TRIB
Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 25/07/2025, n. 3283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3283 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione III civile – in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Maura Cannella ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9498 del Ruolo Generale degli Affari civili conten- ziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
(C.F. Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettiva- P.IVA_1 mente domiciliata in Castelvetrano, Via Mannone, n. 6 presso lo studio dell'Avv. Vivona Pietra, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte attrice –
CONTRO
nato a [...], in data [...] (C.F. Controparte_1
) ed ivi residente in [...]; C.F._1
– parte convenuta contumace –
E
nata a [...], in data [...] (C.F. CP_2
), elettivamente domiciliata in Palermo, Via Ruggero C.F._2
Settimo, n. 55, presso lo studio dell'Avv. Guarcello Giovanna, che la rappre- senta e difende per mandato in atti;
– parte convenuta –
OGGETTO: Risarcimento danni.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 07/04/2025 svolta in modalità
c.d. cartolare, le parti concludevano come da note di trattazione scritta alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con l'atto introduttivo del presente procedimento l'
[...] ha convenuto in giudizio il dott. Parte_1 [...]
[... e la sig.ra , esponendo che in data 19 ottobre CP_3 CP_2
2015 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo aveva ri- chiesto l'emissione di decreto che dispone il giudizio nei confronti di:
e Controparte_1 Controparte_4
1. in ordine ai reati di cui agli artt. 81 cpv. 117 e 314 c.p. perché in con-
[...] corso tra loro, in tempi diversi ed in esecuzione del medesimo disegno crimi- noso, , nella qualità di dirigente medico del reparto di Controparte_1 pneumologia del presidio ospedaliero “ ” di Palermo autorizzato Pt_1 all'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria ( , CP_5 CP_4 in quella di coadiutrice del primo adibita a funzioni di assisten-
[...] za/segreteria avendo, per ragioni del servizio professionale intramurario esercitato dall' , la disponibilità di somme di denaro di spettanza CP_1 dell'azienda ospedaliera, se ne appropriavano, trattenendo l'intero importo pagato dai pazienti anziché versare all'ente la percentuale di relativa compe- tenza così come previsto, invece, dal regolamento dell'ospedale. In CP_5 particolare all'esito delle prestazioni specialistiche ambulatoriali rese dall' , la incassava in contanti il corrispettivo pagato dai pa- CP_1 CP_4 zienti, a fronte del quale ometteva appositamente il rilascio del documento fiscale. La visita non veniva inserita nel periodico prospetto riepilogativo né, ad ogni modo, censita agli atti dell' . Commessi in Palermo, dal 2010 Pt_1 fin al 2012;
e CP_1 CP_2
2. in ordine ai reati di cui agli artt. 81 cpv. e 110 e 314 c.p. perché in concorso tra loro, in tempi diversi ed in esecuzione del medesimo disegno criminoso, , nella qualità di dirigente medico del reparto di Controparte_1 pneumologia del presidio ospedaliero “ ” di Palermo autorizzato Pt_1 all'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria ( , CP_5 CP_2 in quella di caposala dell'omonimo reparto adibita dal primo a funzioni
[...] di assistenza/segretaria, avendo, per ragioni del servizio professionale in- tramurario esercitato dall' , la disponibilità di somme di denaro di CP_1 spettanza dell'azienda ospedaliera, se ne appropriavano, trattenendo l'intero
2 importo pagato dai pazienti anziché versare all'ente la percentuale di relativa competenza così come previsto, invece, dal regolamento CP_5 dell'ospedale. In particolare all'esito delle prestazioni specialistiche ambula- toriali rese dall' , la incassava in contanti il corrispettivo pagato CP_1 CP_2 dai pazienti per poi, alla fine delle sedute, consegnare il tutto all' il CP_1 quale, detratta una quota elargita alla a titolo di provvigione, intasca- CP_2 va il resto;
le visite, mai prenotate attraverso il canale ufficiale del centro unico di prenotazione dell'ospedale (circostanza che faceva sì che all'esborso dei pazienti non corrispondesse l'emissione di alcun documento fiscale), non venivano inserite nel sistema informatico di gestione prenotazioni “OLOCUP” in uso all'azienda “ ”, la quale, per l'effetto rimaneva del tutto Pt_1 all'oscuro dell'erogazioni di tali prestazioni. Commessi in Palermo, dal 2013 fino al 17 luglio 2014;
3. in ordine ai reati di cui all'artt. 81 cpv.,110, 48, 635 ter comma 1,2 e 3
c.p. perché, in concorso tra loro, in tempi diversi e in esecuzione del mede- simo disegno criminoso, determinavano con inganno l'incaricato addetto al
C.U.P. (Centro Unico Prenotazione) ad alterare i dati contenuti nel sistema informatico di gestione delle prenotazioni “OLOCUP” in uso al p.o. “ ” Pt_1 di Palermo facendogli inserire, a posteriori, false prenotazioni a nome dei pa- zienti (per il giorno 4/03/2014) e (per il Controparte_6 Controparte_7 giorno 11/03/2014), entrambi, in realtà sottoposti a visita in epoca antece- dente. Con le aggravanti di aver provocato l'alterazione dei dati informatici e di essersi valsi di un operatore del sistema;
commessi in Palermo il
4/03/2014 e 7/03/2014;
Arcoleo
4. in ordine ai reati di cui agli artt. 81 cpv e 640 comma 2 n. 1 c.p. per- ché, in tempi diversi ed in esecuzione del medesimo disegno criminoso, nella qualità suindicata, con gli artifici e raggiri meglio descritti al precedente capo b), inducendo in errore l'azienda ospedaliera di appartenenza in ordine al ri- spetto del vincolo di esclusività, si procurava ingiusto profitto consistito nella percezione dell'indennità integrativa mensile spettante al medico dipendente
3 del servizio sanitario pubblico che opta per l'esercizio intramurario dell'attività libero-professionale a norma dell'art. 15 quater del d.lgs. n.
502/1992. Per un totale di circa € 40.435,30. Con l'aggravante di aver agito a danno di un ente pubblico;
commessi in Palermo, dal gennaio 2012 e fino al luglio del 2014.
L' ha riferito di essersi costituita parte civile in seno all'udienza Pt_1 preliminare e che il procedimento penale si era concluso con sentenza del
GUP avente il seguente dispositivo:
«Visti gli articoli di legge in epigrafe, 442 c.p.p., dichiara , e colpevoli dei Controparte_1 CP_2 Controparte_4 reati agli stessi rispettivamente ascritti ai capi a) e b) della rubrica unificati sotto il vincolo della continuazione i reati ascritti all' e, concesse le cir- CP_1 costanze attenuanti generiche a tutti gli imputati e con la diminuente per il rito, condanna alla pena di anni 2 e mesi quattro di reclusione;
Controparte_1
alla pena di anni due di reclusione e alle pena CP_2 Controparte_4 di anno uno e mesi sei di reclusione nonché al pagamento delle spese proces- suali.
Visto gli articoli 31 e 37 c.p. dichiara i predetti , e interdetti dai pubblici uffici per la CP_1 CP_2 CP_4 durata uguale a quella della pena inflitta.
Visto l'art. 163 c.p. ordina sospendersi l'esecuzione della pena come sopra inflitta a e per anni cinque alle condizioni di CP_2 Controparte_4 legge.
Visti gli artt. 240 e 322 ter c.p. ordina la confisca delle somme di denaro sequestrate, ed in danno di
[...]
, di e la confisca di beni di perti- CP_3 CP_2 Controparte_4 nenza dei predetti in misura equivalente alle somme di pertinenza dell'
[...] indebitamente non versate Parte_1 detratte le somme oggetto di confisca diretta.
Visti gli artt. 538 e ss. c.p.p., condanna i predetti imputati al risarcimento del danno in favore dell' CP_8
4 da in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore costituitasi parte civile da liquidarsi in separata sede, nonché alla rifusione delle spese di sostenute dalla predetta parte civile, che si liquidano in complessivi euro tremila, oltre IVA e CPA come per legge.
