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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 20/10/2025, n. 1033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1033 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catanzaro
Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa Silvana Ferriero Presidente,
Dott. Biagio Politano Consigliere rel.,
Dott. Antonio Rizzuti Consigliere, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1348/2019 R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza dell'11 giugno 2025, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente
TRA
C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Arturo Bova Parte_1 C.F._1
(C.F. - PEC: , elettivamente domiciliato presso C.F._2 Email_1 il di lui studio in Catanzaro alla Via Corace, 46
Appellante
E
(P.I., ), Controparte_1 P.IVA_1 già , in persona del Commissario Straordinario, l.r.p.t., Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Florenza Russo (C.F. – PEC: C.F._3
, elettivamente domiciliata presso il suo Ufficio Legale Email_2
Appellata
Conclusioni
Per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto:
- accogliere la domanda proposta dal sig. contro l' Parte_1 [...]
, condannandola al risarcimento dei danni nella misura Controparte_3 richiesta nell'atto di citazione introduttivo del giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della lesione e sino a effettivo soddisfo;
- condannare l' al pagamento delle spese Controparte_3
e competenze di entrambi i giudizi, ivi comprese quelle di C.T.U. liquidate con separato provvedimento.”
Per l'appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis e ritenuta, invece, la narrativa del presente atto, di quelle di primo grado, le emergenze documentali ed istruttorie tutte,
- dichiarare inammissibile, improponibile, e/o comunque, rigettare l'appello per prescrizione del diritto a chiedere il risarcimento danni;
- alternativamente, rigettare il gravame poiché infondato in fatto e in diritto;
- condannare, in ogni caso, parte appellante al pagamento di spese e compensi del doppio grado di giudizio, oltre il costo della CTU.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 25 giugno 2019, ha Parte_1 proposto appello avvero la sentenza n. 279/2019, emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. dal
Tribunale di Catanzaro in data 14 febbraio 2019, pubblicata in pari data, con la quale, accogliendo l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta, aveva rigettato la domanda di risarcimento dei danni avanzata nei confronti della per Controparte_1 le ustioni subite sulla sua gamba sinistra in data 25 ottobre 2011 in occasione di un intervento chirurgico, ritenendo assorbita ogni altra questione di rito e di merito, compensando le spese processuali1.
Giova precisare che il Tribunale, riconosciuta la natura contrattuale della responsabilità sanitaria, aveva ritenuto maturata la prescrizione del diritto al risarcimento del danno in ragione della tardività della prima richiesta operata con atto notificato in data 27 ottobre 2011: nel ritenere consumato il decennale termine prescrizionale, il Tribunale ha evidenziato il fatto che l'attore aveva ricevuto la diagnosi di ustioni di II grado causate dall'elettrobisturi – in occasione di un intervento operato sulla sua gamba destra – in data 26 ottobre 2001, per come da lui stesso documentato e affermato.
A fondamento del gravame, l'appellante ha posto i seguenti due motivi (e sui quali, più ampiamente, infra):
1) “Infondatezza dell'eccezione di prescrizione”;
2) “Erronea quantificazione del danno nella Relazione di Consulenza Tecnica d'Ufficio”.
Con comparsa depositata in data 24 ottobre 2020 si è costituita in giudizio l'
[...]
, eccependo preliminarmente l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.; nel merito, ha chiesto il rigetto dello stesso perché infondato.
La Corte, dopo alcuni rinvii d'ufficio per l'acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado, con ordinanza del 16 marzo 2021, ha rigettato le istanze istruttorie e rinviato la causa all'udienza del 13 giugno 2023 per la precisazione delle conclusioni.
Successivamente, a seguito di ulteriori rinvii d'ufficio e transito del fascicolo nei ruoli della
Seconda Sezione, la Corte ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni per l'11 giugno
2025.
In quella sede, sostituita l'udienza ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., preso atto del deposito delle suddette e delle richieste conclusive delle parti per come sopra trascritte, la causa è stata assegnata a sentenza con fissazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Nel termine assegnato, parte appellante ha provveduto a depositare la comparsa conclusionale;
mentre, nulla ha depositato parte appellata.
Le valutazioni della Corte
§1
In via preliminare, in merito all'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis
c.p.c., occorre precisare che essa non può essere valutata in questa fase, atteso che secondo la formulazione della norma applicabile ratione temporis andava delibata alla prima udienza di trattazione del gravame, sentite le parti.
