondario del Tribunale di Vicenza.
Vero è che l'opposto asserisce in contrario che il contratto si è concluso nel circondario del Tribunale di Trani per essersi concluso presso la propria sede ubicata in Andria;
v'è tuttavia che, a norma dell'art. 38, co. 4, c.p.c., la questione va decisa <
atti>> e dagli atti, per quanto prodotto in giudizio dallo stesso , risulta che le parti interloquivano CP_1
mediante posta elettronica: sicché, poiché non è offerta dall'opposto, che ne era onerato, alcuna prova che la conclusione dei contratti di trasporto in questione fosse avvenuta di persona, deve ritenersi che la stessa sia in effetti avvenuta a distanza, anche, eventualmente per via telefonica, per cui va individuato nella sede della opponente anche il forum contractus, ex art. 1326, co. 1, c.c.
4 Né, al contrario di quanto assunto dall'opposto, può
ragionevolmente ritenersi che possa nella specie trovare applicazione il disposto dell'art. 1327, co. 1, c.c., essendo inimmaginabile che alla richiesta di esecuzione di un trasporto, tanto più con riguardo a prodotti <
e frutta>> di cui nel caso si tratta, soggetti a rapido deterioramento, il compimento della prestazione possa seguire senza essere preceduto dalla immediata comunicazione della conferma quanto meno che il trasporto sarà in effetti eseguito nei tempi e con le modalità richiesti;
tanto, al di là della esistenza di una consuetudine di rapporti fra le parti, che può al più rendere superflua la previa comunicazione della conferma delle condizioni economiche della prestazione.
In accoglimento dell'eccezione sollevata dalla opponente, va pertanto dichiarata l'incompetenza per territorio di questo
Tribunale in favore del Tribunale di Vicenza;
e, trattandosi di opposizione a decreto ingiuntivo, ferma la competenza funzionale inderogabile di questo Giudice in ordine all'opposizione (v. Cass. 22.12.2021 n. 41230), la decisione sulla competenza relativa alla domanda già proposta in via monitoria va adottata con sentenza, anziché con la forma dell'ordinanza di cui all'art. 279, co. 1, c.p.c., dovendosi nel contempo provvedere anche a porre nel nulla il provvedimento monitorio (v. Cass. 21.8.2012 n. 14594).
A norma dell'art. 91, co. 1, c.p.c., la resistenza opposta
5 dal all'avversa dirimente eccezione preliminare , CP_1
ne comporta la condanna alla rifusione in favore della opponente delle spese del presente giudizio, nella misura liquidata in dispositivo, ragguagliata ai parametri ministeriali minimi, attesa la semplicità della controversia.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando davanti a sé sulla domanda come sopra proposta da nei confronti della CP_1
in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, e viceversa, così provvede, respinta o assorbita ogni altra istanza ed eccezione:
- dichiara nullo il decreto ingiuntivo opposto, n. 929/2023
di questo Tribunale;
- dichiara l'incompetenza per territorio di questo Tribunale
in favore del Tribunale di Vicenza, davanti al quale assegna alle parti termine di tre mesi dalla comunicazione della presente sentenza per la riassunzione della causa;
- condanna l'opposto a pagare in favore della opponente le spese del presente giudizio, che si liquidano nella complessiva somma di € 4.094,00, di cui € 286,00 per esborsi ed € 3.808,00 per compenso, oltre al 25% sul compenso per rimborso forfettario delle spese generali e a CPA ed IVA o bollo come per legge.
6 Sentenza esecutiva per legge.
Trani, 28.6.2025
7
IL G.O.T.
dott. Nicola Milillo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRANI
in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario
dott. Nicola Milillo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c., come novellato l'art. 281 sexies c.p.c. dal d.l.vo n. 149/2022, lette le note di trattazione scritta depositate da parte opposta il 9.12.2024 e da parte opponente il 10.12.2024, con cui le parti hanno concordemente acconsentito a discutere figurativamente la causa fino alla data del 10.12.2024, in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., emette la seguente
S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al n. 3760 dell'anno
2023 del Registro Generale Affari Contenziosi
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Parte_1
Sebastiano, con studio in Vicenza, ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale OPPONENTE
E
rappresentato e difeso dall'avv. Antonio CP_1
Fabrizio Lobascio, con studio in Andria, ed elettivamente domiciliato all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
OPPOSTO
sulle
CONCLUSIONI
come rispettivamente precisate dalle parti con le predette note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio,
regolarmente notificato il 10.10.2023, la società attrice ha proposto rituale opposizione al decreto n. 929/2023 di questo
Tribunale, con cui le è stato ingiunto di pagare in favore di , quale titolare della ditta AUTOTRASPORTI CP_1
FRIGO, la somma di € 45.725,60, oltre ad interessi e spese del procedimento monitorio;
tanto, per corrispettivo delle prestazioni di trasporto di cui a due fatture, n. 247 del
28.2.2023 dell'importo di € 23.814,40 e n. 356 del 31.3.2023
dell'importo di € 21.911,20, prodotte a corredo del ricorso per ingiunzione unitamente al relativo estratto autentico del Registro IVA delle fatture di vendita.
2 Con l'opposizione proposta, oltre ad essere contestata nel merito la pretesa creditoria già azionata in via monitoria,
è preliminarmente eccepita in rito l'incompetenza per territorio del Tribunale di Trani in favore del Tribunale di
Vicenza.