Visto l'art. 530 c.p.p. assolve e dalle imputazioni loro rispetti- Controparte_1 CP_9 vamente ascritte ai capi c) e d) perché il fatto non sussiste».
L'attrice ha dato conto del fatto che la suddetta sentenza era stata impu- gnata da e e che la Corte Controparte_1 Controparte_4 CP_2 di Appello di Palermo, in data 25 ottobre 2018, aveva emesso il seguente di- spositivo di sentenza:
«Visto l'art. 599 c.p.p.;
In parziale riforma della sentenza resa in data 14/04/2016 dal G.I.P. del
Tribunale di Palermo appellata dagli imputati , Controparte_1 CP_10
[.
e , riqualificata la condotta di cui al capo a) nel reato di cui Controparte_4 agli artt. 110 e 640 comma 2 c.p., dichiara non doversi procedere nei confronti degli imputati e con riferimento alle condotte poste in essere fi- CP_1 CP_4 no al 25/04/2011 per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione e, per
l'effetto determina la pena inflitta alla in mesi cinque e giorni dieci di CP_4 reclusione ed euro 800,00 di multa e quella inflitta all' in anni due di CP_1 reclusione.
Riduce la pena inflitta alla in anni uno, mesi dieci e giorni venti di re- CP_2 clusione.
Visto l'art. 163 c.p.
Ordina la sospensione dell'esecuzione della pena inflitta all per anni CP_1 cinque alle condizioni di legge.
Condanna gli imputati, in solido tra loro alla rifusione delle spese affrontate dalla parte civile costituita, liquidate in complessivi euro 1.500,00, oltre IVA e
CPA, come per legge.
Conferma, nel resto, l'impugnata sentenza».
Avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo del 25/10/2018, Ar-
5 e avevano proposto ricorso Parte_2 CP_2 Controparte_4 dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, la quale, in data 19/06/2019 aveva pronunciato sentenza avente il seguente dispositivo:
«Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di CP_11
e limitatamente al capo A), perché il fatto non sussiste.
[...] Controparte_4
Rigetta nel resto il ricorso dell'Arcoleo e rigetta inoltre il ricorso di CP_12
, che condanna al pagamento delle spese processuali.
[...]
Ridetermina la pena irrogata all' in anni uno, mesi dieci e giorni venti CP_1 di reclusione, riducendo in misura corrispondente la pena accessoria.
Revoca nei confronti dell' e della la disposta confisca in rela- CP_1 CP_4 zione alle somme relative al capo A).
Dichiara compensate le spese sostenute nel presente grado di giudizio dalla parte civile nei confronti dell' . CP_1
Condanna a rifondere alla parte civile tali spese, che liquida CP_2 in euro 3.500,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA».
Alla luce di ciò l' ha dedotto che era rimasta processualmente ac- Pt_1 certata, all'esito dei tre gradi di giudizio, la commissione da parte di CP_1
e del reato di peculato in concorso, compiuto in
[...] CP_2 danno dell'Azienda Ospedaliera “Villa-Sofia Cervello”, ed il diritto al risarci- mento del danno in favore della , la cui determinazione e liquidazione Pt_1 era stata demandata al giudice civile.
Segnatamente, il dott. , quale dirigente medico del reparto di CP_1 pneumologia del presidio ospedaliero “ ” di Palermo dal 2013 fino al Pt_1
17/07/2014 e la sig.ra , caposala dell'omonimo reparto, che CP_2 svolgeva le funzioni di assistenza/segretaria, in dispregio al regolamento aziendale, avevano fornito prestazioni sanitarie attraverso un sistema CP_5 che consentiva loro di occultare all'Azienda ospedaliera “Villa-Sofia Cervello” le prestazioni sanitarie fornite.
Era stato, infatti, accertato che il dott. e la caposala sig.ra CP_1 CP_2 nel periodo indicato, avevano effettuato a vario titolo 140 visite specialistiche e secondo il regolamento allora vigente, per ciascuna prestazione CP_5
6 professionale era previsto il pagamento di una tariffa pari ad euro 142,00 (€
140 + € 2 bollo), nonché la ripartizione della tariffa tra l'Azienda ospedaliera ed il medico pari rispettivamente al 30% ed al 70%.
Alla luce di ciò, all'Azienda ospedaliera ha indicato in euro 5.880,00 (30% di € 140 X 140) oltre rivalutazione ed interessi, l'importo dovuto dai conve- nuti per le prestazioni professionali effettivamente rese, da cui andavano de- curtati € 2.000,00, versati dal dott. all' ospedaliera nel corso CP_1 Pt_1 del giudizio penale.
Ritenuto che il comportamento delittuoso posto in essere dagli odierni convenuti avesse cagionato un danno patrimoniale e non patrimoniale all'immagine dell' , per la notevole risonanza avuta e la Parte_1 diffusione della notizia attraverso i mass media, anche in considerazione del fatto che l'arresto in flagranza di reato venne eseguito proprio all'interno dell'Ospedale in orari di ricevimento del pubblico, l'attrice ha concluso chie- dendo al Tribunale di «Accertare e dichiarare che i sigg. e Controparte_1
, in spregio al regolamento aziendale hanno fornito al- CP_2 CP_5 meno 140 visite specialistiche attraverso un sistema che bypassava il C.U.P. dell' così rimanendo le medesime Controparte_13 prestazioni del tutto sconosciute all'azienda ospedaliera;
Accertare e dichiara- re che per ogni visita compiuta dal medico in regime A.L.P.I. il relativo regola- mento vigente prevedeva il pagamento di € 142,00 (140,00 + 2,00 di bollo) e la ripartizione tra il medico e l'azienda ospedaliera nelle rispettive proporzioni del
70% e 30%; Accertare e dichiarare che i sigg. e non hanno versa- CP_1 CP_2 to la quota spettante all'azienda ospedaliera pari ad € 5.880,00 (30% di € 140
X 140) e per l'effetto condannare alla restituzione e/o a titolo di risarcimento di danno patrimoniale della medesima somma, oltre rivalutazione ed interessi ovvero alla maggiore o minor somma risultante dall'esito dell'istruttoria detrat- to quanto già versato dal dott. all'azienda ospedaliera “ CP_1 Pt_1 CP_14
” pari ad € 2.000,00; Condannare i convenuti, al pagamento della
[...] somma dovuta a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subìto dall'azienda ospedaliera “Villa-Sofia Cervello”, nella misura che verrà ritenuta
7 congrua all'esito dell'attività istruttoria che andrà a svolgersi e/o che verrà de- terminata dal Giudice con valutazione equitativa. Con vittoria di spese, compe- tenze ed onorari del giudizio».
sebbene regolarmente citato, non ha provveduto a costi- Controparte_1 tuirsi in giudizio ed è stato dichiarato contumace.
Si è costituita in giudizio ed ha invocato il rigetto delle CP_2 domande attoree, deducendo che l'esistenza di una condanna definitiva al ri- sarcimento del danno a favore della parte civile costituitasi nel processo pe- nale lasciava impregiudicato il successivo accertamento in sede civile degli elementi costitutivi della responsabilità civilistica.
Inoltre, la convenuta ha affermato che nella vicenda de quo aveva rivestito un ruolo assolutamente marginale e secondario, essendo la sua responsabi- lità penale basata esclusivamente sulle disposizioni ricevute dal medico circa il pagamento delle prestazioni dallo stesso effettuate, senza che la stessa avesse mai realizzato la condotta di appropriazione illecita delle somme, sempre indebitamente ed esclusivamente percepite dal sanitario.