§2
Con il primo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la decisione di primo grado, assumendone l'erroneità in relazione alla ritenuta consumazione del termine prescrizionale decennale, la cui decorrenza il Tribunale aveva fissato nella data del 26 ottobre 2001, a fronte della prima intervenuta richiesta di risarcimento dei danni pervenuta all'azienda ospedaliera il 27 ottobre 2011. Nel fondare la richiesta di modifica della sentenza impugnata, il ha sostenuto che Pt_1 erroneamente il primo giudice aveva individuato nel 26 gennaio 2001 la data di conoscenza della sussistenza dei presupposti per invocare il risarcimento dei danni, assumendo che dalla disamina della cartella clinica era solo emersa la richiesta di valutazione dermatologica e che nessuna menzione delle ustioni riportate dalla gamba sinistra - non oggetto dell'intervento chirurgico ortopedico per il quale l'odierno appellante si era rivolto alla struttura ospedaliera - era contenuta.
Sulla scorta di tanto, nella ribadita difficoltà da parte del paziente di comprendere i motivi delle ustioni riportate sull'arto sinistro, anche a fronte della peculiare condizione post operatoria nella quale egli versava, l'appellante ha sostenuto che solo con il certificato del 7 gennaio 2022, rilasciato dal dottor dell' era stato posto in grado di Persona_1 Controparte_3 comprendere quanto accaduto ai suoi danni;
ne ha fatto discendere la conclusione circa la tempestiva interruzione del corso della prescrizione mediante lettera raccomandata pervenuta dalla odierna appellata il 27 ottobre 2011.
Il motivo non si profila fondato.
Giova ricordare che il dies a quo della prescrizione del diritto al risarcimento del danno da attività medico chirurgica si identifica non già con quello della verificazione materiale dell'evento lesivo, bensì con quello (che può non coincidere col primo) in cui il pregiudizio, alla stregua della diligenza esigibile all'uomo medio e del livello di conoscenze scientifiche proprie di un determinato contesto storico, possa essere astrattamente ricondotto alla condotta colposa o dolosa del sanitario (ex plurimis, Cass. Civ. Sez. III, 27 ottobre 2023 n. 29859).
Non appare superfluo specificare che il termine di prescrizione e non muta a seconda del titolo di responsabilità, se contrattuale o extracontrattuale (Cass. Civ. Sez. III, Ordinanza n. 29328 del 13/11/2024).
Ciò detto, deve osservarsi che in seno all'atto introduttivo del giudizio è stato lo stesso attore a dare atto del fatto che “in data 26 ottobre 2001, il signor veniva sottoposto a Pt_1 consulenza dermatologica, sempre presso l'ospedale , dalla quale emergeva la Controparte_3 seguente diagnosi: ustioni di secondo grado arto inferiore sinistro dovuti all'elettrobisturi utilizzato nel corso dell'intervento chirurgico eseguito il giorno precedente sulla gamba destra”.
Il dato appare significativo ai fini che oggi occupano, perché postula la dichiarata consapevolezza da parte del paziente della sussistenza del danno e della sua genesi sin da quella data.
In disparte il tema adombrato dall'appellante in relazione ad un colpevole intento dissumulatorio tenuto dai sanitari al fine di occultare l'errore medico, responsabili di avere operato la consulenza dermatologica “nel reparto di ortopedia anziché in quello di dermatologia”, non può non osservarsi come la peculiare posizione delle ustioni e la loro stessa natura - documentata dalle foto allegate al fascicolo di parte di primo grado - valessero senza dubbio a individuare anche agli occhi del paziente l'esistenza di una malpractice sanitaria compiuta ai suoi danni.
Merita anche di essere sottolineato che il consulente tecnico nominato nel corso del giudizio di primo grado ha formalizzato, pagina 8 della propria relazione, l'affermazione secondo la quale “sempre dall'esame della cartella clinica relativa al ricovero in questione si rileva che in data 26 ottobre 2001 venne effettuata la consulenza dermatologica richiesta il giorno precedente, che evidenziò la presenza di ustioni di secondo grado sulla faccia laterale della coscia che, tuttavia fu erroneamente indicata come destra, venendo consigliata medicazione con Gentalin in unguento e fitostimoline garze”.
E se è pur vero che nella cartella clinica non appare il termine “ustioni”, è di tutta evidenza che di esse si stesse disquisendo e che di esse venisse disposta la cura.
Non appaiono allora dotate di pregio le argomentazioni poste a base dell'impugnazione, tenuto conto che la percezione dell'errore generativo dei danni a carico della gamba sulla quale comparirono le ustioni va inequivocabilmente individuato, per come dallo stesso attore evidenziato nell'atto introduttivo del giudizio, alla data del 26 ottobre 2001.
