Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 12/03/2025, n. 474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 474 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA-SEZ. I CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 12 marzo 2025, davanti al G.I. dott. Mauro Mirenna, chiamato il procedimento n. R.G. 1421/2017, alle ore 11,15 è comparso l' Avv.to Antonino Giunta per parte opposta che discute oralmente la causa precisando le CP_1 conclusioni in cui insiste riportandosi agli atti e chiede la decisione
Il G.I. dato atto di quanto sopra, ritiratosi in camera di consiglio per deliberare, ha emesso la seguente sentenza contestuale, dando lettura in aula del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I SEZIONE CIVILE in persona del giudice unico, dott. Mauro Mirenna, all'udienza del 12.03.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa civile, iscritta nel registro generale degli affari contenziosi al n. 1421/2017
TRA in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
(c.f , rappresentata e difesa dall'Avv. Frisenda Signorina ed P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Messina, piazza F. Trombetta
n. 1, giusta procura in atti;
- OPPONENTE –
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, (c.f. Controparte_2
) difesa dall'Avv. Antonino Giunta ed elettivamente domiciliata presso P.IVA_2 il suo studio sito in Messina in Via Industriale n. 56 is. k, giusta procura in atti;
- OPPOSTA -
Avente ad oggetto: appalto, altre ipotesi ex art. 1655 c.c.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 12.03.2025, il procuratore della parte di cui al verbale discute oralmente la causa precisando le conclusioni, riportandosi ai propri atti,
e la causa è stata decisa con la presente sentenza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
22.01.2017, con il quale il Tribunale di Messina gli aveva ingiunto il pagamento della somma di € 22.153,73, oltre interessi legali dalla domanda fino al soddisfo e le spese legali, liquidate nella somma di € 145,50 per spese vive, € 750,00 per compensi, oltre spese generali IVA e cassa, in favore della Controparte_2
In particolare, riferiva che, con il ricorso monitorio, l'opposto aveva richiesto il pagamento di un credito per somme asseritamente dovute in virtù di una fattura n.
4/16 del 22.01.2016 per l'importo di € 22.153,73; che la fattura faceva riferimento ad un contratto del 23.11.2015, stipulato tra la e la Parte_1 CP_2
riguardante l'esecuzione di opere dirette a realizzare infissi in alluminio in
[...] relazione ai lavori di “Progetto adeguamento e completamento Centro Sociale e Culturale polivalente in località Foraggine”, Scaletta Zanclea;
che, tuttavia, la fattura era idonea a soddisfare l'onere probatorio esclusivamente in sede monitoria;
che, tuttavia, la domanda andava rigettata, per le ragioni che indicava;
spiegava, altresì, domanda riconvenzionale, volta ad accertare il parziale inadempimento dell'opposto ed il conseguente diritto al risarcimento del danno subito dall'opponente quale diretta conseguenza di tale inadempimento.
Più segnatamente, eccepiva che, al momento della consegna dei lavori, la ditta non aveva consegnato i certificati richiesti in sede di conclusione dell'accordo. In secondo luogo, la società affidataria dell'incarico di adeguamento alla CP_3
, in data 16.03.2016, aveva constatato la presenza di difetti nelle opere Parte_1 realizzate (quali l'applicazione di infissi con misure diverse rispetto a quelle concordate, o infissi scorrevoli difettosi o privi di sigillazione).
Chiedeva, pertanto, la revoca o l'annullamento del decreto ingiuntivo opposto per le ragioni che indicava in atti, di accertare e dichiarare l'inadempimento della
[...] per difetto delle opere realizzate e, la condanna della stessa al CP_1 risarcimento del danno quantificato in euro 25.000,00, con vittoria di spese e compensi.
Fissata la comparizione delle parti, si costituiva con comparsa l'opposta che contestava ogni avversa eccezione, deduzione e domanda, specificando che il legale rappresentante della , in data 02.03.2016 aveva sottoscritto un verbale Parte_1 di consegna delle chiavi ed ultimazione lavori con il quale aveva dichiarato che “il lavoro è stato completato e svolto a regola d'arte da ; Controparte_2 evidenziava, dunque, che nessuna contestazione di difetti dell'opera era stata mossa dalla nei termini di legge, essendo dunque decaduta la stessa da ogni Parte_1 azione volta a far accertare i vizi dell'opera; specificava, infine, che non aveva avuto alcun rapporto con la che risultava spropositata la somma richiesta a CP_3 titolo di risarcimento, considerato pure che le certificazioni di cui si lamentava la mancata consegna, non erano mai state richieste, quest'ultime erano, in realtà, nella sua disponibilità previo pagamento della fattura oggetto di decreto ingiuntivo;
chiedeva, pertanto, il rigetto dell'opposizione spiegata, della domanda riconvenzionale e la conferma del decreto opposto.
Accolta l'istanza di autorizzazione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, senza necessità di istruttoria, già concesso termine per note, la causa veniva decisa con la presente sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, appare opportuno premettere che la peculiare struttura bifasica del procedimento monitorio determina una “asimmetria” tra la posizione sostanziale e processuale assunta dalle parti nell'ambito del giudizio di opposizione e la posizione formale che le stesse rivestono nel giudizio.
Ed infatti, il creditore opposto – sebbene formalmente assuma la veste di convenuto del giudizio di opposizione iniziato dal debitore opponente – è, in realtà, attore in senso processuale e sostanziale sul quale – in ossequio al normale criterio di riparto dell'onere della prova – grava l'onere di provare i fatti posti a fondamento della pretesa creditoria.