Quanto all'asserito danno all'immagine, ha fatto notare la CP_2 contraddittorietà della pretesa attorea rispetto al comportamento assunto successivamente alla condanna definitiva del dott. , del cui operato CP_1
l' aveva continuato ad avvalersi, promuovendolo a cariche e respon- Pt_1 sabilità maggiori mediante la nomina a direttore del nuovo reparto di pneu- mologia semintensiva Covid-19 dello stesso ospedale e referente di una rac- colta fondi, gestita da privati, per l'acquisto di ventilatori, dispositivi di prote- zione e quant'altro necessario per il periodo dell'emergenza sanitaria.
Ritenuto inverosimile che l'Azienda ospedaliera fosse del tutto all'oscuro delle visite eseguite dal dott. e non registrate nel canale di prenota- CP_1 zione ufficiale del nosocomio e/o registrate in maniera inferiore rispetto a quelle effettivamente eseguite, la convenuta ha invocato il concorso colposo della danneggiata nella produzione del danno per omessa vigilanza.
Infine, la sig.ra ha dedotto di avere effettuato il versamen- CP_2 to di € 1.000,00 (doc. 1), e di avere rinunciato a sei mensilità retributive, così
8 come riportato nella sentenza di appello (cfr. pagina 18, ultimo capoverso della sentenza di appello), chiedendo che di tali importi si tenesse conto nella liquidazione del danno ha, quindi, concluso chiedendo al Tribunale di «Riget- tare o, con qualunque altra statuizione, le domande tutte formulate da parte attrice nei confronti della convenuta perché infondate, in fatto CP_2 ed in diritto, oltre che sfornite di prova. - In subordine, nella denegata ipotesi in cui venga riconosciuta la sussistenza del diritto al risarcimento del danno, decurtare quanto già versato dalla Signora in favore CP_2 dell'azienda ospedaliera. - Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre
I.V.A. e C.P.A» .
Orbene, tanto premesso deve osservarsi che è pacifico che i convenuti dott. e sig.ra siano stati condannati, in via Controparte_1 CP_2 definitiva, per la commissione del reato di peculato, essendosi indebitamente appropriati di somme di competenza dell'Azienda Ospedaliera “Ospedali Riu- niti Villa Sofia - Cervello” e, in particolare, perché, in concorso tra loro, il primo, nella qualità di dirigente medico del reparto di pneumologia del presi- dio ospedaliero “ ” di Palermo autorizzato all'esercizio dell'attività libe- Pt_1 ro professionale intramuraria ( e la seconda in quella di caposala CP_5 dell'omonimo reparto adibita dal primo a funzioni di assistenza/segretaria, avendo, per ragioni del servizio professionale intramurario esercitato dall' , la disponibilità di somme di denaro di spettanza dell' , se CP_1 Pt_1 ne erano appropriati, trattenendo l'intero importo pagato dai pazienti anziché versare all'ente la percentuale di relativa competenza così come previsto, in- vece, dal regolamento dell'ospedale. CP_5
L'emissione di tale sentenza di condanna è idonea a ritenere accertati, con efficacia di giudicato, i fatti commessi e la responsabilità degli imputati in re- lazione ai medesimi.
Ed invero, come noto, l'art. 651 c.p.p. attribuisce alla sentenza penale ir- revocabile di condanna, pronunciata in seguito a dibattimento ovvero di rito abbreviato, efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condan-
9 nato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto e della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, con esclusione del- la colpevolezza e delle valutazioni e qualificazioni giuridiche attinenti agli ef- fetti della pronuncia, quali sono quelle che riguardano l'individuazione delle conseguenze dannose che possono dar luogo a fattispecie di danno risarcibi- le, il cui esame e il cui apprezzamento è autonomamente demandato al Giu- dice civile (Cass. Ord. 14648/2011; 8360/2010).
Tenuto, dunque, conto dell'efficacia vincolante del giudicato penale di condanna relativamente alla sussistenza e qualificazione del fatto delittuoso e alla responsabilità dei convenuti, la pretesa risarcitoria dell' attrice Pt_1 va sussunta, da un canto, nell'art. 185 co. 2 c.p. a tenore del quale “ogni rea- to, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono ri- spondere per il fatto di lui”, dall'altro nella disposizione generale in tema di responsabilità aquiliana che obbliga colui che abbia commesso un fatto ille- cito doloso o colposo, dal quale sia derivato un danno ingiusto, a risarcire il danno.
Deve poi osservarsi che in sede penale è stata, altresì, pronunciata con- danna generica al risarcimento del danno di cui all'art. 539, comma 1, cod. proc. pen., la quale non esige, per sua natura, alcuna indagine in ordine alla concreta esistenza di un danno risarcibile (cd. "danno conseguenza"), essen- do sufficiente, a tal fine, l'accertamento del fatto-reato (cd. "danno evento") potenzialmente produttivo di conseguenze dannose (Sez. 6, n. 12199 del
11/03/2005, Molisso, Rv. 231044; Sez. 6, n. 14377 del 26/02/2009, Gior- gio, Rv. 243310; Sez. 5, n. 45118 del 23/04/2013, , Rv. 257551), tal Per_1 che la relativa statuizione, ai sensi dell'art. 651, cod. proc. pen., non ha effi- cacia di giudicato in ordine alle conseguenze economiche del fatto illecito commesso dall'imputato, restando, perciò, ferma la necessità dell'accertamento in sede civile, dell'esistenza e della entità delle conseguen- ze pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come potenzialmente danno- so e del nesso di derivazione causale tra questo e i pregiudizi lamentati dai
10 danneggiati (cfr. Cass. 8479/2020; 4318/2019, 5660/2018; 1045/1998).
Ora, nella specie parte attrice, in primo luogo, ha domandato il ristoro del danno patrimoniale pari alla quota spettante all' e indebitamente Pt_1 non versata, asseritamente pari ad € 5.880,00 (30% di € 140 X 140 visite eseguite irregolarmente) detratto quanto già versato dal dott. pari ad CP_1
€ 2.000,00.
ha contestato tale domanda sotto un duplice profilo. CP_2
Innanzitutto, ha dedotto di avere effettuato, nel corso del giudizio penale, un versamento di € 1.000,00 in favore dell' (doc. 1), e di avere, altresì Pt_1 rinunciato a sei mensilità retributive, così come riportato nella sentenza di appello (cfr. pagina 18, ultimo capoverso della sentenza di appello).
In secondo luogo, ha dedotto che, in seno alla relazione peritale espletata nell'ambito del procedimento penale n. 368/22 per l'individuazione Pt_3 dell'ammontare delle somme di pertinenza dell' Parte_4
” indebitamente non versate, detratte le somme oggetto di
[...] confisca diretta di cui alla sentenza del GIP del Tribunale di Palermo del
14/04/2016 (cfr. all. doc. 1 alla memoria depositata ai sensi dell'art. 183, sesto comma, c.p.c. n. 2), nonché nell'ordinanza emessa in data 04/07/2023
(cfr. all. doc. 2 alla medesima memoria), l'importo indebitamente non versato all' era stato determinato in € 3.319,00. Pt_1
Orbene, tale accertamento, condotto nel contraddittorio con l' CP_15 trice ed espletato previo esame di parte della documentazione agli atti del procedimento penale (e, in particolare, della richiesta di rinvio a giudizio del
Dott. della sentenza di primo grado del Tribunale di Pa- Controparte_1 lermo del 14/4/2016, della ordinanza di correzione degli errori materiali del
27/4/2016, del Regolamento attività libero professionali dell'Azienda Pt_5
Regione Sicilia, delle informative Guardia di Finanza, dei Verbali di
[...] perquisizione personale d'iniziativa con conseguente sequestro del
17/7/2014, della richiesta di convalida d'arresto del 18/7/2014, dei rappor- ti attività d'indagine della Guardia di Finanza gruppo Palermo 2° nucleo ope- rativo — Sezione operativa — 1° squadra Operativa Volante e dei Regolamen-
11 ti relativi allo svolgimento dell'attività libero professionale emanati dall'
[...]
nel periodo oggetto di esame) può essere certamente uti- Controparte_16 lizzato in questa sede (cfr. Cass. 17 giugno 2013, n. 15112; Cass. 25 giugno
2019, n. 16893, e dall'ordinanza 7 maggio 2021, n. 12164).