Tanto – in ossequio al principio secondo il quale “l'atto di costituzione in mora è un atto giuridico unilaterale recettizio per il quale è richiesta la forma scritta, ed è idoneo a produrre l'effetto interruttivo della prescrizione previsto dall'art. 2943, comma 4, c.c., a condizione che esso giunga nella sfera di conoscenza del debitore, in quanto la dichiarazione recettizia, ai sensi dell'art. 1335 c.c., si presume conosciuta nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario” (Cass.
Civ. Sez. III, Ordinanza n. 27412 del 08/10/2021) - in uno con l'intervenuta consegna della raccomandata contenente la primigenia richiesta di danni in data 26 ottobre 2011 all'
[...]
di odierna appellata, conduce a ritenere immune da censure la decisione del Tribunale CP_3 di Catanzaro che ha rilevato la definitiva consumazione del diritto al risarcimento dei danni.
Si impone solo per questo, e con assorbimento del secondo motivo di gravame, il rigetto dell'impugnazione.
Le determinazioni accessorie
Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, applicazione dei parametri minimi previsti dai D.M. 55/2014 e 147/2022, causa di valore ricompreso sino ad euro 26.000. Stante l'esito della decisione, occorre dare atto della ricorrenza dei presupposti processuali per imporre all'appellante il pagamento di un ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002 pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da con atto di citazione notificato in data 25 giugno 2019, avverso la Parte_1 sentenza n. 279/2019, resa dal Tribunale di Catanzaro ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., in data 14 febbraio 2019, pubblicata in pari data, non notificata, così dispone:
1) rigetta l'appello;
2) condanna al pagamento delle spese processuali in favore della Parte_1
che liquida in Controparte_1
€ 2.540 oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA;
3) dà atto che ricorrono i presupposti per imporre all'appellante il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 20 ottobre 2025
Il Consigliere est. La Presidente
Dott. Biagio Politano Dott.ssa Silvana Ferriero 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Questo il dispositivo:
“il Giudice Unico del Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede: rigetta la domanda attorea per intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento;
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite, ivi comprese quelle di Ctu già liquidata con separato provvedimento”.
La Corte di Appello di Catanzaro
Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa Silvana Ferriero Presidente,
Dott. Biagio Politano Consigliere rel.,
Dott. Antonio Rizzuti Consigliere, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1348/2019 R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza dell'11 giugno 2025, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente
TRA
C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Arturo Bova Parte_1 C.F._1
(C.F. - PEC: , elettivamente domiciliato presso C.F._2 Email_1 il di lui studio in Catanzaro alla Via Corace, 46
Appellante
E
(P.I., ), Controparte_1 P.IVA_1 già , in persona del Commissario Straordinario, l.r.p.t., Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Florenza Russo (C.F. – PEC: C.F._3
, elettivamente domiciliata presso il suo Ufficio Legale Email_2
Appellata
Conclusioni
Per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto:
- accogliere la domanda proposta dal sig. contro l' Parte_1 [...]
, condannandola al risarcimento dei danni nella misura Controparte_3 richiesta nell'atto di citazione introduttivo del giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della lesione e sino a effettivo soddisfo;
- condannare l' al pagamento delle spese Controparte_3
e competenze di entrambi i giudizi, ivi comprese quelle di C.T.U. liquidate con separato provvedimento.”
Per l'appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis e ritenuta, invece, la narrativa del presente atto, di quelle di primo grado, le emergenze documentali ed istruttorie tutte,
- dichiarare inammissibile, improponibile, e/o comunque, rigettare l'appello per prescrizione del diritto a chiedere il risarcimento danni;
- alternativamente, rigettare il gravame poiché infondato in fatto e in diritto;
- condannare, in ogni caso, parte appellante al pagamento di spese e compensi del doppio grado di giudizio, oltre il costo della CTU.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 25 giugno 2019, ha Parte_1 proposto appello avvero la sentenza n. 279/2019, emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. dal
Tribunale di Catanzaro in data 14 febbraio 2019, pubblicata in pari data, con la quale, accogliendo l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta, aveva rigettato la domanda di risarcimento dei danni avanzata nei confronti della per Controparte_1 le ustioni subite sulla sua gamba sinistra in data 25 ottobre 2011 in occasione di un intervento chirurgico, ritenendo assorbita ogni altra questione di rito e di merito, compensando le spese processuali1.