L'eccezione è ritualmente proposta, con riferimento a tutti i possibili criteri di determinazione della competenza per territorio nella specie suscettibili di operare, ex artt. 19
e 20 c.p.c.
Deduce infatti la opponente di avere la propria sede in
Marostica e quindi nel circondario del Tribunale di Vicenza,
ai sensi e per gli effetti dell'art. 19, co. 1, c.p.c., non essendo allegato dal che la stessa abbia nel CP_1
circondario del Tribunale di Trani <
rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l'oggetto della domanda>>.
Obietta altresì la : Parte_1
- per un verso che, mancando la prova documentale del contratto o dei contratti sottostanti le due fatture poste ad unico fondamento della ingiunzione opposta, che essa contesta di dover pagare, sotto il profilo del forum destinatae solutionis di cui all'art. 20 c.p.c. la attuale illiquidità del credito ingiunto che ne consegue comporta la inapplicabilità del criterio del domicilio del creditore di cui al terzo comma dell'art. 1182 c.c., dovendo farsi invece
3 applicazione del criterio del domicilio del debitore di cui al quarto comma della medesima disposizione (v. Cass.,
SS.UU., 13/09/2016 n. 17989; Cass. 24.4.2023 n. 10862), che riconduce alla competenza del Tribunale di Vicenza;
- per altro verso, con riguardo all'altro criterio del forum contractus stabilito dall'art. 20 c.p.c., che il contratto relativo alle prestazioni di trasporto oggetto delle fatture azionate si è concluso a distanza nel luogo in cui la stessa,
committente proponente, ha avuto conoscenza della accettazione dell'incarico da parte dell'opposto, ex art. 1326, co. 1, c.c., e quindi sempre presso la propria sede nel circondario del Tribunale di Vicenza.
Vero è che l'opposto asserisce in contrario che il contratto si è concluso nel circondario del Tribunale di Trani per essersi concluso presso la propria sede ubicata in Andria;
v'è tuttavia che, a norma dell'art. 38, co. 4, c.p.c., la questione va decisa <
atti>> e dagli atti, per quanto prodotto in giudizio dallo stesso , risulta che le parti interloquivano CP_1
mediante posta elettronica: sicché, poiché non è offerta dall'opposto, che ne era onerato, alcuna prova che la conclusione dei contratti di trasporto in questione fosse avvenuta di persona, deve ritenersi che la stessa sia in effetti avvenuta a distanza, anche, eventualmente per via telefonica, per cui va individuato nella sede della opponente anche il forum contractus, ex art. 1326, co. 1, c.c.
4 Né, al contrario di quanto assunto dall'opposto, può
ragionevolmente ritenersi che possa nella specie trovare applicazione il disposto dell'art. 1327, co. 1, c.c., essendo inimmaginabile che alla richiesta di esecuzione di un trasporto, tanto più con riguardo a prodotti <
e frutta>> di cui nel caso si tratta, soggetti a rapido deterioramento, il compimento della prestazione possa seguire senza essere preceduto dalla immediata comunicazione della conferma quanto meno che il trasporto sarà in effetti eseguito nei tempi e con le modalità richiesti;
tanto, al di là della esistenza di una consuetudine di rapporti fra le parti, che può al più rendere superflua la previa comunicazione della conferma delle condizioni economiche della prestazione.
In accoglimento dell'eccezione sollevata dalla opponente, va pertanto dichiarata l'incompetenza per territorio di questo
Tribunale in favore del Tribunale di Vicenza;
e, trattandosi di opposizione a decreto ingiuntivo, ferma la competenza funzionale inderogabile di questo Giudice in ordine all'opposizione (v. Cass. 22.12.2021 n. 41230), la decisione sulla competenza relativa alla domanda già proposta in via monitoria va adottata con sentenza, anziché con la forma dell'ordinanza di cui all'art. 279, co. 1, c.p.c., dovendosi nel contempo provvedere anche a porre nel nulla il provvedimento monitorio (v. Cass. 21.8.2012 n. 14594).
A norma dell'art. 91, co. 1, c.p.c., la resistenza opposta
5 dal all'avversa dirimente eccezione preliminare , CP_1
ne comporta la condanna alla rifusione in favore della opponente delle spese del presente giudizio, nella misura liquidata in dispositivo, ragguagliata ai parametri ministeriali minimi, attesa la semplicità della controversia.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando davanti a sé sulla domanda come sopra proposta da nei confronti della CP_1
in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, e viceversa, così provvede, respinta o assorbita ogni altra istanza ed eccezione:
- dichiara nullo il decreto ingiuntivo opposto, n. 929/2023
di questo Tribunale;
- dichiara l'incompetenza per territorio di questo Tribunale
in favore del Tribunale di Vicenza, davanti al quale assegna alle parti termine di tre mesi dalla comunicazione della presente sentenza per la riassunzione della causa;
- condanna l'opposto a pagare in favore della opponente le spese del presente giudizio, che si liquidano nella complessiva somma di € 4.094,00, di cui € 286,00 per esborsi ed € 3.808,00 per compenso, oltre al 25% sul compenso per rimborso forfettario delle spese generali e a CPA ed IVA o bollo come per legge.
6 Sentenza esecutiva per legge.
Trani, 28.6.2025
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IL G.O.T.
dott. Nicola Milillo