Alla luce della documentazione esaminata e delle osservazioni rappresen- tate dai consulenti tecnici di parte in corso di operazioni peritali, il Perito ha concluso affermando che:
1) utilizzando esclusivamente i dati contenuti nella sentenza del GIP del 14/4/2016, emendata a seguito dell'ordinanza di correzione degli errori materiali del 27/4/2016, l'importo delle somme spettanti all'
[...]
indebitamente non versate dal dott. Controparte_17 CP_1 sarebbe pari al 30% degli importi dallo stesso incassati dai pazienti indicati nelle tabelle contenute nella sentenza, ossia a euro 12.530,00* 30% = euro
3.759,00;
2) integrando, invece, tale dato con gli ulteriori nominativi indicati negli atti di indagine della Guardia di Finanza, la somma dovuta, incrementata per via della presenza di nomi e somme incassate non presenti della senten- za, sarebbe pari ad euro 15,550,00 * 30% = euro 4.665,00;
Orbene, a prescindere dalla soluzione adottata in questa sede, deve osser- varsi che quanto corrisposto dai convenuti (2000,00+1000,00+ sei mensilità retributive) deve ritenersi già satisfattivo delle pretese attoree.
A diverse conclusioni deve, invece, pervenirsi in relazione alla domanda dell'Azienda diretta ad ottenere il ristoro del danno non patrimoniale subito.
Ed invero, secondo la giurisprudenza «la persona giuridica e l'ente collettivo in genere ha titolo al risarcimento del danno non patrimoniale qualora l'altrui condotta ne leda i diritti della personalità, compatibili con l'assenza di fisicità e costituzionalmente protetti, che identificano il soggetto dell'ordinamento o ne individuano la dimensione nel contesto sociale, quali sono i diritti alla reputa- zione e all'identità, determinando una diminuzione della considerazione e del- la stima di cui il soggetto gode nell'ambito sociale ed economico di appartenen- za» (cfr., ex multis: Cass. civ. Sez. I, Sent., 09-07-2014, n. 15609; Cass. 1 ot-
12 tobre 2013, n. 22396; 22 marzo 2012, n. 4542; 9 maggio 2011, n. 10125; 4 giugno 2007, n. 12929).
Nel caso di specie, è stato richiesto il risarcimento del danno all'immagine subito dall' in dipendenza del fatto, equitativamente quantificato in Pt_1 base alla diminuzione della considerazione della persona giuridica nel conte- sto sociale interessato dalla vicenda delittuosa.
Ora, l'accertamento della fattispecie delittuosa di peculato ai danni dell' è indice di un sicuro discredito per l'ente, di per sé pregiudican- Pt_1 te l'immagine della persona giuridica e, dunque, idonea a configurare una responsabilità risarcitoria a carico degli autori.
In tali casi è innegabile il pregiudizio patito dall'ente medesimo, unitamen- te alla considerazione da parte dei consociati in genere o di settori o catego- rie di essi con le quali la persona giuridica di norma interagisca (Cass.
18082/2013; 12929/2007; 7642/1991).
In relazione alla prova del danno, propedeutica alla relativa liquidazione, è necessario considerare che, secondo la giurisprudenza, l'allegazione deve consistere, sulla base dei principi generali (Cass. 19647/2004) nella indica- zione degli elementi costitutivi e delle circostanze di fatto da cui desumere, anche in via presuntiva, l'esistenza del danno patito, della gravità dell'illecito compiuto, nonché degli elementi della fattispecie concreta atti a commisura- re il risarcimento al caso concreto (cfr. Cass. 11446/2017; 26590/2014;
22909/2012; 392/2007; 517/2006).
Nel caso di specie, può ritenersi dimostrato, in via presuntiva, in conside- razione del tipo di reato, che il prestigio e la considerazione pubblica dell'en- te siano stati pregiudicati dai fatti delittuosi posti in essere, determinando una sfiducia dei cittadini nell'istituzione attinta dalla condotta illecita dei propri dipendenti.
In punto quantificazione, parte attrice ha chiesto che venga applicata la presunzione di cui all'art. 1 c.
1-sexies l. 1994/20 (“disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti”) introdotto dall'art. 1, c. 62 l.
190/2012, il quale ha previsto che “nel giudizio di responsabilità l'entità del
13 danno all'immagine della pubblica amministrazione derivante dalla commis- sione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione accertato con sen- tenza passata in giudicato si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente”.
Ritiene il Tribunale che la suddetta norma – introdotta con riguardo ai giudizi dinanzi alla Corte dei Conti – non possa trovare applicazione in que- sta sede, dovendosi procedere alla liquidazione equitativa ex art. 1226 cod. civ., secondo criteri di tipo oggettivo (gravità e durata della condotta delittuo- sa), soggettivo (rilevanza delle funzioni svolte dal dipendente pubblico nell'ambito dell'Amministrazione di appartenenza) e sociale (diffusione pub- blica della notizia, estensione geografica dell'amministrazione danneggiata).
Orbene, nella specie, tenuto conto della gravità dei fatti e del fatto che par- te attrice non ha allegato elementi da cui desumere il grado di diffusione pubblica della notizia (non sono state prodotte notizie di stampa o similari), si ritiene congruo quantificare l'importo del danno all'immagine subito dalla nella somma di € 5.000,00 liquidati all'attualità, oltre interessi lega- Pt_1 li, dalla data di pubblicazione della sentenza fino al saldo.
Tale importo va posto in solido a carico di entrambi i convenuti ex art. 2055 cod. civ. in quanto «Ai fini della responsabilità solidale di cui all'art.
2055 c.c., comma 1, che è norma sulla causalità materiale integrata nel senso dell'art. 41 c.p., è richiesto solo che il fatto dannoso sia imputabile a più per- sone, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità (contrattuale ed extracontrattuale), in quanto la norma considera essenzialmente l'unicità del fatto dannoso, e tale unicità rife- risce unicamente al danneggiato, senza intenderla come identità di norme giu- ridiche violate» (Cass., Sez. Un., sentenza 27 aprile 2022 n. 13143).
Del tutto sfornito di prova è, infine, rimasto l'asserito concorso colposo dell' nella causazione del danno per omessa vigilanza. Pt_1
In base al principio della soccombenza, espresso dall'art. 91 cod. proc. civ., le spese del giudizio vanno poste a carico dei convenuti.
14 Ai fini della relativa liquidazione i parametri fissati dal D.M. 55/2014 (at- tuativo dell'art. 13, sesto comma, L. 247/2012), nella formulazione conse- guente alle modificazioni apportate con D.M. n. 147 del 13/08/2022, orien- tano per l'applicazione del valore medio previsto dalla tabella per lo scaglione di riferimento in relazione al decisum relativamente a tutte le fasi.
In relazione al combinato disposto degli artt. 59, lett. d), e 60 T.U. sull'imposta di registro, rilevato che nella fattispecie vi è figura di reato, si indicano nei convenuti le parti nei cui confronti deve essere recuperata l'imposta prenotata a debito.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istan- za, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando;
condanna e , al pagamento in favore dell' Controparte_1 CP_2
a titolo di danno Parte_1 non patrimoniale, della somma di euro 5.000,00; condanna e , al pagamento in favore Controparte_1 CP_2 dell' delle spese Parte_1 del giudizio liquidate, in assenza di nota spese, in complessivi 2.552,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta. indica in Arcoleo e , in solido, le parti obbligate al CP_1 CP_2 risarcimento del danno derivante da fatto costituente reato, nei cui confronti deve essere recuperata l'imposta prenotata a debito, ai sensi del combinato disposto degli artt. 59, lett. d), e 60 T.U. sull'imposta di registro.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Palermo in data 25/07/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice, in conformità al- le prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011,
n. 44.