Giova precisare che il Tribunale, riconosciuta la natura contrattuale della responsabilità sanitaria, aveva ritenuto maturata la prescrizione del diritto al risarcimento del danno in ragione della tardività della prima richiesta operata con atto notificato in data 27 ottobre 2011: nel ritenere consumato il decennale termine prescrizionale, il Tribunale ha evidenziato il fatto che l'attore aveva ricevuto la diagnosi di ustioni di II grado causate dall'elettrobisturi – in occasione di un intervento operato sulla sua gamba destra – in data 26 ottobre 2001, per come da lui stesso documentato e affermato.
A fondamento del gravame, l'appellante ha posto i seguenti due motivi (e sui quali, più ampiamente, infra):
1) “Infondatezza dell'eccezione di prescrizione”;
2) “Erronea quantificazione del danno nella Relazione di Consulenza Tecnica d'Ufficio”.
Con comparsa depositata in data 24 ottobre 2020 si è costituita in giudizio l'
[...]
, eccependo preliminarmente l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.; nel merito, ha chiesto il rigetto dello stesso perché infondato.
La Corte, dopo alcuni rinvii d'ufficio per l'acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado, con ordinanza del 16 marzo 2021, ha rigettato le istanze istruttorie e rinviato la causa all'udienza del 13 giugno 2023 per la precisazione delle conclusioni.
Successivamente, a seguito di ulteriori rinvii d'ufficio e transito del fascicolo nei ruoli della
Seconda Sezione, la Corte ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni per l'11 giugno
2025.
In quella sede, sostituita l'udienza ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., preso atto del deposito delle suddette e delle richieste conclusive delle parti per come sopra trascritte, la causa è stata assegnata a sentenza con fissazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Nel termine assegnato, parte appellante ha provveduto a depositare la comparsa conclusionale;
mentre, nulla ha depositato parte appellata.
Le valutazioni della Corte
§1
In via preliminare, in merito all'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis
c.p.c., occorre precisare che essa non può essere valutata in questa fase, atteso che secondo la formulazione della norma applicabile ratione temporis andava delibata alla prima udienza di trattazione del gravame, sentite le parti.
§2
Con il primo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la decisione di primo grado, assumendone l'erroneità in relazione alla ritenuta consumazione del termine prescrizionale decennale, la cui decorrenza il Tribunale aveva fissato nella data del 26 ottobre 2001, a fronte della prima intervenuta richiesta di risarcimento dei danni pervenuta all'azienda ospedaliera il 27 ottobre 2011. Nel fondare la richiesta di modifica della sentenza impugnata, il ha sostenuto che Pt_1 erroneamente il primo giudice aveva individuato nel 26 gennaio 2001 la data di conoscenza della sussistenza dei presupposti per invocare il risarcimento dei danni, assumendo che dalla disamina della cartella clinica era solo emersa la richiesta di valutazione dermatologica e che nessuna menzione delle ustioni riportate dalla gamba sinistra - non oggetto dell'intervento chirurgico ortopedico per il quale l'odierno appellante si era rivolto alla struttura ospedaliera - era contenuta.
Sulla scorta di tanto, nella ribadita difficoltà da parte del paziente di comprendere i motivi delle ustioni riportate sull'arto sinistro, anche a fronte della peculiare condizione post operatoria nella quale egli versava, l'appellante ha sostenuto che solo con il certificato del 7 gennaio 2022, rilasciato dal dottor dell' era stato posto in grado di Persona_1 Controparte_3 comprendere quanto accaduto ai suoi danni;
ne ha fatto discendere la conclusione circa la tempestiva interruzione del corso della prescrizione mediante lettera raccomandata pervenuta dalla odierna appellata il 27 ottobre 2011.
Il motivo non si profila fondato.
Giova ricordare che il dies a quo della prescrizione del diritto al risarcimento del danno da attività medico chirurgica si identifica non già con quello della verificazione materiale dell'evento lesivo, bensì con quello (che può non coincidere col primo) in cui il pregiudizio, alla stregua della diligenza esigibile all'uomo medio e del livello di conoscenze scientifiche proprie di un determinato contesto storico, possa essere astrattamente ricondotto alla condotta colposa o dolosa del sanitario (ex plurimis, Cass. Civ. Sez. III, 27 ottobre 2023 n. 29859).
Non appare superfluo specificare che il termine di prescrizione e non muta a seconda del titolo di responsabilità, se contrattuale o extracontrattuale (Cass. Civ. Sez. III, Ordinanza n. 29328 del 13/11/2024).