Diversamente dal debitore opponente il quale – pur avendo preso l'iniziativa di instaurare il giudizio di opposizione, assumendo così all'interno di questo la veste formale di attore – dal punto di vista sostanziale e processuale mantiene la qualità di convenuto sul quale grava l'onere della prova dei fatti ai quali egli attribuisce efficacia modificativa o estintiva della pretesa fatta valere dal creditore (Cass. n.
4800/007; Cass. n. 8718/2000).
Ciò premesso, occorre anzitutto rilevare che, sul versante dell'onere probatorio a carico della parte creditrice, non sussiste contestazione in atti né in ordine alla presenza del contratto sulla scorta del quale la prestazione è stata eseguita (cfr. per altro preventivo del 23.11.2015, sottoscritto dalle parti, ed allegato in atti), né in ordine alla effettiva esecuzione della stessa (cfr. verbale di consegna del 2.3.2016, atti).
Alla luce di tale premessa, si osserva che: l'opponente, era tenuta Parte_1
a provare di aver contestato i vizi dell'opera entro i termini di legge ed in conseguenza di non essere decaduta dall'eccezione di cui all'art. 1667 c.c. Invero, l'art 1667 c.c., all'ultimo comma, dispone che “il committente convenuto per il pagamento può sempre far valere la garanzia, purché le difformità o i vizi siano stati denunciati entro sessanta giorni dalla scoperta e prima che siano decorsi
i due anni dalla consegna”. Ed infatti, in tal senso la giurisprudenza ha ritenuto che allorché l'appaltatore eccepisca la decadenza del committente dalla garanzia di cui all'art. 1667 c.c. per i vizi dell'opera, incombe su questi l'onere di dimostrare di averli tempestivamente denunziati, costituendo tale denuncia una condizione dell'azione
(Cass. n. 10579/2012). Ne discende che, in applicazione della predetta disposizione e dei richiamati principi di diritto l'onere probatorio suddetto gravava in capo all'opponente. Più segnatamente, nel caso in esame, la parte opponente non ha dimostrato di aver tempestivamente denunciato i vizi o le difformità entro i termini di decadenza decorrenti dal giorno della scoperta. Invero, non risulta, tra le produzioni documentali depositate, alcuna denuncia formale di vizi o difformità nell'installazione degli infissi, anteriore alla proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo. Pertanto, in mancanza di riferimenti temporali precisi e di prove documentali, la prova della tempestiva denuncia dei vizi non è idonea a superare l'eccezione di decadenza proposta dalla convenuta, posto che le contestazioni da parte della società alla non sono rilevanti Controparte_4 Parte_1 attenendo esse a rapporti esterni (invero neanche dedotti) a quello oggetto del presente giudizio e rispetto ai quali la era soggetto estraneo. Controparte_2
A fronte dell'eccezione di decadenza sollevata dalla società opposta, CP_2
l'opponente ha, altresì, dedotto -unicamente labialmente- l'intervenuto
[...] riconoscimento dei vizi e delle difformità delle opere da parte della società appaltatrice, la quale si sarebbe impegnata ad eliminare i difetti asseritamente riscontrati.
Tuttavia, la anzitutto, non ha provato, in alcun modo, l'avvenuto Parte_1 riconoscimento dei vizi o difetti dell'opera da parte della società opposta, idoneo a svincolare il diritto alla garanzia del committente dai termini di decadenza e prescrizione di cui all'art 1667 c.c. Al contrario, nel verbale di consegna del bene, datato 02.03.2016, l'architetto
, legale rappresentante della dichiarava “il Controparte_5 Parte_1 lavoro è stato completato e svolto a perfetta regola d'arte da Controparte_2
(cfr. all. 2 parte opposta deposito 03.07.2017).
Ne discende che, in mancanza di prova del riconoscimento di tali vizi da parte dell'appaltante non può che ritenersi ampiamente decorso il termine di decadenza fissato dalla normativa codicistica in materia di appalto. Sulla base delle esposte motivazioni l'eccezione di decadenza della garanzia per i vizi è, dunque, fondata ai sensi dell'art. 1667 c.c. Ne deriva il rigetto dell'opposizione, con la conferma del decreto ingiuntivo opposto, il quale acquista il crisma della definitiva esecutività. Inoltre, va pure rigettata la domanda proposta dall'opponente in via riconvenzionale, sulla base del principio per cui la decadenza dalla garanzia per i vizi costituisce una condizione negativa dell'azione del risarcimento del danno per inadempimento vantato. Le spese della presente fase del giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza della parte opponente e si pongono a carico della stessa ed in favore dell'opposta, tenuto conto del valore della causa e della non complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta le domande proposte dalla nei confronti della Parte_1 [...] con l'atto di citazione del 27.2.2017 e, per l'effetto, conferma il Controparte_2 decreto ingiuntivo opposto n. 1989/2016 emesso dal Tribunale di Messina in data 16.12.2016, che dichiara definitivamente esecutivo;
- Condanna la parte opponente, in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, a rimborsare alla parte opposta, CP_2
in persona del legale rappresentante pro tempore le spese della presente
[...] fase del giudizio, che si liquidano in € 2.540,00 per compensi oltre i.v.a., c.p.a.
e 15 % per spese generali come per legge.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa
Clarissa Nania, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la
Prima Sezione Civile del Tribunale di Messina.
Così deciso in Messina, il 12 marzo 2025
IL GIUDICE
Dott. Mauro Mirenna