15
Sezione III civile – in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Maura Cannella ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9498 del Ruolo Generale degli Affari civili conten- ziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
(C.F. Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettiva- P.IVA_1 mente domiciliata in Castelvetrano, Via Mannone, n. 6 presso lo studio dell'Avv. Vivona Pietra, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte attrice –
CONTRO
nato a [...], in data [...] (C.F. Controparte_1
) ed ivi residente in [...]; C.F._1
– parte convenuta contumace –
E
nata a [...], in data [...] (C.F. CP_2
), elettivamente domiciliata in Palermo, Via Ruggero C.F._2
Settimo, n. 55, presso lo studio dell'Avv. Guarcello Giovanna, che la rappre- senta e difende per mandato in atti;
– parte convenuta –
OGGETTO: Risarcimento danni.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 07/04/2025 svolta in modalità
c.d. cartolare, le parti concludevano come da note di trattazione scritta alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con l'atto introduttivo del presente procedimento l'
[...] ha convenuto in giudizio il dott. Parte_1 [...]
[... e la sig.ra , esponendo che in data 19 ottobre CP_3 CP_2
2015 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo aveva ri- chiesto l'emissione di decreto che dispone il giudizio nei confronti di:
e Controparte_1 Controparte_4
1. in ordine ai reati di cui agli artt. 81 cpv. 117 e 314 c.p. perché in con-
[...] corso tra loro, in tempi diversi ed in esecuzione del medesimo disegno crimi- noso, , nella qualità di dirigente medico del reparto di Controparte_1 pneumologia del presidio ospedaliero “ ” di Palermo autorizzato Pt_1 all'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria ( , CP_5 CP_4 in quella di coadiutrice del primo adibita a funzioni di assisten-
[...] za/segreteria avendo, per ragioni del servizio professionale intramurario esercitato dall' , la disponibilità di somme di denaro di spettanza CP_1 dell'azienda ospedaliera, se ne appropriavano, trattenendo l'intero importo pagato dai pazienti anziché versare all'ente la percentuale di relativa compe- tenza così come previsto, invece, dal regolamento dell'ospedale. In CP_5 particolare all'esito delle prestazioni specialistiche ambulatoriali rese dall' , la incassava in contanti il corrispettivo pagato dai pa- CP_1 CP_4 zienti, a fronte del quale ometteva appositamente il rilascio del documento fiscale. La visita non veniva inserita nel periodico prospetto riepilogativo né, ad ogni modo, censita agli atti dell' . Commessi in Palermo, dal 2010 Pt_1 fin al 2012;
e CP_1 CP_2
2. in ordine ai reati di cui agli artt. 81 cpv. e 110 e 314 c.p. perché in concorso tra loro, in tempi diversi ed in esecuzione del medesimo disegno criminoso, , nella qualità di dirigente medico del reparto di Controparte_1 pneumologia del presidio ospedaliero “ ” di Palermo autorizzato Pt_1 all'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria ( , CP_5 CP_2 in quella di caposala dell'omonimo reparto adibita dal primo a funzioni
[...] di assistenza/segretaria, avendo, per ragioni del servizio professionale in- tramurario esercitato dall' , la disponibilità di somme di denaro di CP_1 spettanza dell'azienda ospedaliera, se ne appropriavano, trattenendo l'intero
2 importo pagato dai pazienti anziché versare all'ente la percentuale di relativa competenza così come previsto, invece, dal regolamento CP_5 dell'ospedale. In particolare all'esito delle prestazioni specialistiche ambula- toriali rese dall' , la incassava in contanti il corrispettivo pagato CP_1 CP_2 dai pazienti per poi, alla fine delle sedute, consegnare il tutto all' il CP_1 quale, detratta una quota elargita alla a titolo di provvigione, intasca- CP_2 va il resto;
le visite, mai prenotate attraverso il canale ufficiale del centro unico di prenotazione dell'ospedale (circostanza che faceva sì che all'esborso dei pazienti non corrispondesse l'emissione di alcun documento fiscale), non venivano inserite nel sistema informatico di gestione prenotazioni “OLOCUP” in uso all'azienda “ ”, la quale, per l'effetto rimaneva del tutto Pt_1 all'oscuro dell'erogazioni di tali prestazioni. Commessi in Palermo, dal 2013 fino al 17 luglio 2014;
3. in ordine ai reati di cui all'artt. 81 cpv.,110, 48, 635 ter comma 1,2 e 3
c.p. perché, in concorso tra loro, in tempi diversi e in esecuzione del mede- simo disegno criminoso, determinavano con inganno l'incaricato addetto al
C.U.P. (Centro Unico Prenotazione) ad alterare i dati contenuti nel sistema informatico di gestione delle prenotazioni “OLOCUP” in uso al p.o. “ ” Pt_1 di Palermo facendogli inserire, a posteriori, false prenotazioni a nome dei pa- zienti (per il giorno 4/03/2014) e (per il Controparte_6 Controparte_7 giorno 11/03/2014), entrambi, in realtà sottoposti a visita in epoca antece- dente. Con le aggravanti di aver provocato l'alterazione dei dati informatici e di essersi valsi di un operatore del sistema;
commessi in Palermo il
4/03/2014 e 7/03/2014;
Arcoleo
4. in ordine ai reati di cui agli artt. 81 cpv e 640 comma 2 n. 1 c.p. per- ché, in tempi diversi ed in esecuzione del medesimo disegno criminoso, nella qualità suindicata, con gli artifici e raggiri meglio descritti al precedente capo b), inducendo in errore l'azienda ospedaliera di appartenenza in ordine al ri- spetto del vincolo di esclusività, si procurava ingiusto profitto consistito nella percezione dell'indennità integrativa mensile spettante al medico dipendente
3 del servizio sanitario pubblico che opta per l'esercizio intramurario dell'attività libero-professionale a norma dell'art. 15 quater del d.lgs. n.
502/1992. Per un totale di circa € 40.435,30. Con l'aggravante di aver agito a danno di un ente pubblico;
commessi in Palermo, dal gennaio 2012 e fino al luglio del 2014.
L' ha riferito di essersi costituita parte civile in seno all'udienza Pt_1 preliminare e che il procedimento penale si era concluso con sentenza del
GUP avente il seguente dispositivo:
«Visti gli articoli di legge in epigrafe, 442 c.p.p., dichiara , e colpevoli dei Controparte_1 CP_2 Controparte_4 reati agli stessi rispettivamente ascritti ai capi a) e b) della rubrica unificati sotto il vincolo della continuazione i reati ascritti all' e, concesse le cir- CP_1 costanze attenuanti generiche a tutti gli imputati e con la diminuente per il rito, condanna alla pena di anni 2 e mesi quattro di reclusione;
Controparte_1
alla pena di anni due di reclusione e alle pena CP_2 Controparte_4 di anno uno e mesi sei di reclusione nonché al pagamento delle spese proces- suali.
Visto gli articoli 31 e 37 c.p. dichiara i predetti , e interdetti dai pubblici uffici per la CP_1 CP_2 CP_4 durata uguale a quella della pena inflitta.
Visto l'art. 163 c.p. ordina sospendersi l'esecuzione della pena come sopra inflitta a e per anni cinque alle condizioni di CP_2 Controparte_4 legge.
Visti gli artt. 240 e 322 ter c.p. ordina la confisca delle somme di denaro sequestrate, ed in danno di
[...]
, di e la confisca di beni di perti- CP_3 CP_2 Controparte_4 nenza dei predetti in misura equivalente alle somme di pertinenza dell'
[...] indebitamente non versate Parte_1 detratte le somme oggetto di confisca diretta.
Visti gli artt. 538 e ss. c.p.p., condanna i predetti imputati al risarcimento del danno in favore dell' CP_8
4 da in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore costituitasi parte civile da liquidarsi in separata sede, nonché alla rifusione delle spese di sostenute dalla predetta parte civile, che si liquidano in complessivi euro tremila, oltre IVA e CPA come per legge.