Ciò detto, deve osservarsi che in seno all'atto introduttivo del giudizio è stato lo stesso attore a dare atto del fatto che “in data 26 ottobre 2001, il signor veniva sottoposto a Pt_1 consulenza dermatologica, sempre presso l'ospedale , dalla quale emergeva la Controparte_3 seguente diagnosi: ustioni di secondo grado arto inferiore sinistro dovuti all'elettrobisturi utilizzato nel corso dell'intervento chirurgico eseguito il giorno precedente sulla gamba destra”.
Il dato appare significativo ai fini che oggi occupano, perché postula la dichiarata consapevolezza da parte del paziente della sussistenza del danno e della sua genesi sin da quella data.
In disparte il tema adombrato dall'appellante in relazione ad un colpevole intento dissumulatorio tenuto dai sanitari al fine di occultare l'errore medico, responsabili di avere operato la consulenza dermatologica “nel reparto di ortopedia anziché in quello di dermatologia”, non può non osservarsi come la peculiare posizione delle ustioni e la loro stessa natura - documentata dalle foto allegate al fascicolo di parte di primo grado - valessero senza dubbio a individuare anche agli occhi del paziente l'esistenza di una malpractice sanitaria compiuta ai suoi danni.
Merita anche di essere sottolineato che il consulente tecnico nominato nel corso del giudizio di primo grado ha formalizzato, pagina 8 della propria relazione, l'affermazione secondo la quale “sempre dall'esame della cartella clinica relativa al ricovero in questione si rileva che in data 26 ottobre 2001 venne effettuata la consulenza dermatologica richiesta il giorno precedente, che evidenziò la presenza di ustioni di secondo grado sulla faccia laterale della coscia che, tuttavia fu erroneamente indicata come destra, venendo consigliata medicazione con Gentalin in unguento e fitostimoline garze”.
E se è pur vero che nella cartella clinica non appare il termine “ustioni”, è di tutta evidenza che di esse si stesse disquisendo e che di esse venisse disposta la cura.
Non appaiono allora dotate di pregio le argomentazioni poste a base dell'impugnazione, tenuto conto che la percezione dell'errore generativo dei danni a carico della gamba sulla quale comparirono le ustioni va inequivocabilmente individuato, per come dallo stesso attore evidenziato nell'atto introduttivo del giudizio, alla data del 26 ottobre 2001.
Tanto – in ossequio al principio secondo il quale “l'atto di costituzione in mora è un atto giuridico unilaterale recettizio per il quale è richiesta la forma scritta, ed è idoneo a produrre l'effetto interruttivo della prescrizione previsto dall'art. 2943, comma 4, c.c., a condizione che esso giunga nella sfera di conoscenza del debitore, in quanto la dichiarazione recettizia, ai sensi dell'art. 1335 c.c., si presume conosciuta nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario” (Cass.
Civ. Sez. III, Ordinanza n. 27412 del 08/10/2021) - in uno con l'intervenuta consegna della raccomandata contenente la primigenia richiesta di danni in data 26 ottobre 2011 all'
[...]
di odierna appellata, conduce a ritenere immune da censure la decisione del Tribunale CP_3 di Catanzaro che ha rilevato la definitiva consumazione del diritto al risarcimento dei danni.
Si impone solo per questo, e con assorbimento del secondo motivo di gravame, il rigetto dell'impugnazione.
Le determinazioni accessorie
Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, applicazione dei parametri minimi previsti dai D.M. 55/2014 e 147/2022, causa di valore ricompreso sino ad euro 26.000. Stante l'esito della decisione, occorre dare atto della ricorrenza dei presupposti processuali per imporre all'appellante il pagamento di un ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002 pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da con atto di citazione notificato in data 25 giugno 2019, avverso la Parte_1 sentenza n. 279/2019, resa dal Tribunale di Catanzaro ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., in data 14 febbraio 2019, pubblicata in pari data, non notificata, così dispone:
1) rigetta l'appello;
2) condanna al pagamento delle spese processuali in favore della Parte_1
che liquida in Controparte_1
€ 2.540 oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA;
3) dà atto che ricorrono i presupposti per imporre all'appellante il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 20 ottobre 2025
Il Consigliere est. La Presidente
Dott. Biagio Politano Dott.ssa Silvana Ferriero 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Questo il dispositivo:
“il Giudice Unico del Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede: rigetta la domanda attorea per intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento;
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite, ivi comprese quelle di Ctu già liquidata con separato provvedimento”.