Decreto presidenziale 13 settembre 2019
Ordinanza cautelare 26 settembre 2019
Ordinanza collegiale 27 novembre 2020
Sentenza 20 dicembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 20/12/2022, n. 2016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 2016 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/12/2022
N. 02016/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00510/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso r.g. n. 510 del 2019, proposto dalla:
--OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Pietro Quinto, Luigi Quinto e Giuseppe Bonsegna, con domicilio digitale come da pec di cui ai registri di Giustizia;
contro
- il Ministero dell’Interno - Ufficio Territoriale del Governo Lecce, rappresentato e difeso, ope legis , dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce e presso la medesima domiciliato;
per l’annullamento
- dell’informativa interdittiva del 15 marzo 2019, prot. n. -OMISSIS-, emessa dal Prefetto della Provincia di Lecce nei confronti della società ricorrente, con cui è stata decretata la cancellazione della-OMISSIS- dalla cd. white list ed al contempo irrogato il provvedimento di informativa interdittiva ex artt. 84 - 91 D.Lgs n. 159/2011;
- di ogni altro atto e/o provvedimento connesso, presupposto e/o consequenziale, ivi comprese le informative di estremi non conosciuti inviate alle stazioni appaltanti, nonché i vari rapporti informativi di Polizia, Carabinieri ( nota prot. -OMISSIS- del 27/02/2018; nota prot. -OMISSIS- del 16/10/2018 ), Guardia di Finanza, Gruppo Ispettivo Antimafia, DIA ( nota Cat. -OMISSIS- ), SCICO, Ispettorato Territoriale del Lavoro di Lecce ( nota del 18 gennaio 2019 );
- del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 22 marzo 2019 con cui il Prefetto di Lecce ha proceduto alla nomina di un amministratore straordinario, nella persona del dr. -OMISSIS-, per i contratti ivi indicati.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno - Ufficio Territoriale del Governo Lecce.
Vista la nota in data 11 novembre 2022 con cui la difesa della ricorrente chiedeva al Tribunale dichiararsi la cessata materia del contendere o, in subordine, la sopravvenuta carenza di interesse, ‘ considerato che sono venuti meno i presupposti che avevano indotto la Prefettura ad emettere il provvedimento interdittivo ’.
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, c.p.a.
Relatore all’udienza pubblica del 14 dicembre 2022 il Cons. Ettore Manca, presenti gli Avvocati di cui al relativo verbale.
FATTO e DIRITTO
Ritenuto che:
- il giudizio va dichiarato improcedibile, in conformità alla dichiarazione dei difensori della ricorrente dell’11 novembre 2022 e tenuto conto delle circostanze allegate dall’Avvocatura erariale, indicative di un sopravvenuto difetto di interesse (‘ All’esito della … istruttoria, dunque, la Prefettura, avendo riscontrato, allo stato, l’insussistenza di elementi univoci tali da poter suffragare la presenza di tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi aziendali della-OMISSIS-, così come l’insussistenza di cause di divieto, di sospensione e di decadenza ai sensi dell’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011, ha adottato, con provvedimento prot. n. -OMISSIS- in data 1.7.2021, una nuova informazione antimafia liberatoria nei confronti della-OMISSIS-, disponendo contestualmente la permanenza della stessa nella White List ’).
- le spese debbono essere compensate, per la natura e le ragioni della decisione adottata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 510 del 2019 indicato in epigrafe, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistono i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ( e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 ), a tutela dei diritti o della dignità delle persone, fisiche e giuridiche menzionate, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 14 dicembre 2022, con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Ettore Manca, Consigliere, Estensore
Silvio Giancaspro, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ettore Manca | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.