Visto l'art. 530 c.p.p. assolve e dalle imputazioni loro rispetti- Controparte_1 CP_9 vamente ascritte ai capi c) e d) perché il fatto non sussiste».
L'attrice ha dato conto del fatto che la suddetta sentenza era stata impu- gnata da e e che la Corte Controparte_1 Controparte_4 CP_2 di Appello di Palermo, in data 25 ottobre 2018, aveva emesso il seguente di- spositivo di sentenza:
«Visto l'art. 599 c.p.p.;
In parziale riforma della sentenza resa in data 14/04/2016 dal G.I.P. del
Tribunale di Palermo appellata dagli imputati , Controparte_1 CP_10
[.
e , riqualificata la condotta di cui al capo a) nel reato di cui Controparte_4 agli artt. 110 e 640 comma 2 c.p., dichiara non doversi procedere nei confronti degli imputati e con riferimento alle condotte poste in essere fi- CP_1 CP_4 no al 25/04/2011 per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione e, per
l'effetto determina la pena inflitta alla in mesi cinque e giorni dieci di CP_4 reclusione ed euro 800,00 di multa e quella inflitta all' in anni due di CP_1 reclusione.
Riduce la pena inflitta alla in anni uno, mesi dieci e giorni venti di re- CP_2 clusione.
Visto l'art. 163 c.p.
Ordina la sospensione dell'esecuzione della pena inflitta all per anni CP_1 cinque alle condizioni di legge.
Condanna gli imputati, in solido tra loro alla rifusione delle spese affrontate dalla parte civile costituita, liquidate in complessivi euro 1.500,00, oltre IVA e
CPA, come per legge.
Conferma, nel resto, l'impugnata sentenza».
Avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo del 25/10/2018, Ar-
5 e avevano proposto ricorso Parte_2 CP_2 Controparte_4 dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, la quale, in data 19/06/2019 aveva pronunciato sentenza avente il seguente dispositivo:
«Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di CP_11
e limitatamente al capo A), perché il fatto non sussiste.
[...] Controparte_4
Rigetta nel resto il ricorso dell'Arcoleo e rigetta inoltre il ricorso di CP_12
, che condanna al pagamento delle spese processuali.
[...]
Ridetermina la pena irrogata all' in anni uno, mesi dieci e giorni venti CP_1 di reclusione, riducendo in misura corrispondente la pena accessoria.
Revoca nei confronti dell' e della la disposta confisca in rela- CP_1 CP_4 zione alle somme relative al capo A).
Dichiara compensate le spese sostenute nel presente grado di giudizio dalla parte civile nei confronti dell' . CP_1
Condanna a rifondere alla parte civile tali spese, che liquida CP_2 in euro 3.500,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA».
Alla luce di ciò l' ha dedotto che era rimasta processualmente ac- Pt_1 certata, all'esito dei tre gradi di giudizio, la commissione da parte di CP_1
e del reato di peculato in concorso, compiuto in
[...] CP_2 danno dell'Azienda Ospedaliera “Villa-Sofia Cervello”, ed il diritto al risarci- mento del danno in favore della , la cui determinazione e liquidazione Pt_1 era stata demandata al giudice civile.
Segnatamente, il dott. , quale dirigente medico del reparto di CP_1 pneumologia del presidio ospedaliero “ ” di Palermo dal 2013 fino al Pt_1
17/07/2014 e la sig.ra , caposala dell'omonimo reparto, che CP_2 svolgeva le funzioni di assistenza/segretaria, in dispregio al regolamento aziendale, avevano fornito prestazioni sanitarie attraverso un sistema CP_5 che consentiva loro di occultare all'Azienda ospedaliera “Villa-Sofia Cervello” le prestazioni sanitarie fornite.
Era stato, infatti, accertato che il dott. e la caposala sig.ra CP_1 CP_2 nel periodo indicato, avevano effettuato a vario titolo 140 visite specialistiche e secondo il regolamento allora vigente, per ciascuna prestazione CP_5
6 professionale era previsto il pagamento di una tariffa pari ad euro 142,00 (€
140 + € 2 bollo), nonché la ripartizione della tariffa tra l'Azienda ospedaliera ed il medico pari rispettivamente al 30% ed al 70%.
Alla luce di ciò, all'Azienda ospedaliera ha indicato in euro 5.880,00 (30% di € 140 X 140) oltre rivalutazione ed interessi, l'importo dovuto dai conve- nuti per le prestazioni professionali effettivamente rese, da cui andavano de- curtati € 2.000,00, versati dal dott. all' ospedaliera nel corso CP_1 Pt_1 del giudizio penale.
Ritenuto che il comportamento delittuoso posto in essere dagli odierni convenuti avesse cagionato un danno patrimoniale e non patrimoniale all'immagine dell' , per la notevole risonanza avuta e la Parte_1 diffusione della notizia attraverso i mass media, anche in considerazione del fatto che l'arresto in flagranza di reato venne eseguito proprio all'interno dell'Ospedale in orari di ricevimento del pubblico, l'attrice ha concluso chie- dendo al Tribunale di «Accertare e dichiarare che i sigg. e Controparte_1
, in spregio al regolamento aziendale hanno fornito al- CP_2 CP_5 meno 140 visite specialistiche attraverso un sistema che bypassava il C.U.P. dell' così rimanendo le medesime Controparte_13 prestazioni del tutto sconosciute all'azienda ospedaliera;
Accertare e dichiara- re che per ogni visita compiuta dal medico in regime A.L.P.I. il relativo regola- mento vigente prevedeva il pagamento di € 142,00 (140,00 + 2,00 di bollo) e la ripartizione tra il medico e l'azienda ospedaliera nelle rispettive proporzioni del
70% e 30%; Accertare e dichiarare che i sigg. e non hanno versa- CP_1 CP_2 to la quota spettante all'azienda ospedaliera pari ad € 5.880,00 (30% di € 140
X 140) e per l'effetto condannare alla restituzione e/o a titolo di risarcimento di danno patrimoniale della medesima somma, oltre rivalutazione ed interessi ovvero alla maggiore o minor somma risultante dall'esito dell'istruttoria detrat- to quanto già versato dal dott. all'azienda ospedaliera “ CP_1 Pt_1 CP_14
” pari ad € 2.000,00; Condannare i convenuti, al pagamento della
[...] somma dovuta a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subìto dall'azienda ospedaliera “Villa-Sofia Cervello”, nella misura che verrà ritenuta
7 congrua all'esito dell'attività istruttoria che andrà a svolgersi e/o che verrà de- terminata dal Giudice con valutazione equitativa. Con vittoria di spese, compe- tenze ed onorari del giudizio».
sebbene regolarmente citato, non ha provveduto a costi- Controparte_1 tuirsi in giudizio ed è stato dichiarato contumace.
Si è costituita in giudizio ed ha invocato il rigetto delle CP_2 domande attoree, deducendo che l'esistenza di una condanna definitiva al ri- sarcimento del danno a favore della parte civile costituitasi nel processo pe- nale lasciava impregiudicato il successivo accertamento in sede civile degli elementi costitutivi della responsabilità civilistica.
Inoltre, la convenuta ha affermato che nella vicenda de quo aveva rivestito un ruolo assolutamente marginale e secondario, essendo la sua responsabi- lità penale basata esclusivamente sulle disposizioni ricevute dal medico circa il pagamento delle prestazioni dallo stesso effettuate, senza che la stessa avesse mai realizzato la condotta di appropriazione illecita delle somme, sempre indebitamente ed esclusivamente percepite dal sanitario.
Quanto all'asserito danno all'immagine, ha fatto notare la CP_2 contraddittorietà della pretesa attorea rispetto al comportamento assunto successivamente alla condanna definitiva del dott. , del cui operato CP_1
l' aveva continuato ad avvalersi, promuovendolo a cariche e respon- Pt_1 sabilità maggiori mediante la nomina a direttore del nuovo reparto di pneu- mologia semintensiva Covid-19 dello stesso ospedale e referente di una rac- colta fondi, gestita da privati, per l'acquisto di ventilatori, dispositivi di prote- zione e quant'altro necessario per il periodo dell'emergenza sanitaria.
Ritenuto inverosimile che l'Azienda ospedaliera fosse del tutto all'oscuro delle visite eseguite dal dott. e non registrate nel canale di prenota- CP_1 zione ufficiale del nosocomio e/o registrate in maniera inferiore rispetto a quelle effettivamente eseguite, la convenuta ha invocato il concorso colposo della danneggiata nella produzione del danno per omessa vigilanza.
Infine, la sig.ra ha dedotto di avere effettuato il versamen- CP_2 to di € 1.000,00 (doc. 1), e di avere rinunciato a sei mensilità retributive, così
8 come riportato nella sentenza di appello (cfr. pagina 18, ultimo capoverso della sentenza di appello), chiedendo che di tali importi si tenesse conto nella liquidazione del danno ha, quindi, concluso chiedendo al Tribunale di «Riget- tare o, con qualunque altra statuizione, le domande tutte formulate da parte attrice nei confronti della convenuta perché infondate, in fatto CP_2 ed in diritto, oltre che sfornite di prova. - In subordine, nella denegata ipotesi in cui venga riconosciuta la sussistenza del diritto al risarcimento del danno, decurtare quanto già versato dalla Signora in favore CP_2 dell'azienda ospedaliera. - Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre
I.V.A. e C.P.A» .
Orbene, tanto premesso deve osservarsi che è pacifico che i convenuti dott. e sig.ra siano stati condannati, in via Controparte_1 CP_2 definitiva, per la commissione del reato di peculato, essendosi indebitamente appropriati di somme di competenza dell'Azienda Ospedaliera “Ospedali Riu- niti Villa Sofia - Cervello” e, in particolare, perché, in concorso tra loro, il primo, nella qualità di dirigente medico del reparto di pneumologia del presi- dio ospedaliero “ ” di Palermo autorizzato all'esercizio dell'attività libe- Pt_1 ro professionale intramuraria ( e la seconda in quella di caposala CP_5 dell'omonimo reparto adibita dal primo a funzioni di assistenza/segretaria, avendo, per ragioni del servizio professionale intramurario esercitato dall' , la disponibilità di somme di denaro di spettanza dell' , se CP_1 Pt_1 ne erano appropriati, trattenendo l'intero importo pagato dai pazienti anziché versare all'ente la percentuale di relativa competenza così come previsto, in- vece, dal regolamento dell'ospedale. CP_5
L'emissione di tale sentenza di condanna è idonea a ritenere accertati, con efficacia di giudicato, i fatti commessi e la responsabilità degli imputati in re- lazione ai medesimi.
Ed invero, come noto, l'art. 651 c.p.p. attribuisce alla sentenza penale ir- revocabile di condanna, pronunciata in seguito a dibattimento ovvero di rito abbreviato, efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condan-
9 nato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto e della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, con esclusione del- la colpevolezza e delle valutazioni e qualificazioni giuridiche attinenti agli ef- fetti della pronuncia, quali sono quelle che riguardano l'individuazione delle conseguenze dannose che possono dar luogo a fattispecie di danno risarcibi- le, il cui esame e il cui apprezzamento è autonomamente demandato al Giu- dice civile (Cass. Ord. 14648/2011; 8360/2010).
Tenuto, dunque, conto dell'efficacia vincolante del giudicato penale di condanna relativamente alla sussistenza e qualificazione del fatto delittuoso e alla responsabilità dei convenuti, la pretesa risarcitoria dell' attrice Pt_1 va sussunta, da un canto, nell'art. 185 co. 2 c.p. a tenore del quale “ogni rea- to, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono ri- spondere per il fatto di lui”, dall'altro nella disposizione generale in tema di responsabilità aquiliana che obbliga colui che abbia commesso un fatto ille- cito doloso o colposo, dal quale sia derivato un danno ingiusto, a risarcire il danno.
Deve poi osservarsi che in sede penale è stata, altresì, pronunciata con- danna generica al risarcimento del danno di cui all'art. 539, comma 1, cod. proc. pen., la quale non esige, per sua natura, alcuna indagine in ordine alla concreta esistenza di un danno risarcibile (cd. "danno conseguenza"), essen- do sufficiente, a tal fine, l'accertamento del fatto-reato (cd. "danno evento") potenzialmente produttivo di conseguenze dannose (Sez. 6, n. 12199 del
11/03/2005, Molisso, Rv. 231044; Sez. 6, n. 14377 del 26/02/2009, Gior- gio, Rv. 243310; Sez. 5, n. 45118 del 23/04/2013, , Rv. 257551), tal Per_1 che la relativa statuizione, ai sensi dell'art. 651, cod. proc. pen., non ha effi- cacia di giudicato in ordine alle conseguenze economiche del fatto illecito commesso dall'imputato, restando, perciò, ferma la necessità dell'accertamento in sede civile, dell'esistenza e della entità delle conseguen- ze pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come potenzialmente danno- so e del nesso di derivazione causale tra questo e i pregiudizi lamentati dai
10 danneggiati (cfr. Cass. 8479/2020; 4318/2019, 5660/2018; 1045/1998).
Ora, nella specie parte attrice, in primo luogo, ha domandato il ristoro del danno patrimoniale pari alla quota spettante all' e indebitamente Pt_1 non versata, asseritamente pari ad € 5.880,00 (30% di € 140 X 140 visite eseguite irregolarmente) detratto quanto già versato dal dott. pari ad CP_1
€ 2.000,00.
ha contestato tale domanda sotto un duplice profilo. CP_2
Innanzitutto, ha dedotto di avere effettuato, nel corso del giudizio penale, un versamento di € 1.000,00 in favore dell' (doc. 1), e di avere, altresì Pt_1 rinunciato a sei mensilità retributive, così come riportato nella sentenza di appello (cfr. pagina 18, ultimo capoverso della sentenza di appello).
In secondo luogo, ha dedotto che, in seno alla relazione peritale espletata nell'ambito del procedimento penale n. 368/22 per l'individuazione Pt_3 dell'ammontare delle somme di pertinenza dell' Parte_4
” indebitamente non versate, detratte le somme oggetto di
[...] confisca diretta di cui alla sentenza del GIP del Tribunale di Palermo del
14/04/2016 (cfr. all. doc. 1 alla memoria depositata ai sensi dell'art. 183, sesto comma, c.p.c. n. 2), nonché nell'ordinanza emessa in data 04/07/2023
(cfr. all. doc. 2 alla medesima memoria), l'importo indebitamente non versato all' era stato determinato in € 3.319,00. Pt_1
Orbene, tale accertamento, condotto nel contraddittorio con l' CP_15 trice ed espletato previo esame di parte della documentazione agli atti del procedimento penale (e, in particolare, della richiesta di rinvio a giudizio del
Dott. della sentenza di primo grado del Tribunale di Pa- Controparte_1 lermo del 14/4/2016, della ordinanza di correzione degli errori materiali del
27/4/2016, del Regolamento attività libero professionali dell'Azienda Pt_5
Regione Sicilia, delle informative Guardia di Finanza, dei Verbali di
[...] perquisizione personale d'iniziativa con conseguente sequestro del
17/7/2014, della richiesta di convalida d'arresto del 18/7/2014, dei rappor- ti attività d'indagine della Guardia di Finanza gruppo Palermo 2° nucleo ope- rativo — Sezione operativa — 1° squadra Operativa Volante e dei Regolamen-
11 ti relativi allo svolgimento dell'attività libero professionale emanati dall'
[...]
nel periodo oggetto di esame) può essere certamente uti- Controparte_16 lizzato in questa sede (cfr. Cass. 17 giugno 2013, n. 15112; Cass. 25 giugno
2019, n. 16893, e dall'ordinanza 7 maggio 2021, n. 12164).
Alla luce della documentazione esaminata e delle osservazioni rappresen- tate dai consulenti tecnici di parte in corso di operazioni peritali, il Perito ha concluso affermando che:
1) utilizzando esclusivamente i dati contenuti nella sentenza del GIP del 14/4/2016, emendata a seguito dell'ordinanza di correzione degli errori materiali del 27/4/2016, l'importo delle somme spettanti all'
[...]
indebitamente non versate dal dott. Controparte_17 CP_1 sarebbe pari al 30% degli importi dallo stesso incassati dai pazienti indicati nelle tabelle contenute nella sentenza, ossia a euro 12.530,00* 30% = euro
3.759,00;
2) integrando, invece, tale dato con gli ulteriori nominativi indicati negli atti di indagine della Guardia di Finanza, la somma dovuta, incrementata per via della presenza di nomi e somme incassate non presenti della senten- za, sarebbe pari ad euro 15,550,00 * 30% = euro 4.665,00;
Orbene, a prescindere dalla soluzione adottata in questa sede, deve osser- varsi che quanto corrisposto dai convenuti (2000,00+1000,00+ sei mensilità retributive) deve ritenersi già satisfattivo delle pretese attoree.
A diverse conclusioni deve, invece, pervenirsi in relazione alla domanda dell'Azienda diretta ad ottenere il ristoro del danno non patrimoniale subito.
Ed invero, secondo la giurisprudenza «la persona giuridica e l'ente collettivo in genere ha titolo al risarcimento del danno non patrimoniale qualora l'altrui condotta ne leda i diritti della personalità, compatibili con l'assenza di fisicità e costituzionalmente protetti, che identificano il soggetto dell'ordinamento o ne individuano la dimensione nel contesto sociale, quali sono i diritti alla reputa- zione e all'identità, determinando una diminuzione della considerazione e del- la stima di cui il soggetto gode nell'ambito sociale ed economico di appartenen- za» (cfr., ex multis: Cass. civ. Sez. I, Sent., 09-07-2014, n. 15609; Cass. 1 ot-
12 tobre 2013, n. 22396; 22 marzo 2012, n. 4542; 9 maggio 2011, n. 10125; 4 giugno 2007, n. 12929).
Nel caso di specie, è stato richiesto il risarcimento del danno all'immagine subito dall' in dipendenza del fatto, equitativamente quantificato in Pt_1 base alla diminuzione della considerazione della persona giuridica nel conte- sto sociale interessato dalla vicenda delittuosa.
Ora, l'accertamento della fattispecie delittuosa di peculato ai danni dell' è indice di un sicuro discredito per l'ente, di per sé pregiudican- Pt_1 te l'immagine della persona giuridica e, dunque, idonea a configurare una responsabilità risarcitoria a carico degli autori.
In tali casi è innegabile il pregiudizio patito dall'ente medesimo, unitamen- te alla considerazione da parte dei consociati in genere o di settori o catego- rie di essi con le quali la persona giuridica di norma interagisca (Cass.
18082/2013; 12929/2007; 7642/1991).
In relazione alla prova del danno, propedeutica alla relativa liquidazione, è necessario considerare che, secondo la giurisprudenza, l'allegazione deve consistere, sulla base dei principi generali (Cass. 19647/2004) nella indica- zione degli elementi costitutivi e delle circostanze di fatto da cui desumere, anche in via presuntiva, l'esistenza del danno patito, della gravità dell'illecito compiuto, nonché degli elementi della fattispecie concreta atti a commisura- re il risarcimento al caso concreto (cfr. Cass. 11446/2017; 26590/2014;
22909/2012; 392/2007; 517/2006).
Nel caso di specie, può ritenersi dimostrato, in via presuntiva, in conside- razione del tipo di reato, che il prestigio e la considerazione pubblica dell'en- te siano stati pregiudicati dai fatti delittuosi posti in essere, determinando una sfiducia dei cittadini nell'istituzione attinta dalla condotta illecita dei propri dipendenti.
In punto quantificazione, parte attrice ha chiesto che venga applicata la presunzione di cui all'art. 1 c.
1-sexies l. 1994/20 (“disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti”) introdotto dall'art. 1, c. 62 l.
190/2012, il quale ha previsto che “nel giudizio di responsabilità l'entità del
13 danno all'immagine della pubblica amministrazione derivante dalla commis- sione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione accertato con sen- tenza passata in giudicato si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente”.
Ritiene il Tribunale che la suddetta norma – introdotta con riguardo ai giudizi dinanzi alla Corte dei Conti – non possa trovare applicazione in que- sta sede, dovendosi procedere alla liquidazione equitativa ex art. 1226 cod. civ., secondo criteri di tipo oggettivo (gravità e durata della condotta delittuo- sa), soggettivo (rilevanza delle funzioni svolte dal dipendente pubblico nell'ambito dell'Amministrazione di appartenenza) e sociale (diffusione pub- blica della notizia, estensione geografica dell'amministrazione danneggiata).
Orbene, nella specie, tenuto conto della gravità dei fatti e del fatto che par- te attrice non ha allegato elementi da cui desumere il grado di diffusione pubblica della notizia (non sono state prodotte notizie di stampa o similari), si ritiene congruo quantificare l'importo del danno all'immagine subito dalla nella somma di € 5.000,00 liquidati all'attualità, oltre interessi lega- Pt_1 li, dalla data di pubblicazione della sentenza fino al saldo.
Tale importo va posto in solido a carico di entrambi i convenuti ex art. 2055 cod. civ. in quanto «Ai fini della responsabilità solidale di cui all'art.
2055 c.c., comma 1, che è norma sulla causalità materiale integrata nel senso dell'art. 41 c.p., è richiesto solo che il fatto dannoso sia imputabile a più per- sone, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità (contrattuale ed extracontrattuale), in quanto la norma considera essenzialmente l'unicità del fatto dannoso, e tale unicità rife- risce unicamente al danneggiato, senza intenderla come identità di norme giu- ridiche violate» (Cass., Sez. Un., sentenza 27 aprile 2022 n. 13143).
Del tutto sfornito di prova è, infine, rimasto l'asserito concorso colposo dell' nella causazione del danno per omessa vigilanza. Pt_1
In base al principio della soccombenza, espresso dall'art. 91 cod. proc. civ., le spese del giudizio vanno poste a carico dei convenuti.
14 Ai fini della relativa liquidazione i parametri fissati dal D.M. 55/2014 (at- tuativo dell'art. 13, sesto comma, L. 247/2012), nella formulazione conse- guente alle modificazioni apportate con D.M. n. 147 del 13/08/2022, orien- tano per l'applicazione del valore medio previsto dalla tabella per lo scaglione di riferimento in relazione al decisum relativamente a tutte le fasi.
In relazione al combinato disposto degli artt. 59, lett. d), e 60 T.U. sull'imposta di registro, rilevato che nella fattispecie vi è figura di reato, si indicano nei convenuti le parti nei cui confronti deve essere recuperata l'imposta prenotata a debito.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istan- za, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando;
condanna e , al pagamento in favore dell' Controparte_1 CP_2
a titolo di danno Parte_1 non patrimoniale, della somma di euro 5.000,00; condanna e , al pagamento in favore Controparte_1 CP_2 dell' delle spese Parte_1 del giudizio liquidate, in assenza di nota spese, in complessivi 2.552,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta. indica in Arcoleo e , in solido, le parti obbligate al CP_1 CP_2 risarcimento del danno derivante da fatto costituente reato, nei cui confronti deve essere recuperata l'imposta prenotata a debito, ai sensi del combinato disposto degli artt. 59, lett. d), e 60 T.U. sull'imposta di registro.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Palermo in data 25/07/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice, in conformità al- le prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011,
n. 44.
15